Le domande entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Forze armate e Carabinieri, le regole per il trasferimento in ufficio PAGINA PRECEDENTE
(Dm Difesa 18.4.2002)
   
   
In attuazione dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato emanato il decreto 18 aprile 2002, concernente la procedura per il trasferimento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Più in particolare, in base alle disposizioni del provvedimento, il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del giudizio definitivo di inidoneità, per lesioni dipendenti o meno da cause di servizio, può rivolgersi al Comando del Corpo di appartenenza, per chiedere di essere trasferito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, purché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. Il Comando del Corpo di appartenenza, al quale è pervenuta la domanda, provvede ad inoltrarla alla competente Direzione Generale per il personale civile, dandone comunicazione alla Direzione Generale per il personale militare. La Direzione Generale per il personale civile deve pronunciarsi in merito alla domanda entro il termine di 150 giorni dal ricevimento dell’istanza, scaduto il quale la stessa istanza si intende accolta. In attesa della definizione della domanda, il dipendente che l’ha presentata viene considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità. Il trasferimento avviene secondo la corrispondenza definita nella Tabella A annessa al Decreto e l’interessato è inquadrato nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del transito conservando l’anzianità assoluta riferita a tale grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Le stesse disposizioni si applicano, a domanda, al personale che è stato giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge n. 266/1999 e l’adozione del decreto. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 113 del 16 maggio 2002. La domanda deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. (4 giugno 2002)  


DECRETO 18 aprile 2002 Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

 

 
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura", che, nell’articolo 14, comma 5 [1], prevede il transito del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

Vista la legge 1 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001;

Decreta:

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell’annessa tabella A, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata.

 

Art. 2. Modalità di transito.

1. Il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.

3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.

4. L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l’anzianità assoluta riferita al predetto grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

7. In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.

9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

 

Art. 3. Norme transitorie e finali.

1. Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l’adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell’istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Sono fatte comunque salve le domande già presentate alla competente Direzione generale per le quali il termine di cui all’art. 2, comma 4, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il personale di cui al comma 1 nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Roma, 18 aprile 2002

 

Tabella A

 

Ruolo

Grado

Livelli Retributivi
del personale militare

Posizioni corrispondenti nei ruoli del personale civile

Ufficiale (1) Tenente colonnello

IX

C3

Maggiore

IX

C3

Capitano

VIII

C2

Tenente

VIII

C2

Sottotenente

VII bis

C1

Marescialli (2) Luogotenente

VII bis

C1

1° Maresciallo

VII bis

C1

Maresciallo Capo

VII

B3

Maresciallo Ordinario

VI bis

B3

Maresciallo

VI

B3

Sergenti (2) Sergente maggiore capo

V

B3

Sergente maggiore

V

B3

Sergente

V

B3

Volontari (2) Caporal maggiore capo scelto

V

B2

Caporal maggiore capo

V

B2

Caporal maggiore scelto

V

B2

1° Caporal maggiore

V

B2

 

(1) e gradi equipollenti (compresi gli aspiranti ed i frequentatori dei corsi);

(2) e gradi equipollenti (compresi musicisti ed i frequentatori dei corsi).

 
  TUTTE LE NOTE DEL TESTO
 
Prevista la procedura per il passaggio del personale non idoneo
Militari, le regole per il trasferimento agli uffici amministrativi PAGINA PRECEDENTE
(Dpr 339/1982)
   
   
Con il DPR n. 339/1982, emanato in attuazione della delega attribuita al Governo dall’articolo 36 della legge n. 121/1981, è stata prevista la procedura per il trasferimento del personale statale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia negli altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre Amministrazioni dello Stato. In base alle disposizioni degli articoli da 1 a 3 del DPR n. 339/1982, il personale che espleta funzioni di polizia che sia giudicato assolutamente inidoneo, per motivi di salute dipendenti o meno da causa di servizio, ad assolvere compiti di istituto, o che abbia riportato un’invalidità, dipendente o non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti di istituto, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità assoluta ed entro sessanta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità non assoluta, può chiedere di essere trasferito nella corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, purché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. Il trasferimento può avvenire anche d’ufficio nel caso di invalidità non determinata da causa di servizio che non comporti inidoneità assoluta. Negli articoli da 4 a 9, le norme del DPR n. 339/1982: prevedono che il giudizio di inidoneità al servizio compete alle Commissioni mediche di cui agli articoli 165 e seguenti del TU delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, (in parte modificati dalle recenti norme del DPR 28 ottobre 2001, n. 461); forniscono precisazioni sulle modalità da espletare e sugli organi che intervengono nel procedimento di trasferimento negli altri ruoli della Polizia di Stato e nel procedimento di trasferimento nei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato; stabiliscono le ipotesi in cui il personale inidoneo deve essere dispensato dal servizio. Gli articoli 11 e 12 dispongono che il personale trasferito e inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita, con l’applicazione, ai fini della progressione in carriera, delle disposizioni di cui all’art. 2 del DPR n. 551/1981. I successivi articoli 12 e 13 dello stesso DPR aggiungono che l’eventuale rigetto della domanda di trasferimento deve essere motivato e che al personale trasferito è preclusa la possibilità di essere riammesso nel ruolo di provenienza. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982, supplemento ordinario. (21 maggio 2002)  


DPR 24 aprile 1982, n. 339 . Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l’altro, alla determinazione delle modalità per il passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all’art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta.

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 2.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità.

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un’invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché la infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

    Ndr. Il DPR 25 ottobre 1981, n. 738, concerne "Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio".

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità.

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 4.

Il giudizio di inidoneità di cui ai precedenti articoli compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata.

Art. 5.

Il trasferimento, a domanda, del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di servizio è disposto con decreto del Ministro dell’interno sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 [1], in relazione alla qualifica rivestita dall’interessato, nonché la commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 [2].

Art. 6.

Il trasferimento d’ufficio del personale di cui all’art. 2 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 [1], in relazione alla qualifica rivestita dall’interessato, nonché la commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 [2].

Nel caso in cui l’interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell’altro ruolo, decade dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [3] .

Art. 7.

La commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 [2], esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 ad essere impiegato in altro ruolo della Polizia di Stato.

La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro psicotecnico previsto dall’art. 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121 [4], ed eventualmente di consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all’Amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate all’art. 2 e dell’esito della prova teorica o pratica le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell’interno.

Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell’interno, sentito il consiglio di amministrazione dell’amministrazione ricevente.

Quest’ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.

L’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all’art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa.

Qualora nel termine sopra indicato l’Amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Art. 9.

Qualora il personale di cui all’art. 1 sia ritenuto non idoneo all’assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [5].

Art. 10.

Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.

Art. 11.

Per la progressione di carriera del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 [6].

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 12.

Il rigetto della domanda del personale di cui agli articoli 2 e 3 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto motivato del Ministro dell’interno o del Ministro interessato.

Art. 13.

Il personale di cui ai precedenti articoli, trasferito ad altri ruoli della Polizia o ad altre amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Art. 14.

Clausola finanziaria.

All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell’art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.