Per l'attuazione della legge sarà necessario un regolamento
Caserme aperte ai parlamentari PAGINA PRECEDENTE
(Legge 206/98)
   
   
Deputati e senatori potranno visitare caserme e qualsiasi altro luogo militare senza aver bisogno di alcuna autorizzazione grazie alla legge approvata in via definitiva il 9 giugno scorso dalla Camera dei deputati. Unici limiti posti dalla legge a queste visite - che comunque non dovranno interferire con la normale attività di servizio o con la funzionalità delle strutture - è che siano annunciate con preavviso di almeno 24 ore inviato al ministro della Difesa e la richiesta di un'autorizzazione specifica per le aree riservate. Altra novità importante: anche se non con la stessa facilità con cui potranno accedere a strutture militari italiane, i parlamentari della Repubblica potranno entrare in strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano chiedendo un'autorizzazione al ministro della Difesa il quale, sentito il ministro degli Esteri, si deve pronunciare nel termine di venti giorni. E' previsto anche l'accesso dei parlamentari senza preavviso: in quel caso i membri del Parlamento saranno ricevuti dal Comandante o dal Direttore o, in loro assenza, dall'Ufficiale più elevato in grado. La legge avrà bisogno del relativo regolamento di attuazione del ministro della Difesa, che sarà poi sottoposto alle commissioni Difesa di Camera e Senato per il parere : se le commissioni - avverte chiaramente la legge - non esprimeranno il parere nel termine dei prescritti quaranta giorni il regolamento sarà comunque emanato. (19 giugno 1998)  


''Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari''

 

 

Articolo 1
(Visite dei parlamentari nelle strutture militari)

1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate [1] .

2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.

3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento [2] di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

Articolo 2
(Strutture militari straniere e plurinazionali)

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.

2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

Articolo 3
(Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite)

Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal Comandante o dal Direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate [3] , relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

Articolo 4
(Stabilimenti di pena)

Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

Articolo 5
(Accesso senza preavviso)

In caso di richiesta di accesso non preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal Comandante o dal Direttore oppure, in loro assenza, dall'Ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare.

Articolo 6
(Regolamento di attuazione)

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari [4] , che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le Commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque emanato.