PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante
delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di
trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione dei
dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
Articolo 2
(Finalità)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonchè della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un
elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1
nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia
delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati,
nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del
trattamento.
Articolo 3
(Principio di necessità nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Articolo 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in
una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni
di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa
tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le
stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in
tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi,
i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento
ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto
è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il
livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato
con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici
e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali
dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Articolo 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali,
anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità
dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
alvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il
titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente
codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.
Articolo 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti
i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Articolo 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Articolo 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143,
convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di
richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti
alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che
possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del
medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda
dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del trattamento.
Articolo 9
(Modalità di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere
formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La
persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.
Articolo 10
(Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo
7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti
in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la
qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o
a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad
un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei
dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono
trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con
il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa
essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto
del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando,
presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di
credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque
non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATICAPO IREGOLE
PER
TUTTI I TRATTAMENTI
Articolo 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.
Articolo 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei
criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il
rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma
1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice
di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche
promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
Articolo 13
(Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per
il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti
da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. Dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Articolo 14
(Definizione di profili e della personalità
dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Articolo 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati
sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici
o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1,
lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento
dei dati personali è priva di effetti.
Articolo 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè
per la dignità dell'interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che
può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal
Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o
di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Articolo 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa
natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Articolo 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma
di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione
ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Articolo 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella
quale sono specificati i tipi dì dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione
di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per
le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma
2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se
il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i
tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2
e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Articolo 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano
anche al trattamento dei dati.
Articolo 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici
fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili
e giudiziarticolo
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili
rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata
per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di
identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che
non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le
modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del
comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è
consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati
sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonchè la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti
da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati,
dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Articolo 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato,
se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Articolo 24
(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento
senza consenso)
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica
la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati
dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di
cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso
altri archivi privati.
Articolo 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di
divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in
conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da
organismi di informazione e sicurezza o da altri
soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Articolo 26
(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente
codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai
relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati
non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste
ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, nel rispetto dei principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e
movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od
organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o
in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per
la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza
del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti
previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Articolo 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Articolo 28
(Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od
organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità
od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Articolo 29
(Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati
per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e
delle proprie istruzioni.
Articolo 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
Articolo 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Articolo 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei
dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto
ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste
un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto
ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i
relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Articolo 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate
nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad
assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Articolo 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o
alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati
programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Articolo 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in
archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso
finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Articolo 36
(Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure
minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e
all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI
ADEMPIMENTI
Articolo 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari
per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e
tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare
abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi
di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di
cui al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono
essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
Articolo 38
(Modalità di notificazione)
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero
delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche
riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per
via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando
le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità
di sottoscrizione con firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica
e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di
categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione
in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa
vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al
Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel
modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Articolo 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al
Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad
altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di
regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto
dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110,
comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono
essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per
via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale
e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Articolo 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione
del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Articolo 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione
di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a
presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle
relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque
sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e
trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di
sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2.
La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche
mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad
esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo
26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Articolo 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in
modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati
personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva
l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti
in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime
disposizioni.
Articolo 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito
quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si
tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda
dati sensibili o giudiziari, specificato o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica
la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di
cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Articolo 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito
quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con
un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo
6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea
constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un
livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono
garanzie sufficienti.
Articolo 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non
assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORITITOLO
ITRATTAMENTI
IN AMBITO GIUDIZIARIOCAPO IPROFILI GENERALI
Articolo 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia sono titolari dei trattamenti di dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui
al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di
dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici. I
provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli
altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi
trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Articolo 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è
effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e
da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni
di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale
di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
Articolo 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può
acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati,
informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può
essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal
Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli
3 e 11
del presente codice.
Articolo 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad
integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre
1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione
dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Articolo 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire
l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento
a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Articolo 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a
chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica,
ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le
cautele previste dal presente capo.
