DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n.124
Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(GU n. 110 del 12-5-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I Organizzazione
Art. 1.
Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in
materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle
attivita' di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione
dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa
l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina
previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia
di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di
cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo
10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonche' dei prefetti in sede. Resta
altresi' ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di
tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione.
Art. 2.
Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita'
ispettive
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e
coordinamento delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano
vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti
previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».
2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attivita'
di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e
legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario
della attivita' ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e degli enti previdenziali, nonche' l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione
esercita, al sensi del comma 1, un'attivita' di direzione e coordinamento.
3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti
delle Commissioni regionali di coordinamento della attivita' di vigilanza, di
cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle
direttive in materia di attivita' di vigilanza.
Art. 3.
Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attivita' di
tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro
sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza
pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attivita'
di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli
obiettivi strategici, nonche' le priorita' degli interventi ispettivi.
2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,
nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'
composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal direttore generale
della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante
generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell'Agenzia delle
entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal
Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di
cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro
rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori
designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi
rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti
previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri
Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della
Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il
comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle
sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del
lavoro illegale, essere altresi' invitati il comandante generale dell'Arma dei
carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo'
essere attribuito il compito di definire le modalita' di attuazione e di
funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire
le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza
obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione
generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del
comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a
normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 4.
Coordinamento regionale dell'attivita' di vigilanza
1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS
e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando
specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A
tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi,
i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attivita' di tutti gli organi
impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi
da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo
dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il
Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione
regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della
direzione regionale del lavoro e' composta dal Direttore della Direzione
regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal
Direttore regionale dell'INAIL;
dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore regionale
dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie
locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro
rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della
Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente
delegati.
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a
partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i
componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del
lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al
comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati uno o piu'
dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma del
carabinieri.
5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e
l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale
ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia
di attivita' di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai
soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati
ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le
risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 5.
Coordinamento provinciale dell'attivita' di vigilanza
1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali
dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e
fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine
di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalita' di
esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano,
almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli
altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attivita'
di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare,
i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un
rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul
territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la
emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformita' con gli indirizzi
espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili
ai fini dell'orientamento dell'attivita' di vigilanza. Alle sedute del CLES
possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del
lavoro illegale, essere altresi' invitati il Comandante provinciale dell'Arma
dei carabinieri ed il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicita' trimestrale una relazione sullo stato del
mercato del lavoro e sui risultati della attivita' ispettiva nella provincia
di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attivita' di analisi e
ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al
termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai
sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di
missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a
normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 6.
Personale ispettivo
1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale
sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e
provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui e'
destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera
anche in qualita' di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono
svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e
degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria,
nell'ambito dell'attivita' di verifica del rispetto degli obblighi
previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni
di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di
Polizia giudiziaria.
Capo II
Art. 7.
Vigilanza 1. Il personale ispettivo ha compiti di:
a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e
di legislazione sociale ovunque sia prestata attivita' di lavoro a prescindere
dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di
lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla
cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali e assistenziali a
favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da
altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate
direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi
dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni
legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 8.
Prevenzione e promozione
1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il
proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con
le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non
regolare, attivita' di prevenzione e promozione, su questioni di ordine
generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa
in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle
questioni di maggior rilevanza sociale, nonche' alle novita' legislative e
interpretative. Durante lo svolgimento di tali attivita' il personale
ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di tipo istituzionale emergano
profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui
sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da
cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale
ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalita' per la corretta
attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro,
anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro
e associazioni, attivita' di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a
cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita
convenzione. Lo schema di convenzione e' definito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla
base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce
i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla
certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le
rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle
indicazioni e direttive della direzione generale.
Art. 9.
Diritto di interpello
1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono
inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli
alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle
normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono
esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti
possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli
enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale.
Art. 10.
Razionalizzazione e coordinamento della attivita' ispettiva
1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di
vigilanza sul territorio, e' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca
dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro
ispezionati, nonche' informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del
mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di
formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che
costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno
accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi
del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, vengono definite le modalita' di attuazione e di
funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il
coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attivita'
di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le
amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre
amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti
ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu' efficiente organizzazione
dell'attivita' ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del
lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il
Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono
costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento
straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare
specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della
previdenza e assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori
generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di
lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la
direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di
direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di
prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto
acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di
eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di
altre amministrazioni interessate.
Art. 11.
Conciliazione monocratica
1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione
provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione
conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente puo', mediante un proprio funzionario, anche con
qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni
segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o
organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito
specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e
terzo del codice civile.
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi
secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede
conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti,
nonche' il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il
procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro
trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le
parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del
lavoro da' seguito agli accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa puo' aver luogo nel corso della attivita' di
vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una
soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso
delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la
Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di
cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla
conclusione del procedimento conciliativo.
Art. 12.
Diffida accertativa per crediti patrimoniali
1. Qualora nell'ambito dell'attivita' di vigilanza emergano inosservanze alla
disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei
prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro
diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli
accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di
lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione
provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto
dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale
medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113,
commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato
raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento
di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della
Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con
efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 e' ammesso
ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui
all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un
rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. In mancanza della
designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide
il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla
direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal
Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione
il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutivita' della
diffida.
Capo III
Art. 13.
Diffida
1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore
di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando
il relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al
pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in
misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue
il procedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la
regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3, e' esteso, limitatamente alla materia della previdenza e
dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le
inadempienze da loro rilevate.
Art. 14.
Disposizioni del personale ispettivo
1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di
legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia
attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale,
sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' am-messo ricorso, entro
quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale
decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine
previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non
sospende l'esecutivita' della disposizione.
Art. 15.
Prescrizione obbligatoria
1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la
cui applicazione e' affidata alla vigilanza della direzione provinciale del
lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale,
punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola
ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria
ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso
decreto.
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova
applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in
cui la fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il
trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di
legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.
Capo IV
Art. 16.
Ricorso alla direzione regionale del lavoro
1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro,
fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima
legge, e' ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della
direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto
di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.
2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed e' deciso,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della
documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione
il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita'
dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su
richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981,
decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo
dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato
per la decisione.
Art. 17.
Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro
1. Presso la direzione regionale del lavoro e' costituito il Comitato
regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione
regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal
Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei
comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni
delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento
degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la
sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla
direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal
Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento,
sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in
possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la
decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita'
dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su
richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali
avverso verbali degli enti previdenziali.
Capo V
Art. 18.
Risorse umane, finanziare e strumentali
1. L'idoneita' allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il
personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione
permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente
organizzati, che attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti
materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione
aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica,
statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della
ricerca sociale e delle indagini ispettive. La direzione generale definisce i
programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi Istituti della
vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una
maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento
della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse
destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente.
Art. 19.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme
incompatibili con le disposizioni in esso contenute.
Art. 20.
Invarianza degli oneri e disposizione finale
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli