Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Legge 01/04/1981 Num. 121
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 100, del 10 aprile). -
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Attribuzioni del Ministro
dell'interno.
Il Ministro dell'interno è
responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità
nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e
sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze
di polizia. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Restano ferme le competenze del
Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.
Articolo 2
Tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Il Ministro dell'interno espleta i
propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Articolo 3
Amministrazione delle pubblica
sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica
sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale. Le sue funzioni sono
esercitate: a) dal personale addetto agli uffici di cui all'art. 31;
b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendenti nonchè dalle
autorità locali di pubblica sicurezza; c) dagli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di
pubblica sicurezza.
Articolo 4
Dipartimento della pubblica
sicurezza.
Nell'ambito dell'Amministrazione
delle pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza
che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; 3) alla
direzione e amministrazione della Polizia di Stato; 4) alla direzione e
gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero
dell'interno.
Articolo 5
Organizzazione del dipartimento
della pubblica sicurezza.
Il dipartimento della pubblica
sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali: a) ufficio
per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6; b) ufficio
centrale ispettivo; c) direzione centrale della polizia criminale; d)
direzione centrale per gli affari generali; e) direzione centrale della
polizia di prevenzione; f) direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale; g) direzione centrale del
personale; h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; i)
direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
e contabile. Al dipartimento è preposto il capo della polizia-direttore
generale delle pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno. Al capo delle polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui
misura è stabilità dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Al dipartimento sono
assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle
funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di
pianificazione. Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti
generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore
generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle
direttive del Ministro o del direttore generale; riferire sulla attività
svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione
patrimoniale e contabile. La determinazione del numero e delle competenze
dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni
centrali, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Alla direzione degli uffici e delle
direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.
Articolo 6
Coordinamento e direzione unitaria
delle forze di polizia.
Il dipartimento della pubblica
sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione
unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che
devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela
dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della
criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di
polizia; b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e
statistica; c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi
d'ordine e sicurezza pubblica; d) pianificazione generale e coordinamento
delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei
relativi servizi tecnici; f) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia; g)
mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. Per
l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di
competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo
contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonchè personale
delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato,
secondo contingenti determinati con decreto del Presidente dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e
con i Ministri interessati. Per l'espletamento di particolari compiti
scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei
alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti a tempo
determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di
amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere
rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi
allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi
per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia
oggetto dell'incarico. é comunque escluso il cumulo degli incarichi nello
stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni
diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a
dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi
confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal
precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad
apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattasi di
pubblico dipendente. Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed
alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro.
Articolo 7
Natura e entità dei dati e delle
informazioni raccolti.
Le informazioni e i dati di cui
all'art. 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che
comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o
risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti
concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'art. 165- ter del
codice di procedura penale o da indagini di polizia. In ogni caso è vietato
raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro
razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi
di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonchè per la
legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente
operanti nei settori sopraindicati. Possono essere acquisite informazioni
relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini
di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza
che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle
aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico. Possono
essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'art. 6 in
possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica
europea e di quelli di confine, nonchè di ogni altro Stato con il quale siano
raggiunte specifiche intese in tal senso. Possono essere inoltre comunicate
alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui
all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.
Articolo 8
Istituzione del Centro elaborazione
dati.
é istituito presso il Ministero
dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il
Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui
all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta,
elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle
informazioni e dei dati nonchè alla loro comunicazione ai soggetti
autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche
fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno è
costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri
e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni
di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali
criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I
criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione
del Ministro dell'interno. Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione
o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali
vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti
cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al
Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31
dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od
abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo
informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna
determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei
cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta
la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni.
Articolo 9
Accesso ai dati ed informazioni e
loro uso.
L'accesso ai dati e alle
informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui
all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali
di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di
pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza. L'accesso ai
dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità
giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. é comunque vietata ogni
utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da
quelle previste dall'art. 6, lettera a). é altresì vietata ogni circolazione
delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi
indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione
giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata
esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un
profilo della personalità dell'interessato.
Articolo 10
Controlli.
Il controllo sul Centro elaborazione
dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'art.
11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei
programmi nonchè di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti
senza riferimenti nominativi. Il Comitato può ordinare la cancellazione dei
dati raccolti in violazione dell'art. 7. Il Comitato può farsi assistere da
esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministro dell'interno. I
dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7,
fermo restando quanto stabilito dall'art. 141 del codice di procedura penale.
Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene
rilevata la erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o
l'illegittimità della loro raccolta, l'autorità procedente ne dà notizia al
Comitato parlamentare, per i conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'art.
7. Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da
lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare
istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento
medesimo, perchè compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione
dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli
incompleti. Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti
l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico
ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare.
Avverso tale ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione.
Articolo 11
Procedure.
Mediante regolamento, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle
informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7, per l'accesso e la
comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'art. 9, nonchè per la
correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli
incompleti. Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei
rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi stessi a fare diretta
richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento
per i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.
Articolo 12
Sanzioni.
Il pubblico ufficiale che comunica o
fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente
legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se
il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
Articolo 13
Prefetto.
Il prefetto è autorità provinciale
di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine
e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle
direttive emanate in materia. A tali fini il prefetto deve essere
tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza
con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone
della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua
disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività. Il
prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle
forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il
prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui
provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla
presente legge.
Articolo 14
Questore.
Il questore è autorità provinciale
di pubblica sicurezza. Il questore ha la direzione, la responsabilità e il
coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di
sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle
altre forze eventualmente poste a sua disposizione. A tale scopo il
questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza
con l'ordine e la sicurezza pubblica.
Articolo 15
Autorità locali di pubblica
sicurezza.
Sono autorità locali di pubblica
sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai
commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano
istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di
pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il perfetto, o il
questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia
di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente
la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la
competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Le autorità
provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza
pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la
collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i
sindaci dei comuni.
Articolo 16
Forze di polizia.
Ai fini della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia,
fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei
carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica
sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le
rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì
forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il
Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate
anche per il servizio di pubblico soccorso.
Articolo 17
Funzioni e servizi di polizia
giudiziaria.
Le funzioni di polizia giudiziaria
sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in
conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il
dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari,
determinati dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia
giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno
nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.
Articolo 18
Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica.
Presso il Ministero dell'interno è
istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale
organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio
delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di
ordine e sicurezza pubblica. Il Comitato è presieduto dal Ministro
dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno,
designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di
finanza. Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni
del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore
generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonchè altri rappresentanti
dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle
stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il
procuratore competente. Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le
funzioni di segretario del Comitato.
Articolo 19
Attribuzioni del Comitato nazionale.
Il Comitato esamina ogni questione
di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ed esso
sottoposta dal Ministro dell'interno. Il Comitato deve esprimersi: a)
sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di
polizia; b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e
territoriali alle forze di polizia; c) sulla pianificazione finanziaria
relativa alle forze di polizia; d) sulla pianificazione dei servizi
logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; e)
sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di
polizia e dei loro servizi tecnici; f) sulle linee generali per
l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del
personale delle forze di polizia.
Articolo 20
Comitato provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica.
Presso la prefettura è istituito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo
ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni
di autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il comitato è presieduto dal
prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della prevenzione e difesa
dalla violenza eversiva, il prefetto può chiamare alle sedute del comitato le
autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni
dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare. Il
prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario,
d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.
Articolo 21
Collegamenti e sale operative comuni
tra le forze di polizia.
Il Ministro dell'interno,
nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive
ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle
forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.
Articolo 22
Scuola di perfezionamento per le
forze di polizia.
é istituita, presso il dipartimento
della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di
polizia. I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e
all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per
un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti
istituzionali. La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi
costituisce titolo per l'avanzamento in carriera. Con regolamento da
emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a
stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei
docenti e di svolgimenti dei corsi, nonchè a determinare le strutture e
l'ordinamento della scuola.
Articolo 23
Personale dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
Il Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti. Gli appartenenti
ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica
sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano
a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo
le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente
legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'art. 36. I ruoli del personale
di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del
personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di
polizia, nonchè quelli del personale che esplica attività di carattere
professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'art. 36, assumono la
denominazione di ruoli della Polizia di Stato. Il trattamento economico va
differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche
attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia
rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia
di Stato. Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili
dello Stato. Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti
delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'art. 40.
Articolo 24
Compiti istituzionali della Polizia
di Stato.
La Polizia di Stato esercita le
proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini
sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei
diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e
dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza
pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta
soccorso in caso di calamità ed infortuni.
Articolo 25
Personale della Polizia di Stato.
La Polizia di Stato espleta i
servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di
attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di
carriera. I requisiti psico-fisici attitudinali, di cui debbono essere in
possesso gli appartenenti ai ruoli delle Polizia di Stato, che esplicano
funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno.
Articolo 26
Trasferimento di compiti e
attribuzioni.
I compiti e le attribuzioni svolti
dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'art. 23 sono
esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da
essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.
Articolo 27
Bandiere e decorazioni.
Le bandiere appartenenti e le
decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo
delle polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.
Articolo 28
Dotazioni.
