Circolazione stradale | Decreto Bianchi
MINISTERO DEI TRASPORTI, DECRETO 15 Agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
disciplina i limiti di velocita';
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben
visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del
codice della strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la
segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il
rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete stradale, e quindi le
disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili
destinati a misurare in maniera dinamica la velocita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete
stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con
segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di
segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono
essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di
fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello
deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita"
ovvero "rilevamento elettronico della velocita", eventualmente integrata con
il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1,
lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di
successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare
sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono
installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o
nella loro disponibilita'. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono
riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le
iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica:
"controllo velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78,
79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono
essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato
il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo
avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra
i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve
essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e'
necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le
stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi
di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura
della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti Bianchi
Il Ministro dell'interno Amato
E' quanto contenuto nel Decreto 15 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti con il quale viene data attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera B del Decreto Legge 34 agosto 2007, n. 117 (Decreto Bianchi) che prevede l'obbligo di segnalare la presenza sulla rete stradale di autovelox con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.
In particolare, il provvedimento specifica che le postazioni di controllo della velocità possono essere segnalate con:
(Altalex, 27 agosto 2007)