Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - Campi elettromagnetici
(Decreto Legislativo 19.11.2007 n. 257)

Direttiva Europea 40/2004 

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n.257
 
Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute

relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi

elettromagnetici). (GU n. 9 del 11-1-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista  la  legge  25 gennaio  2006,  n. 29, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 2005», ed in particolare
l'articolo 1 e l'Allegato B;
  Vista   la  direttiva  2004/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e  salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Visto  il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuazione
della   direttiva   89/391/CEE,  della  direttiva  89/654/CEE,  della
direttiva  89/655/CEE,  della  direttiva  89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE,  della  direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,
della   direttiva   90/679/CEE,   della  direttiva  93/88/CEE,  della
direttiva   95/63/CE,   della  direttiva  97/42/CE,  della  direttiva
98/24/CE,  della  direttiva  99/38/CE,  della  direttiva 2001/45/CE e
della   direttiva   99/92/CE,  della  direttiva  2003/10/CE  e  della
direttiva  2003/18/CE  riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della   salute   dei   lavoratori  durante  il  lavoro  e  successive
modificazioni;
  Vista  la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla
protezione   delle   esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 20 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
della  salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare,  degli affari regionali e le autonomie
locali   e   per   le   riforme   e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
                                 626

  1.  Il  titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n.  626  del  1994»,  e'  sostituito  dal seguente: «Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE,  99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e
2004/40/CE  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e della
salute dei lavoratori durante il lavoro.».

          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art. 1 e l'Allegato B, della legge 25 gennaio 2006,
          n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
          n. 32, supplemento ordinario, cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata   trascorsi  quattro  mesi  dal  temine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».
          «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
              98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
          biotecnologiche.
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il regime
          fiscale  comune applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati membri diversi.
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio   2004,   concernente   l'ispezione  e  la
          verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima  direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurezza  delle ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e   alla   certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla
          sicurezza delle ferrovie).
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 96/48/CE del
          Consiglio   relativa   all'interoperabilita'   del  sistema
          ferroviario  transeuropeo  ad alta velocita' e la direttiva
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          convenzionale.
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti minimi di sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea.
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato.
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai
          cittadini  di  Paesi  terzi  vittime della tratta di esseri
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  di  favoreggiamento
          dell'immigrazione  illegale  che cooperino con le autorita'
          competenti.
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati
          relativi alle persone trasportate.
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
          norme  minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di persona
          altrimenti  bisognosa di protezione internazionale, nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre   2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica  e che abroga la direttiva
          89/336/CEE.
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di
          trasparenza  riguardanti  le informazioni sugli emittenti i
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
          mercato   regolamentato   e   che   modifica  la  direttiva
          2001/34/CE.
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che
          attua  il principio della parita' di trattamento tra uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura.
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 maggio  2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consiglio e la direttiva
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante
          dalla circolazione di autoveicoli.
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d'azioni concernenti
          societa' di Stati membri diversi.
              2005/28/CE  della  Commissione, dell'8 aprile 2005, che
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la
          buona  pratica  clinica  relativa  ai medicinali in fase di
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o importazione di tali
          medicinali.
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre   2005,   relativa   al   riconoscimento  delle
          qualifiche professionali.
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
              - La  direttiva 2004/40/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 159.
              - Il  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265 supplemento ordinario.
              - La  direttiva 89/391/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          29 giugno 1989, n. L 183.
              - Le direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE e 89/656/CEE sono
          pubblicate nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
              - La direttiva 90/269/CEE e 90/270/CEE, sono pubblicate
          nella G.U.C.E. . 21 giugno 1990, n. L 156.
              - La  direttiva 90/394/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          26 luglio 1990 n. L. 196.
              - La  direttiva 90/679/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 dicembre 1990, n. 374.
              - La  direttiva  93/88/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          29 ottobre 1993, n. L 268.
              - La  direttiva  95/63/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 dicembre 1995, n. L 335.
              - La  direttiva  97/42/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          8 luglio 1997, n. L 179.
              - La  direttiva  98/24/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          5 maggio 1998, n. L 131.
              - La  direttiva  99/38/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          1° giugno 1999, n. L 138.
              - La  direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          19 luglio 2001, n. L 195.
              - La  direttiva  99/92/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 gennaio 2000, n. L 23.
              - La  direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          15 febbraio 2003, n. L 42.
              - La  direttiva 2003/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          15 aprile 2003, n. L 97.
              - La legge 22 febbraio 2001, n. 36, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2001, n. 55.

 Art. 2.

Modifica  della  rubrica  del  titolo V- bis e inserimento del titolo
            V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994

  1.  La  rubrica  del  titolo  V-bis  e'  sostituita dalla seguente:
«Protezione da agenti fisici: rumore».
  2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e'
inserito il seguente:

                           «"Titolo V-ter

         PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                          Art. 49-terdecies
                        Campo di applicazione

  1.   Il  presente  titolo  determina  i  requisiti  minimi  per  la
protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la  salute  e la
sicurezza  derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0
Hz  a  300 GHz), come definiti dall'articolo quaterdecies, durante il
lavoro.  Le  disposizioni  riguardano la protezione dai rischi per la
salute  e  la  sicurezza  dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a
breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione
di  correnti  indotte  e  dall'assorbimento  di  energia,  nonche' da
correnti di contatto.
  2.  Il  presente  titolo  non disciplina la protezione da eventuali
effetti  a  lungo  termine  e  non  riguarda  i rischi risultanti dal
contatto con i conduttori in tensione.

                        Art. 49-quaterdecies

                             Definizioni

  1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono
per:
    a) «campi  elettromagnetici»:  campi  magnetici  statici  e campi
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  variabili  nel  tempo di
frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
    b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici  che  sono  basati  direttamente sugli effetti sulla
salute  accertati  e  su  considerazioni  biologiche.  Il rispetto di
questi   limiti   garantisce   che  i  lavoratori  esposti  ai  campi
elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la
salute conosciuti;
    c) «valori  di  azione»:  l'entita'  dei  parametri  direttamente
misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E),
intensita' di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita'
di  potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle
misure  specificate nel presente titolo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

                         Art. 49-quindecies

           Valori limite di esposizione e valori di azione

  1.  I  valori  limite  di  esposizione sono riportati nell'allegato
VI-bis, lettera A, tabella 1.
  2.  I valori di azione sono riportati nell'allegato VI-bis, lettera
B, tabella 2.

                               Capo II

                    Obblighi del datore di lavoro

                        Art. 49-sexiesdecies

      Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi

  1.  Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4,
il  datore  di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i
livelli   dei   campi   elettromagnetici  ai  quali  sono  esposti  i
lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere
effettuati  in  conformita'  alle  norme  europee  standardizzate del
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche'
le   citate   norme  non  avranno  contemplato  tutte  le  pertinenti
situazioni  per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo
dell'esposizione  dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore
di  lavoro  adotta  le  specifiche linee guida individuate od emanate
dalla  Commissione  consultiva  permanente  per  la prevenzione degli
infortuni  e  per  l'igiene  del  lavoro, di cui all'articolo 393 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive  modificazioni,  o,  in  alternativa,  quelle del Comitato
elettrotecnico  italiano  (CEI),  tenendo  conto,  se necessario, dei
livelli  di  emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in
confonnita' alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.
  2.   A   seguito   della   valutazione   dei   livelli   dei  campi
elettromagnetici   effettuata  in  conformita'  al  comma 1,  qualora
risulti   che   siano   superati   i   valori   di   azione   di  cui
all'articolo 49-quindecies,  il  datore  di  lavoro  valuta e, quando
necessario,  calcola  se  i  valori  limite di esposizione sono stati
superati.
  3.  La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2  non  devono  necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro
accessibili  al  pubblico  purche'  si  sia  gia'  proceduto  ad  una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell'esposizione  della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz
a  300  GHz  e  risultino  rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste   dalla   raccomandazione  1999/519/CE  del  Consiglio,  del
12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
  4.  La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e
2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da
personale  competente  nell'ambito  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione  di cui all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione,
misurazione  e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte
integrante del documento di valutazione del rischio.
  5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 4,
il  datore  di  lavoro  presta  particolare  attenzione  ai  seguenti
elementi:
    a) il  livello,  lo  spettro  di  frequenza,  la durata e il tipo
dell'esposizione;
    b) i  valori  limite  di  esposizione e i valori di azione di cui
all'articolo 49-quindecies;
    c) tutti   gli   effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
    d) qualsiasi effetto indiretto quale:
      1)   interferenza   con   attrezzature   e  dispositivi  medici
elettronici   (compresi  stimolatori  cardiaci  e  altri  dispositivi
impiantati);
      2)  rischio  propulsivo  di  oggetti  ferromagnetici  in  campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
      3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
      4)  incendi  ed  esplosioni  dovuti all'accensione di materiali
infiammabili  provocata  da  scintille  prodotte  da  campi  indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
    e) l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
    f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso
della  sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
    g) sorgenti multiple di esposizione;
    h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
  6.  Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di
cui  all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli
articoli 49-septiesdecies   e   49-octiesdecies.   Nel  documento  di
valutazione  del  rischio  il  datore  di  lavoro  puo' includere una
giustificazione,  per  la quale data la natura e l'entita' dei rischi
connessi  con  i  campi  elettromagnetici non e' stata necessaria una
valutazione  dei  rischi  piu' dettagliata. La valutazione dei rischi
viene  aggiornata,  con  cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta  si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata,
oppure  quando  i  risultati  della  sorveglianza  sanitaria  rendano
necessaria la sua revisione.

                        Art. 49-septiesdecies

                 Misure di prevenzione e protezione

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 3 il datore di
lavoro,  tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di
misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o
riduce  al  minimo  i  rischi  derivanti  dall'esposizione  ai  campi
elettromagnetici.
  2.    A    seguito    della   valutazione   dei   rischi   di   cui
all'articolo 49-sexiesdecies,  qualora risulti che i valori di azione
di cui all'articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro,
a     meno     che     la     valutazione    effettuata    a    norma
dell'articolo 49-sexiesdecies,  comma 2, dimostri che i valori limite
di  esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che
comprenda   misure   tecniche  e  organizzative  intese  a  prevenire
esposizioni  superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto
in particolare:
    a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
ai campi elettromagnetici;
    b) della    scelta    di    attrezzature   che   emettano   campi
elettromagnetici  di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
    c) delle  misure  tecniche  per  ridurre  l'emissione  dei  campi
elettromagnetici,  incluso  se  necessario  l'uso  di  dispositivi di
sicurezza,  schermature  o di analoghi meccanismi di protezione della
salute;
    d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
    e) della  progettazione  e  della  struttura  dei  luoghi e delle
postazioni di lavoro;
    f) della    limitazione    della    durata    e   dell'intensita'
dell'esposizione;
    g) della  disponibilita'  di  adeguati  dispositivi di protezione
individuale.
  3.  I  luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione
del   rischio  di  cui  all'articolo 49-sexiesdecies  possono  essere
esposti  a  campi  elettromagnetici  che  superano i valori di azione
devono  essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non
sussiste   nel   caso   che  dalla  valutazione  effettuata  a  norma
dell'articolo 49-sexiesdecies,  comma 2, il datore di lavoro dimostri
che  i  valori  limite di esposizione non sono superati e che possono
essere  esclusi  rischi  relativi  alla  sicurezza.  Dette  aree sono
inoltre  identificate  e  l'accesso  alle stesse e' limitato, laddove
cio'   sia  tecnicamente  possibile  e  sussista  il  rischio  di  un
superamento dei valori limite di esposizione.
  4.  In  nessun  caso  i  lavoratori  devono essere esposti a valori
superiori  ai  valori  limite di esposizione. Allorche', nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente
titolo  i  valori limite di esposizione risultino superati, il datore
di  lavoro  adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di
sotto  dei  valori  limite  di  esposizione,  individua  le cause del
superamento  dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza
le   misure   di  protezione  e  prevenzione  per  evitare  un  nuovo
superamento.
  5.  A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le
misure  di  cui  al  presente  articolo alle  esigenze dei lavoratori
esposti particolarmente sensibili al rischio.

                        Art. 49-octiesdecies

              Informazione e formazione dei lavoratori

  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli articoli 21 e 22, il
datore  di  lavoro  provvede  affinche' i lavoratori esposti a rischi
derivanti  da  campi  elettromagnetici  sul  luogo di lavoro e i loro
rappresentanti  vengano informati e formati in relazione al risultato
della  valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies con
particolare riguardo:
    a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
    b) all'entita'  e al significato dei valori limite di esposizione
e  dei valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, nonche' ai
potenziali rischi associati;
    c) ai  risultati  della  valutazione,  misurazione  o calcolo dei
livelli  di  esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma
dell'articolo 49-sexiesdecies;
    d) alle   modalita'  per  individuare  e  segnalare  gli  effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
    e) alle  circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
    f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione.

                        Art. 49-noviesdecies

                       Sorveglianza sanitaria

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17,
e    fermo    restando    il    rispetto    di    quanto    stabilito
dall'articolo 49-septiesdecies,    comma 4,    sono    sottoposti   a
sorveglianza  sanitaria  i  lavoratori  per i quali e' stata rilevata
un'esposizione     superiore     ai     valori    limite    di    cui
all'articolo 49-quindecies, comma 1.
  2.  La  sorveglianza  sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente  con  particolare  riguardo  ai lavoratori particolarmente
sensibili  al  rischio,  tenuto conto dei risultati della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies.
  3.  Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  sanitaria  riveli  in  un
lavoratore  l'esistenza  di un danno alla salute il medico competente
ne  informa  il  datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova
valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-sexiesdecies.

                           Art. 49-vicies

                   Cartelle sanitarie e di rischio

  1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui
all'articolo 49-noviesdecies,   comma 1,   provvede  ad  istituire  e
aggiornare  una  cartella  sanitaria  e  di  rischio,  secondo quanto
previsto  dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori
hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.».
 Art. 3.

                              Sanzioni

  1.  All'articolo 89  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1,  dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono
inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6;»;
    b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies, comma 3,
secondo  periodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, comma
2, 49-septiesdecies, comma 2;»;
    c) al  comma 2,  lettera b),  dopo le parole: «49, comma 1;» sono
inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»;
    2. All'articolo 92,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre   1994,   n.   626,   dopo   le  parole:  «17,  comma 1,
lettere b), d), h)    e   l);»   sono   inserite   le   seguenti:   «
49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;».

          Note all'art. 3:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  89, del citato decreto
          legislativo  19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita:
              «Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
          e  dai  dirigenti).  - 1. Il datore di lavoro e' punito con
          l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da lire tre
          milioni  a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
          commi 2,   4,   lettera a),  6,  7  e  11,  primo  periodo;
          49-quinquies,  commi 1  e  6  49-sexiesdecies, commi 1 e 6;
          59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5,
          lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
              2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
                a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni per la violazione
          degli  articoli 4,  comma 5, lettere b), d), e), h), l), n)
          e q);  7,  comma 2;  12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
          comma 1;  22,  commi da  1  a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
          commi 3  e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
          e   5;   36,   comma 8-ter,  36-bis,  commi 5,  6;  36-ter;
          36-quater,  commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43,
          commi 3,  4,  lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
          49-quinquies,   commi 2,   3   e   7;  49-sexies,  comma 2;
          49-septies,   comma 1;   49-octies;  49-nonies;  49-decies,
          commi 1,  2  e  4;  49-undecies,  comma 3,  secondo periodo
          49-sexiesdecies,  comma  2,  49-septiesdecies, comma 2; 52,
          comma 2;   54;  55,  commi 1,  3  e  4;  56,  comma 2;  58;
          59-sexies,  commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1;
          59-decies;  59-undecies;  59-duodecies,  commi da  1  a  4;
          59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1,
          2  e  3;  59-sexiesdecies,  commi 1,  secondo periodo, e 2;
          72-quater,  commi da  1  a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
          72-novies,  commi 1,  3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63,
          comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
          69,  commi 1,  2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
          79;  80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
          commi 1  e  2,  88-quater,  comma 2; 88-sexies; 88-septies,
          comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;
                b) con   l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda  da  lire un milione a lire cinque milioni per la
          violazione  degli  articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
          lettere c), f), g), i), m)   e p);   7,  commi 1  e  3;  9,
          comma 2;  10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43,
          comma 4,     lettere c), e)    ed f);    49,    comma    1;
          49-septiesdecies,  commi 3 e 4; 56, comma 1; 57; 59-quater,
          comma 1;  59-octies;  72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies,
          commi 1,  2,  3,  e  5;  66,  commi 1 e 4; 67, comma 3; 70,
          comma 1;  76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85,
          commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
                b-bis)  con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
          da   euro   258  a  euro  1.032  per  la  violazione  degli
          articoli 36-bis,  commi 1,  2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater,
          commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1;
                b-ter)  con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
          da   euro   250  a  euro  1.000  per  la  violazione  degli
          articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.
              3.  Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
          la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
          lire  sei  milioni  per  la  violazione  degli  articoli 4,
          commi 5,  lettera o),  e  8;  8,  comma 11;  11; 59-nonies,
          comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6
          e 8; 87, commi 3 e 4.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  92, del citato decreto
          legislativo  19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita:
              «Art.   92   (Contravvenzioni   commesse   dal   medico
          competente). - 1. Il medico competente e' punito:
                a) con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire  un  milio  a lire sei milioni,per la violazione degli
          articoli 17,     comma 1,     lettere b), d), h)    e    l)
          49-noviesdecies,  comma 3,  49-vicies,  72-decies, comma 3,
          primo  periodo  e  comma 6;  72-undecies;  69, comma 4; 86,
          comma 2-bis;
                b) con  l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da
          lire  cinquecentomila  a lire tre milioni per la violazione
          degli   articoli 17,   comma 1,  lettere e), f), g)  ed i),
          nonche' del comma 3 e 70, comma 2.».

 Art. 4.

                       Clausola di cedevolezza

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della   Costituzione,   e  dall'articolo 16,  comma  3,  della  legge
4 febbraio   2005,  n.  11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo   riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
applicano,  nell'esercizio  del  potere  sostituivo dello Stato e con
carattere  di  cedevolezza,  a  decorrere  dalla scadenza del termine
stabilito  per  l'attuazione  della  direttiva  oggetto  del presente
decreto  legislativo,  nelle  regioni e nelle province autonome nelle
quali  non  sia  ancora  stata  adottata  la  normativa di attuazione
regionale  o  provinciale  e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata   in  vigore  di  quest'ultima,  fermi  restando  i  principi
fondamentali   ai   sensi   dell'articolo 117,   comma terzo,   della
Costituzione.

          Note all'art. 4:
              - L'art.  117, terzo e quinto comma della Costituzione,
          cosi' recitano:
              «Sono   materie   di  legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16, comma 3, della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla
          partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
          dell'Unione  europea  e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi  comunitari,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          15 febbraio 2005, n. 37».
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte  delle  regioni  e  delle province autonome). - 1.-2.
          (Omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
 Art. 5.

                       Invarianza degli oneri

  1.  All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del
decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Art. 6.

                          Entrata in vigore

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 2  entrano in vigore il
30 aprile 2008.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bonino,  Ministro  per le politiche
                                  europee
                                  Damiano,   Ministro  del  lavoro  e
                                  della previdenza sociale
                                  D'Alema,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  Mastella, Ministro della giustizia
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
                                  Turco, Ministro della salute
                                  Bersani,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico
                                  Pecoraro      Scanio,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della  tutela del
                                  territorio e del mare
                                  Lanzillotta,  Ministro degli affari
                                  regionali e le autonomie locali
                                  Nicolais, Ministro per le riforme e
                                  le   innovazioni   nella   pubblica
                                  amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Allegato VI-bis
                                   (previsto dall'art. 49-quindecies)