Le attrezzature, i mezzi, gli
strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione
appartenenti ai corpi di cui all'art. 23 sono attribuiti all'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
Articolo 29
Accordi e convenzioni con le forze
armate.
Gli accordi per l'uso delle
attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e
con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e
per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano
all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente
disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.
Articolo 30
Armamento e divise.
I criteri per la determinazione
dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al
personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di
polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di
armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il Ministro dell'interno con proprio
decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla
Polizia di Stato nonchè i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità
d'uso.
Articolo 31
Ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica
sicurezza è articolata in: 1) organi centrali di cui agli articoli 4 e
5; 2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con
le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro
dell'interno; 3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza
privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di
vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la
organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno; 4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze
lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le
dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza; 5)
posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per
esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le
dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità
provinciali di pubblica sicurezza; 6) uffici periferici alle dipendenze
del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale,
ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni
di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite
le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti; 7) reparti
mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza,
con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con
decreto del Ministro dell'interno; 8) istituti di istruzione, presso il
dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione,
addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito
nel capo IV; 9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti
la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di
gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento
operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonchè centri
telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici
a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze
del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di
supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni
di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per
specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica
sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno,
forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie
esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione
funzionale. Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto
dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal punto X)
dell'art. 36.
Articolo 32
Questura e uffici dipendenti.
La questura è ufficio provinciale,
che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi,
nonchè le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I
commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi
indici determinati dall'ufficio di cui all'art. 5, lettera a) , tenendo
presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono
essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di
personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della
prevenzione. Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i
questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di
quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.
Articolo 33
Reparti mobili.
I reparti mobili sono istituiti per
la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso. I
predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a
concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto
svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ai reparti mobili
in servizio di ordine pubblico è assegnato, di norma, personale maschile.
L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute
nel regolamento di servizio di cui all'art. 111. I reparti mobili debbono
disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità; il
personale che vi presta servizio dovrà essere preparato allo speciale impiego.
Articolo 34
Uffici di polizia stradale,
ferroviaria, postale e di frontiera.
Gli uffici di polizia stradale,
ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli di propria
competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei
rispettivi uffici in cui si articolano. Gli appartenenti ai predetti uffici
concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai
reparti mobili secondo le norme stabilite con il regolamento di servizio di
cui all'art. 111, primo comma. Ai fini dell'attuazione del coordinamento di
cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al
questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza
pubblica.
Articolo 35
Soppressione dell'Ufficio antidroga
.
Fermi restando i compiti del
Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle
forze di polizia, di cui all'art. 6 della presente legge, è abrogato l'art. 7
della legge 22 dicembre 1975, n. 685. I compiti e le attribuzioni già
conferite all'ufficio di cui all'art. 7 della legge citata nel comma
precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il
quale è istituito un appostio servizio della Direzione centrale della polizia
criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni
dell'ufficio stesso.
Articolo 36
Ordinamento del personale.
Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla
determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle
previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: I) istituzione
di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il
personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere
esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonchè di ruoli per il personale
che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di
polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali.
All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con
personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
All'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e
patrimoniale, nonchè delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed
operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno; II) suddivisione del personale, che esplica funzioni
di polizia, nel ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei
sovrintendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei
dirigenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni: 1) al personale
appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite mansioni esecutive con il
margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all'anzianità e
ai meriti di servizio devono essere previste almeno due qualifiche, ferme
restando le mansioni suddette; 2) al personale appartenente al ruolo
degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di
iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, nonchè eventuali incarichi specialistici,
di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo; sono
previste almeno tre qualifiche e a quella più elevata viene attribuita la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; 3) al personale
appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni nello stesso
ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui al numero precedente,
con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, nonchè funzioni di comando di posti di
polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini dei quali controlla
la esecuzione e di cui risponde; devono essere previste almeno quattro
qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni; 4) al personale
appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di
sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo
all'attività investigativa; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di
indirizzo o coordinamento di unità operative e la responsabilità per le
direttive o istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati
conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, possono sostituire
il titolare nella direzione di uffici o di reparti. Devono essere previste
quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni; 5) al
personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite funzioni di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di
comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la
valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute; devono essere
previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti
funzioni; 6) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono
attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà
eventualmente necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; III) suddivisione del
personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere
esecutivo, attinente ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in
relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità
richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti
funzioni; IV) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere
professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi,
in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti
di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle
corrispondenti funzioni; V) previsione che, fino a quando le esigenze di
servizio non saranno soddisfatte dal personale che espleta attività
amministrative, contabili e patrimoniali e dal personale appartenente ai ruoli
da istituire secondo quanto previsto dai precedenti punti III) e IV), il
personale civile della pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile e
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, all'entrata in vigore della
presente legge, espleta le suddette attività, continuerà, salvo esigenze di
servizio e fermo restando l'inquadramento cui avrà diritto, a svolgere le
attività nelle quali è impiegato; eguale disciplina è riservata al personale
adibito a svolgere attività assistenziali o ad esse connesse; VI)
previsione che il personale di cui al precedente punto V) acceda a domanda e
previa prova pratica nelle varie qualifiche funzionali dei ruoli stessi - fino
a quella corrispondente alla qualifica apicale del ruolo direttivo - in
relazione alle mansioni esercitate all'atto del passaggio in tali ruoli, fino
alla copertura di non oltre il 50% rispettivamente dei posti previsti per
l'esercizio di dette mansioni amministrative, contabili e patrimoniali e delle
dotazioni organiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV); VII)
previsione che dopo l'applicazione del precedente punto VI) possa accedere, a
domanda e previa prova pratica, nel limite del 50% dei posti disponibili per
ogni qualifica, nelle varie qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti punti
III) e IV) anche personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato,
che svolga attività tecniche proprie delle qualifiche stesse; previsione che
al suddetto personale venga attribuito il trattamento economico più
favorevole, convertendo in scatti d'anzianità la parte del precedente
trattamento eventualmente eccedente quello previsto nei nuovi ruoli; VIII)
previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui ai
punti II), III) e IV), di compiti di formazione e istruzione; IX)
previsione che prima di procedere all'inquadramento di cui al punto X):
1) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo il servizio
prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica,
nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;
2) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applichino,
con la stessa decorrenza, i benefici di progressione nella carriera derivati
ai funzionari di pubblica sicurezza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;
3) agli ufficiali fino al grado di tenente colonnello prima di procedere alle
operazioni di cui al punto X), n. 19), si estendano, ai fini esclusivamente
giuridici, i criteri di progressione in carriera fino alla qualifica di vice
questore aggiunto previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche prima
dell'entrata in vigore, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Restano fermi i
criteri per la valutazione dell'anzianità fissati al punto X) n. 19), e quelli
per il passaggio alla dirigenza di cui al punto XIII); 4) la dotazione
organica dei primi dirigenti della polizia femminile sia elevata da quattro a
venti unità e all'attribuzione dei posti portati in aumento si provveda
secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n.
583; X) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra,
per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la
funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture
dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti
specificamente previsti per ogni ruolo. In particolare: 1) previsione
che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga
inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli agenti secondo l'anzianità di
servizio; 2) previsione che il personale avente attualmente la qualifica
di appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti
criteri: 2a) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che
abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di
ruolo; 2b) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che
abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine
di ruolo; 2c) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che
abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni
di anzianità di grado rispettando l'ordine di ruolo; 3) previsione che
il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il
grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il
conferimento del grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga
inquadrato nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti, in
soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto
in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e
nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli
appuntati; 4) previsione che il personale avente, alla data di entrata
in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere venga inquadrato,
anche in soprannumero, nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti e
quello appartenente al ruolo dei brigadieri nella terza qualifica del ruolo
dei sovrintendenti; 5) previsione che i marescialli siano inquadrati
nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle
sottoelencate aliquote: 5a) la metà dei posti disponibili nella
qualifica finale; 5b) i tre quinti dei posti disponibili nelle
qualifiche intermedie; 5c) i due quinti dei posti disponibili nella
qualifica iniziale; 6) previsione che l'inquadramento di cui al numero
precedente abbia luogo nel seguente modo: 6a) nella qualifica finale,
secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale, che abbiano
superato un concorso per titoli di servizio, i marescialli di I classe scelti
e di I classe, che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio
e colloquio, fino alla copertura dell'aliquota prevista nel n. 5a); 6b)
nella terza qualifica, i marescialli carica speciale che non abbiano superato
il concorso o che non vi abbiano partecipato, nonchè, fino alla copertura
dell'aliquota prevista dal n. 5b), i marescialli di I classe scelti e di I
classe, che, idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non
abbiano trovato collocazione nella qualifica finale per mancanza di posti
disponibili; 6c) nella seconda o nella prima qualifica, fino alla
copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c), i marescialli di I
classe scelti e di I classe che, idonei al suddetto concorso interno per
titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella terza o nella
seconda qualifica per mancanza di posti disponibili; 6d) previsione che
il personale di cui ai numeri 6 b) e 6c) sia inquadrato nella seconda e poi
nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori, secondo
l'ordine della graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato in
ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e
nei limiti delle aliquote di cui al n. 5); 7) previsione che, ultimato
l'inquadramento di cui ai precedenti punti e verificata la disponibilità di
posti nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli
ispettori, sia bandito un concorso interno per titoli di servizio e colloquio,
riservato ai marescialli di II e III classe; 7a) previsione che il
personale, che abbia superato il concorso di cui al precedente n. 7), sia
inquadrato nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli
ispettori, fino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e
5c); 7b) previsione che il personale idoneo al concorso di cui al
precedente n. 7), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per
mancanza di posti disponibili, sia inquadrato, secondo l'ordine di merito,
nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti; 7c) previsione che
il personale, di cui ai precedenti numeri 7a) e 7b), sia inquadrato, secondo
l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella
prima e poi nella seconda, nella terza, e quindi nella quarta qualifica del
ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo
disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al n.
