Modifica l’articolo 51 della Costituzione
Pari opportunità tra uomo e donna PAGINA PRECEDENTE
(Legge costituzionale 1/2003)
   
   
Una norma costituzionale che promuove le pari opportunità tra uomini e donne per riequilibrare la rappresentanza politica. E’ la nuova versione dell’articolo 51 della Costituzione, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 134 del 12 giugno 2003. Si tratta, peraltro, dell’effetto di una modifica che costituisce la premessa essenziale per modificare le leggi elettorali ordinarie, sia degli enti locali sia del parlamento. Vale a dire, di una scelta legislativa che vuole dare una risposta alla marginalità della presenza femminile nelle assemblee elettive e nei luoghi decisionali. E che consente di agire in via ordinaria per riequilibrare la situazione. (18 giugno 2003)  


LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n.1. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Articolo 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione [1] , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità

Visto, il Guardasigilli: Castelli

1] Ecco il testo dell'articolo 51 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

" Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.".