MINISTERO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 17 dicembre 2004
Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in
vigore dell'articolo 51 della
legge 16 gennaio
2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.
(Gazzetta Ufficiale N. 300 del 23 Dicembre 2004)
Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni
dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei
non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del
decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni
chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette
disposizioni.
1. Il quadro normativo di riferimento e' rappresentato dai provvedimenti di
seguito cronologicamente elencati:
a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
e) accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;
f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge
n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non
fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di
fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola,
limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.
Il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di morte prematura e
prevenibile in Italia e rappresenta uno dei piu' gravi problemi di sanita'
pubblica a livello mondiale; ecco perche' la prevenzione dei gravi danni alla
salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco
costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e
dell'U.E.
La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si
rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il
sanzionamento delle relative infrazioni.
Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro
pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad
utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto
«utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attivita'
lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far
rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di
tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla
salute causati dal fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori
non rappresenta affatto un obbligo, ma una facolta', riservata ai pubblici
esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare
locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
3. Per cio' che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa
applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti
ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51
della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in
materia, restando cosi' confermato il divieto totale di fumo in scuole,
ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprieta'
dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi
per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di
attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e
portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del
citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16
gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalita' dei
«locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del
medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e
tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi
assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video
games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facolta' di
attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la
libera accessibilita' a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la
possibilita' di fumare non puo' essere consentita se non in spazi di inferiore
dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione
«riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n.
3/2003.
4. Per quanto concerne specificamente le responsabilita' che gravano sui
gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come
espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, e'
stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre
2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i
trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2
della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non
ottemperino al loro compito.
A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve
essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente:
«Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura,
ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamera' i
trasgressori all'osservanza del divieto e curera' che le infrazioni siano
segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui
loro delegati ricadono gli obblighi di:
1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2) b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
Sara' loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo
stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 dicembre
2004.
In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure
sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre
1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima
legge.
5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto
organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli
obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale
apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi
attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando cosi' gli
adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14
dicembre 1995.
Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente
«... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di
concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei
gestori alla mera esposizione del cartello, poiche' cio' non giustificherebbe
in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un
minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20,
della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9
dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche
l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli
obblighi che ricadono sui gestori, il questore puo' sospendere, per un periodo
da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.
6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura
contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il
principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento
dell'accertamento della violazione:
principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta
materia, ivi compreso quello delle modalita' di aggiornamento dei cartelli di
divieto, posto che ogni presunta difficolta' al riguardo puo' essere
agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi
indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.
7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16
dicembre 2004 e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n.
3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle
infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi
processi verbali.
L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della
disciplina di settore relativa al divieto di fumo.
Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture
amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di
agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta
inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare
tale attivita' di vigilanza, di accertamento e di contestazione.
Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto
dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del
divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i
soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorita'
assicurare l'ordine interno dei locali.
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti
incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle
infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale,
conformemente alle disposizioni vigenti, nonche' le guardie giurate
espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di
chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:
Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la
possibilita' degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente
impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali
attivita' di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria
iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come
previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del
divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori
da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della
presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e
provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti
pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione
delle violazioni in precedenza indicati.
Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire
anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere
dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori
dovra' essere valutato alla luce del fondamentale principio cui e' informata
tale disciplina, in base al quale «e' proibito fumare in tutti i locali
chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai
fumatori se esistenti e purche' dotati delle caratteristiche previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».
Roma, 17 novembre 2004
Il Ministro della salute Sirchia
LEGGE 16 gennaio 2003, n.3
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(G.U. n. 15 del 20-1-2003- Suppl. Ordinario n.5)
La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione)
1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta
dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima di
582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni
dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia
operativa.
4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti
principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione
amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle
pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri,
che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei conti nei
casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Commissione per le adozioni internazionali)
1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella
persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale,
almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari";
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono
corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a
qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo
articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio
1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a
6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita' previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo
per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali sono trasferite all'unita' previsionale di base
3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori
entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-quater della legge
4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476
del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.
