Regolato l’accesso alle qualifiche di primo dirigente, dirigente tecnico e medico
Le regole per i concorsi da dirigente di Polizia di Stato PAGINA PRECEDENTE
(Dm Interni 109/2002)
   
   
Emanato il regolamento per i concorsi da dirigente nella Polizia di Stato che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’11 giugno 2002. Per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, indìce con decreto il concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno. Nel bollettino devono essere precisati il numero dei posti a disposizione, i requisiti richiesti per la partecipazione, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le materie d’esame e le date delle prove. La domanda di partecipazione, redatta su carta libera o su modello predisposto dall’Amministrazione, deve essere diretta al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio concorsi, con indicata la lingua straniera oggetto del colloquio. Tutte disciplinari le cause di esclusione dal concorso: non sarà ammesso, infatti, chi alla data del bando abbia riportato nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; nell’anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione e nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a cinque volte il numero di posti a disposizione, sarà effettuata una prova preselettiva per l’ammissione dei candidati alle prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l’accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso. Per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, attività tecniche o ricopre ruoli medici professionali, l’esame consiste in due prove scritte ed una prova orale; i due scritti vertono su tematiche giuridico – amministrative o tecnico scientifiche per verificare l’attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente. La prova orale accerterà la preparazione e la professionalità del candidato. Per la redazione della graduatoria saranno valutati anche i titoli in possesso dei candidati, ma solo se avranno superato le prove d’esame: ecco che allora incideranno sul punteggio il diploma di laurea, di specializzazione o del dottorato di ricerca, i titoli professionali, gli incarichi ed i servizi speciali, i lavori originali elaborati dal candidato e i riconoscimenti speciali. (19 giugno 2002)  


MINISTERO DELL’INTERNO. DECRETO 16 maggio 2002, n.109. Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato.

 

 

Capo I

Disposizioni di carattere generale

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l’ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 [1];

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visti gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo n. 334 del 2000 [2] e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono che l’accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al comma 1, lettera b), dei sopra citati articoli;

Visti gli articoli 8, comma 6, 35, comma 4 e 50, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni [3], ai sensi dei quali occorre determinare, con apposito regolamento, le modalità di svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto dell’esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 aprile 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333. A/9806.E.2.3 dell’8 maggio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Articolo 1

Bandi di concorso

1. I concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato sono indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno nel quale sarà pubblicato il diario delle citate prove;

f) le materie oggetto delle prove d’esame e la votazione minima da conseguire nelle stesse;

g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni [4];

h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 2

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione ai concorsi, redatta su carta libera oppure compilata su modello predisposto dall’Amministrazione, diretta al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio concorsi, deve essere presentata agli uffici o reparti di appartenenza.

2. Nella domanda gli aspiranti devono indicare la lingua straniera oggetto del colloquio da individuarsi tra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, nonchè i titoli di servizio di cui alle lettere A), B) punto c) e C) degli articoli 8, 10 e 12 del presente regolamento, allegando la documentazione di cui l’Amministrazione non sia in possesso.

3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1 lettera g), devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

Articolo 3

Cause di esclusione dai concorsi

1. L’esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

b) nell’anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

2. L’esclusione è, altresì, disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nei cui confronti sia intervenuto l’annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l’esclusione dal concorso e per il personale di cui al comma 2, trova applicazione la previsione contenuta nell’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Articolo 4

Commissioni esaminatrici

1. La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente regolamento è disciplinata dagli articoli 8, comma 7, 35, comma 6 e 50, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

2. I componenti delle commissioni di cui agli articoli 8, comma 7 lettere a) e b) e 35, comma 6 lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, devono essere in possesso del diploma di laurea necessario per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

3. Le commissioni esaminatrici per l’espletamento delle prove di lingua straniera e di informatica sono integrate da un esperto nelle lingue indicate nell’articolo 2 nonchè, ove non fosse già componente, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

Articolo 5

Prove preselettive

1. Nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a cinque volte il numero di posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l’accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso, ad esclusione della lingua straniera, nonchè del possesso delle

capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonchè, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi entro i limiti della aliquota predetta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

2. La mancata ammissione alla prova scritta non è computata ai fini di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.

3. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.

Articolo 6

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.

3. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, con le medesime modalità di cui al comma 2, sono approvate le graduatorie di merito relative ai singoli ruoli e dichiarati i vincitori del concorso.

4. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno.

5. I vincitori del concorso conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo per cui hanno specificamente concorso.

Capo II

Disposizioni particolari per i concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Articolo 7

Prove d’esame dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente

1. Le prove d’esame per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia consistono in due prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, sono volte ad accertare la preparazione del candidato, sia sotto il profilo teorico che quello applicativo-operativo.

3. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-amministrativo, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con particolare riferimento ad una o più delle seguenti materie:

diritto costituzionale ed amministrativo; diritto penale; diritto processuale penale; legislazione di pubblica sicurezza.

4. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l’attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente.

5. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonchè l’attitudine, anche valutando l’esperienza professionale posseduta, all’espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche sulle seguenti materie: elementi di diritto comunitario; elementi di contabilità di Stato; ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; lingua straniera a scelta tra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.

6. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato avverrà attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonchè mediante una conversazione al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un’applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso.

7. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all’esame dell’altro.

8. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova.

9. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.

Articolo 8

Titoli valutabili nei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l’ammissione al concorso fino a punti 10:

a) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previsti per l’accesso al ruolo dei commissari, titoli equivalenti rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [5];

b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla lettera a); c) abilitazione all’insegnamento o all’esercizio di professioni;

d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all’attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

B) titoli professionali, fino a punti 25:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;

b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell’Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;

c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati;

d) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall’Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi d’istituto;

e) speciali riconoscimenti;

C) titoli vari, fino a punti 5: sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

3. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l’elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.

6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

Capo III

Disposizioni particolari per i concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

Articolo 9

Prove d’esame dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico

1. Le prove d’esame per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica consistono in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, si concretano:

a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico;

b) nella risoluzione di un caso in ambito tecnico-scientifico o gestionale-organizzativo al fine di verificare l’attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico.

3. Le materie oggetto della prova scritta di cui al comma 1, punto a) sono indicate nel bando di concorso.

4. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonchè l’attitudine, anche valutando l’esperienza professionale posseduta, all’espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche su ulteriori materie previste dal bando di concorso.

5. Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nell’articolo 2, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonchè mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un’applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso.

6. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all’esame dell’altro.

7. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova.

8. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.

Articolo 10

Titoli valutabili nei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l’ammissione al concorso fino a punti 10: a) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previste per l’accesso al rispettivo ruolo di appartenenza dei direttori tecnici o titoli equivalenti, rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla lettera a); c) abilitazione all’insegnamento o all’esercizio di professioni; d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all’attività istituzionale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

B) titoli professionali, fino a punti 25:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;

b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell’amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;

c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati;

d) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall’amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi tecnici dell’amministrazione;

e) speciali riconoscimenti;

C) titoli vari: fino a punti 5, sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

3. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

4. La Direzione centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l’elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.

6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

Capo IV

Disposizioni particolari per i concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

Articolo 11

Prove d’esame dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico

1. Le prove di esame per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato consistono in due prove scritte e in una prova orale.

2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, si concretano:

a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico;

b) nella risoluzione di un caso in ambito professionale o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l’attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico.

3. Le materie oggetto della prova scritta di cui al comma 1, punto a) sono indicate nel bando di concorso.

4. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonchè l’attitudine, anche valutando l’esperienza professionale posseduta all’espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche su ulteriori materie previste dal bando di concorso.

5. Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nell’articolo 2, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonchè mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un’applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso.

6. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all’esame dell’altro.

7. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova.

8. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.

Articolo 12

Titoli valutabili nei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico

1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l’ammissione al concorso fino a punti 10:

a) dottorato di ricerca relativo alla classe del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;

b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca relativi a classi di corsi di laurea specialistica diverse da quello in medicina e chirurgia o titoli equivalenti, rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) incarichi di docenza di livello universitario;

d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all’attività istituzionale del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;

B) titoli professionali, fino a punti 25:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;

b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell’amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale; b) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati nell’ambito del servizio;

c) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall’amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi professionali, amministrativi o giuridici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi sanitari dell’amministrazione;

d) speciali riconoscimenti;

C) titoli vari, fino a punti 5, sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

3. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

4. Il direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l’elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.

