Nuovi trattamenti economici per i dirigenti
Polizia, definizione dei ruoli di ispettore e perito tecnico PAGINA PRECEDENTE
(Legge 263/2004 Gu 9.11.2004)
   
   
E' diventato legge (la n.263/2004) il decreto-legge 10 settembre 2004, teso a cancellare il problema di sperequazione creatosi nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici appartenenti sia alla Polizia di Stato sia ad altre Forze di polizia. Il provvedimento prevede che chi, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avesse la qualifica di ispettore capo e di perito tecnico (ruoli soppressi), venga ora inquadrato come ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o come perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica dal 1°gennaio 2003. Nel caso di appartenenza ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, invece, le nuove cariche hanno valore giuridico dal 1°gennaio 2001. Al decreto-legge sono state apportate alcune modifiche, che riguardano soprattutto due aspetti: 1) l'anticipo della decorrenza giuridica al 31 dicembre 2000 della nomina a sovrintendente e sovrintendente capo per i duemila vincitori del concorso indetto il 3 luglio 1999, con il quale si aveva accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale; 2) la proroga al 15 maggio 2006 del mandato per i consigli della rappresentanza militare. Questa legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.263 del 9 novembre 2004 e che entrerà in vigore il 24 dello stesso mese, contiene anche alcune importanti variazioni sul trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate (sia civili, sia militari) e delle Forze di polizia. Tali nuove disposizioni riguardano: i trattamenti di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa, la tutela legale e le indennità di presenza festiva. Dallo scorso primo gennaio 2004, inoltre, la legge sancisce che l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia venga incrementata del 4,91 per cento. (15 novembre 2004)  


LEGGE 5 novembre 2004, n.263 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 [1], recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Articolo 2.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 [2], si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 [3], si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 [4], con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85 [5], e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 [6], come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [7], fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell'indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 [8], concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l'anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [9], iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290 [10], quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 [11], e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238

Dopo l'articolo 5, sono inseriti in seguenti:

"ART. 5-bis. - (Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato). - 1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello B". 2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.

ART. 5-ter. - (Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000".

ART. 5-quater. - (Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare). - 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006".

All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica".

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare".

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3105):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 17 settembre 2004.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 settembre 2004, con parere delle commissioni 1ª per presupposti costituzionali; 2ª, 4ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 e 22 settembre 2004.

Esaminato dalla 1ª commissione il 28 e 29 settembre 2004.

Esaminato in aula il 29 settembre e approvato il 5 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5330):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 ottobre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla I commissione il 12-19 e 21 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 25 e 26 ottobre 2004 ed approvato il 27 ottobre 2004.

Avvertenza:

Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

 

[1] Per una maggiore comprensione delle modifiche apportate da questa legge, si riporta il testo del decreto legge 10 settembre 2004, n. 238 (in G.U. n. 213 del 10 settembre 2004), recante "Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia":

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.

Articolo 2.

Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata, qualora successiva, al 1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di "scelto", si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.

7. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonchè ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianità richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, è ridotta di due anni.

8. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 885.000 per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006.

Articolo 3.

Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tutt'ora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall'anno 2005.

Articolo 4.

Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri

1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

Articolo 5.

Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

 

Articolo 6.

Clausola copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l'anno 2004, in euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

Articolo 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Martino, Ministro della difesa

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Castelli, Ministro della giustizia

Alemanno Ministro delle politiche agricole e forestali

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

[2]Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001) è il seguente: "Art. 7 (Indennità di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un'indennità nella misura giornaliera lorda di L. 19.000 per ogni turno".

[3] Il testo degli articoli 8, comma 2, e 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001): "Art. 8 (Indennità di presenza notturna e festiva). - (Omissis). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno". "Art. 20 (Indennità di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".

[4] Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003): "Art. 5 (Indennità operative ed altre indennità). - 1.Le maggiorazioni percentuali delle indennità di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennità operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennità operative, con riferimento all'indennità di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto. 2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennità supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali, dell'indennità di volo oraria e dell'indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennità di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1. 3. L'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è disapplicato. 4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennità operative e dall'art. 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'art. 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'art. 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni. 5. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento. 6. A decorrere dal 1° luglio 2002 l'indennità giornaliera prevista dall'art. 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate è incrementata rispettivamente di 3,60 Euro, di 2,60 Euro e di 1,60 Euro. 7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennità mensile di impiego operativo prevista dall'art. 3 della legge sulle indennità operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove più favorevole dell'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4. 8. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità di cui all'art. 3, comma 2, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. 9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. 10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennità operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennità percepita e quella di cui alla tabella del comma 1. 11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attività aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianità di servizio in qualità di paracadutista. 12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all'art. 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. 13. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. 14. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all'art. 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. 15. La misura dell'indennità pensionabile prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è elevata al 30 per cento".

[5] Si riporta la tabella alla legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate dalle Forze di polizia):

"Tabella (Art. 6, comma 1)

 

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Grado |Misure mensili lorde

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A) Generale di Corpo d'Armata e di Divisione....| 910.000

B) Generale di Brigata.... | 850.000

C) Colonnello+25.... | 790.000

D) Colonnello.... | 730.000".

[6] Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici" stabilisce quanto segue: "Art. 2 (Omissis). 5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente".

[7] Il testo dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) stabilisce quanto segue: "Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. 2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio. 3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. 5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello. 6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999".

[8] Il testo degli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) è il seguente: "Art. 13 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità. 3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l'indennità richiamata al comma 3. 5. L'indennità di imbarco di cui all'art. 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative. 6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate. 7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT). 8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55 per cento". "Art. 52 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o anzianità superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianità. 3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento militare è attribuita l'indennità richiamata al comma 3. 5. L'indennità di imbarco di cui all'art. 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative. 6. Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso i reparti di pronto impiego, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate. 7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT). 8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55 per cento.

[9] Si riporta il testo dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): "Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa). - (Omissis). 2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati".

[10] Il testo dell'art. 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290. (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005) stabilisce quanto segue: "Art. 18 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati".

[11] Il testo degli articoli 7, secondo comma, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente: "Art.7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - (Omissis). Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio". "Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis). 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".