Art. 3.
(Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile.
Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998)
1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, sono abrogati.
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' sostituito
dal seguente:
"3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non piu' di
quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra
rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che
impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale
ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli
obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni
pubbliche coinvolte".
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli enti di
ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane e
finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale,
compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei
fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi,
nonche' della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie,
nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli
enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il
piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque,
non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del
personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere
specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o
comunitarie. Ai predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro un
mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica
assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione".
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000)
1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le
parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono
corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a
qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali,
previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Servizi dei beni culturali)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
alla lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: ", i livelli retributivi minimi per il personale, a
prescindere dal contratto di impiego" sono soppresse.
Art. 7.
(Disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di
personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi
2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali
specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono,
entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato
in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai
processi di mobilita' previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le
predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi
elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire
il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle
stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso
il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonche'
collocato in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1,
possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di
diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le
parole: "legge 19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le seguenti: "nonche'
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le
parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite le seguenti: "e per gli
uffici territoriali del Governo".
4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto dagli
articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
Art. 8.
(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione
degli enti pubblici)
1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i
collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene
svolto.
Art. 9.
(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di
programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri con i quali le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della
propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai
relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 10.
(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso
giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto
1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge,
risulti essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4,
della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso
giurisdizionale, puo' essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito
esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito
della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da
dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti.
Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore
della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e
437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 11.
(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 1,
commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni
nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di
attuazione alla predetta data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che
le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via
telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le
modalita' e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
Art. 12.
(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo gia' in servizio alla data
di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 13.
(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,
dopo il comma 2-octies e' aggiunto il seguente:
"2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalita' di
corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di
istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
Art. 14.
(Disposizione correttiva concernente la compatibilita' della spesa in materia
di contrattazione collettiva integrativa)
1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di
bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40, comma 3".
Capo II NORME DI SEMPLIFICAZIONE Art. 15.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) - 1.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 19,
che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un
documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un
titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve
obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce
alla copia stessa";
b) dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in materia di
documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte
le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione,
ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento
di opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e di forniture,
ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente
richiamate dall'articolo 78".
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI Art. 16.
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti comunali e provinciali)
1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il
seguente:
"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di
legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e
provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500
euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Capo IV NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Art. 17.
(Gestione di fondi)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca affida alla
Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di
alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme
erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione
tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) e' inserito il
seguente:
"2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti individuali, assimilati e
associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito
degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
"dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonche' ad assegni di
ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,";
c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino alla
scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto necessario ai
fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,";
d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la gestione dei
contratti stipulati entro la medesima data" sono sostituite dalle seguenti:
"fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche' per le
attivita' istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese
la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di
agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli
articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli
da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni,
limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo
riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa dismissione della
propria quota di partecipazione al capitale delle societa' di ricerca
istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata
legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni".
Art. 19.
(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca,
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale
italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di
anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti
erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle
universita', sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA,
dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.
Art. 20.
(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche)
1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i
trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei
propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di
bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso
l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno
di liquidita' dei suddetti istituti o strutture.
Art. 21.
(Disposizioni in materia di ricerca industriale)
1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di
intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire
altresi' il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o
formazione presentati al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del
19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per
cento delle complessive disponibilita' del Fondo stesso alla copertura degli
oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e
successive modificazioni.
Art. 22.
(Disposizione interpretativa)
1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta
nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai
corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione
post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari
di assistente sociale.
Art. 23.
(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno
Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna)
1. Per concorrere al finanziamento delle attivita' e iniziative connesse alla
celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, e' attribuito un
contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del
"Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale delle Montagne". Per lo
svolgimento dei suoi compiti il Comitato puo' avvalersi della collaborazione
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2
milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI Art. 24.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei
passaporti)
1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e'
sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del
giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente
abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della
potesta' sul figlio;".
2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci
anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi
complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";
c) il quarto comma e' abrogato.
3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del
comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25.
