Ministero dell'interno
Circ. 21-9-2007 n. 300/A/1/26711/101/20/21/4
Articoli 213 e 214 del Codice della strada - Nuove procedure per l’
applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e
della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni
e territoriali, Direzione centrale specialità della Polizia di Stato. 

Circ. 21 settembre 2007, n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 (1).

Articoli
213 e 214 del Codice della strada - Nuove procedure per l’applicazione
della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo.




(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali, Direzione centrale specialità della Polizia di
Stato.

 




 Alle
 Prefetture
 
 
 Uffici territoriali del Governo
 
 
 Loro sedi
 
 Al
 Commissario del Governo per la Provincia di Trento
 
 Al
 
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
 
 Alla
 Presidenza
della Giunta regionale della Valle d'Aosta
 
 
 Aosta
 
  Alle
 
Questure della Repubblica
 
    Sedi
 
  Ai
 Compartimenti della
Polizia stradale
 
    Loro sedi
 
  Alle
 Zone di Polizia di
frontiera
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Compartimenti della Polizia
ferroviaria
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Compartimenti della Polizia postale
e delle comunicazioni
 
    Loro sedi
 
e, p.c.:
 Al
 Ministero dei
trasporti
 
    Dipartimento dei trasporti terrestri
 
    Roma
 
  Al
 
Ministero della giustizia
 
    Dipartimento per l'Amministrazione
penitenziaria
 
    Roma
 
  Al
 Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
 
    Corpo forestale dello Stato
 
    Roma
 
 
Al
 Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
 
    Roma
 
  Al
 
Comando generale della Guardia di Finanza
 
    Roma
 
  Alle
 
Direzioni interregionali della Polizia di Stato
 
    Loro sedi
 
  Al
 
Centro di addestramento della Polizia di Stato
 
    Cesena
 
  





La misura cautelare del sequestro amministrativo e la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, disciplinate
rispettivamente dall’art. 213 e dall’art. 214 del Codice della strada
(D.Lgs. n. 285 del 1992), hanno subito sostanziali modifiche a seguito
dell’approvazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

L’espletamento delle
gare per l’individuazione dei custodi-acquirenti, l’approvazione del
contratto-tipo tra Ministero dell’interno, Agenzia del demanio e
custodi-aquirenti (Allegato 1) e di un decreto dirigenziale sulla
comunicazione dei dati tra Ministero dell’interno e Agenzia del demanio
(Allegato 2) consentono, oggi, di sciogliere ogni riserva
precedentemente formulata e di dare avvio alle procedure delle
richiamate norme degli artt. 213 e 214 del Codice della strada.

Come
sarà meglio precisato nei punti 1.2. e 9., l’avvio delle nuove
procedure, tuttavia, sarà graduale in quanto riguarderà le Province
nelle quali stanno per essere stipulati i contratti con i custodi-
acquirenti. Nelle altre Province si continueranno ad applicare,
temporaneamente, le attuali procedure.

Con la presente circolare, che
riunisce i contenuti di precedenti circolari ed abroga tutte quelle non
espressamente richiamate le cui disposizioni sono incompatibili con le
nuove procedure, vengono fornite le nuove istruzioni operative per le
attività degli organi di Polizia stradale.

Le procedure di seguito
indicate trovano applicazione in tutti i casi in cui è previsto il
sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca del
veicolo, compresi quelli derivanti dalla mancanza di copertura
assicurativa di cui all’art. 193 del Codice della strada, ed in tutte
le ipotesi in cui è disposto il fermo amministrativo del veicolo,
comprese quelle richiamate dagli artt. 26 e 46 della legge n. 298 del
1974 (trasporto abusivo di merci).



1. Custodia dei veicoli fermati o sequestrati.


1.1. Affidamento in
custodia al proprietario o al conducente

Salvo quanto diversamente
previsto per ciclomotori e motocicli, il veicolo sottoposto a sequestro
ovvero a fermo amministrativo deve essere affidato al proprietario,
ovvero, se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è
prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in
solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime
di leasing, ecc.). Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere
sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le
veci, se presente o prontamente reperibile.

La pronta reperibilità
dell’avente titolo non presente al momento del sequestro o del fermo
del veicolo, è oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche
in relazione all’attività di servizio svolta ed alle eventuali priorità
operative emergenti.

Soltanto nel caso in cui i soggetti predetti
rifiutino ovvero non abbiano i requisiti previsti per assumere la
custodia, il veicolo sequestrato o fermato deve essere consegnato al
custode-acquirente convenzionato e competente per territorio.

1.1.1.
Requisiti del soggetto nominato custode

Le richiamate norme degli
artt. 213 e 214 del Codice della strada devono essere coordinate con le
disposizioni generali dell’art. 259 c.p.p. e con quelle dell’art. 120 c.
p.p. che stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in
manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze
stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta
essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di
prevenzione.

L’assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve
essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca
dati interforze di cui all’art. 8 della legge n. 121 del 1981 ovvero,
in caso di impossibilità momentanea di consultazione dei predetti
archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata (Allegato
3) da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato
o fermato.

1.1.2. Il luogo di custodia

Il veicolo sottoposto a
sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo
di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad
esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo
privato, anche non chiuso, ecc.), ovvero in un altro luogo, anche non
di sua proprietà esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio
(ad esempio presso un’autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad
esercitare l’attività di custodia ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982,
un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc).