5); 8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori
frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento di almeno
due mesi; 9) previsione che le assistenti di polizia che abbiano
maturato il 13º anno di servizio siano inquadrate nella quarta qualifica del
ruolo degli ispettori; previsione che le assistenti fino a 13 anni di servizio
siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, con
precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per
concorso; 10) previsione che i marescialli di I classe scelti e di I
classe, che non abbiano superato il concorso, per l'accesso al ruolo degli
ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella qualifica
terminale del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo
ad esaurimento di cui al n. 14); 11) previsione che i marescialli di II
e III classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo
degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella III
qualifica del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo
ad esaurimento di cui al n. 14; 12) previsione che i marescialli di
prima classe scelti e di prima classe, che non abbiano partecipato o non
abbiano superato il concorso di cui al n. 6a), siano promossi alla seconda
qualifica del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della
cessazione del servizio per limite di età, infermità o decesso, con il
trattamento economico più favorevole; 13) previsione che i marescialli
di seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato
il concorso di cui al n. 7), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio
per limite di età, infermità o decesso, col trattamento economico più
favorevole; 14) previsione che i sottufficiali, che ne facciano
richiesta anche successivamente all'espletamento degli esami per l'accesso
alle qualifiche di ispettori, siano inquadrati in appositi ruoli ad
esaurimento; 15) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del
ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, 22
dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 10 ottobre 1974, n. 496, e
quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, o comunque
richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione
che detto personale possa progredire in carriera secondo le modalità di
avanzamento previste per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle
percentuali stabilite al n. 32); 16) previsione che per il personale di
cui al n. 15), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Si
provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della
carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il
personale appartenente al ruolo ordinario; 17) previsione che i
sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie,
qualora nel momento del collocamento in congedo per limite di età o per
infermità, o all'atto del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di
ispettore, conseguano aumenti periodici pari al 2,50% dello stipendio per ogni
triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in
qualità di aggiunti o di ausiliari; 18) previsione che i funzionari di
pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di
tenente colonnello del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le
posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 19) previsione che
l'inquadramento del personale di cui al numero precedente nell'ambito di
ciascuna qualifica, abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di
grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per
meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali
riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va
determinata per i funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica
iniziale e per gli ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente o
dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel
Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai
laureati; 20) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e
ispettrici capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, relativamente
all'inquadramento, quanto previsto dai numeri 18) e 19); 21) previsione
che i dirigenti superiori, i primi dirigenti, compresi quelli della polizia
femminile, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati nel ruolo dei
dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferme restando le
posizioni occupate nei rispettivi ruoli; 22) previsione che
l'inquadramento nelle varie qualifiche, del personale di cui al numero
precedente abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o
qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti
eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate,
dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede
l'organo collegiale competente di cui all'art. 38. Ai dirigenti generali di
pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui
all'art. 42; 23) previsione che i vice questori, collocati nel ruolo ad
esaurimento entro la data del 1º luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo dei
dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero da assorbire in
sede di revisione delle dotazioni organiche previste dal precedente punto
X); 24) previsione che i tenenti colonnelli siano inquadrati, ove ne
facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento; 25) previsione che i
tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque
richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione
che detto personale possa progredire in carriera fino al grado di maggiore
generale secondo le modalità di avanzamento stabilite per i pari grado del
ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al n. 32); 26)
previsione che per il personale di cui al n. 25), all'atto della cessazione
dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di
quiescienza, alla ricostruzione delle carriera dalla data di entrata in
servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo
ordinario; 27) previsione che i tenenti generali, i maggiori generali ed
i colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento;
previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella posizione di
stato <<a disposizione>> o <<in aspettativa per riduzione dei quadri>>, siano
direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli
ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento
salvo che all'atto dell'istituzione dei ruoli professionali di cui al punto IV),
optino per il passaggio nei nuovi ruoli; 28) previsione che le
assistenti della polizia femminile con tre anni complessivi di servizio in
possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1º dicembre 1966, n.
1082, accedano a domanda alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, nel
limite di un sesto dei posti disponibili, mediante il concorso interno per
titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi
dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo;
le vincitrici del predetto concorso dovranno frequentare un apposito corso di
aggiornamento professionale; 29) previsione che le appartenenti al ruolo
delle assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano
inquadrate in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e
l'attuale progressione di carriera, nonchè i benefici derivanti dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
30) previsione che alle assistenti della polizia femminile, in servizio
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, continui ad applicarsi,
per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per l'accesso alla carriera
direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato; 31) previsione
che i sottufficiali e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per
l'accesso al ruolo dei commissari, e con almeno cinque anni complessivi di
servizio, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di
commissario, nei limiti di un quarto dei posti disponibili mediante concorso
interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi
dall'approvazione del provvediemento delegato previsto dal presente articolo.
I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di aggiornamento
professionale; 32) previsione che al personale inquadrato nei ruoli ad
esaurimento appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza continui ad applicarsi per quanto attiene alla progressione di
carriera, la normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della
presente legge. Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno
attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. La
progressione in carriera è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui
al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n.
775. L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle
cessazioni dal servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli
gradi al 31 dicembre di ogni anno. L'aliquota dei tenenti colonnelli da
ammettere a valutazione sarà determinata in ragione di 1/6 all'anno dei
tenenti colonnelli iscritti nel ruolo e le promozioni da conferire in ragione
del 10% degli ufficiali valutati. All'avanzamento al grado di maggior
generale si procederà ammettendo a valutazione 1/5 all'anno dei colonnelli
iscritti nel ruolo e promuovendone uno all'anno. I maggiori generali
iscritti nel ruolo ad esaurimento, compresi quelli del ruolo sanitario degli
ufficiali medici di polizia al compimento del terzo anno di servizio nel
grado, vengono valutati e se dichiarati idonei vengono promossi al grado di
tenente generale con decorrenza dal giorno precedente a quello della
cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per
decesso; XI) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma
le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla
presente legge, nonchè la denominazione delle corrispondenti qualifiche
previste nel nuovo ordinamento civile del personale, salva la possibilità di
mantenere, a richiesta, la precedente denominazione; XII) previsione che
il personale civile di pubblica sicurezza con la qualifica di vice questore
del ruolo ad esaurimento e di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento di cui
all'art. 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, assolva le
funzioni della qualifica apicale del ruolo dei commissari; XIII)
previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale
che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il superamento di un corso
di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a una volta e
mezzo i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per
titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla
qualifica terminale del ruolo direttivo o coloro che abbiano almeno nove anni
e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo che siano in possesso delle qualità
necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali; determinazione dei
criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e
dell'anzianità di servizio e di qualifica, nonchè delle modalità del corso di
formazione dirigenziale. Nella prima applicazione della presente legge e fino
a diciotto mesi dall'emanazione del provvedimento delegato previsto dal
presente articolo, i posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che
comunque si rendano disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono
attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le
modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583; i promossi dovranno
frequentare un corso di aggiornamento professionale; XIV) previsione che
il personale direttivo di cui ai punti III) e IV) acceda ai ruoli dei
dirigenti, ove siano previsti, secondo le modalità di cui al punto XIII);
XV) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga
conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai
primi dirigenti che abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella
qualifica, computando anche il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento,
secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare
riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni
affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di
particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio; previsione
che dopo un triennio dalla entrata in vigore della presente legge, i primi
dirigenti valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano
compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, di cui dieci nella
qualifica, siano collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente
superiore; XVI) determinazione dei criteri per la promozione per merito
straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie degli
appartenenti alla Polizia di Stato; XVII) previsione che l'accesso al
ruolo di assistente avvenga per anzianità e che l'accesso all'ultimo livello
di tale ruolo avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso
d'aggiornamento; XVIII) previsione che l'accesso al ruolo di
sovrintendente avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico,
al quale sono ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che
abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente
un corso di formazione tecnico-professionale. Per il personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per quanto
attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a
sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice
brigadiere; XIX) determinazione delle modalità di preposizione ai vari
uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in
modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più
meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti; XX)
determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado
di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del
personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di
altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre
amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del
personale appartenente a questi ultimi ruoli; XXI) disciplina dello stato
giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre
amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le
incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che
tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della
necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato
inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
XXII) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate,
delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica
mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;
XXIII) incentivazione della mobilità del personale, escludendo nel contempo
ogni tipo di mobilità esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal
comando o dal collocamento fuori ruolo; XXIV) previsione che, salvo
l'ipotesi di cui al precedente punto XV) e ferma restando per il personale in
servizio all'entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in
materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la
cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli
appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo
anno di età; XXV) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di
organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti
e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non
siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età; XXVI)
previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed
all'avanzamento del personale della Polizia di Stato siano istituiti uno o più
organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo. I
benefici di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi
agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in
servizio al 1º gennaio 1971.