VALORI  LIMITE  DI  ESPOSIZIONE  E  VALORI  DI  AZIONE  PER  I  CAMPI
                          ELETTROMAGNETICI

    Le  seguenti  grandezze  fisiche  sono  utilizzate per descrivere
l'esposizione ai campi elettromagnetici:
    Corrente  di  contatto  (I c).  La  corrente  di contatto tra una
persona  e un oggetto e' espressa in Ampere (A). Un conduttore che si
trovi in un campo elettrico puo' essere caricato dal campo.
    Densita'  di corrente (J). E' definita come la corrente che passa
attraverso  una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in
un  volume  conduttore  quale  il  corpo  umano  o  una sua parte. E'
espressa in Ampere per metro quadro (A/m^2).
    Intensita'  di  campo  elettrico. E' una grandezza vettoriale (E)
che  corrisponde  alla  forza  esercitata  su  una  particella carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E' espressa in Volt
per metro (V/m).
    Intensita'  di  campo  magnetico. E' una grandezza vettoriale (H)
che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in
qualunque punto dello spazio. E' espressa in Ampere per metro (A/m).
    Induzione   magnetica.   E'  una  grandezza  vettoriale  (B)  che
determina una forza agente sulle cariche in movimento. E' espressa in
Tesla  (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione
magnetica   e   l'intensita'   del   campo   magnetico   sono  legate
dall'equazione 1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T.
    Densita'  di  potenza  (S).  Questa grandezza si impiega nel caso
delle   frequenze   molto   alte  per  le  quali  la  profondita'  di
penetrazione  nel  corpo e' modesta. Si tratta della potenza radiante
incidente  perpendicolarmente  a  una  superficie,  divisa per l'area
della superficie in questione ed e' espressa in Watt per metro quadro
(W/m^2).
    Assorbimento   specifico  di  energia  (SA).  Si  definisce  come
l'energia  assorbita  per  unita'  di massa di tessuto biologico e si
esprime  in  Joule  per  chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva
esso  si  impiega  per  limitare gli effetti non termici derivanti da
esposizioni a microonde pulsate.
    Tasso  di  assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del
valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso
di assorbimento di energia per unita' di massa di tessuto corporeo ed
e'  espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero e'
una  misura  ampiamente  accettata  per porre in rapporto gli effetti
termici  nocivi  dell'esposizione  a  radiofrequenze  (RF).  Oltre al
valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori
locali  del  SAR  per valutare e limitare la deposizione eccessiva di
energia   in  parti  piccole  del  corpo  conseguenti  a  particolari
condizioni  di  esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo
in  contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di
individui esposti nel campo vicino di un'antenna.
    Tra   le   grandezze   sopra   citate,  possono  essere  misurate
direttamente  l'induzione  magnetica,  la  corrente  di  contatto, le
intensita' di campo elettrico e magnetico, e la densita' di potenza.

                   A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

    Per  specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi
elettromagnetici,  a  seconda  della  frequenza,  sono  utilizzate le
seguenti grandezze fisiche:
      *  sono  definiti  valori limite di esposizione per la densita'
di  corrente  relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz,
al  fine  di  prevenire  effetti  sul  sistema  cardiovascolare e sul
sistema nervoso centrale;
      *  fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione
per  la  densita'  di  corrente,  in  modo da prevenire effetti sulle
funzioni del sistema nervoso;
      *  fra  100  kHz  e  10  GHz  sono  definiti  valori  limite di
esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo
intero   ed   eccessivo   riscaldamento   localizzato   dei  tessuti.
Nell'intervallo  di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori
limite  di  esposizione  previsti si riferiscono sia alla densita' di
corrente che al SAR;
      *  fra  10  GHz  e  300  GHz  sono  definiti  valori  limite di
esposizione   per  la  densita'  di  potenza  al  fine  di  prevenire
l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in
prossimita' della stessa.

                              Tabella 1

     Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1).

            Tutte le condizioni devono essere rispettate.
                                  ;

               ---->  Vedere immagine a pag. 8  <----
Note:
    1. f e' la frequenza in Hertz.
    2.  I valori limite di esposizione per la densita' di corrente si
prefiggono    di   proteggere   dagli   effetti   acuti,   risultanti
dall'esposizione,  sui  tessuti  del  sistema  nervoso centrale nella
testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di
frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi
accertati  sul  sistema  nervoso  centrale.  Tali  effetti acuti sono
essenzialmente   istantanei   e   non   v'e'  alcuna  giustificazione
scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di
esposizioni  di  breve  durata.  Tuttavia, poiche' i valori limite di
esposizione  si  riferiscono  agli effetti nocivi sul sistema nervoso
centrale,  essi  possono permettere densita' di corrente piu' elevate
in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parita' di
condizioni di esposizione.
    3.  Data  la  non omogeneita' elettrica del corpo, le densita' di
corrente  dovrebbero  essere calcolate come medie su una sezione di 1
cm ^2 perpendicolare alla direzione della corrente.
    4.  Per  le  frequenze  fino  a  100 kHz, i valori di picco della
densita'  di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore
efficace rms per (2)^«1/2».
  5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati,
la  massima  densita'  di corrente associata agli impulsi puo' essere
calcolata  in  base  ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di
variazione  dell'induzione magnetica. La densita' di corrente indotta
puo'  essere  confrontata  con  il  corrispondente  valore  limite di
esposizione.
    Per   gli   impulsi   di  durata  la  frequenza  equivalente  per
l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2).
    6.  Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un
qualsiasi periodo di 6 minuti.
    7.  La  massa  adottata  per mediare il SAR localizzato e' pari a
ogni  10  g  di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo
costituisce  il  valore  impiegato  per la stima dell'esposizione. Si
intende  che  i  suddetti  10 g di tessuto devono essere una massa di
tessuto  contiguo  con  proprieta'  elettriche  quasi omogenee. Nello
specificare  una  massa  contigua  di  tessuto, si riconosce che tale
concetto puo' essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che puo'
presentare  difficolta'  per  le  misurazioni  fisiche  dirette. Puo'
essere  utilizzata  una  geometria semplice quale una massa cubica di
tessuto,  purche' le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori
conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
    8. Per esposizioni pulsate nella gamma di. frequenza compresa fra
0,3  e  10  GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di
limitare   ed   evitare   effetti   uditivi   causati  da  espansione
termoclastica,   si   raccomanda   un   ulteriore  valore  limite  di
esposizione. Tale limite e' rappresentato dall'assorbimento specifico
(SA)  che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g
di tessuto.
    9.  Le  densita'  di  potenza  sono  ottenute  come  media su una
qualsiasi  superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi periodo di
68/f^«1,05»  minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione
della  profondita'  di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le
massime  densita'  di potenza nello spazio, mediate su una superficie
di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m^2.
    10.  Per  quanto  riguarda  i  campi  elettromagnetici  pulsati o
transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea
a   campi   di  frequenza  diversa,  e'  necessario  adottare  metodi
appropriati  di  valutazione,  misurazione  e/o  calcolo  in grado di
analizzare  le  caratteristiche  delle forme d'onda e la natura delle
interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee
elaborate dal CENELEC.

                         B. VALORI DI AZIONE

  I  valori  di  azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire
dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate
dalla  Commissione  internazionale per la protezione dalle radiazioni
non  ionizzanti  (ICNIRP)  nelle  sue  linee  guida sulla limitazione
dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

                              Tabella 2

           Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2)

                [valori efficaci (rms) imperturbati]

                                  ;

               ---->  Vedere immagine a pag. 9  <----
Note:
    1. f e' la frequenza espressa nelle unita' indicate nella colonna
relativa all'intervallo di frequenza.
    2.  Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq», E, H,
B  e I «L» devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo
di 6 minuti.
    3.  Per le frequenze che superano 10 GHz, S «eq», E, H e B devono
essere  calcolati  come  medie su un qualsiasi periodo di 68/f^«1/05»
minuti (f in GHz).
    4.  Per  le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco
per  le  intensita' di campo possono essere ottenuti moltiplicando il
valore  efficace rms per (2)^«1/2». Per gli impulsi di durata t p, la
frequenza  equivalente  da  applicare  per  i  valori  di  azione  va
calcolata come f = 1/(2t p).
    Per  le  frequenze  comprese  tra  100  kHz e 10 MHz, i valori di
azione   di   picco   per  le  intensita'  di  campo  sono  calcolati
moltiplicando  i  pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove a =
(0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.
    Per  le  frequenze  comprese  tra  10  MHz e 300 GHz, i valori di
azione  di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms)
corrispondenti  per  32 nel caso delle intensita' di campo e per 1000
nel caso della densita' di potenza di onda piana equivalente.
    5.  Per  quanto  riguarda  i  campi  elettromagnetici  pulsati  o
transitori   o  in  generale  l'esposizione  simultanea  a  campi  di
frequenza  diversa,  e'  necessario  adottare  metodi  appropriati di
valutazione,  misurazione  e/o  calcolo  in  grado  di  analizzare le
caratteristiche  delle  forme  d'onda  e  la natura delle interazioni
biologiche,  tenendo  conto delle norme armonizzate europee elaborate
dal CENELEC.
    6.  Per  i  valori  di  picco  di  campi elettromagnetici pulsati
modulati  si  propone  inoltre  che,  per  le  frequenze portanti che
superano  10 MHz, S e q valutato come media sulla durata dell'impulso
non  superi  di  1000  volte  i  valori  di  azione  per S e q, o che
l'intensita'  di  campo  non  superi  di  32 volte i valori di azione
dell'intensita' di campo alla frequenza portante.