INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Circolare n. 45 del 14 novembre 2005.

OGGETTO: Obbligo assicurativo: vigili addetti alla sorveglianza a piedi della viabilità stradale. Applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20 novembre 2002.

 

QUADRO NORMATIVO

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PREMESSA

La Corte di Cassazione ha affermato (1) che anche l’attività lavorativa prestata dal vigile urbano addetto, a piedi, alla sorveglianza della viabilità stradale rientra nelle "attività protette" ai fini dell’assicurazione obbligatoria antinfortunistica (2).

(1) Sentenza n. 16364 del 20 novembre 2002 [1].

(2) DPR n. 1124/1965, art. 1, comma 3 [2].

In forza della nuova pronuncia, dunque, sono da ritenere assoggettati all’assicurazione obbligatoria tutti i vigili addetti al controllo della viabilità, indipendentemente dall’ulteriore condizione, in passato affermata anche dall’Istituto (3), dell’utilizzo diretto e non occasionale di un veicolo a motore.

(3) Cfr. circolari nn. 54 del 3 agosto 1976 e 86 del 7 novembre 1977.

Dopo un’approfondita analisi dei motivi posti a sostegno della decisione, è emersa l’esigenza di rivisitare la problematica già a suo tempo affrontata, al fine di privilegiare, secondo le indicazioni della Suprema Corte, una interpretazione "costituzionalmente orientata" delle vigenti disposizioni in tema di attività protette (4).

(4) La sentenza della Corte di Cassazione privilegia una lettura "costituzionalmente orientata" della legislazione antinfortunistica ed è finalizzata a rimuovere, sul piano interpretativo, i limiti soggettivi di applicazione della tutela assicurativa comportanti ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori soggetti al medesimo rischio, reperibile anche in Intranet nel Minisito della DCRU.

In questa nuova ottica - coerente con i recenti interventi del legislatore e con l’orientamento più volte espresso anche dalla Corte costituzionale (5) - si è pervenuti alla determinazione di modificare il precedente indirizzo applicativo, estendendo in via generale la tutela assicurativa ai lavoratori sopra citati.

(5) Cfr. per tutti, decreto legislativo n. 38/2000, articoli 4, 5 e 6[3].

La portata sostanzialmente innovativa della pronuncia e la rilevanza degli oneri finanziari gravanti sugli Enti locali hanno suggerito, peraltro, di chiedere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa i tempi e i modi per la concreta attuazione dell’obbligo di assicurazione (6).

(6) Le indicazioni illustrate in questa circolare recepiscono le valutazioni ministeriali.

In esito alle valutazioni compiute, ed al fine di dare concreta attuazione all’obbligo assicurativo in parola, le Unità territoriali si attiveranno secondo quanto segue.

1. SOGGETTI ASSICURATI

Devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i vigili addetti alla sorveglianza della viabilità, in via esclusiva o promiscua, a prescindere dall’utilizzo di un veicolo a motore.

2. SOGGETTI ASSICURANTI

Il soggetto assicurante è l’Ente locale alle cui dipendenze il vigile svolge la propria attività lavorativa.

3. DECORRENZA DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO

L’obbligo assicurativo ha effetto dal 1° gennaio 2006.

Tuttavia, nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l’obbligo per l’INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla suddetta data, l’obbligo assicurativo decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui gli infortuni sul lavoro si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate.

Questa soluzione (7) consente di coniugare, da un lato, l’esigenza di garantire la tutela di legge anche per eventi anteriori alla suddetta data e, dall’altro, quella di non incidere in maniera rilevante sugli oneri a carico degli Enti locali.

(7) In seguito ad alcune pronunce giurisprudenziali e su conforme parere ministeriale, con circolare n. 54 del 3 agosto 1976 l’INAIL ha affermato per la prima volta l’obbligo di assicurare i vigili urbani addetti alla conduzione di veicoli a motore e ad altre attività protette ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 1124/1965. Nella stessa circolare, peraltro, era stata disposta la decorrenza retroattiva dei relativi rapporti assicurativi, con conseguente obbligo dei Comuni di pagare anche i premi del precedente decennio e le relative penali. Successivamente, la questione venne portata all’esame del Consiglio di amministrazione che, ritenendo motivate le resistenze dei Comuni alla richiesta di premi pregressi con conseguente applicazione di penali, modificò la posizione dell’Istituto sia sul punto della decorrenza retroattiva sia sulla misura delle penali (delibera CdA del 19 luglio 1977, illustrata nella circolare n. 86 del 7 novembre 1977).

Restano ovviamente esclusi dalla tutela i casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato.

Ai fini della individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, è importante tenere presente che l’assicurabilità dei vigili urbani viabilisti è stata riconosciuta dalla citata sentenza sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 1 del DPR n.1124/1965 [2].

In conformità alla giurisprudenza formatasi con riguardo alle pronunce della Corte Costituzionale, la decisione della Corte di Cassazione non ha quindi valore costitutivo ma ricognitivo del diritto che preesisteva alla sentenza stessa.

Secondo i principi generali, dunque, il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la data in cui il diritto poteva essere esercitato, e più specificatamente:

- per gli infortuni: con la data di consolidamento dei postumi e del superamento della soglia minima indennizzabile, nonché della "conoscibilità", da parte dell’assicurato, delle predette circostanze

- per le malattie professionali:

a) con la data della denuncia

b) con la data in cui i postumi hanno raggiunto la misura minima indennizzabile, se tale data è successiva a quella della denuncia

c) con la data in cui sia dimostrato che l’assicurato era consapevole, secondo criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale in misura indennizzabile, se tale data è antecedente a quella della denuncia.

Elementi riguardanti la "conoscibilità" possono essere tratti dalla documentazione relativa alla eventuale domanda di riconoscimento di causa di servizio.

4. CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

Attualmente manca una specifica voce di tariffa nella quale ricomprendere tutta la categoria dei vigili urbani.

In attesa di prevedere, in sede di revisione ed aggiornamento delle vigenti tariffe dei premi uno specifico riferimento tariffario, la voce di tariffa da applicare per l’assicurazione del personale in parola è la 0723 della Tariffa "Altre Attività" (8), già applicata ai vigili viabilisti, cui corrisponde un tasso di premio pari al 12 per mille.

(8) Nel sistema tariffario operativo dal 2000, gli Enti locali sono inquadrati nella gestione tariffaria "Altre Attività" (cfr. circolare INAIL n. 9/2002).

La voce tariffaria 0723 riguarda, dunque, anche l’eventuale conduzione di veicoli a motore esercitata dai vigili nell’ambito della sorveglianza della viabilità.

Le specifiche indicazioni operative sono illustrate ai successivi paragrafi 5 e 6.

5. ADEMPIMENTI DELLE SEDI INAIL

Per la concreta attuazione dell’assicurazione in parola, le Unità territoriali invieranno agli Enti locali operanti nella circoscrizione di rispettiva competenza una comunicazione contenente:

- la richiesta di provvedere, nel termine di 30 giorni dalla decorrenza dell’obbligo assicurativo, alla comunicazione di cui al successivo paragrafo 6;

- una informativa generale sulla estensione dell’obbligo in parola;

- un esplicito riferimento alla disponibilità a fornire, ove ritenuto utile, il supporto degli operatori dell’Unità INAIL per una tempestiva e puntuale risposta da parte degli Enti locali.

La comunicazione dell’Unità territoriale dovrà essere inviata con raccomandata A.R..

6. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI LOCALI

Gli Enti locali dovranno fornire all’INAIL, con apposita comunicazione, tutti gli elementi necessari per l’assicurazione del personale in parola. In particolare, nella comunicazione dovranno essere indicati (9): l’esatta denominazione dell’Ente e la sede legale; il Codice Ditta; il numero di posizione assicurativa territoriale (P.A.T.); i dati relativi ai vigili addetti alla sorveglianza della viabilità non ancora assicurati all’INAIL, da assicurare in relazione all’obbligo in parola. Per quanto concerne questi ultimi, fermo restando l’obbligo di successiva denuncia in sede di autoliquidazione 2006, potrà essere anche indicato l’ammontare delle retribuzioni presunte dell’anno 2006.

