Gazzetta Ufficiale N. 78 del 3 Aprile 2006

DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n.135

Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche
per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del
terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del
terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e
per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di
8.844.000 euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in
servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari
trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario
di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le
disposizioni di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge
1° aprile 1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla
scadenza del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente
autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari
in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge
23 agosto 2004, n. 226.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
8.844.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli