MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 novembre 2005, n. 295 Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative inmateria doganale [1], approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, che reca disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando e che, al comma 8, prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 301-bis;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001, n. 92[2], recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51[3], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive modificazioni, recante l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[4];

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando per dare attuazione al suddetto articolo 301-bis, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001, n. 92, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/9833/UCL del 19 luglio 2005;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Articolo 1.

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di sequestro dei beni di cui all'articolo 301-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato testo unico, nonché, in quanto compatibili, nei casi previsti da altre disposizioni legislative che richiamano il predetto articolo 301-bis.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente per la gestione dei beni, indicati al comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, sequestrati in operazioni anticontrabbando di tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla stessa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375[5], anche quando il trasgressore estingua il reato effettuando il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 marzo 2001, n.92 [6].

3. L'Agenzia delle dogane è competente per la gestione dei beni richiamati al comma 2, sequestrati in operazioni anticontrabbando non concernenti tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla dogana competente, ai sensi dell'articolo 333, comma 1, del testo unico[7].

4. Nei casi di operazioni anticontrabbando non esclusivamente concernenti tabacchi lavorati, per la gestione dei beni di cui ai commi precedenti è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane a seconda che le operazioni anticontrabbando siano eseguite fuori o all'interno degli spazi doganali.

 

Articolo 2.

Pubblicità dei beni

 

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane, d'ora in avanti denominate "Ufficio competente", entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato preso in custodia il bene sequestrato, trasmette al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, una scheda informativa contenente le principali caratteristiche del bene sequestrato, le condizioni al momento del sequestro e la valutazione economica, effettuata sulla base delle quotazioni di mercato espresse da riviste specializzate ovvero, in mancanza di quotazioni di riferimento, stimata dai propri periti tecnici. La scheda non può contenere indicazioni che consentano l'identificazione dei soggetti destinatari delle operazioni anticontrabbando, né comunque informazioni relative ad atti del procedimento penale.

2. La scheda di cui al comma 1 è inserita in un archivio informatico, consultabile mediante accesso al sito Internet del medesimo Dipartimento per le politiche fiscali. Nell'archivio sono indicate le categorie di soggetti legittimati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, a presentare istanza di affidamento dei beni sequestrati.

3. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabiliti il modello della scheda informativa di cui al comma 1 e le modalità per la sua trasmissione, nonché ogni altro elemento tecnico necessario per la costituzione e la tenuta dell'archivio informatico di cui al comma 2.

 

Articolo 3.

Procedura per l'affidamento dei beni

1. Entro il termine di quaranta giorni dall'inserimento della scheda nell'archivio informatico di cui all'articolo 2, comma 2, i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, possono richiedere, all'Ufficio competente, l'affidamento in custodia giudiziale del bene oggetto della scheda, per le finalità di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico. La data di scadenza del termine è evidenziata nella scheda a cui si riferisce, unitamente alla precisa indicazione dell'ufficio al quale l'istanza di affidamento deve essere inoltrata.

2. Quando riceve un'istanza ai sensi del comma 1, l'Ufficio competente, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, la inoltra tempestivamente all'Autorità giudiziaria, ai fini della relativa autorizzazione all'affidamento, unitamente al proprio parere formulato sulla scorta della verifica svolta. Qualora intervengano più richieste di affidamento per il medesimo bene, le stesse sono trasmesse all'Autorità giudiziaria secondo l'ordine cronologico di arrivo. L'Autorità giudiziaria trasmette all'Ufficio competente copia del provvedimento motivato recante le determinazioni assunte in merito alle istanze di affidamento.

3. Il bene di cui sia autorizzato l'affidamento è ritirato dal soggetto legittimato presso il luogo dove è tenuto in custodia, entro quaranta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

4. Al momento della consegna in affidamento del bene viene redatto apposito verbale, sottoscritto da un funzionario dell'Ufficio competente e dal rappresentante del soggetto affidatario. Da tale momento gli oneri relativi alla gestione del bene e, qualora si tratti di veicolo, natante o aeromobile, all'assicurazione obbligatoria sono a carico del soggetto affidatario. Copia del verbale di affidamento è inviata all'Autorità giudiziaria competente.

 

Articolo 4.

Procedura per la distruzione dei beni

 

1. L'Ufficio competente richiede all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione alla distruzione dei beni di cui all'articolo 1 che detiene in custodia, nei casi in cui:

a) sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, comma 1, senza che vi siano state richieste di affidamento;

b) sia decorso il medesimo termine di cui alla lettera a) e, in ordine alle richieste di affidamento pervenute, sia stata negata l'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria per ragioni non attinenti ad esigenze processuali;

c) sia decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 3, senza che il bene sia stato ritirato dall'organismo legittimato.