(9) La comunicazione ha valore di denuncia, secondo quanto prescritto dall’articolo 12 del DPR n. 1124/1965 [2]. L’INAIL può chiedere le ulteriori informazioni eventualmente necessarie e/o la compilazione di appositi moduli.

La comunicazione potrà essere presentata direttamente all’Unità territoriale dell’INAIL che gestisce il rapporto assicurativo con l’Ente locale o essere spedita alla stessa Unità con lettera raccomandata A.R. (10). Il relativo termine è di trenta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

(10) Appare scontato che l’Ente locale sia già titolare di rapporto assicurativo con l’INAIL, considerato che, anche prima della recente statuizione, l’obbligo era pacificamente riconosciuto sia per i vigili utilizzatori di veicoli a motori sia per numerose altre figure lavorative (impiegati amministrativi, addetti alla manutenzione del verde pubblico e delle strade; addetti alla manutenzione dei veicoli, ecc.). È ammessa la comunicazione anche ad una Unità territoriale dell’INAIL diversa da quella che gestisce il rapporto assicurativo.

Sulla base di tale comunicazione, le Unità territoriali competenti valuteranno l’opportunità di procedere alla richiesta di una integrazione della rata premio 2006.

7. PREMIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO PREGRESSO

Nel caso di decorrenza retroattiva dell’obbligo assicurativo in parola (11), il premio dovuto all’INAIL per il periodo anteriore al 1° gennaio 2006 sarà accertato e richiesto dall’Unità territoriale competente nel limite della prescrizione quinquennale.

(11) Cfr. paragrafo 3.

Tenuto conto della particolare rilevanza delle oggettive incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza di cui trattasi, le relative sanzioni civili saranno applicate in misura ridotta pari agli interessi legali (12).

(12) Legge n. 388/2000, art. 116, comma 15 [4].

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Maurizio CASTRO

[1] Corte di Cassazione civile - Sezione lavoro - Sentenza 20 novembre 2002, n. 16364

L’attività lavorativa prestata dal vigile urbano addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette dall’assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendosi riconoscere un carattere meramente esemplificativo all’elencazione contenuta nell’art. 1, comma 3, del DPR n. 1124 del 1965 (che considera il lavoro sulle strade intrinsecamente pericoloso e sottopone all’obbligo assicurativo le persone, ivi indicate, addette ai lavori stradali senza ausilio di macchine mosse dalla persona stessa) e dovendosi considerare che il rischio della strada grava sul vigile urbano "viabilità" in misura almeno uguale che sul vigile "automobilista" (e in maniera diversa che sul comune cittadino), sì da configurarsi anch’esso come dinatura professionale e suscettibile, pertanto, della tutela antinfortunistica, in virtù del principio generale secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela.

 

 

 



[2] DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Art. 1.

È obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L’obbligo dell’assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L’assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

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Art. 12.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all’Istituto assicuratore, contestualmente all’inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l’assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all’Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all’inizio dei lavori.

I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all’Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l’obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

 

 

 



[3] DLgs 23 febbraio 2000 n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 4. Assicurazione dei lavoratori dell’area dirigenziale.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico, appartenenti all’area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all’articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.

2. I premi versati anteriormente alla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l’anno 1999 e fino all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l’obbligo per l’INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell’evento indennizzato.

3. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

Art. 5. Assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall’articolo 1 del testo unico o, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

2. Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.

3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall’articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all’attività svolta dal lavoratore è quello dell’azienda qualora l’attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell’attività effettivamente svolta.

5. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

Art. 6. Assicurazione degli sportivi professionisti.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

1-bis. Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all’articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ndr. Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 13 marzo 2002, n. 79.

2. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

 

 



[4] Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 116. Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare.

15. Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall’articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.