(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale per l'attuazione della
legge sulla proibizione delle armi chimiche)
1. Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995,
n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi
della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza
del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo
ulteriore di due anni.
Art. 26.
(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia
e all'estero)
1. Il Ministero degli affari esteri puo', anche attraverso gli istituti di
cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la
promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge
22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad
associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti
privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione
di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonche' di
diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture
locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono
prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari
esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai
propri conferimenti.
2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformita' alle
disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE Art. 27.
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica
amministrazione)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, nonche' di modernizzazione e sviluppo del Paese,
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento
e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati
dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene
progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di
carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti
del Fondo di cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare progetti del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime
caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa'
dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il
finanziamento relativo e' istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti
strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di
25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000
euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti
innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e
a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e
riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa puo' essere
rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il
Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che
riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle
imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per
l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal
Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa
(concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilita' e
nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di formazione dei dipendenti
pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte
dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla
destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui
all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica.
L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico;
subentra altresi' nelle funzioni gia' svolte dai predetti organismi, fatte
salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le
tecnologie";
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)"
sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6".
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA Art. 28.
(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle
Forze armate)
1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli
ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26
febbraio 1960, n. 165, nonche' quelle in materia di cessazione dal servizio,
attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del
personale militare e di collocamento a riposo per eta' e liquidazione del
trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, gia' conferite
ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico
dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega".
Art. 29.
(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per
l'Amministrazione della difesa)
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti
all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti
e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e
il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali
acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un
terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di
idonea garanzia".
Art. 30.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)
1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine,
le seguenti lettere:
"f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di
eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere
dal 4 marzo 1848;
f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua massima
di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 31.
(Differimento di termine)
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000,
n. 331, per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e' differito fino al 31 luglio 2003.
Art. 32.
(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle
Forze armate)
1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed e', a
tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del
Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del
Circolo di cui al comma 1. Ad esso e' destinato personale militare e civile
nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il
funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote
obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali
e' stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' gli eventuali contributi
finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli
stanziamenti ordinari di bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e'
abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
4. Le attivita' sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali
delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
Art. 33.
(Alloggi di servizio)
1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi
internazionali operanti nel territorio nazionale e' facolta'
dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui
alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e
fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale
appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Art. 34.
(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli
superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora
unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite
o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita'
operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di
attivita' operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei
limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del
Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.
Art. 35.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le
parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "o
del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque".
Art. 36.
(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
53, le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti" sono sostituite
dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica".
Art. 37.
(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e
dell'Arma dei carabinieri)
1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo
5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le
parole: "a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti:
"ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi
di polizia o di soccorso pubblico".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle azioni criminose di
cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono
inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
Art. 38.
(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco)
1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei
profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e
informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un
fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o
divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1999,
nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei
requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per
l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi,
tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque
ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.
Art. 39.
(Convenzioni in materia di sicurezza)
1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il
potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento della pubblica
sicurezza puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a
fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici,
finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
2. La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature,
locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero
dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennita'
commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle
convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
Art. 40.
(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato
e regolamentazione dei relativi procedimenti)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per aggiornare le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di
pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra
le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al
doppio, e della sospensione dal servizio;
c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione
disciplinare puo' essere inflitta, anche in relazione alla mutata
articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche
esigenze disciplinari;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal
servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali
penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a
decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in
relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della
Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonche' di quelle del Capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare,
con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo,
per le sanzioni piu' gravi della pena pecuniaria, un procedimento in
contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra
l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonche' la
rideterminazione, con le medesime finalita' di semplificazione e accelerazione
dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche
relativamente alla partecipazione sindacale;
g) previsione dei casi, delle modalita' e degli effetti della riapertura del
procedimento disciplinare, nonche' della riabilitazione;
h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere
l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del
1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i
principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni;
gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonche' delle procedure
stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o piu'
decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.
Capo VIII DISPOSIZIONI IN MATERIADI COMUNICAZIONI Art. 41.