Articolo 37
Qualifiche del ruolo degli ispettori
e relativa dotazione organica.
Il ruolo degli ispettori è
articolato in quattro qualifiche, che assumono le denominazioni di: vice
ispettore, ispettore, ispettore principale e ispettore capo. La dotazione
organica complessiva del ruolo degli ispettori è costituita da 7.000 unità,
così distribuite per ogni singola qualifica:
vice ispettore . . . . . . . . . .
. . . . . . unità 2.500 ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unità 2.000 ispettore principale . . . . . . . . . . . . . unità
1.500 ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . unità 1.000
La consistenza organica
del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti sarà,
rispetto alla dotazione dei disciolti Corpi delle guardie di pubblica
sicurezza e della polizia femminile, proporzionalmente ridotta di 7.000 unità.
Articolo 38
Inquadramento del personale.
All'inquadramento del personale
previsto dal precedente art. 36 si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di
Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice direttore
generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da
quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia più
rappresentativi sul piano nazionale.
Articolo 39
Attribuzione delle qualifiche.
Agli appartenenti al ruolo degli
agenti della Polizia di Stato è attribuita la qualità di agente di pubblica
sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e alla qualifica più elevata del
ruolo degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza
e quella di ufficiale di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli
dirigenziali e direttivi del personale che esplica funzioni di polizia è
attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza. Salvo che ai primi
dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario, agli
appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi dirigenti del personale che svolge
funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di polizia
giudiziaria.
Articolo 40
Ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno.
In relazione alla particolarità dei
compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge
all'Amministrazione civile dell'interno, anche per l'attività di supporto
degli uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorità di
pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto avente
valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale
ed all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno,
osservando i seguenti princìpi e criteri direttivi. Ferma restando nei
confronti del predetto personale l'applicazione dei princìpi generali
dell'ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme,
nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente e sentite le
organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per la
ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive,
di concetto e direttive, che, fatte salve le posizioni giuridiche acquisite
dal personale in servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da una o più
qualifiche funzionali adeguando il numero dei posti dirigenziali della
carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici. Con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono riordinati i
ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli operai permanenti
delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del disciolto
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono altresì definite le qualifiche
di mestiere, i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con
mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunità della
Polizia di Stato. Sono dettate speciali norme che escludano ogni tipo di
mobilità esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal
collocamento fuori ruolo. Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali,
norme che, nel rispetto delle libertà sindacali, consentano di evitare
turbative alla continuità dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i dipendenti
dell'Amministrazione civile dell'interno. Le norme delegate stabiliscono il
quadro dei servizi essenziali la cui interruzione pregiudichi la tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Articolo 41
Rappresentanze del personale nel
consiglio di amministrazione.
I rappresentanti del personale di
cui alla lettera d del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato
dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal
personale della Polizia di Stato.
Articolo 42
Nomina a dirigente generale-prefetto
dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
I dirigenti generali
dell'Amministrazione civile dell'interno, entro il limite di diciassette posti
della dotazione organica, vengono nominati tra i dirigenti
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. I dirigenti generali della
pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori della pubblica
sicurezza. I dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati entro il
termine massimo di quattro anni fra i dirigenti generali dell'Amministrazione
civile dell'interno, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata
nella anzidetta qualifica. L'inquadramento fra i dirigenti generali
dell'Amministrazione civile può essere disposto anche in soprannumero da
riassorbirsi con le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo
comma. Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma,
non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di cui al secondo
comma. Per la preposizione dei dirigenti generali alla direzione degli
uffici del dipartimento si osservano rigorosi criteri di professionalità.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti di tenente
generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno
temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma sino al loro totale
assorbimento.
Articolo 43
Trattamento economico.
Il trattamento economico del
personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base
di accordi di cui all'art. 95, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità
di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali. Il trattamento economico del personale che
espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello
retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni
attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonchè alla
responsabilità e al rischio connessi al servizio. Alle trattative per la
determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente
partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'art.
95. Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera
che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennità di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione
previsto dall'art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai fini degli
inquadramenti di cui all'art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale che
espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui
alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, come segue: a) IV livello:
agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di
seconda; b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima,
sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza; c) VI livello:
sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda; d) VI
livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è
attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50%
dell'incremento previsto per VII livello; e) VII livello: ispettore di
quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo; f) VIII livello: terza
qualifica del ruolo direttivo; g) VIII livello-bis: qualifica apicale del
ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo è attribuito il livello
di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137 della legge 11 luglio
1980, n. 312. Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati
gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianità di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per il
personale di cui al VI livello-bis. Al personale civile di pubblica
sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice
questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico
fissato dall'art. 133, secondo comma, della citata legge n. 312. Nella prima
applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di
Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del
riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di
provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale
assegno deve essere determinata in relazione all'anzianità di servizio
maturata al 1º gennaio 1978. Al personale della Polizia di Stato cui, per
effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'art. 36,
spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel
grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio
di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di
provenienza. Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione
alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come
lavoro straordinario. Le indennità per la presenza e per i servizi fuori
sede nonchè il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in
misura proporzionale alla retribuzione mensile. La durata degli anni di
permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti
eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a
favore di limitate aliquote di personale. Il trattamento economico previsto
per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai
corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16. L'equiparazione degli
appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di
cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 avviene sulla base della tabella
allegata alla presente legge. Le indennità speciali vanno determinate per
chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo
esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto
del possesso di qualificazioni o specializzazioni. Il trattamento economico
del personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate è
regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonchè ai
prefetti spetta l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo salvo
per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a
disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile nella misura del 50% ove
sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni. Ai
funzionari del ruolo dei Commissari che abbiano prestato servizio senza
demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo
dirigente. Ai funzionari del ruolo dei Commissari e ai primi dirigenti che
abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il
trattamento economico spettante al dirigente superiore. Al personale
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio
presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti
dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonchè al
personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio
nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia,
spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo
pari al 50% di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete
al personale che beneficia dell'indennità di cui al terzo comma del presente
articolo. Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il
lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le
corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato. MOD[L
28.02.1992 n. 217 ALL UNICO]
Articolo 44
Obblighi di leva.
Ferme restando le norme di cui alla
legge 8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni
nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da
parte del personale assunto ai sensi del successivo art. 47 è considerato ad
ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.
Articolo 45
Limiti di età.
Per l'ammissione ai concorsi
pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si
applicano: a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di
età per l'ammissione ai pubblici impieghi: b) le norme previste dagli
articoli 26-quater e 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Articolo 46
Idoneità psico-fisica e
attitudinale.
Gli accertamenti per l'idoneità
psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che
esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro
psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti
all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Al di fuori dei casi di cui al
comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica
sicurezza può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di
professionisti estranei all'amministrazione.
Articolo 47
Nomina ad allievo agente di polizia.
L'assunzione degli agenti di polizia
avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti
civili e politici; b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore
e agli anni ventotto; c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia; d) titolo di studio di scuola dell'obbligo; e)
buona condotta. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. I concorsi sono di
preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni.
Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono
destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per
il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati
in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio. I
vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.
Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'art. 59. Fino al
20% dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere
riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari
provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno
ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in
possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo
prescritto. I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono
coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle
vigenti disposizioni. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma
nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre
anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato. Il personale assunto
ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in
congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può
essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia
ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale,
qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere
immesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui
al secondo comma dell'art. 48, durante il quale è sottoposto a selezione
attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare
qualificazione. In ogni caso il servizio già prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che
economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano ammessi in ruolo.
Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1980,
n. 343. Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente
articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purchè
previste nell'ordinamento della Polizia di Stato.
Articolo 48
Corsi per la nomina ad agente di
polizia.
Gli allievi agenti di polizia
frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi,
diviso in due semestri. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi,
che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati
conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati
riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e
vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono
sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi
che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova che abbiano
superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma
dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi
prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre
che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi
a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di quest'ultimo
sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal
regolamento di cui al penultimo comma dell'art. 60. Se l'esito è negativo sono
dimessi dal corso. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del
corso non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di
caserma.
Articolo 49
Dimissioni dai corsi per la nomina
ad agente di polizia.
Sono dimessi dal corso: 1) gli
allievi che non superino il primo ciclo; 2) gli allievi e gli agenti in
prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia; 3) gli
allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso; 4)
gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti
dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorni
se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso;
qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche,
l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso
successivo alla sua riacquisita idoneità fisico-psichica; 5) gli agenti in
prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente. Gli allievi e gli
agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia
stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla
tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli
agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari
più gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione
dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. La
dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con
l'amministrazione.
Articolo 50
Addestramento e corsi di
specializzazione per agenti di polizia.
Gli agenti di polizia compiono un
periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono
assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata
durante il secondo semestre del corso di cui all'art. 48. Al termine, gli
agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità
professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente
dell'ufficio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere
destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare
qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di sei
mesi. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di
specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle
del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di
servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo
complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari
alla durata della interruzione.
Articolo 51
Nomina a sovrintendente di polizia.
Il concorso interno e il corso di
formazione tecnico-professionale per l'accesso al ruolo di sovrintendente si
svolgono secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 59 e al penultimo
comma dell'art. 60.
Articolo 52
Nomina ad allievo ispettore di
polizia.
L'assunzione degli ispettori di
polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 1) godimento dei
diritti civili e politici; 2) età non inferiore agli anni diciotto e non
superiore agli anni trenta; 3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia; 4) titolo di studio di scuola media superiore o
equivalente; 5) buona condotta. Gli appartenenti al ruolo degli agenti e
degli assistenti e dei sovrintendenti che abbiano superato il trentesimo anno
di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al
concorso per non più di due volte purchè in possesso degli altri requisiti.
A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di
preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi
vigenti. Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito
del titolo di studio, anche fino al raggiungimento del quarantesimo anno di
età, i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio e non
abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione
disciplinare più grave e dimostrino idoneità a specifiche attitudini per le
funzioni di ispettore. Ai candidati di cui al presente comma è riservato un
terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati alla categoria di cui
al comma presente non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all'altra categoria. Il limite di età, di cui al comma precedente,
non si applica nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di vice
brigadiere e di brigadiere. Non sono ammessi al concorso coloro che sono
stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o
destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva
per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del
presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 59. I vincitori dei
concorsi sono nominati allievi ispettori.
Articolo 53
Corsi per la nomina ad ispettore di
polizia.
Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione. Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi. Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
Articolo 54
Dimissioni dal corso per la nomina
ad ispettore di polizia.
Sono dimessi dal corso gli allievi
ispettori che: a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati
idonei al servizio di polizia; b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni
anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata
da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a
causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.
Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni
è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla
tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli allievi
responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della
deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. La dimissione dal corso
comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si
tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.
Articolo 55
Nomina a commissario di polizia.
L'assunzione dei commissari di
polizia avviene: a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto
superiore di polizia, di cui all'art. 58; b) mediante pubblico concorso,
al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso
dei seguenti requisiti: 1) godimento dei diritti civili e
politici; 2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia; 3) buona condotta; 4) laurea in giurisprudenza o in
scienze politiche; 5) età non superiore ai ventotto anni. Al concorso
sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti
disponibili, gli appartenenti al ruolo degli ispettori, in possesso dei
prescritti requisiti e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età.
Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all'altra categoria. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o
destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva
per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. I
candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed
a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia. I
vincitori del concorso sono nominati commissari in prova. Relativamente al
concorso, si applica quanto stabilito dall'art. 59.
Articolo 56
Corsi per la nomina a commissario di
polizia.
Ottenuta la nomina, i commissari in
prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove
mesi presso l'apposita sezione dell'Istituto superiore di polizia, di cui
all'art. 58. Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento è impartito da docenti
universitari, magistrati, dipendenti dell'amministrazione dello Stato o
persone estranee ad essa. Al termine del corso, i commissari in prova, che
siano stati dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame
finale sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta
secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 60, e presieduta dal
direttore dell'Istituto superiore di polizia. I commissari in prova, durante
i nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio di polizia.
I commissari in prova, che hanno superato gli esami finali del corso, sono
nominati commissari di polizia. Essi prestano giuramento e sono ammessi nel
ruolo direttivo secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. I
commissari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al
corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi. I
commissari, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, sono
assegnati ai servizi d'istituto.
Articolo 57
Dimissioni dal corso per la nomina a
commissario di polizia.
Sono dimessi dal corso i commissari
in prova che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non superano
gli esami del corso; c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia
per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate; d) sono
stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche
se non consecutivi, e di novanta giorni per infermità contratta durante il
corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni
pratiche, nel qual caso il commissario in prova è ammesso a partecipare al
primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I
commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è
stata determinata da maternità, sono ammessi a frequentare il corso successivo
ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela
delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso i commissari in prova
responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della
deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.
Articolo 58
Istituto superiore di polizia.
Il Governo della Repubblica è
delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una
scuola nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei
quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la
denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso
all'istituto sia consentita ai giovani in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il
ventunesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti
dall'art. 55; b) determinazione delle modalità del concorso di accesso,
della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per
l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle
qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati; c) previsione
che al concorso di accesso possano partecipare gli ispettori, i
sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti
prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno di età; d)
previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da
materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro dell'Interno; e) previsione che al termine del primo biennio
gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova,
dopo apposito giudizio di idoneità del direttore dell'istituto, sentito il
collegio dei docenti; f) previsione che al termine del quarto anno di
corso l'allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli
studi, sia ammesso a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione
composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell'istituto
o presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di
Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia
nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell'interno; g) previsione che, conseguito il
diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla
frequenza del corso di cui al primo comma dell'art. 56 presso un'apposita
sezione dell'istituto; h) determinazione delle strutture e
dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui
una per le esigenze di cui all'art. 56 ed una per i corsi di
specializzazione; i) determinazione di modalità per garantire l'osservanza
dell'obbligo, che deve essere assunto verso l'Amministrazione all'atto della
nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per cinque
anni dal conseguimento del diploma, nonchè per l'allontanamento e le
dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti; l) previsione di norme che
consentano, a coloro che hanno ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il
superamento di esami integrativi, il diploma di laurea.
Articolo 59
Trattamento economico degli allievi
e modalità dei concorsi.
Il trattamento economico degli
allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura
proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i
rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro. Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della
Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole. Le
modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni
esaminatrici e i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica,
per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei
candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la
determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono
stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno.
Articolo 60
Istruzione e formazione
professionale.
Gli istituti di istruzione per la
formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti: 1) scuole
per agenti di polizia; 2) istituti per sovrintendenti di polizia; 3)
istituto di perfezionamento per ispettori di polizia; 4) Istituto
superiore di polizia; 5) centri e scuole di specializzazione,
addestramento e aggiornamento. Nei programmi è dedicata particolare cura
all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino,
all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni
pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi d'insegnamento e
di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la
conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta
preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di
responsabilità e capacità di iniziativa. Salvo quanto disposto per
l'Istituto superiore di polizia, per le materie corrispondenti a quelle di
insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e per le materie
specialistiche, tecnico-professionali e per l'addestramento vengono formati
elenchi che comprendono docenti universitari o di istituti specializzati e di
materie letterarie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di ruolo o
abilitati, nonchè magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni
dello Stato e ufficiali delle forze armate che chiedano di esservi inclusi.
Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione, costituita dal
provveditore agli studi, dal presidente del tribunale civile e penale, dal
presidente del tribunale amministrativo regionale, o loro delegati, della
circoscrizione ove ha sede l'istituto o centro o scuola di polizia, dal
direttore del medesimo istituto o scuola o centro e da funzionari di polizia
nominati dal Ministro dell'interno. La scelta degli insegnanti spetta al
Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della pubblica
sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro presso cui gli
insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attività, tenuto conto del
numero degli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di
polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253,
confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli
1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, che rimangono a domanda
nell'attuale posizione fino a collocamento a riposo. Gli insegnanti che sono
chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del
personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola o centro.
Gli insegnanti predetti possono essere collocati nella posizione di fuori
ruolo dall'amministrazione di appartenenza e il servizio prestato presso
l'Istituto o scuola o centro è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del
ruolo di provenienza. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono
rinnovabili. Ai docenti, già in servizio nelle scuole di polizia, viene
attribuito lo stesso trattamento economico di quelli di prima nomina, che
svolgono analoga attività didattica. Fuori dei casi in cui il personale
fruisca di regolare retribuzione per l'insegnamento presso gli istituti o
scuole o centri, dell'amministrazione della pubblica sicurezza, viene
corrisposto un compenso determinato in base all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Le materie d'insegnamento, i piani
di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei
docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono
previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo
comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno. Il collegio dei
docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità di cui agli
articoli 48, comma secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo.
Articolo 61
Accesso ai ruoli diversi da quelli
del personale che esplica funzioni di polizia.
L'accesso alla qualifica iniziale
dei ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica
anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il
personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi
di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali,
avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi
a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio
richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali. Si applica quanto
disposto dall'art. 59. La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi è
subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed
applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento
dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle
funzioni di polizia.
Articolo 62
Promessa solenne e giuramento.
I cittadini che entrano a far parte
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono prestare promessa
solenne e giuramento di cui all'art. 11 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il rifiuto
comporta la decadenza dall'impiego.
Articolo 63
Orario di servizio.
L'orario di servizio per il
personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali,
ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Per un
periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i turni di
lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.
La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma
successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria. Quando le
esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il
personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza
all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario, senza
le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale,
dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica
dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai
dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova
legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali. Il personale di
cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che
presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad
un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il
giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è
recuperabile entro le quattro settimane successive. Il personale di cui al
precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha
diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro
le quattro settimane successive.
Articolo 64
Obbligo di permanenza e
reperibilità.