Articolo 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la
redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a
cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma,
per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi del
medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto,
senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta
il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia
apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza
o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche
con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi
del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli
altri dati identificativi di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative
massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri
dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice
penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale,
chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di
cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati
anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente
l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di
rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche i
caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di
procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui
al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo
l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in
modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIACAPO IPROFILI
GENERALI
Articolo 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione
dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e
da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui
al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Articolo 54
(Modalità di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di
polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge
o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine
gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante
reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero
dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità
dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative
che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati
anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o
di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di
cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i
requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, e
provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante
annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Articolo 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un
danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici
o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche
di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni
e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto
delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti
ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.
Articolo 56
(Tutela dell'interessato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche,
oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di
cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Articolo 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di
attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento
dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro
elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad
integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del
Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le
modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla
specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto
riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati
trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o
collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei
requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in
relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonchè alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali
essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATOCAPO IPROFILI GENERALI
Articolo 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4
e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le
disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle
previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1,
nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del
presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di
operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICOCAPO IACCESSO A DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Articolo 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le
modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti
amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia,
nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne
i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta
di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Articolo 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Articolo 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere
indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie
appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo
presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un
albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono
essere comunicati a soggetti pubblici e privati
o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti
di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di
provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio
della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona
iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2
con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può
altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a
speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero
alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o
seminarticolo
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Articolo 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei
registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento
o al cambiamento delle generalità.
Articolo 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Articolo 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero
e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in
particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure
di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in
materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di
istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e
all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili
e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui
all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o
comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Articolo 65
(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè di esercizio del
mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici
popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui
al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da
leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica
delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di
decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge
di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il
rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e
uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in
particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste,
alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni
o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per
esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato
elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al
comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati
sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il
rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo
restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Articolo 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di deduzioni e
detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è
affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla
prevenzione e repressione delle violazioni degli
obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonchè al controllo e alla
esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla
effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e
la qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliari.
Articolo 67
(Attività di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonchè della rispondenza di detta attività a
requisiti di razionalità,
economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni,
ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo
65, comma 4.
Articolo 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla
normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia
di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di
benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di
sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri
benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche
radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli
abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui
ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel
presente articolo, in conformità alle leggi, e per
finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Articolo 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di conferimento di onorificenze e ricompense, di
riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni
ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di
patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Articolo 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di
volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di
contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali
delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità
di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre
disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Articolo 71
(Attività sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e
ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo
391-quater del codice di procedura penale, o
direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in
caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta
restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da
far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango
almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Articolo 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti
istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità
religiose.
Articolo 73
(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare
riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di
giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale,
economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e
trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di
nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad
un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di
sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con
particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre,
conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o
all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di
polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle
risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di
sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Articolo 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e
la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito
e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su
veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture
dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto
della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono
riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la
loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o
necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di
copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a
traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIOCAPO
IPRINCIPI GENERALI
Articolo 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in
ambito sanitario.
Articolo 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico
ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le
modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità.
CAPO II
MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Articolo 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei
casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Articolo 78
(Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali,
in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi
indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei
dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di
cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma
3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti
individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla
disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell'interessato, in particolare in caso di
trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle
leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso,
ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete
di comunicazione elettronica.
Articolo 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle
modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli
articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate
anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più
strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da
permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità
che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo
interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture
facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai
soggetti di cui all'articolo 80.
Articolo 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della
facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti
di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a
dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o
strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della
prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei
cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi
anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di
comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Articolo 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di
altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica
dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è
documentato, anzichè con atto scritto dell'interessato, con annotazione
dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario
pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti
e all'informativa all'interessato, nei modi indicati
negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di
più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto
previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi
professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione,
annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta
elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte
all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Articolo 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel
caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la
competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai
sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere
o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in
loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche
in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Articolo 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure
per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli
interessati, nonchè del segreto professionale, fermo
restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di
modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o
ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli
interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza
da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto
soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i
terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione
tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un
particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al
segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
Articolo 84
(Comunicazione di dati all'interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a), da parte di esercenti le professioni
sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si
applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio
dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono
incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di
cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua
appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
CAPO III
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Articolo 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che
rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario
nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei
cittadini italiani all'estero, nonchè di assistenza sanitaria erogata al
personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di
tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione
della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare
lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da
organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività,
per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo
76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità,
anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da
parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al
comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai
soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle
attività di cui al medesimo comma, secondo il principio
dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Articolo 86
(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e
giudiziari, relative alle attività amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e
la degenza delle madri, nonchè per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a
quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di
tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure
amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonchè il
collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore. 2. Ai trattamenti di
cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
85, comma 4.
CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Articolo 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello
di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire
all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al
controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche
amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle
norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del
Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo
2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi
delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo
dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di
ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo
ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per
una effettiva necessità connessa al controllo
della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la
corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al
comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di
soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in
conformità alla legge, quando è indispensabile per il
perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella
indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra
tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Articolo 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
le generalità dell'interessato non sono
indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire
alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari
condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di
preparazione o di utilizzazione.
Articolo 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non
identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute
anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai
sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente
da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V
DATI GENETICI
Articolo 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito
nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante
sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori
elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con
particolare riguardo alla specificazione delle
finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione
alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per
motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.
52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti
del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non
elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante
le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti
dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Articolo 92
(Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e
conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile,
sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei
dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente
riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a
nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della
cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di
soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in
parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a
quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Articolo 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza
al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i
soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le
disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di
cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a
chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla
formazione del
documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati
relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata,
osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia
identificabile.
Articolo 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito
sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche
di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata
in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi
previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del
decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
ISTRUZIONECAPO IPROFILI GENERALI
Articolo 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito
scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare
riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Articolo 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa
resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme
le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami
mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O
SCIENTIFICICAPO
IPROFILI GENERALI
Articolo 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Articolo 98
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli
archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato
dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Articolo 99
(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per
i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o
scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Articolo 100
(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in
campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le
università e gli enti di ricerca, possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e
per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a
laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti,
esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Articolo 101
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli
all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel
rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici,
possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se
pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati
personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o
attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Articolo 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per
scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati,
in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai
trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di
salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in
riferimento all'uniformità dei criteri da seguire
per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e
nella diffusione.
Articolo 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice.
CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Articolo 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di
dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai
dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono
essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.
Articolo 105
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non
possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente all'interessato, nè per trattamenti di dati per scopi di
altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera
b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in
nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del
soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato
non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee
forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Articolo 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di
uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o
scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per
i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di
quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n.
322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento
alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti
anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi
da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per
la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati
dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1,
lettera g), che permettono di prescindere dal consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire
l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione
dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale
e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da
effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle
garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non
sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Articolo 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla
legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili,
quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate,
individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del
Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Articolo 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice
di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo
106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per
quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma
statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati
dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo
decreto.
Articolo 109
(Dati statistici relativi all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di
nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai
nati morti, nonchè per i flussi di dati anche da parte di
direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al
decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità
tecniche determinate dall'istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il
Garante.
Articolo 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in
campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la
ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca
biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
quale sono decorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi
dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di
particolari ragioni non è possibile informare gli
interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1,
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non
produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALECAPO IPROFILI GENERALI
Articolo 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per
finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e
per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione
degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3
e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Articolo 112
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di
soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o
autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo,
e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e
assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o
la cessazione dall'impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonchè in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle
associazioni di categoria e agli ordini professionali
che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi
dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in
conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare
alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla
legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di
terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa
in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2
è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI
LAVORO
Articolo 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Articolo 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Articolo 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il
datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Articolo 116
(Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito
dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti
le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con
il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra
gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.
TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVOCAPO
ISISTEMI
INFORMATIVI
Articolo 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono
titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al
consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei
pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche
modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei
diritti dell'interessato.
Articolo 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche,
in correlazione con quanto previsto
dall'articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa
all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza
dei dati raccolti e comunicati.
Articolo 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo
118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati
personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed
elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento
debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel
codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei
trattamenti nei diversi ambiti.
Articolo 120
(Sinistri)
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le
procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri
istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli
a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonchè le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte
delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei
dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate
nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni.
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Articolo 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei
dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Articolo 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o
dell'utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al
comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla
memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall'abbonato a dall'utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo
chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Articolo 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati
dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi
anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della
comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari
a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in
caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un
periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la
durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a
valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in
ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del
servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al
traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che
si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi
per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della
prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e
deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati
relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
Articolo 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza
alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la
fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla
località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di
modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di
credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni
di cui al comma 2, nè le comunicazioni necessarie per attivare le modalità
alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre
cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione
dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati,
l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione. 5. Il Garante, accertata l'effettiva
disponibilità delle
modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare
nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Articolo 125
(Identificazione della linea)
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità
linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere
le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante è stata eliminata
dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate
dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da
tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e
gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai
commi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 126
(Dati relativi all'ubicazione)
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di
comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o
l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile
in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura
del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa
gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo,
nonchè sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la
prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al
traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete
o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai
sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda
dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo
che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore
aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai
dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
Articolo 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il
fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi
alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione
può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le
chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le
modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia
preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela
rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il
fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e
può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della
soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove
necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il
rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da
parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate
d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il
proprio terminale effettuato da terzi.
Articolo 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154,
comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli
abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico,
anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in
vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo
7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione
delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico
ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonchè in tema di
verifica, rettifica o cancellazione dei
dati senza oneri.
Articolo 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è
consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate,
mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli
ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel
contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non
richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di
servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione
di successive comunicazioni. L'interessato, al momento
della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole
e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di
cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o
celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso
il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di
comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o
altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Articolo 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la
sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non
intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni
da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni
o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le
stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della
conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Articolo 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalita)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta
mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le
modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere
del Garante.
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Articolo 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e
informazione offerti mediante reti di comunicazione
elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti
delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e
privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del
loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea
in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei
principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di
certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello
di sicurezza assicurato.
CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA
Articolo 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo specifiche modalità di
trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per
garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATACAPO IPROFILI
GENERALI
Articolo 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in
particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla
legge.
TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Articolo 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3
febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica.
Articolo 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII
della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza
il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di
cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a
tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in
particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o
attraverso loro comportamenti in pubblico.
Articolo 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei
dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme
le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Articolo 139
(Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte
del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto
riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il codice può anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla
proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono
efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
143, comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTOCAPO IPROFILI GENERALI
Articolo 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il
trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme
semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONITITOLO ITUTELA
AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALECAPO ITUTELA DINANZI AL
GARANTESEZIONE IPRINCIPI GENERALI
Articolo 141
(Forme di tutela)
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142,
per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un
controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti
nella sezione III del presente capo.
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Articolo 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata
dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si
presumono violate e delle misure richieste, nonchè gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e
dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che
li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato
al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile al fini della sua valutazione e
l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni
anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare
nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti
elettronici.
Articolo 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un
provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il
divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare,
anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere
il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione
delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono
facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli
accertamenti.
Articolo 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati
anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della
definizione del procedimento.
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Articolo 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti
e per il medesimo oggetto.
Articolo 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere
proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al
titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono
decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto
alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile
è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per
un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità,
ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne
danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per
l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
Articolo 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed
irreparabile che permette di prescindere
dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale
e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della
sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di
comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è
autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è
apposta presso l'Ufficio del Garante o da un
procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la
procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile, ovvero con firma digitale in conformità alla
normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative
alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento
prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero
presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Articolo 148
(Inammissibilità del ricorso)
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145
e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147,
commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore
speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2,
entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione
dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento
in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione
del ricorso.
Articolo 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura
dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal
suo ricevimento la facoltà di comunicare al
ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel
ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere.
Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti
motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di
cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di
presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è
trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il
quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono
presentare memorie e documenti,
nonchè della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti
di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal
titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o
più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto
dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle
parti le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese
della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1
possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è
l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo
150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad
ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e
dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di
ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui
sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1 .
Articolo 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento può essere adottato anche prima della
comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa
di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al
comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento determina in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso,
posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche
parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o
risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti
anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove
richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario,
del personale dell'Ufficio o della collaborazione di
altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai
sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Articolo 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Articolo 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o
alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità
giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con
ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine
il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per
cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite
le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza
impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile
il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato,
fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle
parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza,
con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto
con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui
notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della
notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta
giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal
ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di
prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche
senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale
della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono
depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice
può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione
della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la
causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per
la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è
necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico
titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in
parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno,
ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del
procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per
cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni.
TITOLO II
L'AUTORITÀCAPO IIL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Articolo 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con
voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie
del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume
le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo,
i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere
corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo
156.
Articolo 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante,
anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il
compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso
di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi
normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui
all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità,
nonchè delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo
stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e
al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da
regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa
convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo
di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel
settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e
per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con
legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può
anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle
proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità,
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto
ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle
materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II
L'UFFICIO DEL GARANTE
Articolo 155
(Principi applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e
l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni
di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate
dal presente codice.
Articolo 156
(Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto
anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di
cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma
6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più
generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento
del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella
contabilità speciale, nonchè l'individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi
resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza
tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza
e quello spettante al personale di ruolo,
sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante,
e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in
godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non
superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a
tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono
assunti con contratti a tempo determinato, di durata non
superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due
volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di
cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei
limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Articolo 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
titolare, al esponsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Articolo 158
(Accertamenti)
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in
un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono
effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure
previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con
decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal
ricevimento della
richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità
dell'accertamento.
Articolo 159
(Modalita)
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può
essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e
documento, anche a campione e su supporto informatico o per via
telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono
annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è
consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove
rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare
la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto
gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso
occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se
questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal
responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima
delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con
preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante
posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Articolo 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III
della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o
di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa
il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di
reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in
ragione della specificità della verifica, il componente designato può
farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei
riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel
rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione
istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti
riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi
è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni
processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III
SANZIONI
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 161
(Omessa o inidonea informativa all'interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di
trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi
dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per
uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può
essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.
Articolo 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo
16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina
del trattamento dei dati personali è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquecento euro a tremila euro.
Articolo 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa
notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Articolo 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila
euro a ventiquattro mila euro.
Articolo 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Articolo 166
(Procedimento di applicazione)
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. I
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1,
lettera h), e 158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
Articolo 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede
al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a
diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede
al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal
fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Articolo 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o
attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in
caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare
una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono
nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in
quanto applicabili.
Articolo 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e
143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Articolo 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1,
e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Articolo 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa
la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E
FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Articolo 173
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è
così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Le
richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di verifica, di
cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della
Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorità di
controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la
protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso
demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di
dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel
medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato
all'esito di un inidoneo riscontro alla
richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è
possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli
elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Articolo 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo
comma, sono inseriti i seguenti: "Se la notificazione non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto
dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su
cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano
anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi
degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le
parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle
seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia
nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure,
se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile,
la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole:
"affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa
e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo
quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito
un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante
spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli
affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite
dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo
le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma
è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non è
eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è
effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa
l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le
parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: "Articolo 15-bis.
(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche
amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del
codice di procedura civile. Nei
biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto è notificato per
intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante
consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle
persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la
polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta
eccezione per il caso di notificazione
al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della
notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni,
gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa
a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente
necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le
parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle
seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'articolo 80 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Se la copia del decreto di
perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si
applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta
chiusa, del deposito".
Articolo 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le
connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di
pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1,
senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del
presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata
l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "Articolo 10 (Controlli) 1. Il
controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli
archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel
primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i
dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni
dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in
forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei
dati medesimi.".
Articolo 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ",
fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di
organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. È istituito
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che
opera presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nonchè le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di
regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonchè la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla
seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
Articolo 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali)
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per
esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della
disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle
informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia
dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure
su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del
richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante,
ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di
ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale
o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Articolo 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole:
"il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le
seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati
personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS
e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e
ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di
un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è
tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o
accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali dell'interessato, nonchè della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso
umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il
farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in
data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27
marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati
all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso
relativo al trattamento dei dati personali".
Articolo 179
(Altre modifiche)
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le
parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare" e: "garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono soppresse le parole: "4," e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le
seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui
all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
è inserito il seguente: "Articolo 107-bis. Trattamento di dati personali
per scopi storici 1. I documenti per i quali è autorizzata la
consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro
carattere riservato e non possono essere diffusi. 2. I documenti detenuti
presso l'Archivio centrale dello Stato e
gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di
esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi
storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio
dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del
medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati
personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di
lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli
interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice
dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non
consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure
minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni
in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura
di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da
evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o
procedurali, un incremento dei rischi di cui
all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un
anno dall'entrata in vigore del codice.
Articolo 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati
e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove
mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il
30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il
30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del
consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina
generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche
in occasione del primo ulteriore contatto con
l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è
obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in
vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli
46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente
archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle
sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore
del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e
limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I
sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a),
possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle
medesime.
Articolo 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in
sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31
marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle
disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni
pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso
l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel
limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il
personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia
maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
CAPO III
ABROGAZIONI
Articolo 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli
articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati
gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
a) l'articolo 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18
maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia
di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di
assistenza al parto;
e) l'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27
ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli
istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di
banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione
in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano
nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV
NORME FINALI
Articolo 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e
alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in
allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di
taluni dati personali.
Articolo 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta)
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi
1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Articolo 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1
gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156,
176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla
medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di
cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
ALLEGATO A -CODICI DI DEONTOLOGIA
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI
DATI
PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA.
Articolo 1
(Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali
della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la
libertà di stampa.
2. In forza dell'articolo 21 della Costituzione, la professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto
condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la
raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su
eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni,
costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate
nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale
attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla
memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati
o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie
deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'articolo 9 della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24
ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.
Articolo 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi
personali dei giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la
propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta
salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti
impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e
pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è
tenuto a fornire gli altri elementi
dell'informativa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n.
675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso
redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico,
mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il
luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n.
675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza
il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 69/1963 e dell'articolo
13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo
necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Articolo 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si
estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle
norme di legge e dell'uso corretto di tecniche
invasive.
Articolo 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in
conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla
legge.
Articolo 5
(Diritto all'informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè dati atti a
rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista
garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel
rispetto dell'essenzialità
dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti
non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.
Articolo 6
(Essenzialità dell'informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale
non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione,
anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del
fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto,
nonchè della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni
pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun
rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di
informazione nonchè alla libertà di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Articolo 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i
nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in
grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto
della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano
specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre
considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca;
qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di
diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della
responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse
oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti
stabiliti dalla "Carta di Treviso".
Articolo 8
(Tutela della dignità delle persone)
1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce
notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di
cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli di
violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o
dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di
giustizia e di polizia, il giornalista non riprende nè produce immagini e
foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai
polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Articolo 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è
tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per
razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche
o mentali.
Articolo 10
(Tutela della dignità delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la
dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei
casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare
dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità
della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza
sociale o pubblica.
Articolo 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali
riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della
persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o
pubblica.
Articolo 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si
applica il limite previsto dall'articolo 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo
i principi di cui all'articolo 5.
Articolo 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,
eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n.
69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti,
negli elenchi o nel registro.
A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL
TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente
codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici
utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge
prevede alcune garanzie a tutela degli interessati, in considerazione
dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali
trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi
pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell'articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 – ha esentato
i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità
dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli
artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare
articolo 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in
particolare articolo 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e
successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve
pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di
deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a
rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale
per la liceità del trattamento dei dati (articolo 31, comma
1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; articolo 6, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la
ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a
figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di
Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di
rilevante interesse pubblico (articolo 23 d.lg. 11 maggio
1999, n. 135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal
Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti
pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni
professionali e delle categorie interessate, ivi
comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio
delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di
fatti storici con i diritti e le libertà
fondamentali delle persone interessate (articolo 1, l. 31 dicembre
1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge,
individua in particolare:
a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati,
armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la
manifestazione del pensiero;
b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di
salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (articolo 7,
comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi,
oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana,
alle pertinenti fonti e documenti internazionali
in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata
dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio
d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli
archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi
al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia
degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi,
svoltosi a Pechino nel 1996.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati
di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca
storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso
ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del
diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti
conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici
ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si
applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di
dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento
dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati
presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di
non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla
loro nazionalità, categoria di appartenenza,
livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da
parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non
dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di
interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare
il presente codice nella misura per essi compatibile.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende,
altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare,
conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito
della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, nonchè gli archivi privati di cui al precedente
articolo 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici
a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o
di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata
su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo II
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITÀ DEI
RELATIVI
TRATTAMENTI
Articolo 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle
quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il
pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per
ragioni del proprio ufficio o servizio, delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in
particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281,
dall'articolo 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai
doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri
dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti.
Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della
attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui
sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e
le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.
Articolo 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A
tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e
le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando
anche l'aggiornamento sistematico e continuo
delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti,
anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione
permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione,
dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli
originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o
deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28
luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando
misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso
non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici
rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni
documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi
blindati.
Articolo 5
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il
principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di
ricerca e di informazione nonchè il reperimento
delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perchè esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per
costituire banche dati di intere serie archivistiche, la
struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per
concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti
interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per
quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli
incaricati del trattamento, nonchè i rapporti con i soggetti esterni
interessati ad accedere ai dati.
Articolo 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o
non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in
via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e
interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini
personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è
soggetto alle stesse
regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati
personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione
dalla propria attività.
Articolo 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati
all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati,
garantendone la conservazione secondo modalità che
assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione
successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 675/1996,
in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia
serie di dati o documenti, l'archivista pone a
disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al
richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'articolo 13, comma
3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in
relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti
assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse e valutata anche
in riferimento al tempo trascorso.
Articolo 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito,
eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa
semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta
dall'intervistatore nonchè le finalità della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione
degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso
manifestato dagli intervistati.
Capo III
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA
LICEITÀ
DEI
RELATIVI TRATTAMENTI
Articolo 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio,
ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati
di carattere personale, secondo quanto previsto
dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per
favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi
agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di
cui all'articolo 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Articolo 10
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno
diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato
che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli
contenenti i dati di cui agli articolo 22 e 24 della legge n.675/1996, che
divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il
termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale oppure rapporti
riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2
può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro
dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del
sovrintendente archivistico competenti e udita la
Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di
archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la
procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del
decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di
cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta
all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle
fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità
della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha
facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a
parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della
parità di condizioni avviene sulla base del
progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma
3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a
consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e
la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della
ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi
delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli
interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella
sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di
riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio
della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono
rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare
dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei
dati. I documenti mantengono il loro carattere
riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.
Articolo 11
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli
interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si
astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e
dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i
dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del
d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della
pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati
personali contenuti nei documenti, anzichè ai documenti nel loro
complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e
indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la
riservatezza delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'articolo
10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento
comporti l'impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti
contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini
della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Articolo 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente
codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri
ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonchè
ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche
promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
Articolo 13
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti
applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice
adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune
misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni
di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli
utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle
autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei
termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio
dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il
proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di
studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente
codice. Gli stessi possono
essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di
documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui
sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono
segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per
l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Articolo 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I
TRATTAMENTI DI
DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA
SCIENTIFICA
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
Preambolo
Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di
carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di
rilevante interesse pubblico e fonte
dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della
collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate,
in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità
personale.
Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti
per scopi statistici effettuati nell'ambito
del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La sua
sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti
internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con
legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18
dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981,
ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il
30 settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio
dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono
chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non
discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare,
nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in
archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti
pubblici.
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi
statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al
sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico
nazionale o per la produzione di informazione
statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma
appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi
trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici
di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le
disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e
30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni,
nonchè nel presente codice.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate
nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito
denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e
loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende
inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato
per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e
diffusione di risultati statistici in attuazione
del programma statistico nazionale o per effettuare informazione
statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui
all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento
di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri,
di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica
che faccia riferimento ad informazioni
presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti
conoscibili da chiunque;
d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i
dati trattati.
Articolo 3
(Identificabilità dell'interessato)
1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di
mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione
significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle
variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della
medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato
afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie: risorse economiche;
risorse di tempo; archivi nominativi o altre fonti di informazione
contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle
variabili oggetto di comunicazione o diffusione; archivi, anche non
nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto
di comunicazione o
diffusione; risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto
identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire
in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di
sicurezza ed al software di controllo adottati; conoscenza delle procedure
di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica
adottate per la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può
ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini
di probabilità di identificare l'interessato stesso
tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere
sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere
all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo
di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto
altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.
Articolo 4
(Criteri per la valutazione del rischio di
identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la
valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti
criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali
è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero
un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità
statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla
soglia è pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello
di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono
soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato
statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità
statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle
variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono
essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con
altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali
identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso
in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la
medesima modalità di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che
possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario
per soddisfare particolari esigenze
conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di
identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e
la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono
individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'articolo 3,
comma 1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati
dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica.
Articolo 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti
privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale
ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano
ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di
regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'articolo
6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come
introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici,
del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza
l'identificazione anche temporanea degli
interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è
necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla
base degli elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati
identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti
irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante,
anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o
tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico
nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati
sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste
telefoniche o assistite da elaboratore che rendano
particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il
consenso, purchè espresso, può essere documentato per iscritto. In tal
caso, la documentazione dell'informativa resa
all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata
dal titolare del trattamento per tre anni.
CAPO II
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Articolo 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 10 della Legge,
all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali
dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è
rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri
scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi
6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive
modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso
l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda
uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto
previsto dall'articolo 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si
considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico
nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare
preventivamente al
Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla
persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la
parte riguardante le specifiche finalità, le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti
necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in
relazione all'argomento o alla natura della
stessa - e purchè il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali
casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito
all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano
ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi
palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve
redigere un documento - successivamente conservato per almeno due anni
dalla conclusione
della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i
diritti di cui all'articolo 13 della Legge - in cui siano indicate le
specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire
l'informativa, la parte di informativa differita, nonchè le modalità
seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni
che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine
sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto
di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa
all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto
rispondente.
Articolo 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema
statistico nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale
possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati
individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con
gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non
identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad
istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si
applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni
e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici laboratori
costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti
del sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai
ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva
dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello
oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinchè le operazioni di immissione e
prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il
laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai
ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una
preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del
rispetto delle norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha
originato i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono
comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di università,
altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purchè
sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti
del sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di
ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come
vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme
in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali
contenute anche nel presente codice.
4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di
effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti
dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini
di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Articolo 8
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema
statistico nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi,
tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i
trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità
istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto
della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e
di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche
tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa
motivata richiesta in cui siano esplicitate le
finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il
richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il
medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di
pertinenza e di stretta necessità.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati
dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità
perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi
comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di
sicurezza previste
dall'articolo 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 9
(Autorità di controllo)
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente
codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente
articolo 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.
CAPO III
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Articolo 10
(Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'articolo 1 pongono specifica attenzione nella
selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella
definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo
da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli
interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del
trattamento, secondo le modalità di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle
disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In
particolare:
a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità
della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'articolo 10 della Legge e di cui
all'articolo 6 del presente codice, nonchè ogni altro chiarimento che
consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole,
evitando comportamenti che possano configurarsi come
artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di
rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa
autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle
inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali
di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.
Articolo 11
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo
necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente trattati, in conformità all'articolo 9 della
Legge e all'articolo 6-bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, in
tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando
risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualità e
di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per
le finalità perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati
separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti
livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle
particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Articolo 12.
(Misure di sicurezza)
1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'articolo 15, comma
1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo
articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli
di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e
alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 adottano le cautele previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in
riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.
Articolo 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della Legge,
l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che
lo riguardano per chiederne l'aggiornamento,
la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti
impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'articolo 6-bis, comma 8, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in
appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza
variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora
tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi
statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In
particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste
contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche
adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.
Articolo 14
(Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per
motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati
personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio
comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi
definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la
dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e
alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si
venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica
o di attività ad essa strumentali non
possono essere diffusi, nè altrimenti utilizzati per interessi privati,
propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati
personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle
metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono
essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti,
purchè nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1
sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche
quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto
professionale. I titolari del trattamento adottano le
misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da
parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal
presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o
al titolare del trattamento.