(Tecnologie delle comunicazioni)
1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo
dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione,
nonche' della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a
svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni
con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle
comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e
di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base
dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi
del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e' attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti
che l'Istituto riceve per effettuare attivita' di ricerca sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilita'
amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attivita' di ricerca.
L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore
tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di
Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni
quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio
1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che e'
conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio
succede.
Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle
comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con
compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento
da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del
Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi
periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con
la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero
della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione privata di alta
cultura ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La
Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali
competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella
soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere
tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse
alle attivita' del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato
contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attivita' di
ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuita',
rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle
comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle
attivita' di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti.
Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la
Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio dei livelli
di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui
all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5. I
dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova
organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere
di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle
comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e
modalita' da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali
analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento
economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente
e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica
maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente
comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere
dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di
inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino
al completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto
dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove
attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e
di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di
carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di
frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio
1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con
la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da
stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione
ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di
entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di sperimentazione
sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o
disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le
parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le
seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli
obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla
data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni
di concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione dovuti fino al
31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza
applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi
entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del
Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e' inferiore
ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno
successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo e' pari
o superiore ad euro 5.000.
Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Art. 42.
(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico in fondazioni)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute,
d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino
della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' e le condizioni
attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione
interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla
partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del
Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma
restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio
di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e
gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo,
composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal
consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati
dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con
rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione
interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio
sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalita' e
onorabilita', periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte
il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di
amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca,
nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti
attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati.
Il personale gia' in servizio all'atto della trasformazione puo' optare per un
contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i
diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di
collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza
sanitaria, pubbliche e private, e con le universita', al fine di elaborare e
attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;
e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprieta' dei risultati
scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed
enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca
biomedica e dell'industria, con modalita' atte a salvaguardare la natura
no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a
fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di
ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunita' scientifica, sulla base dei
quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessita' di
garantire la qualita' della ricerca e valorizzando le specificita'
scientifiche gia' esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole
realta' locali;
g) disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi di cui
al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su
progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da
flessibilita' e temporaneita' e prevedere modalita' di incentivazione, anche
attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);
i) disciplinare le modalita' attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto
degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di
amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati,
compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore
qualita' e maggiore efficienza del servizio reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i
nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove
fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale
revoca dei riconoscimenti gia' concessi, sulla base di una programmazione
nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di
qualita' ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore
di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe
finalita';
o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni
tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero
della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla
ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente
qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunita'
scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali
e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;
p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la
propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto
applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonche' al principio di
separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di
indirizzo sia composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della
salute e per l'altra meta' dal presidente della regione, scelti sulla base di
requisiti di professionalita' e di onorabilita', periodicamente verificati, e
dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le
funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal
consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore
scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della
regione interessata.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta
giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresi' il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi
inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo e' emanato anche in
mancanza dei pareri.
3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43.
(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
dedicati a particolari discipline)
1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire
risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto,
l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico dedicati a particolari discipline.
Art. 44.
(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d)
e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
citata legge n. 12 del 2001.
Art. 45.
(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)
1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria
il Ministero della salute puo' avvalersi anche della partecipazione
finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed
economici nonche' nel settore della comunicazione e dell'informazione,
assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di
immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilita'
sociale dirette alla promozione della salute.
2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia
sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7
giugno 2000, n. 150.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le
condizioni e le modalita' della partecipazione di cui al comma 1, assicurando
prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi,
diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalita' e il
contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.
Art. 46.
(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)
1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale
o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di
cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
nonche' i farmacisti a cui e' stata attribuita la gestione provvisoria, nel
rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se
hanno superato il limite di eta' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8
novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la
titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due
anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione
della relativa sede farmaceutica.
2. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbia gia' trasferito la titolarita'
di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma
dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' il farmacista che
abbia gia' ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3
e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
Art. 47.
(Istituto superiore di sanita)
1 All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 1º gennaio 2003 la
disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella effettuazione
del concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205
euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48.
(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia)
1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento
e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione,
rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri
Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, e' autorizzata la spesa
di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004.
