Per liberare risorse umane gli autisti delle auto blu saranno temporaneamente agenti di polizia
Definitivo il decreto sulle scorte PAGINA PRECEDENTE
(Legge 133/2002)
   
   
Diventano legge le nuove norme sulle scorte. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 157 del 6 luglio 2002 il testo della legge 133 del 2 luglio 2002 di conversione decreto-legge 83/2002. La legge era stata approvata definitivamente dalla Camera, il 27 giugno 2002. Il provvedimento istituisce istituisce l'Ufficio centrale per la sicurezza personale (Ucis), chiamato a gestire in modo più efficace le scorte alle persone potenziali obiettivi di minacce o attentati. Il decreto, varato dal Governo dopo l'omicidio di Marco Biagi, prevede anche la "promozione sul campo" degli autisti privati di auto blu che avranno le stesse facoltà degli agenti di polizia quando sono alla guida delle loro vetture. Nell'esaminare il provvedimento, infatti, la Camera ha confermato una novità introdotta dal Senato con un articolo aggiuntivo. Il testo stabilisce che ''per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità''. Ai neo agenti di pubblica sicurezza, quindi "è consentito l'utilizzo, sugli autoveicoli condotti, del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo''. Quanto all'Ucis, che viene istituito presso il ministero dell'Interno, si avvarrà di un organismo di consulenza, la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale. L'esecuzione delle decisioni dell'Ucis viene affidata, a livello locale, ai prefetti: in ogni prefettura viene costituito un Ufficio provinciale per la sicurezza personale, che sara' il referente locale dell'Ucis. Il testo che viene pubblicato è quello coordinato: la parte in corsivo chiaro tra doppie parentesi tonde rappresenta le modifiche apportate al decreto dalla legge di conversione. (9 luglio 2002)  


Legge 133 del 2 luglio 2002. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno

 

 

Articolo 1.

Finalità ed ambito applicativo

1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonchè delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonchè delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

 

Articolo 2.

Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5; b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti; c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio; d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo; e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza; f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale [1].

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno.

All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della Guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonchè due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

((All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.)) 6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della Guardia di finanza.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

(( 10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale inpiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.)) .

Articolo 3.

Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale

1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonchè da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonchè in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

 

Articolo 4.

Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto ed al questore della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.

Articolo 5.

Ufficio provinciale per la sicurezza personale

1. Presso gli Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonchè di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonchè, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

Articolo 5-bis.

Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza

(( 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.))

(( 2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensidell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 [2], previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento [3] per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.))

(( 3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramentoai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.)) [4]

(( 4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivodi cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada [5], di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonchè l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada [6], di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.))

(( 5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 [7].))

(( 6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.))

Articolo 6.

Unità di crisi

1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.

2. L'Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.

 

Articolo 7.

Disposizioni concernenti il personale prefettizio

1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse anche alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, ((a decorrere dal 31 dicembre 2001,)) senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

((L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario.))

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

(( 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.))

Articolo 8.

Attuazione del programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia"

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

Articolo 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 
 
[1] Ecco l'art. 118 del codice di procedura penale: " "Art. 118 (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno). - 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte da segreto d'ufficio".

 

[2] Si riporta il testo vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza):

"Art. 43 (Disposizioni generali). - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purchè posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.".

[3] Si riporta il testo degli articoli 4-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza):

"Art. 4-bis. - In deroga a quanto previsto dall'art. 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'art. 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

a) essere maggiorenni; b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore; c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.

All'atto dell'attribuzione della qualità di Agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse .

L'attribuzione della qualità di Agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.".

[4] Questo il testo dell'art. 32 del regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 (Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza):

"Art. 32. - Il giuramento da prestarsi dai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, prima di essere ammessi in ufficio, sarà ricevuto dal prefetto o dal sotto prefetto da cui dipendono.".

[5] L’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è il seguente: " "Art. 24 (Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt). - 1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza; b) al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore nero; c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della Direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore; d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segualazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.

3. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.

4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.

5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.".

 

[6] Si riporta l'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

"Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze). - 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.

È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodi

eci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.".


[7] Ecco l’articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: " Il Capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.

Gli Agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli Agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art.

43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.".