Il
luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato in modo che
l’organo di Polizia procedente abbia sempre la possibilità di
controllare l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode.

La disponibilità del luogo nonché l’idoneità dello stesso formano
oggetto di dichiarazione autocertificata (cfr. Allegato 3) da parte
della persona a cui il veicolo è affidato.

Occorre sottolineare che
per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri
obbligati in solido, l’assunzione della custodia rappresenta un obbligo
a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto,
la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo
luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere
nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a
loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro
spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di
cui possono comunque godere a vario titolo.

1.1.3. Conduzione o
trasporto del veicolo fino al luogo di custodia

Salvo che ostino
motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque
consentita per mancanza dei requisiti (quali, a titolo esemplificativo,
la mancanza di copertura assicurativa, della prescritta
immatricolazione, delle targhe, ecc.), il veicolo sottoposto a
sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di
custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Se,
tuttavia, questa persona non è munita di patente ovvero è sprovvista,
anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la guida, egli può
richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua fiducia,
presente al momento dell’accertamento ovvero prontamente reperibile.

Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’
affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere
trasportato, a spese e cura del custode.

L’attività di trasporto del
veicolo, infatti, non riguarda l’organo di Polizia stradale e si
configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il
custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile.
In tali casi l’organo di Polizia stradale ha, comunque, l’onere di
verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con
modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate.


1.2. Affidamento in
custodia a soggetto convenzionato

L’affidamento del veicolo ad un
custode-acquirente da parte degli organi di Polizia deve avvenire
soltanto se l’avente diritto:

- è assente ovvero si rifiuta di
assumere la custodia;

- è minorenne e i genitori o il tutore non sono
prontamente reperibili;

- risulta essere sprovvisto dei prescritti
requisiti di idoneità psico-fisica o morale, ai sensi della richiamata
disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.

L’affidamento del veicolo ad
un custode-acquirente da parte degli organi di Polizia deve, inoltre,
avvenire, pur in presenza di un avente diritto idoneo ad assumere la
custodia, in tutti i casi in cui oggetto del sequestro o del fermo
amministrativo è un ciclomotore o un motociclo, come sarà meglio
precisato al punto 3).

1.2.1. Individuazione del custode

L’art. 214-
bis del Codice della strada ha previsto la figura del custode-
acquirente, convenzionato con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia
del demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati
consegnati al proprietario o al conducente, devono essere affidati con
l’onere di custodia e con l’eventuale obbligo di acquistarne
successivamente la proprietà.

Tale disciplina vale anche per i veicoli
oggetto di fermo amministrativo anche se, come sarà meglio precisato
nel successivo punto 6), decorso il periodo di fermo senza che l’
interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, non si applicano le
disposizioni dell’art. 213, comma 2-quater. Per l’alienazione di questi
ultimi veicoli, infatti, si applica la procedura prevista D.P.R. n. 189
del 2001 in quanto compatibile.

Il custode-acquirente, cui è affidato
il servizio di recupero e custodia nell’ambito di ogni provincia, è
individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Con lo stesso
la Prefettura e la Filiale dell’Agenzia del demanio competente
stipulano un contratto, sulla base del contratto-tipo predisposto dal
Ministero dell’interno (cfr. Allegato 1).

A favore dello stesso
custode-acquirente, peraltro, sono alienati anche i veicoli confiscati
affidati in custodia ai proprietari. In tal caso, tuttavia, l’
alienazione del veicolo si verifica solo dopo che è divenuto definitivo
il provvedimento di confisca emesso dal Prefetto.

1.2.2. Scelta del
custode al quale affidare il veicolo

Gli organi di Polizia stradale
che procedono all’applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214
del Codice della strada devono consegnare il veicolo sequestrato o
fermato al custode-acquirente convenzionato competente per la provincia
in cui è avvenuto l’accertamento.

Per le Province in cui non sono
ancora stati individuati custodi-acquirenti, si applicano le
disposizioni del D.P.R. n. 571 del 1982 nonché quelle richiamate al
successivo punto 9).

1.2.3. Obblighi del custode

Secondo le
disposizioni del capitolato tecnico, allegato alla convenzione
sottoscritta dal custode-acquirente (Allegato 4), egli deve garantire
la reperibilità telefonica 24 ore su 24 e deve essere in grado di
intervenire entro 30 minuti dalla chiamata con un mezzo idoneo al
recupero ed al trasporto del veicolo sequestrato o fermato fino al
luogo di deposito di cui dispone. Se il veicolo sequestrato o fermato
affidato al custode-acquirente è in grado di circolare sulla strada
[1], può essere condotto da un suo dipendente presso il luogo di
deposito, senza la necessità di trasportarlo con un altro veicolo. La
persona che interviene a recuperare il veicolo fermato o sequestrato
deve essere appositamente delegata e accreditata dal custode-acquirente
e deve essere idonea ad assumere gli obblighi di custodia del veicolo
secondo le norme vigenti. In alternativa alle modalità di intervento
sopraindicate e per consentire al custode-acquirente il rispetto dei
tempi di recupero sopraindicati, il capitolato tecnico consente di
avvalersi di un custode e di un luogo di deposito temporanei. In tali
casi, entro 30 minuti dalla richiesta, deve giungere sul luogo in cui
il veicolo sequestrato o fermato si trova una persona delegata dal
custode-acquirente convenzionato che abbia i requisiti per assumere la
custodia temporanea del veicolo, in attesa di consegnarlo al custode-
acquirente stesso. Tale soggetto, che deve essere accreditato presso la
Prefettura competente e deve avere un’idonea documentazione comprovante
tale accreditamento, sottoscrive il verbale di sequestro o di fermo,
assumendo, a tutti gli effetti di legge, gli obblighi del custode. Se
il veicolo è fatto trasportare in un luogo diverso da quello di
custodia definitiva, la persona che assume la custodia temporanea deve
impegnarsi a trasferirlo in quest’ultimo luogo entro le successive 24
ore. Entro lo stesso termine, il custode temporaneo e quello definitivo
devono recarsi presso l’organo di Polizia che ha proceduto al sequestro
o al fermo per redigere un nuovo verbale di affidamento.

____________

[1] La procedura non si può applicare nel caso di veicolo sequestrato
perché non coperto da assicurazione ovvero in tutti i casi in cui il
veicolo non sia provvisto dei richiesti requisiti di sicurezza per
circolare sulla strada.


2. Adempimenti immediati conseguenti al sequestro ed al fermo
amministrativo.

Per documentare l’effettuazione del sequestro o del
fermo amministrativo e l’affidamento in custodia al proprietario o al
conducente devono essere sempre redatti appositi verbali conformi ai
modelli allegati (Allegato 5: Verbale di sequestro - Allegato 6:
Verbale di fermo amministrativo), avendo cura di compilare in modo
completo e puntuale la parte relativa alle condizioni generali del
veicolo.

Qualora il veicolo sia consegnato al custode-acquirente
convenzionato, unico competente per ciascuna provincia, nel verbale di
sequestro o di fermo, redatti secondo i modelli allegati (Allegato 7:
sequestro - Allegato 8: fermo), devono essere specificati i motivi che
hanno reso impossibile l’affidamento in custodia al proprietario, al
conducente ovvero ad altro soggetto obbligato.

La carta di
circolazione, il certificato di idoneità tecnica del ciclomotore o il
certificato di circolazione del ciclomotore devono essere ritirati dall’
organo accertatore ed allegati al verbale di contestazione. Come
precisato nel punto 5.5, i documenti devono essere conservati presso l’
Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore.

Giova,
peraltro, sottolineare che in ogni caso di sequestro amministrativo, il
verbale di contestazione e il verbale di sequestro devono essere
trasmessi alla Prefettura competente entro i 10 giorni successivi all’
accertamento dell’illecito.


2.1. Applicazione dell’avviso dello stato
di sequestro

Conformemente alle disposizioni dell’art. 394, comma 9,
del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495
del 1992), il veicolo oggetto di sequestro amministrativo è segnalato
con l’apposizione sulla parte anteriore o sul parabrezza, a cura dell’
organo di Polizia che procede, di uno o più fogli adesivi recanti l’
iscrizione “VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO”. Ai sensi del comma 5 del
medesimo articolo, se è necessario apporre sigilli alle cose
sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa
menzione nel verbale di affidamento in custodia.

Questa disciplina,
richiamata dall’art. 213, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. n.
285 del 1992), ove si prescrive che il veicolo debba recare
segnalazione visibile dello stato di sequestro, deve essere coordinata
con le norme che impongono l’affidamento in custodia al proprietario o
agli altri soggetti più sopra descritti, ed in particolare con l’
esigenza di garantire piena visibilità al conducente nel caso del
trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia.

Per
questo motivo, per semplificare le procedure e per uniformità di
applicazione, si ritiene che per quanto riguarda i materiali, le
modalità di collocazione e di fissaggio dell’avviso e dei relativi
sigilli, si debba far riferimento alle disposizioni in materia di fermo
amministrativo richiamate al successivo punto, in quanto applicabili.

In questa logica, mutuando le dimensioni e il formato prescritto per l’
iscrizione di fermo amministrativo di cui al successivo punto, la forma
ed il contenuto dell’avviso di cui al citato art. 394 del Regolamento
di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992) possono
essere integrati conformemente all’allegato fac-simile (Allegato 9).


2.2 Applicazione dei sigilli in caso di fermo amministrativo

Sul
veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere collocato un
sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate dal D.M.
1 marzo 2004 del Ministro dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 25 marzo 2004.

In
particolare, si richiamano le disposizioni dell’art. 2, comma 3, circa
le modalità di applicazione del sigillo sugli autoveicoli con
carrozzeria chiusa e superfici vetrate. Tali sigilli, infatti, possono
essere collocati sul lunotto posteriore e sulla parte laterale
sinistra, sul vetro anteriore o posteriore. Sui ciclomotori, motocicli,
macchine agricole o operatrici può essere collocato un solo sigillo
nella parte anteriore.

In ogni caso i pannelli non devono recare
pregiudizio alla visuale del conducente, alla sua libertà di movimento
e alla possibilità di azionare i comandi di guida.



3. Procedura per il sequestro ed il fermo amministrativo di
ciclomotori e motocicli.

Secondo le disposizioni dell’art. 213, comma
2-quinquies, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992),
introdotto dalla legge n. 168 del 2005, in caso di sequestro di
ciclomotore o di motociclo, finalizzato alla confisca amministrativa
dello stesso, non è possibile l’affidamento in custodia al conducente o
al proprietario, ma il veicolo sequestrato deve essere sempre
consegnato al custode-acquirente convenzionato.

Il proprietario del
mezzo sequestrato, se non è già stato emesso il provvedimento di
confisca, può chiederne l’affidamento in custodia solo dopo che siano
trascorsi almeno 30 giorni dal sequestro.

Analoga procedura si applica
per i ciclomotori ed i motocicli sequestrati a seguito dell’
accertamento di reati commessi alla guida di tali mezzi. La facoltà di
chiedere la custodia dopo 30 giorni non è concessa al proprietario di
un motoveicolo diverso dal motociclo.

Salvo i casi di fermo
amministrativo di cui all’art. 171 del Codice della strada [2], la
citata disciplina, in quanto compatibile, si applica anche per il fermo
amministrativo di ciclomotori, motocicli e altri motoveicoli che,
perciò, non possono essere mai affidati in custodia al proprietario o
al trasgressore, ma fatti depositare presso il custode-acquirente
convenzionato.

Come disposto dal comma 1-ter dell’art. 214 del Codice
della strada, che richiama espressamente il comma 2-quinquies dell’art.
213 del Codice della strada, anche in caso di fermo amministrativo di
ciclomotore o di motociclo, il veicolo è tenuto in custodia presso il
custode-acquirente convenzionato per 30 giorni e, successivamente su
sua richiesta, può essere affidato in custodia al proprietario.

Nel
verbale di contestazione ed in quello di sequestro o di fermo redatti
dall’organo di Polizia deve essere indicata espressamente la previsione
secondo la quale il proprietario del ciclomotore o del motociclo,
decorsi 30 giorni dal momento del sequestro, ha la possibilità di
recuperare il mezzo e di tenerlo in custodia presso un luogo idoneo, in
attesa del provvedimento di confisca, o dello scadere del termine per
il fermo amministrativo.


3.1 Fermo amministrativo per violazione dell’
art. 171 del Codice della strada

Per le violazioni di cui all’art. 171
del Codice della strada relative all’uso del casco che comportano il
fermo amministrativo, il ciclomotore o il motociclo possono essere
sempre affidati in custodia al proprietario. Non si applicano, perciò,
le disposizioni dell’art. 214, comma 1-ter, sopra richiamate. Tuttavia,
se il proprietario non è presente o prontamente reperibile, il veicolo
fermato non può essere affidato in custodia al conducente o ad altro
obbligato in solido e, quindi, deve essere fatto trasportare presso un
custode-acquirente dove può essere successivamente ritirato dal
proprietario, se questi vuole assumerne la custodia.

____________


[2] La legge 24 novembre 2006, n. 286 ha modificato il comma 3 dell’
art. 171 del Codice della strada prescrivendo che la custodia del
veicolo, sottoposto a fermo amministrativo per violazioni relative all’
uso del casco, sia affidata al proprietario del mezzo.





4. Procedure speciali per alcuni casi di fermo amministrativo del
veicolo.

Sia pure con le precisazioni e le eccezioni di seguito
indicate, le procedure dei paragrafi precedenti trovano applicazione
anche nei casi in cui il fermo amministrativo del veicolo consegua alla
sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
ovvero dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 207 del Codice
della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).


4.1 Reati commessi alla guida
di ciclomotori o motoveicoli

Per effetto delle disposizioni del comma
2-sexies dell’articolo 213 del Codice della strada [3] è sempre
disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un
ciclomotore o un motoveicolo, sia stato commesso un reato previsto
dallo stesso Codice della strada o da altre fonti normative (codice
penale e leggi complementari).

In tali casi la norma, che prevede l’
applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un
detentore minorenne, impone agli organi di Polizia stradale di disporre
il sequestro.

Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata
all’applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa,
la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell’
Autorità giudiziaria.

Pertanto si ritiene che, se il reato è punibile
a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la
presentazione della querela stessa che, avviando il procedimento
penale, determina la possibilità di applicare la sanzione della
confisca.

Così, a titolo esemplificativo, nel caso di incidente
stradale il cui responsabile sia un conducente di ciclomotore o di
motoveicolo, il sequestro in argomento, è obbligatorio quando dal
sinistro sia derivata la morte di una persona. Se dall’incidente
derivano lesioni personali, il sequestro dovrà essere disposto solo
dopo la presentazione della querela.


4.2 Fermo amministrativo in caso
di sospensione della carta di circolazione

L’art. 214, comma 7, del
Codice della strada deve essere coordinato con le disposizioni dell’
art. 217 del Codice della strada. Perciò, l’organo di Polizia stradale
che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria
della sospensione della carta di circolazione, ritira tale documento
per trasmetterlo al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione
civile e, contestualmente alla redazione del verbale di contestazione,
provvede a disporre il fermo amministrativo del veicolo affidandolo in
custodia secondo la disciplina dell’art. 214, comma 1, del Codice della
strada.

La custodia permane per il periodo di tempo che sarà
successivamente indicato dal provvedimento di sospensione del documento
di circolazione emesso dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione
civile ai sensi dell’art. 217, comma 2, del Codice della strada

Al
termine del periodo di fermo amministrativo, il documento di
circolazione deve essere restituito all’avente diritto per il tramite
dell’Ufficio di Polizia competente o di quello indicato dallo stesso
custode, che provvede altresì alla rimozione dei sigilli, secondo le
procedure indicate ai successivi punti 6.1) e 6.2).


4.3 Fermo
amministrativo di veicoli ai sensi dell’art. 207 del Codice della
strada

Come meglio precisato nella circolare n.
300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12 agosto 2003, che per questa parte deve
intendersi ancora in vigore, la procedura di affidamento in custodia
all’avente diritto del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, non
trova applicazione quando ricorre l’art. 207 del Codice della strada,
cioè quando il conducente di un veicolo straniero o il conducente
munito di patente rilasciata da Paese extracomunitario alla guida di
veicolo immatricolato in Italia non provvede al pagamento immediato
della sanzione amministrativa prevista. In tali casi l’organo di
Polizia che ha accertato la violazione affida il veicolo fermato al
custode-acquirente convenzionato ai sensi dell’art. 214-bis del Codice
della strada.

___________


[3] Come modificato dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.





5. Adempimenti amministrativi successivi.

Allo scopo di consentire l’
applicazione della sanzione accessoria della confisca, ovvero l’
alienazione dei veicoli sequestrati affidati al custode-acquirente e di
quelli fermati e non ritirati dagli aventi diritto, l’Ufficio o il
Comando da cui dipendono gli organi accertatori provvede ai seguenti
adempimenti amministrativi.


5.1 Notifica del verbale di sequestro o
di fermo

Il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale di
contestazione, con le modalità fissate dall’art. 201 del Codice della
strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), deve essere sempre notificato al
proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri, anche
quando, secondo le disposizioni dell’art. 196 del Codice della strada,
questi non può essere ritenuto responsabile in solido con il
trasgressore (es. in caso di usufrutto, patto di riservato dominio,
leasing, ecc.). Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce
comunque gli effetti dell’applicazione della misura cautelare del
sequestro o della sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in
condizione di assumere la custodia del veicolo ovvero, se la custodia è
già stata assunta dal conducente, di rivendicarne il trasferimento
nella propria disponibilità.


5.2 Notifica dell’avviso di ritiro al
proprietario del veicolo sequestrato

Quando il veicolo è stato
affidato ad un custode-acquirente [4], insieme al verbale di sequestro
deve essere notificato al proprietario anche un avviso contenente l’
intimazione ad assumerne la custodia entro il termine di 10 giorni
dalla notifica, con l’espressa avvertenza che, in caso contrario, il
veicolo sarà trasferito in proprietà al custode (Allegato 10).


5.3
Notifica dell’avviso di ritiro al proprietario di veicolo fermato

In
caso di fermo del veicolo non trovano applicazione le disposizioni dell’
art. 213, comma 2-quater, del Codice della strada che consentono il
trasferimento immediato in proprietà al custode-acquirente e continuano
ad applicarsi le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. n. 189 del
2001.

Pertanto, insieme al verbale di contestazione ed al verbale di
fermo amministrativo deve essere trasmesso al proprietario del veicolo
l’invito a ritirarlo successivamente alla scadenza del periodo di fermo
secondo le disposizioni del citato D.P.R. n. 189 del 2001.


5.4
Sistema informatico di gestione dei veicoli sequestrati o fermati

Secondo le disposizioni dell’allegato decreto dirigenziale (cfr.
Allegato 2), le comunicazioni tra le Amministrazioni interessate devono
avvenire in via telematica. A tal scopo, l’Agenzia del demanio, d’
intesa con il Ministero dell’interno, ha predisposto un sistema
informatico, al quale hanno accesso gli organi di Polizia stradale, i
custodi-acquirenti, le Prefetture e le Filiali dell’Agenzia del
demanio, per alimentare una banca-dati ove dovranno essere annotate
tutte le operazioni relative ai veicoli sequestrati o fermati.

Tutti
gli organi di Polizia stradale, per il tramite delle Prefetture, devono
accreditarsi per ottenere i necessari accessi al predetto sistema
informatico, attraverso l’accesso www. sives.it/registrazione.

Per
ciascuno degli utenti del sistema sono stati predisposti degli appositi
manuali operativi il cui contenuto è parte integrante della procedura
disciplinata con la presente circolare e che saranno resi disponibili,
per ciascun utente, al momento dell’accreditamento.

Va tenuto,
inoltre, in attenta considerazione quanto indicato nell’art. 3 del
decreto dirigenziale predetto circa la completezza delle comunicazioni
che devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, e
negli artt. 4, 5 e 6 che riguardano il coordinamento dell’attività
svolta dagli organi di Polizia stradale e le segnalazioni di eventuali
criticità operative nel sistema informatico sopraindicato che dovranno
essere inviate all’Ufficio che si fa riserva di individuare con
successiva comunicazione.


5.5 Conservazione e trasmissione dei
documenti ritirati in occasione del sequestro o del fermo

I documenti
di circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
ovvero a fermo amministrativo, sono oggetto dei seguenti adempimenti:

a) in caso di fermo amministrativo, devono essere conservati presso l’
Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore; trascorso il
periodo di fermo amministrativo, i documenti devono essere restituiti
al proprietario del veicolo o ad un suo delegato incaricato del ritiro
ovvero, se il veicolo non è ritirato entro i successivi 3 mesi, previa
comunicazione in tal senso dell’Agenzia del demanio, devono essere
trasmessi al custode-acquirente a cui è stato alienato il veicolo;

b)
in caso di sequestro amministrativo con deposito del veicolo presso il
custode-acquirente, salvo che l’organo di Polizia non debba procedere
all’immediato dissequestro del veicolo, ai sensi dell’art. 193 comma 4,
del Codice della strada, i documenti devono essere conservati presso l’
Ufficio o il Comando fino alla dichiarazione di trasferimento in
proprietà al custode-acquirente da parte della Prefettura competente;
successivamente a tale dichiarazione, secondo le indicazioni della
stessa Prefettura, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui
è stata ceduta la proprietà del veicolo;

c) in caso di sequestro
amministrativo con affidamento in custodia al conducente o al
proprietario, devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando da
cui dipende l’organo accertatore in attesa della confisca definitiva;
completate le procedure di confisca e di alienazione, previa
comunicazione dell’Agenzia del demanio che ne autorizza la consegna,
sono trasmessi al custode-acquirente convenzionato a cui è stato
alienato il veicolo.

