DECRETO 1 settembre 1998, n. 352.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/1998)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di determinare i criteri e le modalità di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36;

Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Viste le osservazioni della Corte dei conti mosse con rilievi istruttori n. 3/51 del 4 marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997;

Considerato che in conseguenza di ciò è stata interessata la sezione del controllo della Corte dei conti la quale ha ricusato il visto con deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopraddetta deliberazione;

Vista la comunicazione del presente provvedimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1 settembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dal 1 gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sia ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3.

Art. 2.

Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria

1. Dal 1 gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.

4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1 gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.

5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.

6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.

7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.

Art. 3.

Modalità di calcolo

1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.

2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l'anatocismo.

3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 4.

Imputazione della spesa

1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle singole amministrazioni.

2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di osservare.

Roma, 1 settembre 1998

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  • p. Il Ministro: Pennacchi
  • Visto, il Guardasigilli: Flick

    Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1998

    Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 323

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il testo del comma 36, dell'art. 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la

    razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, è il seguente:

    "36. (Omissis). L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

    - Il testo del comma 6, dell'art. 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in

    materia di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991, è il seguente:

    "6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".

    - Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività

    di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

    autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,

    per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando

    la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed

    interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono

    essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

    - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.

    - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 giugno 1924, supplemento ordinario.

    - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.

    - Il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante:

    "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, è il seguente:

    "1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti

    non aventi forza di legge:

    a) (omissis);

    b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle

    piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per

    l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa".

    Note all'art. 1:

    - Il testo del comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante:

    "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina

    in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nel

    supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, è il seguente:

    "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

    - Il testo dell'ultimo comma, dell'art. 67, del D.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1092, recante: "Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", è il seguente:

    "Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi della guardia della pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata all'annessa tabella n. 3".

    Note all'art. 2:

    - Il testo dell'art. 1284 del codice civile è il seguente:

    "Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

    Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".

    - Per il testo dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 vedi nelle note alle premesse;

    Note all'art. 3:

    - Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

    "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

    2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parete.

    3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

    4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".

    - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante: "Armonizzazione,

    razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro

    dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997, supplemento ordinario n. 188/L, è il seguente:

    "Art. 1 (Definizione dei redditi di lavoro dipendente). - 1. Nell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la definizione dei redditi di lavoro dipendente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

    a) le pensioni di ogni genere e gli assegni a loro equiparati;

    b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile".