Sei mesi per il decreto attuativo e un anno agli operatori per adeguarsi
Il divieto di fumare nei locali pubblici PAGINA PRECEDENTE
(Articolo 51 Legge 3/2003)
   
   
Entrano in vigore il 4 febbraio prossimo le norme che prevedono il divieto di fumo in tutti i locali, pubblici e privati, aperti al pubblico. E' stato infatti pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio, il provvedimento collegato alla Finanziaria 2002 in materia di pubblica amministrazione che contiene le nuove disposizioni per la tutela della salute. Entro sei mesi il ministero dovrà emanare il regolamento attuativo della legge. Da allora, i locali come bar e ristoranti avranno un anno di tempo per adeguarsi, predisponendo aree per i fumatori dotate di impianti per il ricambio dell'area. Alle zone 'no smoking', comunque, dovrà essere riservato lo spazio maggiore. Solo il ministero della Salute consentire eventuali deroghe al divieto assoluto di fumo. Quando le nuove disposizioni entreranno in vigore di fatto verranno messe al bando le sigarette da tutti i locali pubblici. Ecco come.
- DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO: nei locali chiusi sarà imposto un generale divieto di fumare: uniche eccezioni, i locali privati non aperti a utenti e i locali pubblici espressamente riservati ai fumatori. In pratica succederà che nei bar e ristoranti che vorranno accogliere ancora i fumatori, dovranno essere riservate delle zone per il fumo, rispettando un regolamento governativo che sarà varato entro due mesi dall' approvazione della nuova morma. Le aree per i non fumatori, comunque, nei ristoranti dovranno essere più grandi di quella per i fumatori.
- UN ANNO DI TEMPO PER ADEGUARSI: dall'approvazione definitiva della legge passerà almeno un anno prima che le nuove regole entrino in vigore. Bisognerà infatti aspettare l'emanazione di un regolamento ministeriale (da adottare entro sei mesi), dopo di che ci saranno altri 12 mesi di tempo per consentire a tutti i soggetti interessati di adeguare locali e impianti.
- MULTE FINO A 2000 EURO: i trasgressori della legge rischieranno grosso. Chi sarà sorpreso a fumare sotto un cartello ''no smoking'' rischia una multa da 25 a 250 euro. Ma la sanzione potrà essere raddoppiata se nei dintorni ci sono donne incinte o bambini sotto i 12 anni. Le multe più salate sono previste per i proprietari dei locali dove il divieto non viene fatto rispettare: per loro la multa andrà dai 200 ai 2000 euro.
- ''SCERIFFI" ANTIFUMO: saranno le Regioni, assieme al Governo, a stabilire come condurre gli accertamenti antifumo. Ogni regione dovrà individuare i responsabili del controllo, veri e propri ''sceriffi antisigarette, che avranno il potere di multare i trasgressori.
- IMPIANTI VENTILAZIONE PER TUTTI I LOCALI PUBBLICI: tutti gli esercizi e i luoghi di lavoro dovranno dotarsi di impianti per la ventilazione e per il ricambio d'aria, secondo le regole che saranno fissate nel regolamento attuativo.
(30 gennaio 2003)
 


LEGGE 16 gennaio 2003, n.3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (GU n. 15 del 20-1-2003- Suppl. Ordinario n.5) Articolo 51

 

 

Articolo 51

 

(…)

 

Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

 

Articolo 51

(Tutela della salute dei non fumatori)

 

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2.Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria

sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale

regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 [1], come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e

dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584 [2].

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.