___________


[4] Negli ambiti territoriali in
cui non si è ancora proceduto all’individuazione dei soggetti che,
convenzionalmente, assumono la custodia con l’impegno di acquistare in
proprietà il veicolo non ritirato dall'avente diritto, secondo le
disposizioni dell'art. 38 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge
n. 326 del 2003, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. n. 189
del 2001 che non prevedono la possibilità di trasferimento in proprietà
al custode. Pertanto, fino all'individuazione in ambito locale di
custodi-acquirenti convenzionati, l’avviso di ritiro entro 10 giorni
non dovrà essere allegato al verbale.





6. Restituzione ovvero alienazione del veicolo sottoposto a fermo
amministrativo.

Al termine del periodo di fermo amministrativo il
veicolo deve essere restituito al suo proprietario o ad altro delegato
al ritiro. Se il veicolo non è ritirato entro i successivi tre mesi,
deve essere alienato a cura dell’Agenzia del demanio.

Le procedure di
restituzione del veicolo ovvero di alienazione sono disciplinate dalle
disposizioni dell’art. 214 del D.P.R. n. 189 del 2001, conformemente
alle indicazioni operative di seguito riportate.


6.1 Restituzione dei
documenti

La restituzione dei documenti al proprietario del veicolo
sottoposto a fermo amministrativo o ad una persona delegata deve
avvenire contestualmente alla rimozione dei sigilli salvo che quest’
ultima operazione non sia effettuata da un diverso organo di Polizia.

In questo caso, peraltro, se il proprietario del veicolo ne ha fatto
espressa richiesta, i documenti ritirati devono essere immediatamente
trasmessi all’Ufficio o Comando di Polizia presso il quale l’
interessato intende procedere alla rimozione dei sigilli affinché quell’
Ufficio provveda alla loro restituzione, ove possibile, contestualmente
alla rimozione stessa.


6.2 Rimozione dei sigilli

Per quanto attiene
alle operazioni di rimozione dei sigilli, si rimanda alle disposizioni
contenute ai commi 4 e 5 dell’art. 2 del già citato D.M. 1 marzo 2004
del Ministro dell’interno.

Tuttavia, se il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo si trova presso un custode-acquirente che ha il proprio
deposito in comune diverso da quello in cui si trova l’Ufficio o il
Comando da cui dipende chi ha proceduto al fermo, la rimozione dei
sigilli può essere effettuata anche dal custode-acquirente previa
autorizzazione dall’organo di Polizia procedente, secondo le
indicazioni contenute nel modello di cui all’allegato fac-simile
(Allegato 11).


6.3 Avvio della procedura di alienazione del veicolo
fermato non ritirato

L’alienazione dei veicoli sottoposti a fermo
amministrativo che non sono stati ritirati dai proprietari è
disciplinata dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, che ha semplificato
il procedimento di alienazione dei beni mobili dello Stato, dettando
disposizioni anche per quanto riguarda la procedura di vendita o
distruzione dei veicoli fermati non ritirati.

Secondo l’art. 1, comma
2 del predetto Regolamento, i veicoli non ritirati dai proprietari,
entro 3 mesi dalla notifica dell’obbligo di ritiro [5], si ritengono
abbandonati e devono essere alienati dai competenti uffici dell’Agenzia
del demanio secondo le procedure del successivo articolo 4 dello stesso
Regolamento, senza necessità di adozione di un provvedimento di
confisca del bene non ritirato.

La procedura di alienazione è
promossa dagli Uffici da cui dipendono gli organi di Polizia stradale
che hanno proceduto all’applicazione della sanzione accessoria del
fermo amministrativo decorso il termine di 3 mesi dalla data di
scadenza del periodo di fermo amministrativo ovvero, quando trattasi di
fermo a tempo indeterminato [6], dal momento della notifica dell’avviso
di ritiro.

L’avvio della procedura di alienazione presuppone, in ogni
caso, che l’avviso di ritiro del veicolo sia stato notificato al
proprietario del veicolo nelle forme previste dall’art. 201 del Codice
della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992). Se tale notifica non è stata
ancora effettuata trascorso il termine di 3 mesi sopraindicato, la
procedura di alienazione dovrà essere iniziata successivamente, solo
dopo la sua definizione.


6.4 Trasmissione della documentazione per l’
avvio dell’alienazione

Gli Uffici procedenti, trascorso il termine
sopraindicato, dopo aver proceduto ad aggiornare il sistema informatico
di gestione dei veicoli di cui al punto 5.4), trasmettono, alla Filiale
dell’Agenzia del demanio competente per territorio una dichiarazione,
conforme al modello allegato (Allegato 12), con la quale si attesta che
il veicolo può essere alienato per lo spirare del termine di 3 mesi.