2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 e' individuata dal
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto
delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e
nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in
4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno
2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro
per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per
l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49.
(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)
1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1,
della legge 28 marzo 2001, n. 145, e' differito al 31 luglio 2003.
Art. 50.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole:
"acque minerali e termali," sono soppresse.
Art. 51.
(Tutela della salute dei non fumatori)
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono
essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del
diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai
fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono
essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente
rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei
quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le
persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere
previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come
sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare
d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per
l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle
sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i
relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle
infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei
locali delle pubbliche amministrazioni.
Art. 52.
(Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della
salute)
1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento
del Ministero della sanita', da intendersi ora riferito al Ministero della
salute, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal
Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di
propria competenza, il Ministero della salute ha facolta' di istituire, nel
limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la
partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie
discipline mediche, nei seguenti casi:
a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o
dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad
esame diretto;
b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparita' di giudizio
tra gli organi competenti;
c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti
medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere
una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, e successive modificazioni.
2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio
medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e
medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale
relatore, e da uno o piu' esperti scelti tra medici universitari od
ospedalieri.
3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, e' corrisposto un compenso
commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 e'
autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 53.
(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo
svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata)
1. Alla provincia autonoma di Trento e' assegnato un contributo straordinario
di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di
assistenza domiciliare integrata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000
di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNODELLA PATERNITA' E DELLA
MATERNITA' Art. 54.
(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151)
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole:
"Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2122-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 21 a 14, da 16 a
20, da 23 a 28 dell'atto C-2122 deliberato nella seduta del 14 gennaio 2002.
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (Frattini) il 14 gennaio
2002.
Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 14
gennaio 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 24, 30, 31 gennaio 2002;
6, 12, 20, 26, 27 febbraio 2002 e 7 marzo 2002.
Esaminato in aula l'11, 13, 14 marzo 2002, ed approvato il 19 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271):
Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente, il
21 marzo 2002, con pareri delle commissioni, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a,
10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 10, 11 aprile 2002, 8
maggio 2002, 4, 12, 13, 20, 27 giugno 2002 e 3, 9, 10, 17 luglio 2002.
Relazione presentata il 2 agosto 2002 (atto n. 1271/A - relatore on. Boscetto).
Esaminato in aula il 9, 10, 17, 24 ottobre 2002, ed approvato, con
modificazioni, il 6 novembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2122/bis-B):
Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, l'11
novembre 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII e della Commissione parlamenteare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 27, 28 novembre 2002 e 3,
4, 5 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 9, 10 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni l'11
dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271-B):
Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente, il
13 dicembre 2002, con pareri delle commissioni 5a, 12a e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 17, 18 dicembre 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2002.
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
(GU n. 264 del 10-11-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga o
al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti
adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una piu'
concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per
corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici
di radiologia medica
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Art. 2.
Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».
Art. 3.
Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di
prevenzione incendi
1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
Art. 4.
Ente irriguo umbro-toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e
successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di quattro anni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734
euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le
parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31
dicembre 2004»;
b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le
seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Art. 6.
Trattamento di dati personali
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2005»;
b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2005».
Art. 7.
Codice della strada
1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e'
abrogato.
2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso
speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in
Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono
altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti
sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n.
104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i
dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione
entro il 31 dicembre 2005.»;
b) il comma 2-ter e' sostituto dal seguente:
«2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di
cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in
Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con
dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in
caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
Art. 8.
Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2005».
Art. 9.
Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.
Art. 10.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
Art. 11.
Programma Socrates
1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.
Art. 12.
Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».
Art. 13.
Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza
dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 14.
Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
Art. 15.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 16.
Canoni demaniali marittimi
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' differito al 15 dicembre 2004.
Art. 17.
Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006
1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti:
«per il periodo 2004-2006».
Art. 18.
Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata
in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia
consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio
1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4,
della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31
dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato
scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta
dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia
consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni
fino al 31 dicembre 2005.
Art. 19.
Tutela della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Sono queste alcune delle novità previste dal decreto-legge n. 266 del 9 novembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004.
(Altalex, 11 novembre 2004)