2. L'Autorità giudiziaria trasmette all'Ufficio competente copia del provvedimento recante le determinazioni assunte in merito alla richiesta di autorizzazione alla distruzione.

3. I beni per i quali l'Autorità giudiziaria rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 sono ceduti, ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo i criteri indicati dall'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico. Nelle convenzioni può essere prevista, se vantaggiosa, l'alienazione alla ditta esecutrice del materiale risultante dalla distruzione, previa autorizzazione all'immissione in consumo nel territorio comunitario, ove necessaria, ai sensi della normativa comunitaria e previo pagamento degli eventuali diritti doganali.

4. Al momento della distruzione del bene viene redatto apposito verbale, sottoscritto, oltre che dal rappresentante della ditta esecutrice, da un funzionario dell'ufficio competente che ha assistito alle operazioni di distruzione. Copia del verbale è inviata all'Autorità giudiziaria competente.

5. In caso di urgenza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane possono procedere in proprio alle operazioni di distruzione.

6. L'Ufficio competente che aveva in custodia i veicoli, ove necessario, ne cura la cancellazione dai pubblici registri, successivamente alla loro distruzione.

7. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, non si procede alla distruzione nei casi in cui, prima della consegna del bene alla ditta incaricata, il soggetto precedentemente autorizzato a riceverlo in affidamento provvede a ritirarlo, semprechè ciò non determini oneri per l'Amministrazione.

 

Art. 5.

Dissequestro dei beni e corresponsione di indennità

 

1. Quando dispone il dissequestro di taluno dei beni di cui all'articolo 1, l'Autorità giudiziaria ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, affinché, previa eventuale acquisizione dello stesso dal soggetto cui sia stato affidato, provveda alla sua restituzione all'avente diritto. Se si tratta di un bene per il quale si è già proceduto alla distruzione ai sensi dell'articolo 4, l'Autorità giudiziaria dispone la corresponsione all'avente diritto dell'indennità prevista dal comma 5 dell'articolo 301-bis del testo unico. Ai fini della quantificazione dell'indennità, l'Ufficio competente fornisce all'Autorità giudiziaria i necessari elementi, tenendo conto del valore assegnato al bene al momento del sequestro nella scheda in cui esso è stato registrato.

 

Articolo 6.

Confisca dei beni

 

1. Entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento definitivo di confisca, l'Autorità giudiziaria ne trasmette copia all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Agenzia delle dogane.

2. Entro i successivi novanta giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane, comunica l'avvenuta confisca al soggetto affidatario ed emette il provvedimento di assegnazione definitiva del bene. Copia del provvedimento di assegnazione definitiva è inviato all'Autorità giudiziaria competente.

3. Qualora il soggetto affidatario rifiuti l'assegnazione definitiva del bene che ha in affidamento, lo restituisce immediatamente, a proprie spese, presso il luogo dove era tenuto in custodia prima dell'affidamento. L'Ufficio competente, in mancanza di altre richieste di affidamento, provvede alla distruzione del bene, secondo la procedura indicata nell'articolo 4.

 

Articolo 7.

Aggiornamento della scheda informativa

 

1. L'Ufficio competente, al fine dell'aggiornamento dei dati contenuti nelle schede informative di cui all'articolo 2, provvede a comunicare al Dipartimento per le politiche fiscali l'avvenuto affidamento in custodia giudiziale ovvero la distruzione dei beni che ne sono oggetto. In ogni caso, decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 1, le schede sono eliminate dall'archivio informatico consultabile attraverso il sito Internet del predetto Dipartimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 novembre 2005

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro della giustizia Castelli

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2006

 

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 21

[1] Il testo dell'art. 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale): "Articolo 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di Polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'Autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di Polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. 3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore. 4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'Autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro. 6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3. 7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo".



[2] La legge 19 marzo 2001, n. 92, recante: "Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79.



[3] L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, concernente: "Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera", stabilisce quanto segue: "Articolo 1. - 1. (Omissis). 2. Ai commi 3, 4 e 5 dell' art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione".".



[4] L’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce quanto segue: "3. con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



[5] Il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375: "Articolo 4 (Custodia e vendita delle cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate per i reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati entro gli spazi doganali o fuori degli stessi, sono prese in custodia all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".



[6] L'articolo 2 della legge 19 marzo 2001, n. 92, prevede quanto segue: "Articolo. 2 (Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati). - 1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila. 2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di Polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato. 3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso. 4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può avere luogo la definizione in via amministrativa, è trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorità giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto. 6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale. 7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto. 8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.".

[7L’articolo 333, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, prevede quanto segue: "Articolo 333 (Cose sequestrate). - Le cose sequestrate per reati preveduti dal presente testo unico sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura penale. Nei procedimenti per reati, i provvedimenti relativi alla restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati di urgenza dall'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.".