Regolato l’accesso alle qualifiche di primo dirigente, dirigente tecnico e medico | ||||
Le regole per i concorsi da dirigente di Polizia di Stato |
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(Dm Interni 109/2002) | ||||
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Emanato il regolamento per i concorsi da dirigente nella Polizia di Stato che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’11 giugno 2002. Per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, indìce con decreto il concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno. Nel bollettino devono essere precisati il numero dei posti a disposizione, i requisiti richiesti per la partecipazione, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le materie d’esame e le date delle prove. La domanda di partecipazione, redatta su carta libera o su modello predisposto dall’Amministrazione, deve essere diretta al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio concorsi, con indicata la lingua straniera oggetto del colloquio. Tutte disciplinari le cause di esclusione dal concorso: non sarà ammesso, infatti, chi alla data del bando abbia riportato nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; nell’anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione e nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a cinque volte il numero di posti a disposizione, sarà effettuata una prova preselettiva per l’ammissione dei candidati alle prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l’accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso. Per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, attività tecniche o ricopre ruoli medici professionali, l’esame consiste in due prove scritte ed una prova orale; i due scritti vertono su tematiche giuridico – amministrative o tecnico scientifiche per verificare l’attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente. La prova orale accerterà la preparazione e la professionalità del candidato. Per la redazione della graduatoria saranno valutati anche i titoli in possesso dei candidati, ma solo se avranno superato le prove d’esame: ecco che allora incideranno sul punteggio il diploma di laurea, di specializzazione o del dottorato di ricerca, i titoli professionali, gli incarichi ed i servizi speciali, i lavori originali elaborati dal candidato e i riconoscimenti speciali. (19 giugno 2002) | ||||
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Capo I Disposizioni di carattere generale IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l’ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; Visti gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo n. 334 del 2000 [2] e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono che l’accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al comma 1, lettera b), dei sopra citati articoli; Visti gli articoli 8, comma 6, 35, comma 4 e 50, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni [3], ai sensi dei quali occorre determinare, con apposito regolamento, le modalità di svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto dell’esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 aprile 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333. A/9806.E.2.3 dell’8 maggio 2002; A d o t t a il seguente regolamento: Articolo 1 Bandi di concorso 1. I concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato sono indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno nel quale sarà pubblicato il diario delle citate prove; f) le materie oggetto delle prove d’esame e la votazione minima da conseguire nelle stesse; g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni [4]; h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro; i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. Articolo 2 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione ai concorsi, redatta su carta libera oppure compilata su modello predisposto dall’Amministrazione, diretta al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio concorsi, deve essere presentata agli uffici o reparti di appartenenza. 2. Nella domanda gli aspiranti devono indicare la lingua straniera oggetto del colloquio da individuarsi tra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, nonchè i titoli di servizio di cui alle lettere A), B) punto c) e C) degli articoli 8, 10 e 12 del presente regolamento, allegando la documentazione di cui l’Amministrazione non sia in possesso. 3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1 lettera g), devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame. Articolo 3 Cause di esclusione dai concorsi 1. L’esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando, abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; b) nell’anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 2. L’esclusione è, altresì, disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nei cui confronti sia intervenuto l’annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l’esclusione dal concorso e per il personale di cui al comma 2, trova applicazione la previsione contenuta nell’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Articolo 4 Commissioni esaminatrici 1. La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente regolamento è disciplinata dagli articoli 8, comma 7, 35, comma 6 e 50, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni. 2. I componenti delle commissioni di cui agli articoli 8, comma 7 lettere a) e b) e 35, comma 6 lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, devono essere in possesso del diploma di laurea necessario per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di appartenenza. 3. Le commissioni esaminatrici per l’espletamento delle prove di lingua straniera e di informatica sono integrate da un esperto nelle lingue indicate nell’articolo 2 nonchè, ove non fosse già componente, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. Articolo 5 Prove preselettive 1. Nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a cinque volte il numero di posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l’accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso, ad esclusione della lingua straniera, nonchè del possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonchè, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi entro i limiti della aliquota predetta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. La mancata ammissione alla prova scritta non è computata ai fini di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni. 3. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. Articolo 6 Formazione ed approvazione delle graduatorie 1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso. 3. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, con le medesime modalità di cui al comma 2, sono approvate le graduatorie di merito relative ai singoli ruoli e dichiarati i vincitori del concorso. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno. 5. I vincitori del concorso conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo per cui hanno specificamente concorso. Capo II Disposizioni particolari per i concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Articolo 7 Prove d’esame dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente 1. Le prove d’esame per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia consistono in due prove scritte ed in una prova orale. 2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, sono volte ad accertare la preparazione del candidato, sia sotto il profilo teorico che quello applicativo-operativo. 3. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-amministrativo, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con particolare riferimento ad una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale ed amministrativo; diritto penale; diritto processuale penale; legislazione di pubblica sicurezza. 4. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l’attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente. 5. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonchè l’attitudine, anche valutando l’esperienza professionale posseduta, all’espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche sulle seguenti materie: elementi di diritto comunitario; elementi di contabilità di Stato; ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; lingua straniera a scelta tra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo. 6. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato avverrà attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonchè mediante una conversazione al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un’applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso. 7. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all’esame dell’altro. 8. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova. 9. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi. Articolo 8 Titoli valutabili nei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente 1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l’ammissione al concorso fino a punti 10: a) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previsti per l’accesso al ruolo dei commissari, titoli equivalenti rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [5]; b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla lettera a); c) abilitazione all’insegnamento o all’esercizio di professioni; d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all’attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale; B) titoli professionali, fino a punti 25: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore; b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell’Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale; c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati; d) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall’Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi d’istituto; e) speciali riconoscimenti; C) titoli vari, fino a punti 5: sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie. 3. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. 4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l’elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati. 5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso. 6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice. Capo III Disposizioni particolari per i concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica Articolo 9 Prove d’esame dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico 1. Le prove d’esame per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica consistono in due prove scritte e in una prova orale. 2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, si concretano: a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico; b) nella risoluzione di un caso in ambito tecnico-scientifico o gestionale-organizzativo al fine di verificare l’attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico. 3. Le materie oggetto della prova scritta di cui al comma 1, punto a) sono indicate nel bando di concorso. 4. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonchè l’attitudine, anche valutando l’esperienza professionale posseduta, all’espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche su ulteriori materie previste dal bando di concorso. 5. Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nell’articolo 2, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonchè mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un’applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso. 6. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all’esame dell’altro. 7. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova. 8. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi. Articolo 10 Titoli valutabili nei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico 1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l’ammissione al concorso fino a punti 10: a) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previste per l’accesso al rispettivo ruolo di appartenenza dei direttori tecnici o titoli equivalenti, rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla lettera a); c) abilitazione all’insegnamento o all’esercizio di professioni; d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all’attività istituzionale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale; B) titoli professionali, fino a punti 25: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore; b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell’amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale; c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati; d) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall’amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi tecnici dell’amministrazione; e) speciali riconoscimenti; C) titoli vari: fino a punti 5, sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie. 3. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. 4. La Direzione centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l’elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati. 5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso. 6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice. Capo IV Disposizioni particolari per i concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato Articolo 11 Prove d’esame dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico 1. Le prove di esame per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato consistono in due prove scritte e in una prova orale. 2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, si concretano: a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico; b) nella risoluzione di un caso in ambito professionale o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l’attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico. 3. Le materie oggetto della prova scritta di cui al comma 1, punto a) sono indicate nel bando di concorso. 4. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonchè l’attitudine, anche valutando l’esperienza professionale posseduta all’espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche su ulteriori materie previste dal bando di concorso. 5. Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nell’articolo 2, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonchè mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un’applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso. 6. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all’esame dell’altro. 7. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova. 8. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi. Articolo 12 Titoli valutabili nei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico 1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l’ammissione al concorso fino a punti 10: a) dottorato di ricerca relativo alla classe del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia; b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca relativi a classi di corsi di laurea specialistica diverse da quello in medicina e chirurgia o titoli equivalenti, rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) incarichi di docenza di livello universitario; d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all’attività istituzionale del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale; B) titoli professionali, fino a punti 25: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore; b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell’amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale; b) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati nell’ambito del servizio; c) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell’esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall’amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi professionali, amministrativi o giuridici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi sanitari dell’amministrazione; d) speciali riconoscimenti; C) titoli vari, fino a punti 5, sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie. 3. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. 4. Il direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l’elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati. 5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso. 6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 maggio 2002 Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 302
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