6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 2002

Il Ministro: Scajola

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 302

 

 

[1] L’articolo5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, contiene la Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato e prevede che: - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all’art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell’ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all’armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all’art. 65 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all’esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell’avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all’accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l’accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un’aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al

personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di accordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al cinque per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizioni di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l’Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l’età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all’età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) previsione dell’abrogazione dell’art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell’amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell’amministrazione destinataria dell’istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza medesima.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell’art. 8".

 

[2] L’articolo 7 del decreto legislativo n. 334 del 2000 regola la Nomina a primo dirigente: - 1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:

a) nel limite dell’ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all’art. 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l’ordine della graduatoria dell’esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l’ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma

1, lettera a), che si svolge presso l’Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l’esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell’esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all’art. 4, comma 6".

L’articolo 34 prevede la Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico e stabilisce che: - 1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti, disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del corrispondente ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso.

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma.

2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l’ordine di graduatoria dell’esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l’ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, commi 3 e 4".

L’articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è riservato alla Nomina a primo dirigente medico e prevede che: - 1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è riservato al concorso.

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla lettera a) dello stesso comma.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l’ordine della graduatoria dell’esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l’ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, commi 3 e 4".

 

[3] L’articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 regola i principi generali dello svolgimento del Concorso per la nomina a primo dirigente, stabilendo che: 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L’esame è diretto ad accertare l’attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa e consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

3. L’esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.

5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto ;

b) nell’anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

6. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

7. La commissione del concorso, per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del Capo della polizia

Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) un direttore di ufficio o direzione centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;

c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.

8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore".

L’articolo riguarda il Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico. - 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L’esame consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. L’esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all’art. 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell’art. 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore;

b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d’esame.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, al fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore".

L’articolo 50, invece, disciplina le modalità per il concorso per la nomina a primo dirigente medico. - 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all’art. 49 è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L’esame consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. L’esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all’art. 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell’art. 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, di cui all’art. 49, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) il direttore centrale di sanità e un dirigente superiore medico;

b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d’esame.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore".

[4] L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dispone che:

1. Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell’articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell’art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un’aliquota di posti per candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4.

2. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

3. Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.

 

[5] I commi da 95 a 119, dell’articolo 17, legge n. 127/97, contengono alcune delle disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo. Ecco quali sono:

95. L’ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonchè la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchè di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l’attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all’art.3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell’iscrizione al relativo albo professionale; d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l’accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonchè di durata e di rinnovabilità dei contratti.

97. Le materie di cui all’art. 3, comma 6, e all’art. 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. di concerto con altri Ministri interessati.

98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d’Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, possono, sentiti i Ministeri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell’area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonchè le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all’accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell’ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonchè i raggruppamenti concorsuali.

100. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonchè con l’evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.

101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell’attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l’attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all’art. 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria;

b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonchè sull’approvazione dei regolamenti didattici d’ateneo;

d) sui settori scientifico-disciplinari;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell’università.

103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l’università.

104. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all’art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo; c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell’organo.

106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto concernente le modalità di elezione.

109. Nel rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai Contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l’art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell’ateneo.

111. Le norme che disciplinano l’accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall’art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all’art. 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonchè dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a).

112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.

113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l’ammissione al concorso, dell’obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile al fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l’affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti; b) determinazione delle procedure per l’individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria; c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l’utilizzo delle strutture e del personale, nonchè per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti; d) trasformazione dell’ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l’inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall’equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l’attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonchè per l’uso di strutture e attrezzature.

116. All’art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l’atto emanato dal Ministro preveda .

117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l’ammissione alla scuola di specializzazione di cui all’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all’insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.

Nell’organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l’educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.

118. Il comma 2 dell’art. 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal seguente:

"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonchè agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1 .

119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell’art. 3, il comma 3 dell’art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 9, l’art. 10, ad eccezione del comma 9, e l’art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all’art. 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

120.-138. (Omissis)".