Gazzetta Ufficiale N. 1 del 2 Gennaio 2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 2 gennaio 2007

Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento
all'art. 88 recante disposizioni sulla procedura autorizzatoria per
il rilascio, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, della
licenza per l'esercizio delle scommesse;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto
all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale
sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive ed in
particolare l'art. 4 recante disposizioni sulla raccolta abusiva di
attivita' di giuoco o di scommessa;
Visto l'art. 1, commi 286, 287, 290, 291 e 292 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il
2005);
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria, che ha stabilito, tra l'altro, all'art.
11-quinquiesdecies, disposizioni inerenti il gioco telematico ed
all'introduzione del mezzo di pagamento a distanza;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 concernente misure di contrasto del
gioco illegale;
Visto l'art. 1, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007);
Visto l'art. 4, comma 4-ter, della legge a 401 del 1989 come
modificato dall'art. 1, comma 539, legge n. 266 del 2005 che
stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per via
telefonica e telematica solo se previamente autorizzati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato che e' necessario ed urgente impedire la raccolta
illegale e quella di giochi e scommesse effettuata da operatori in
assenza di autorizzazione o che, in possesso di autorizzazione,
effettuano l'accettazione di scommesse o di altri giochi in Italia
trasferendo le giocate all'estero;
Ritenuto che il contrasto al fenomeno dell'offerta di gioco
illegale e irregolare costituisce obiettivo prioritario del
legislatore e del governo e, come tale, di AAMS, al fine,
soprattutto, di tutelare l'ordine pubblico, i giocatori, i minori e
gli operatori di gioco autorizzati;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni finalizzate alla
rimozione dei casi di offerta, attraverso rete telematica, di giochi,
lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in
assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme
di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite
da AAMS.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) concessionario, l'operatore di gioco titolare di una
concessione mediante la quale sono state trasferite attivita' e
funzioni pubbliche in materia di giochi;
c) operatore non autorizzato, l'operatore che, privo di
concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autotizzatorio,
effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la
rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
d) fornitore di servizi di rete:
i. di connettivita', ovvero gli access provider; vale a dire
ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete
internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o
agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici
o di telecomunicazione; l'access provider, puo' altresi', concedere
al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del
proprio elaboratore;
ii. di servizi di providing, ovvero servire provider, vale a
dire ogni soggetto che, una volta avvenuto l'accesso alla rete
internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione,
consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali
l'utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e catalogazione
delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.;
iii. di contenuti, ovvero content provider vale a dire ogni
operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere
di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati,
versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole
sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete
internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il
content provider e' anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare
le pagine «web» immesse in rete dal proprio cliente;
e) inibizione, l'attivita' del fornitore di servizi di rete,
finalizzata all'interruzione:
i. dell'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti
telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati;
ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati;
iii. dei servizi di content provider agli operatori non
autorizzati;
f) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua
la giocata o la scommessa;
g) giochi, uno o piu' dei giochi pubblici gestiti da AAMS, ovvero
concorsi a pronostico, lotterie, scommesse, gioco del bingo, giochi
con vincite in denaro nonche' giochi di nuova istituzione;
h) giocata telematica, la giocata effettuata con modalita' «a
distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o
mobile, internet o TV interattiva;
i) rete telematica, indica la rete internet ovvero altre reti
telematiche o di telecomunicazione;
j) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale
di AAMS per la gestione dei giochi.

 

Art. 2.
Soggetti non autorizzati alla raccolta
1. Gli operatori non autorizzati sono i soggetti di cui all'art. 4
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, i quali, privi di concessione,
autorizzazione o altro titolo autotizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei
limiti o delle prescrizioni definite da AAMS, effettuano sul
territorio nazionale la raccolta di giochi riservati allo Stato,
attraverso la rete internet ovvero altre reti telematiche o di
telecomunicazione.
2. AAMS provvede a comunicare ai fornitori di servizi di rete, ai
sensi del successivo art. 3, l'elenco degli operatori non
autorizzati, di cui al comma 1, ed i termini entro i quali sono
tenuti a procedere alle inibizioni.
3. Il predetto elenco e' reso disponibile anche attraverso il sito
istituzionale www.aams.it

 

Art. 3.
Poteri di AAMS e obblighi dei fornitori di servizi di rete
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorita' e della
polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica i siti
da inibire ai fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai
gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli
operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, per i casi di offerta, attraverso le predette
reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in
denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro
titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle
norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni
definiti dall'Amministrazione stessa.
2. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione
alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle
scommesse o dei concorsi pronostici, adottando a tal fine le
modalita' tecniche stabilite da AAMS.
3. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della
Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, secondo i criteri e le modalita' individuati
dall'Amministrazione stessa.

 

Art. 4.
Responsabilita' dei fornitori di servizi di rete
1. Il fornitore di connettivita' che trasmette, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un operatore non autorizzato
alla raccolta di giochi, o che fornisce accesso alla rete di
comunicazione al medesimo operatore, e' responsabile delle
informazioni trasmesse nell'ipotesi in cui non ottemperi alla
comunicazione di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, comma 1.
2. Il fornitore di servizi di provider che trasmette informazioni
fornite da un operatore non autorizzato, ovvero che archivia
elettronicamente, in via automatica e temporanea, dette informazioni,
o ne cura la trasmissione ad altri destinatari, e' responsabile di
tali informazioni nell'ipotesi in cui non ottemperi alla
comunicazione di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, comma 1.
3. Il fornitore di contenuti che archivia elettronicamente
informazioni fornite da un operatore non autorizzato e' responsabile
delle informazioni archiviate nell'ipotesi in cui non ottemperi alla
comunicazione di cui all'art. 2, comma 2, e all'art. 3, comma 1.

 

Art. 5.
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Relativamente alla prestazione dei servizi di cui all'art. 4, il
fornitore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza
sulle informazioni che trasmette o archivia elettronicamente, ne' ad
un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attivita' non autorizzate.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, il fornitore di
servizi di rete e' comunque tenuto:
a) ad informare tempestivamente AAMS qualora sia a conoscenza di
presunte attivita' o informazioni riguardanti attivita' di gioco
esercitate da un operatore non autorizzato, suo destinatario di
servizi;
b) a fornire tempestivamente ad AAMS le informazioni in suo
possesso che consentano l'identificazione dell'operatore non
autorizzato con il quale ha accordi di archiviazione elettronica dei
dati, al fine di individuare e prevenire attivita' non autorizzate.
3. Il fornitore di servizi di rete e' civilmente responsabile nei
confronti di terzi del contenuto dei servizi offerti nel caso in cui,
su richiesta di AAMS, non ha agito nei termini indicati nella
comunicazione di cui all'art. 2, comma 2, e all'art. 3, comma 1, per
impedire' l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole di un servizio al
quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne AAMS.

 

Art. 6.
Sanzioni amministrative
1. Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale dei fornitori
di servizi di rete, le violazioni alle disposizioni di cui all'art.
3, comma 2, sono punite da AAMS, ai sensi dell'art. 1, comma 50,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per
ciascuna violazione accertata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed e' efficace dalla data di pubblicazione.


Roma, 2 gennaio 2007
Il direttore generale: Tino