Sulla base degli accordi intercorsi con l’Agenzia del demanio, la
trasmissione della dichiarazione di cui sopra può essere effettuata per
posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero,
attraverso una comunicazione a mezzo fax, conforme all’allegato modello
(Allegato 13).

Anche dopo il completamento della procedura di
alienazione, devono essere conservati per almeno 5 anni presso l’
Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore:

a) copia dei
documenti di circolazione del veicolo, ritirati al momento del fermo
amministrativo se disponibili;

b) copia del verbale di contestazione
della violazione che ha determinato l’applicazione della sanzione
accessoria, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dello
stesso al proprietario del veicolo secondo le prescrizioni dell’
articolo 201 del Codice della strada;

c) copia della documentazione
relativa all’affidamento in custodia del veicolo (cfr. Allegato 8);

d)
copia dell’intimazione al proprietario a ritirare il veicolo,
unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dell’atto secondo le
prescrizioni dell’articolo 201 del Codice della strada (cfr. Allegato
10);

e) copia della dichiarazione di alienabilità trasmessa alla
filiale dell’Agenzia del demanio (cfr. Allegato 12);

f) ricevuta della
trasmissione via fax all’Agenzia del demanio della comunicazione di
avvio della procedura di alienazione (cfr. Allegato 13).


6.5 Spese di
custodia

Alla luce delle vigenti disposizioni in materia, fino al
momento dell’avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia
del veicolo non ritirato dal proprietario - che sono poste a carico
dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie -
devono essere anticipate dall’Amministrazione da cui dipendono gli
organi di Polizia stradale che hanno proceduto al fermo amministrativo.

Le spese di custodia, fatti salvi i 5 giorni di franchigia previsti a
favore dell’Agenzia del demanio dalla convenzione con il custode-
acquirente, graveranno, invece, sull’Amministrazione finanziaria dal
momento dell’avviso dell’avvenuta ricezione, da parte della filiale
dell’Agenzia del demanio competente per l’esecuzione delle procedure di
alienazione, della comunicazione di alienabilità del veicolo non
ritirato.




[5] La norma interagisce con le disposizioni e
con le procedure previste dall'articolo 16 del D.P.R. 29 luglio 1982,
n. 571 e dall'articolo 215, comma 4 del Codice della strada i cui
termini di 180 giorni risultano di conseguenza superati dalla nuova
previsione del termine di tre mesi. Invariata, invece, rimane la
destinazione del ricavato dell'alienazione che, soddisfatte le spese di
trasporto e di custodia, ovvero la sanzione pecuniaria, è restituito
all'avente diritto.



[6] A titolo esemplificativo, tra queste
situazioni, vanno annoverate quelle previste dall’articolo 176, comma
18 del Codice della strada (circolazione in autostrada con veicolo non
revisionato).





7. Dissequestro del veicolo.

In caso di dissequestro del veicolo, l’
Ufficio di Polizia procedente deve provvedere alla notifica della
relativa ordinanza emessa dal Prefetto, intimando al proprietario di
ritirare il veicolo con un invito conforme al modello allegato
(Allegato 14). La notifica dell’avviso ha luogo secondo le procedure
indicate dall’art. 201 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992)
unitamente al provvedimento di dissequestro.

Nei casi di cui all’art.
193, comma 4, del Codice della strada, la comunicazione dell’avvenuto
dissequestro al proprietario del veicolo è fatta, nel più breve tempo
possibile, direttamente dall’Ufficio di Polizia procedente, dandone
contestuale comunicazione anche alla Prefettura competente. In ogni
caso, il termine di tre mesi per l’alienazione del veicolo
dissequestrato ma non ritirato, previsto dal D.P.R. n. 189 del 2001,
decorre dalla notifica al proprietario dell’avviso a ritirare il
veicolo stesso.

Se il veicolo dissequestrato non è ritirato dal
proprietario entro 3 mesi, la procedura descritta al precedente punto 6
non trova applicazione. In tal caso, dopo aver provveduto all’
aggiornamento del sistema informatico di gestione di cui al punto 5.4),
l’Ufficio o Comando da cui dipende l’organo accertatore deve provvedere
a trasmettere alla filiale dell’Agenzia del demanio competente per
territorio, la seguente documentazione:

a) i documenti di circolazione
del veicolo, ritirati al momento del sequestro se disponibili;

b) una
dichiarazione, conforme al modello allegato (cfr. Allegato 12), con la
quale si attesta lo spirare del termine di 3 mesi sopraindicato;

c)
copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato
l’applicazione della sanzione accessoria, unitamente alla prova dell’
avvenuta notificazione dello stesso al proprietario del veicolo secondo
le prescrizioni dell’articolo 201 del Codice della strada;

d) copia
della documentazione relativa all’affidamento in custodia del veicolo
(cfr. Allegato 7);

e) il provvedimento di dissequestro del veicolo e l’
atto di intimazione a ritirare il mezzo, unitamente alla prova della
loro avvenuta notificazione al proprietario del veicolo secondo le
prescrizioni dell’articolo 201 del Codice della strada.




8. Recupero coattivo del veicolo custodito dal proprietario.

Quando
il veicolo sequestrato, affidato in custodia al proprietario o al
conducente, è stato oggetto di confisca definitiva, deve essere
trasportato, a cura della persona a cui era stato affidato, presso il
custode-acquirente competente, indicato nel provvedimento di confisca.
La consegna del veicolo confiscato al custode-acquirente deve avvenire
entro i 30 giorni successivi a quello in cui è divenuta definitiva la
confisca del mezzo.

Nell’ipotesi in cui l’obbligato non provveda al
trasferimento del bene al custode-acquirente entro il termine
prescritto, la norma prevede il trasferimento coattivo del veicolo.

A
tal riguardo la Prefettura, su segnalazione della competente filiale
dell’Agenzia del demanio, incarica l’organo di Polizia competente ad
assistere il custode-acquirente a cui è stato alienato il veicolo nelle
operazioni di recupero dello stesso. Tutti gli oneri di recupero e di
trasporto del veicolo sono interamente a carico del soggetto
affidatario inadempiente.


8.1 Dichiarazione di irreperibilità del
veicolo confiscato

L’organo di Polizia stradale incaricato dell’
assistenza al recupero del veicolo confiscato, d’intesa con il custode-
acquirente e compatibilmente con le altre prioritarie attività
istituzionali, provvede a ricercare il veicolo nel luogo in cui il
proprietario o altra persona a cui era stato affidato avevano
dichiarato di custodirlo.

Se il veicolo non viene trovato nel luogo
sopraindicato, fatte salve le conseguenze penali e civili per
inadempimento degli obblighi di custodia a carico del soggetto
affidatario, deve essere data immediata comunicazione alla Prefettura e
alla filiale dell’Agenzia del demanio utilizzando il modulo allegato
(Allegato 15).




9. Regime transitorio.

Nelle Province in cui non sono ancora
individuati i custodi convenzionati, quando il veicolo, compreso
ciclomotore e motociclo, non può essere affidato al proprietario o al
conducente restano in vigore le disposizioni del D.P.R. n. 571 del
1982, che disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti ai
quali affidare il veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono l’
obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell’elenco
annuale formato dalle Prefetture. In tali casi, in luogo del verbale di
sequestro di cui all’Allegato 5, si utilizzerà il modello conforme all’
Allegato 16.




10. Sanzioni.


10.1. Sanzioni per il rifiuto di assumere la custodia
del veicolo

Gli artt. 213, comma 2-ter, e 214, comma 1, del Codice
della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie per il proprietario, per il conducente o per gli altri
obbligati in solido che si rifiutano di assumere la custodia del
veicolo. Dalle violazioni, consegue, altresì, la sospensione della
patente di guida. Quando il veicolo è condotto da un soggetto diverso
dal proprietario che, tuttavia, è presente al momento dell’accertamento
dell’illecito da cui deriva il sequestro o il fermo, il rifiuto di
prendere in consegna il veicolo da parte di questo impone all’organo di
Polizia stradale di invitare anche il conducente ad assumere la
custodia del veicolo stesso, applicando, in caso di rifiuto, una
distinta sanzione anche a carico di quest’ultimo.

Le sanzioni
predette, invece, non trovano applicazione nel caso in cui il
proprietario o altro obbligato in solido, non presenti al momento del
sequestro o del fermo, si rifiutino di assumere la custodia a seguito
dell’invito loro notificato.


10.2. Sanzioni per circolazione abusiva
del veicolo

Gli artt. 213 e 214 del Codice della strada puniscono
chiunque circola con un veicolo sottoposto a sequestro o a fermo
amministrativo al di fuori dei tempi e dall’itinerario espressamente
autorizzati dall’organo di Polizia stradale in sede di accertamento
dell’infrazione.

L’ampiezza della previsione normativa include tra i
destinatari delle sanzioni chi si trovi alla guida del veicolo anche se
non è stato nominato custode.


10.3. Sanzioni per violazione degli
obblighi di custodia

Il custode, quale incaricato dell’esercizio di
funzioni a carattere pubblicistico ed investito di responsabilità, sia
civile che penale, verso l’autorità che lo ha nominato, è tenuto al
rispetto degli obblighi di diligenza. Nel caso di inottemperanza, è
soggetto alle sanzioni penali di cui agli artt. 334 e 335 c.p.


10.4.
Rimozione abusiva dei sigilli

La rimozione abusiva dei sigilli
apposti sui veicoli sottoposti a sequestro ovvero a fermo
amministrativo è punita secondo le disposizioni dell’art. 349 c.p.

Costituisce rimozione abusiva del sigillo anche l’eventuale
sostituzione della parte di veicolo su cui questo è collocato (vetro,
sportello, mascherina, ecc.).



11. Abrogazioni.

Per effetto delle disposizioni della presente
circolare cessano di avere effetto le istruzioni impartite con le
seguenti circolari:

a) la circolare n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del
12 luglio 2001, limitatamente alle procedure che riguardano l’
alienazione dei veicoli fermati e non ritirati dai proprietari ovvero
dei veicoli dissequestrati;

b) la circolare n.
300/A/1/31772/101/20/21/4 del 10 maggio 2004;

c) i punti 3 e 4 della
circolare n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 del 7 settembre 2005.

Inoltre,
cessano di avere effetto tutte le disposizioni impartite da questo
Dipartimento con circolari, direttive o note, non espressamente
richiamate nella presente, che hanno contenuto incompatibile con le
istruzioni sopraindicate.


Le Prefetture, che leggono per conoscenza,
sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e
ai Servizi di Polizia municipale e provinciale.


Il Direttore centrale

Rosini






D.L. 30 settembre 2003, n. 269
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.P.R. 13
febbraio 2001, n. 189