Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 19-12-2008 n. 103032/DIV3/E
Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 "Barrato rosa".
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la motorizzazione.

 

Circ. 19 dicembre 2008, n. 103032/DIV3/E (1).

Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 "Barrato rosa".

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la motorizzazione.

 

 

 

Ai

Dirigenti delle Direzioni generali territoriali

   

Loro sedi

 

A

tutti gli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri

   

Loro sedi

 

Alla

Regione Siciliana

   

Assessorato ai trasporti, turismo e comunicazioni

   

Direzione trasporti

   

Via Notarbartolo, 9

   

Palermo

 

All'

Assessorato regionale al turismo, commercio e trasporti

   

Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia

   

Via Niccolò Garzilli, 34

   

Palermo

 

Alla

Provincia autonoma di Trento

   

Servizio comunicazioni e trasporti

   

Motorizzazione

   

Lungadige San Nicolò, 14

   

Trento

 

Alla

Provincia autonoma di Bolzano

   

Ripartizione traffico e trasporti

   

Palazzo Provinciale 3b

   

Via Crispi, 10

   

Bolzano

e, p.c.:

Alla

Confindustria

 

Alla

Federchimica

 

Alla

Confartigianato Trasporti

 

All'

A.N.I.T.A.

 

Alla

F.A.I.

 

Alla

C.N.A. F.I.T.A.

 

All'

A.N.F.I.A.

 

All'

U.N.R.A.E.

     

 

Con l'obiettivo di semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei certificati di approvazione ADR è stata predisposta una procedura meccanizzata.

A partire dal 2 febbraio 2009 sia per il primo rilascio che per il rinnovo del certificato di approvazione ADR deve essere utilizzato il nuovo stampato, così entro il 2 febbraio 2010 i relativi dati saranno acquisiti nel sistema informatico centralizzato.

Per i rinnovi si procede alla stampa di un nuovo certificato con il contestuale ritiro del precedente esemplare da annullare e conservare agli atti dell'ufficio.

Analogamente si procede per i successivi rinnovi.

Per quanto riguarda le procedure di stampa si rimanda al manuale redatto dal CED. Per uniformità, nella stampa dei certificati dovranno essere utilizzati esclusivamente i "font" indicati nel citato manuale.

Con l'occasione si rammenta quanto segue.

Validità del certificato

La validità del certificato di approvazione dovrà essere, al più tardi, un anno dopo la data dell'ispezione tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità successivo dipende, tuttavia, dall'ultima data di scadenza nominale, se l'ispezione tecnica è effettuata nel mese che precede o nel mese che segue questa data (9.1.3.4 ADR).

 

Circolazione dei veicoli oltre il termine di validità del DTT 306

È consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all'ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998, n. 408. Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale.

 

Tariffe

La visita e prova per il rilascio o rinnovo del certificato di conformità ADR è soggetta alla tariffa prevista dalla voce 4 della Tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni.

Il rilascio e il rinnovo del certificato di approvazione ADR sono soggetti ad imposta di bollo sin dall'origine.

Veicoli già ammessi al trasporto di merci pericolose in ambito nazionale

Per i veicoli previsti dal comma 2 dell'art. 3 del D.M. 19 settembre 2005 si comunica che è in fase di definizione una procedura meccanizzata per l'idoneità alla circolazione in territorio nazionale. Nelle more, la circolazione dei veicoli citati nel precedente capoverso è regolata secondo la previgente normativa così come già richiamata nella circolare 21 febbraio 2005, n. 572/MOT2/E che si allega in copia.

Si precisa, infine, che l'attribuzione del codice cisterna non è l'esclusivo elemento di valutazione per stabilire la conformità alle norme ADR.


Il Direttore generale

Dott. Arch. Maurizio Vitelli

Allegato

Circ. 21 febbraio 2005, n. 572/MOT2/E

Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose in cisterna (2).


 

(2)  Il testo della circolare 21 febbraio 2005, n. 572/MOT2/E, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è riportato autonomamente.

 

D.M. 6 agosto 1998, n. 408
D.M. 19 settembre 200