Per esigenze di ordine e di
sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto agli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero
di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di
servizio di cui all'art. 111. Il personale che esplica funzioni di polizia
ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed
il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento
di cui al comma precedente. Per il mantenimento delle mense non obbligatorie
di servizio verrà concesso un contributo nella misura stabilita per le mense
di eguale natura delle forze armate dello Stato.
Articolo 65
Doveri di subordinazione.
Gli appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione
gerarchica nei confronti: a) del Ministro dell'interno; b) dei
Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del
Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza; c) del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Restano salvi i doveri
di subordinazione funzionali degli appartenenti alla Ammministrazione della
pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso
le altre autorità dello Stato.
Articolo 66
Ordine gerarchico e rapporti
funzionali.
L'appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini
impartiti dal superiore gerarchico od operativo. Gli ordini devono essere
attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e
non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al
quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve
farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa
risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando
l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine
pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine
ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta
anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di
confermarlo per iscritto. L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione
costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i
superiori. Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto
compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza. Gli appartenenti ai ruoli della
Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno nonchè delle altre
forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da
essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Fermo restando il disposto
degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei
dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei
funzionari della pubblica sicurezza. L'inosservanza di quanto disposto nel
presente articolo comporta responsabilità disciplinari, salva la eventuale
responsabilità penale.
Articolo 67
Impiego degli appartenenti alla
Polizia di Stato.
Gli appartenenti alla Polizia di
Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al
servizio di istituto.
Articolo 68
Doveri fuori servizio per gli
appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Gli appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche
fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.
Articolo 69
Assistenza religiosa.
Al personale della Polizia di Stato
che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata
l'assistenza religiosa, nel rispetto dei princìpi costituzionali. Per
assicurare l'assistenza religiosa è escluso il ricorso ai cappellani militari.
Articolo 70
Disciplina e procedimento
disciplinare.
Il Governo della Repubblica è
delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle
sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 1) previsione delle seguenti
sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità: richiamo orale, richiamo
scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio,
destituzione; 2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per
le quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle
trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio; 3)
previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi
della retribuzione mensile e della possibilità di sostituirla, per gli allievi
degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non
superiore a cinque giorni; 4) previsione che la deplorazione, cumulabile
anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento
periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio
superiore; 5) previsione che la sospensione dal servizio non sia durata
superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la
privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno
alimentare pari alla metà di questa, nonchè un ritardo fino a tre anni nelle
promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una
classe superiore di stipendio; 6) previsione che la destituzione venga
inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla
reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del
servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile
nell'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione
di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di
interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una
misura di sicurezza o di prevenzione; 7) regolamentazione del procedimento
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri:
determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di
motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la
sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e
lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi
abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria;
presenza in tali organi di una rappresentanza del personale designata dai
sindacati di polizia più rappresentativi; garanzia del contraddittorio;
facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi
assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica
sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni compranti le
sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione
vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da
quello dell'inquisito; 8) previsione che, in caso di procedimento
disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino
all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle
funzioni in pendenza di procedimento penale; 9) previsione dei casi e
delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari; 10) previsione
di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei
procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.
Articolo 71
Giurisdizione.
Gli appartenenti all'Amministrazione
della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità
giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei
successivi articoli.
Articolo 72
Abbandono del posto di servizio.
L'appartenente alla Polizia di Stato
che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti
organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni
generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a tre
anni. La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso: 1)
durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso; 2) nella
guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie
infiammabili od esplosive; 3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
4) col fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio; 5)
da tre o più appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro; 6)
da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio. Se dal
fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena è della
reclusione da due a cinque anni.
Articolo 73
Rivolta.
Fuori della ipotesi prevista
dall'art. 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci
anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o
più: 1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire
all'ordine di deporle, intimato da un superiore; 2) rifiutano di obbedire
all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza. La pena
per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non
inferiore a cinque anni.
Articolo 74
Associazione al fine di commettere
il delitto di rivolta.
Quando cinque o più appartenenti
alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di
rivolta, se il delitto non è commesso la pena è della reclusione da uno a
quattro anni. Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del
delitto.
Articolo 75
Movimento non autorizzato di reparto
.
Il comandante di un reparto organico
di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza
necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il
movimento del reparto è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che
il fatto non costituisca reato più grave.
Articolo 76
Manifestazioni collettive con mezzi
od armi della polizia.
Gli appartenenti all'Amministrazione
della pubblica sicurezza che compiono manifestazioni collettive pubbliche
mediante l'uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei
anni o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione. La pena è
aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un milione e mezzo di lire per
coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione. Gli
appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla
manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei
mesi a due anni.
Articolo 77
Alterazione di armi o munizioni,
porto di armi non in dotazione.
L'appartenente alla Polizia di Stato
che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del
munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in
dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
lire due milioni. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che
consente i fatti di cui al comma precedente.
Articolo 78
Arbitraria utilizzazione di
prestazioni lavorative.
Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni
lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in
contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio
o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.
Articolo 79
Esecuzione delle pene detentive.
A richiesta del condannato, la pena
detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia
di cui all'art. 16 è scontata negli stabilimenti penali militari.
Articolo 80
Giudizio direttissimo.
Per i delitti di cui agli articoli
72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Per i
reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.
Articolo 81
Norme di comportamento politico.
Gli appartenenti alle forze di
polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni
politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta
imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia è
fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni
e manifestazioni di partiti, associazioni ed organizzazioni politiche o
sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. é fatto altresì
divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni,
organizzazioni politiche o candidati ad elezioni. Gli appartenenti alle
forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti
in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della
candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere
attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi
uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio
nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati
alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.
Articolo 82
Diritti sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di
Stato hanno diritto di associarsi in sindacati. Essi non possono iscriversi
a sindacati diversi da quelli del personale di polizia nè assumere la
rappresentanza di altri lavoratori. Gli appartenenti alla Polizia di Stato,
fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa: a)
in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla
stessa, che fissa le modalità d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico.
Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore
annue. I dirigenti della Polizia di Stato hanno facoltà di fissare speciali
modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento.
Articolo 83
Sindacati della Polizia di Stato .
I sindacati del personale della
Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla
Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad
obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella
direzione dei servizi o nei compiti operativi. Essi non possono aderire,
affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni
sindacali.
Articolo 84
Divieto di esercizio del diritto di
sciopero.
Gli appartenenti alla Polizia di
Stato non esercitano il diritto di sciopero nè azioni sostitutive di esso che,
effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.
Articolo 85
Consiglio nazionale di polizia.
é istituito il Consiglio nazionale
di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell'interno nelle seguenti
materie, concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza: a)
iniziative legislative del Ministro dell'interno, regolamenti e provvedimenti
amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato
giuridico, previdenziale e assistenziale del personale; b) ordinamento e
programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalità
per lo svolgimento dei concorsi; c) ogni altra questione che il Ministro
intende sottoporre al Consiglio nazionale. I pareri di cui al presente
articolo debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso il quale il Ministro ha facoltà di provvedere. In casi di
grave ed urgente necessità il Ministro può stabilire un termine più breve
entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvede dandone
comunicazione al Consiglio nazionale. Il regolamento del Consiglio nazionale
è approvato dal Ministro, su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi
dalla presentazione di questa. Per la validità delle sedute è necessaria la
presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà
in seconda convocazione.
Articolo 86
Composizione del Consiglio nazionale
di polizia.
Il Consiglio nazionale di polizia è
presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui
delegato. Esso è composto da sessanta membri, dei quali: a) trenta
designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti scelti tra il
personale delle varie componenti dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, con opportuni criteri di rappresentatività, e i rimanenti scelti
tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di altre
amministrazioni dello Stato, tra gli appartenenti alle associazioni del
personale della pubblica sicurezza in pensione e tra estranei
all'amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio
nazionale; b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente. Il
Consiglio nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri non sono
immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.
Articolo 87
Elezione dei delegati e dei
componenti del Consiglio nazionale di polizia.
Al fine di procedere alle elezioni
di cui all'articolo precedente, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono
suddivisi nelle seguenti fasce elettorali: a) in cui sono compresi gli
agenti; b) in cui sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli
ispettori; c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.
L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante
presentazione di liste nazionali che possono comprendere più candidati per
ciascuna fascia determinati dal Ministro dell'interno proporzionalmente alla
consistenza degli organici. Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno
di 500 e non più di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia. Ogni
elettore non può sottoscrivere più di una lista. Ogni elettore riceve una
scheda di votazione relativa alla propria fascia e può in essa esprimere un
voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a
7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18. La cifra elettorale di
ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista
da elettori di ogni fascia. L'attribuzione dei seggi alle liste è fatta in
base al metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. I seggi
attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il
seguente procedimento: a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna
lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i
voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo dei
candidati previsto al secondo comma per la stessa fascia; b) le operazioni
di cui alla lettera precedente sono eseguite anche per le successive
fasce; c) ai quozienti così ottenuti si applica il metodo d'Hondt. Ai
fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria
determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di
preferenza espressi per ciascun candidato. A parità di voti di preferenza si
considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella
lista. La data per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale è
stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio di
durata in carica del precedente Consiglio. La elezione deve avere luogo non
oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del triennio di cui al
comma precedente. Le modalità ed i termini per lo svolgimento della elezione
non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dall'entrata in vigore dei
decreti delegati di cui all'art. 36. Per la prima elezione del Consiglio, da
tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce
elettorali di cui al primo comma sono costituite rispettivamente: 1) da
guardie e appuntati; 2) da vicebrigadieri, brigadieri, marescialli e
assistenti di polizia femminile; 3) da commissari, ufficiali, ispettrici e
dirigenti. Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi
dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 109.
Articolo 88
Aspettativa per motivi sindacali .
Gli appartenenti alla Polizia di
Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda
da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa
per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti collocabili in
aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in
organico. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in
relazione alla rappresentatività delle medesime e alla ripartizione
territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro
dell'interno, sentite le organizzazioni interessate. I trasferimenti ad
altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche
sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di
appartenenza.
Articolo 89
Trattamento economico del personale
in aspettativa per motivi sindacali.
Al personale collocato in
aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti
disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le
indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di
natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Dagli
assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata
dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni
sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa,
del mandato sindacale.
Articolo 90
Assenze dall'ufficio autorizzate per
motivi sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di
Stato di cui all'art. 88, che siano componenti degli organi collegiali
statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in
aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva
organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili
esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per
presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della
normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna
organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per
una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si
computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni
nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione
dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni,
l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti
predetti.
Articolo 91
Trattamento economico dei
rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali.
Al personale di cui all'articolo
precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le
indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle
prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono
cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli
altri effetti, giuridici ed economici.
Articolo 92
Disponibilità di spazi murali e di
locali per attività sindacali.
Negli uffici centrali e periferici
della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso
gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari,
circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni
generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in
locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico. A
ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un
locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità
obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali.
Articolo 93
Delega per la riscossione di
contributi sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di
Stato hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla
registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'art. 70 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove
non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca
della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e alla
organizzazione sindacale interessata. Le trattenute operate
dall'amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle
organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo
modalità da concordare.
Articolo 94
Utilizzazione del personale invalido
per cause di servizio.
Fermo restando il disposto di cui al
punto XX) dell'art. 36, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente
valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina
sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa ammministrazione, degli
appartenenti alle forze di polizia che abbiano subìto una invalidità, la quale
non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi di istituto, per effetto di
ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi
all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti
criteri: 1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di
istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle
indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidità; il personale
suddetto può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività
assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze
del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza; 2) al
personale predetto continuano ad applicarsi le norme di stato previste per le
carriere di appartenenza; 3) allo stesso personale è assicurato il
trattamento economico delle carriere di appartenenza, nonchè la corresponsione
di una indennità una tantum proporzionata al grado di invalidità e comunque
non cumulabile con altre specifiche provvidenze; 4) vanno previste
specifiche modalità per il trasferimento del personale suddetto in relazione
alle esigenze di assistenza e di cura.
Articolo 95
Accordi sindacali.
Gli accordi sindacali previsti dalla
presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per
la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal
Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una
delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente
rappresentativi su scala nazionale. Fermo restando il disposto dell'art. 43,
formano altresì oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui
all'art. 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti
economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri
di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale. Se gli accordi
di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici
accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle
trattative, il Ministro dell'interno riferisce alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
Regolamenti.
Articolo 96
Disciplina provvisoria del
personale.
Fino all'entrata in vigore del nuovo
ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo
stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono
disciplinati, per il personale facente parte della Amministrazione della
pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso
stabilito: a) il ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei
funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il
ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione, rispettivamente,
di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della
Polizia di Stato. I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli
appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli
ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle
guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle
scuole di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo
organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli operai
permanenti delle scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; b)
il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei sanitari
della Polizia di Stato; c) gli appartenenti ai ruoli organici dei
funzionari, delle ispettrici, degli ufficiali, delle assistenti, dei
sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della
Polizia di Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli
appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli
appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza; d) i medici del
ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato sono ufficiali di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria e mantengono le funzioni loro attribuite
dalle vigenti leggi; e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici
esercitano le funzioni e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico
dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; f)
gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici, oltre le
attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di
pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita,
anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici
degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; g) gli
appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le attribuzioni ed i
compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito,
anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico
dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; h) ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere f) e g) del presente
articolo, con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite secondo i
criteri di cui alla successiva lettera m) le funzioni corrispondenti alle
qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari,
degli ufficiali e delle ispettrici. Le funzioni e le responsabilità dei
superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e
l'addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti
uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli
uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di
polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso
i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni,
alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica
sicurezza di frontiera marittima ed aerea; i) agli appartenenti ai ruoli
organici degli ufficiali, delle ispettrici, delle assistenti, dei
sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie compete
il trattamento economico per il lavoro straordinario nelle misure attualmente
previste per i funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza; l) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
ed alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico
previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
salvo il trattamento economico più favorevole precedentemente acquisito. Per
gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali l'eventuale differenza più
favorevole di trattamento economico è concessa a titolo di assegno personale
riassorbibile con i futuri miglioramenti; m) per quanto concerne la
corrispondenza tra le qualifiche dei funzionari ed i gradi degli ufficiali, si
fa riferimento all'art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312; n) le
disposizioni di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si
estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
arruolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
601. Agli ufficiali provenienti dai sottufficiali, ex combattenti o
partigiani, in servizio al 1º gennaio 1971, che non abbiano fruito della
ricostruzione di carriera prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 10 ottobre
1974, n. 496, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5,
ultimo comma, e 9 della stessa legge; o) il personale che al 31 dicembre
1972 rivestiva la qualifica di commissario capo di pubblica sicurezza o di
ispettrice superiore di polizia femminile, e che alla entrata in vigore della
legge 11 luglio 1980, n. 312, non ricopriva la qualifica di vice questore
aggiunto o di ispettrice capo aggiunto è inquadrato nel ruolo di cui all'art.
155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312; p) i
dirigenti generali di pubblica sicurezza nonchè, qualora entro i sessanta
giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non abbiano
presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui al punto
X), n. 27, dell'art. 36, i tenenti generali del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza sono inquadrati nella qualifica di dirigenti
generali-prefetti, conservando l'anzianità di grado o qualifica, entro tre
mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessità
di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione della legge
e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli
interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui al primo comma
dell'art. 42, detratti da tale contingente i posti da accantonare in
applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo; q) per la copertura
dei posti eventualmente disponibili nel contingente di cui al primo comma
dell'art. 42 dopo gli accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera
precedente e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare, si
provvede con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C,
scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio
nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Nella prima applicazione della presente legge un posto è
riservato ai maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza; r) nella prima applicazione della presente legge, il vice capo
della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale
ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica al momento
dell'entrata in vigore della legge stessa e che abbiano almeno quattro anni di
anzianità nella qualifica o nel grado sono inquadrati nella qualifica di
prefetti di prima classe.
Articolo 97
Tabelle organiche dei dirigenti.
Nel quadro A della tabella III
dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, le parole: <<Capo della polizia e dirigenti>>, <<Capo della polizia e
prefetto>> e <<Capo della polizia>> sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: <<Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e
dirigenti>>, <<Capo della polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza e prefetto>>, <<Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza>>. I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'art. 3 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, sono soppressi. Dieci posti di dirigente generale
della pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono
portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella
qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione
civile dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima. I
dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti
generali dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le modalità previste
dall'articolo precedente.
Articolo 98
Banda musicale.
Il Governo è delegato ad emanare,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente
valore di legge ordinaria per adeguare l'ordinamento della banda musicale del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia
di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente
le capacità, i titoli professionali del personale nonchè il valore artistico
del complesso.
Articolo 99
Rapporti informativi e schede
valutative - Disciplina transitoria.
Fino all'entrata in vigore del nuovo
ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per
quanto occorrente, sono dettate, con decreto del Ministro dell'interno,
sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale, le
norme sulla compilazione dei rapporti informativi delle schede valutative, dei
giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previsti dagli attuali
ordinamenti.
Articolo 100
Amministrazione e contabilità .
Sino all'emanazione delle norme di
amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, nonchè quelle sulla contabilità generale dello Stato ed
ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.
Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per
il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Le spese relative alla
pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento
del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico
dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno.
Articolo 101
Matrimonio per gli appartenenti
all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le norme che disciplinano per il
personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la facoltà di
contrarre matrimonio sono abrogate.
Articolo 102
Concorso pubblico straordinario per
ispettore.
Per la copertura di un quinto dei
posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e ove non
determinati per non più di 500 posti, il Ministro dell'interno è autorizzato a
bandire, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un
pubblico concorso stabilendo il numero dei posti messi a concorso in ciascuna
regione e nell'ambito di esse per ciascuna provincia. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'art.
52. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
è fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e la prova d'esame dovrà avere inizio
entro i successivi 60 giorni. Il concorso consiste in un esame colloquio
vertente sulle seguenti materie: diritto penale e diritto processuale
penale; nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;
legislazione speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza. In
deroga a quanto previsto dall'art. 59, il Ministro dell'interno stabilisce,
con proprio decreto, per il concorso di cui al primo comma, la composizione
della commissione esaminatrice e, in relazione al numero dei concorrenti,
anche la costituzione di più commissioni distaccate in capoluoghi di regione,
nonchè i criteri per l'accertamento della idoneità fisico-psichica e per la
valutazione delle qualità attitudinali. I vincitori del concorso sono
nominati allievi ispettori e inviati a frequentare, per la durata di sei mesi,
un corso preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di
pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare
riguardo all'attività investigativa, secondo il programma da stabilire con
decreto del Ministro dell'interno. Gli allievi completeranno la loro
formazione professionale frequentando un apposito corso di tre mesi presso la
Scuola superiore di polizia secondo il programma da stabilire con decreto del
Ministro dell'interno. Il candidato deve indicare nella domanda di
partecipazione al concorso una o più regioni in ordine di preferenza cui
chiede di essere assegnato a prestare servizio. Le assegnazioni a ciascuna
provincia avverranno secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto delle
preferenze circa la sede regionale di servizio espresse dal candidato secondo
le modalità fissate nel precedente comma. I vincitori del concorso di cui al
presente articolo possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati,
o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa solo dopo
quattro anni dall'ingresso in carriera. Per quanto non diversamente previsto
dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dettate dalla presente
legge per il personale del ruolo degli ispettori.
Articolo 103
Personale amministrativo.
Per esigenze di carattere
amministrativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nelle more della
revisione degli organici di cui all'art. 40, gli organici dell'Amministrazione
civile dell'interno sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della
carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di
archivio, di 650 posti della carriera di concetto amministrativa e di 50 posti
della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila unità. Per la
copertura dei posti suddetti si provvederà con i seguenti criteri: per la
copertura dei posti della carriera di concetto amministrativa e direttiva
amministrativa saranno utilizzate integralmente le graduatorie degli idonei
nei concorsi pubblici espletati nel 1979, nel 1980 o in corso di espletamento
alla entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette
carriere; per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo
degli uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al 50% dei
posti disponibili le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati
nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della
presente legge per l'accesso alle anzidette carriere. Per la copertura dei
rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro
dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i
termini di cui all'art. 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalità ad
esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Per la copertura
fino al 30% dei posti derivanti dall'ampliamento dei ruoli di cui all'art. 40,
il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da
espletarsi secondo i termini di cui all'art. 102 ed a fissarne le prove
d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti
disposizioni. La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli
assistenti e dei sovraintendenti è proporzionalmente ridotta di 2.500 unità a
compensazione della spesa di cui ai precedenti commi.
Articolo 104
Norme transitorie in materia di
giurisdizione.
I procedimenti pendenti a carico del
personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai
tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per
territorio e per materia. I procedimenti pendenti presso il tribunale
supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise
di appello competenti per territorio.
Articolo 105
Condono disciplinare.
Le sanzioni disciplinari e di stato
inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per
fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali
o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti
del Ministro dell'interno. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a
procedimenti penali.
Articolo 106
Organico dei ruoli direttivi e
dirigenziali.
Sino a che non saranno stabilite le
nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico,
fermo quanto stabilito dall'art. 97, è costituito dalla somma degli attuali
organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e
delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.
Articolo 107
Passaggio ad altre amministrazioni
civili o ad altri corpi militari dello Stato.
Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale
passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica
sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato,
con l'osservanza dei seguenti criteri: 1) consentire agli appartenenti
all'Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo
dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile
conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio
all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello
Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai
ruoli dell'amministrazione ricevente; 2) consentire agli appartenenti
all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle
posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il
passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in
altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati
di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti
e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali
nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio è consentito nella
stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza; 3) possibilità,
per gli aventi diritto, di esercitare le facoltà di cui sopra non oltre tre
mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della
presente legge.
Articolo 108
Cessazione anticipata dal servizio .
Il Governo della Repubblica è
delegato a provvedere, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, per l'eventuale
anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari
dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti
criteri: a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età, ed
ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, di
richiedere l'anticipata cessazione dal servizio; b) consentire ai tenenti
colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai vice questori
aggiunti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto
il cinquantacinquesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal
servizio; c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia
femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di età, di richiedere
l'anticipata cessazione dal servizio; d) consentire agli appuntati, ai
vice-brigadieri, brigadieri e marescialli del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, che abbiano rispettivamente compiuto il cinquantaquattresimo, il
cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di età, di richiedere
l'anticipata cessazione dal servizio. La cessazione anticipata dal servizio
comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal
giorno precedente alla cessazione dal servizio nonchè l'applicazione dei
benefici di cui all'art. 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n.
1543. Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono
attribuiti tre scatti di anzianità con pari decorrenza. L'attribuzione dei
benefici di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altri benefici salvo
l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza.
Articolo 109
Emanazione dei decreti delegati.
Le norme delegate sono emanate con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle
Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni, lo schema di
decreto delegato è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri
ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti,
che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.
Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni , le norme sono deliberate
dal Consiglio dei ministri in via definitiva.
Articolo 110
Mutamento di denominazioni.
Le denominazioni Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, previste dalle leggi
vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.
Articolo 111
Regolamento di servizio della
Amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più
rappresentativi sul piano nazionale. Nel periodo intercorrente tra l'entrata
in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma
si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili
con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30
novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni. In dette disposizioni la
denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita
da Amministrazione della pubblica sicurezza.
Articolo 112
Trattamento pensionistico nella fase
di transizione.
Al personale che cessa dal servizio
dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attuazione
dell'ordinamento previsto dall'art. 36 si applica, qualora più favorevole ed
ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento
economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica. Al
personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che all'atto della
entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione di ausiliaria,
di riserva e di congedo assoluto spetta lo stesso trattamento normale ed
eventuale, dei pari grado dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.
Articolo 113
Relazione del Ministro dell'interno
.
Il Ministro dell'interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e
sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.
Articolo 114
Divieto di iscrizione ai partiti
politici.
Fino a che non intervenga una
disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'art. 98 della
Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'art. 16
della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.
Articolo 115
Copertura dell'onere finanziario .
All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire
205 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1981 mediante corrispondente
riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando,
quanto a lire 200 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto a lire 5
miliardi una quota dell'accantonamento: <<Revisione del trattamento economico
dei pubblici dipendenti>>. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 1
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA
LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON
QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
--------------------------------------------------------------------- Gradi
e qualifiche | | secondo il precedente
| | ordinamento degli
| | Gradi del appartenenti al Corpo |
Qualifiche nuovo | personale delle guardie di P. S.,| ordinamento
della | delle altre ai ruoli del Corpo | Polizia di Stato
| forze di polizia femminile e dei| |
polizia funzionari civili | | di P.
S. | | -----------------------+-----------------------------+---------------
| | Guardia di P. S. |Agente 1ª
qualifica| Carabiniere -----------------------+-----------------------------+---------------
Guardia scelta |Agente 2ª qualifica|
Carabiniere | | scelto
-----------------------+-----------------------------+---------------
Appuntati |Assistente qualifica|
Appuntato | iniziale
| |Assistente 2ª qualifica|
Appuntato | | con
più | | di 15
anni |Assistente qualifica| Appuntato
con | finale | oltre
24 | | anni di ser-
| | vizio o 10
| | anni di an-
| | zianità nel
| | grado -----------------------+-----------------------------+---------------
Vice brigadiere |Sovrintendente qualifica|
Vice | iniziale | brigadiere
-----------------------+-----------------------------+---------------
Brigadiere |Sovrintendente 2ª qualifica| Brigadiere
-----------------------+-----------------------------+---------------
Maresciallo di terza |Sovrintendente 3ª qualifica| Maresciallo
classe | | ordinario Maresciallo di
seconda | | Maresciallo classe
| | capo -----------------------+-----------------------------+---------------
Maresciallo di prima |Sovrintendente qualifica| Maresciallo
classe | finale | maggiore Maresciallo di
prima | | Maresciallo classe scelto
| | maggiore
| | aiutante -----------------------+-----------------------------+---------------
Commissario - Ispettri-|Commissario 1ª qualifica| Tenente ce di polizia
femmi- | | nile
| | (già VII livello, |Commissario 2ª
qualifica| Capitano art. 4, legge 11 lu- | |
glio 1980, n. 312) | | -----------------------+-----------------------------+---------------
Commissario capo - |Commissario 3ª qualifica| Maggiore Ispettore
superiore | | (già VII livello con
| | più di quattro anni
| | e mezzo di servizio)
| | -----------------------+-----------------------------+---------------
Vice questore aggiunto |Commissario 4ª qualifica| Tenente - Ispettrice
capo | | colonnello (già VIII livello con
| | almeno 9 anni e mezzo|
| di servizio) | |
-----------------------+-----------------------------+--------------- Primo
Dirigente di P.S.|1º Dirigente | Colonnello
-----------------------+-----------------------------+---------------
Dirigente superiore di |Dirigente superiore | Generale di P.
S. | | brigata
-----------------------+-----------------------------+---------------
Dirigente generale di |Dirigente generale | Generale di P.
S. | | divisione
---------------------------------------------------------------------
Nella tabella non sono incluse
le qualifiche degli Ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi
e le qualifiche del precedente ordinamento della P. S. nè con i gradi del
personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di
polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'art. 36 è la seguente:
Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3ª
qualifica ruolo Ispettori; Assistente principale
(già VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo
Ispettori; Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti
di servizio): 4ª qualifica ruolo Ispettori.