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Legge 24 dicembre 2003, n. 350
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre 2003 - Supplemento ordinario n. 196
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in
53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni
di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000
milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2
si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo
che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di
emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».
3. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
4. Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui
all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, comma 2, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135
del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due
anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali»;
b) dopo l’articolo 78 è inserito il seguente:
«Art. 78-bis. - (Altre attività agricole) – 1. Per le attività
dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui
all’articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte
eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la
produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di
prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 29, comma 2, lettera c),
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare
dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli
effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il
coefficiente di redditività del 15 per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi
di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è
determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25
per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e
d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca
per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le
modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di
imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442, e successive modificazioni»;
c) all’articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le
operazioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere
dai soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 29, eccedenti i
limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si
applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo
78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull’esercizio
della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80».
7. Dopo l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse) – 1. Per le attività
dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo
comma dell’articolo 2135 del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto è
determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura
pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria
dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
8. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti:
«conservazione, valorizzazione,»;
2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla
lettera c) dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597,» sono soppresse;
3) dopo la parola: «conferiti» è inserita la
seguente: «prevalentemente»;
4) le parole: «nei limiti della potenzialità dei
loro terreni» sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato.
9. All’onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per
l’anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. All’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «almeno dell’8 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «i ricavi
o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del
2003 almeno del 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i ricavi o
compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il
relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento»;
3) alla lettera b), le parole: «un
incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle
scritture contabili» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento non
superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili»;
b) al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 5»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare
dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa
alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per i periodi d’imposta soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e
secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell’articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
b) all’articolo 54, secondo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni;
c) all’articolo 55, secondo comma, numero 3),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 8,
relativamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli
atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o
pari al 50 per cento di quello dichiarato»;
f) al comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono
sostituite dalle seguenti: «non soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo
d’imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le
condizioni di cui al comma 4»;
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero della
licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, prevista
dall’articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è
disposta dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da
quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non
hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte
violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale
compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all’articolo
19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di
cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono
complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle
violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente
decreto»;
h) al comma 12, lettera b), le parole: «importo
superiore a 5.154.569,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo
superiore a 5.164.569,00 euro»; nel medesimo comma, alla lettera c), le
parole: «hanno titolo a regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si
sono avvalsi dei regimi forfettari»;
i) al comma 13, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti
passivi di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA»;
l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli
incrementi di cui al comma 4».
11. Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale comunale sui diritti
d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale è pari ad 1 euro per
passeggero imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per la
successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un
apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla
base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime
aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti
percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel
recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie
totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno
2003», sono inserite le seguenti: «e per l’anno 2004»;
b) all’articolo 16, comma 6, dopo le parole:
«30 aprile 2004» sono inserite le seguenti: «, salvo che il contribuente non
presenti istanza di trattazione»;
c) all’articolo 19, comma 3, le parole: «31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
d) all’articolo 21, comma 3, le parole: «31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
e) all’articolo 21, comma 6, le parole: «31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All’articolo 6 del decreto del Ministro delle
finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111
del 15 maggio 1998, le parole: «10%» sono sostituite dalle seguenti: «30 per
cento». La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che
definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di
bonifica dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro
l’importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le
disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà
ai comuni di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la
occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di
ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005» e le
parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo
dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 60.000 euro».
17. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31
dicembre 2004».
18. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in
materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’IRPEF di
cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di
spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
20. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;
b) al comma 1, lettera b), settimo
periodo, le parole: «Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile
2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il Governo presenta al Parlamento
entro i successivi trenta giorni»;
c) al comma 1, lettera b), è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è
rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il
Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l’attuazione dell’articolo 119
della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali
dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province,
delle città metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al
gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta
Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni
legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai
poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione
della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali
disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º
gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni
nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni,
sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio
2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti
legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale
vigente in materia.
24. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2005».
25. Nell’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 1999» sono sostituite
dalle seguenti: «chiuso entro il 31 dicembre 2002». L’imposta sostitutiva
dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata
in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20
della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso
alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell’imposta
sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per
cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva dovuta in base alle
disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali,
senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento
nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L’applicazione
dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l’affrancamento dei valori.
All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria
o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria».
27. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del
presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità
stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All’articolo 11, comma 1-bis, secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «reddito
complessivo» sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati
redditi di terreni e da abitazione principale,».
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
gli interventi di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga
alla normativa vigente. L’importo degli interventi non può essere superiore a
15.000 euro.
30. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata,
comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito
della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni
bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare
legalmente riconosciute senza fini di lucro.
32. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti
parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica
della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse».
33. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta
comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31
dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.
34. All’articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «trenta unità» sono sostituite dalle
seguenti: «33 unità».
35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze
di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del
processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione
dell’attività della struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
determinata, a decorrere dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per
l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1,
e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i
compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di
pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
per legge devono essere riversati allo Stato;».
37. All’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le
parole: «conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche a seguito
della»; nello stesso comma, dopo le parole: «relativi ai rimborsi ed ai
recuperi» sono inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura
italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004. Le disponibilità di cui
al presente comma sono destinate prioritariamente all’erogazione di
contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di
cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della
propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo
schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere delle
competenti Commissioni.
39. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «produttrici o» e
dopo la parola: «distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i
grossisti».
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica
e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai
clienti grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad
essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per
essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano
per la produzione di energia elettrica».
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi
di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta
comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base
della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di
regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui
il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento
dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto,
salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro
quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e
indennizzi per l’utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio
indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell’articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo
intercorrente tra il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di
settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994,
n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai
sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla
data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui
all’articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro
il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo
le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione
di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della
predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione
dell’eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1) all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone
fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati
sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni
degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno
effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui
all’articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle
disposizioni di cui all’articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a
pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d’imposta per i
quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono
essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività
produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata
perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di
accertamento parziale di cui all’articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il
contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la
definizione o l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale,
con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di
quanto già pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle
disposizioni del presente comma, si applica l’articolo 10 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato
successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
45. Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici
formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private
registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni
presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità
omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento
delle somme dovute, l’adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso
articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in
particolare, l’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289
del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli
articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla
regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14,
anche con riferimento alle attività detenute all’estero alla data del 31
dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato
articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto
dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta
è effettuato entro il 16 marzo 2004.
48. Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2002, le disposizioni dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui
agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai
processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data,
non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16
marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di
obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell’articolo 15 della predetta
legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, si
applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e
2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo
2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli
avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento
della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell’articolo 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come
definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla
data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente
la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo
2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate
trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L’importo della prima
rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi
legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle
disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212,
come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato
versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai
sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
intendono avvalersi, ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto-legge n. 269
del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di
imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di
accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni,
inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all’articolo
33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d’impresa e gli
esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli
risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello
stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque
fermo l’obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei
compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei
ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall’applicazione degli
studi di settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30
giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il
predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i
canoni per la concessione d’uso sono rideterminati, con effetto dal 1º gennaio
2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento
per cento».
54. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter
sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all’articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante
trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali
rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio».
55. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per
grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e
per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti intermedi: lire
87.000 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici
intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600
per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro
730,87 per ettolitro anidro».
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1º gennaio 2003, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,»;
b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti: «reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono».
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all’articolo 8, comma 1, le parole
da: «previsti» fino a: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle
seguenti: «che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le
altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare precedente hanno
realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro».
60. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le seguenti: «nonché dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, all’articolo 3, dopo il comma 3-bis è inserito il
seguente:
«3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello
Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione
dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze. La misura del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze con l’applicazione di una percentuale pari alla
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevata dall’ISTAT nell’anno precedente».
62. A decorrere dall’anno 2004, con i decreti di cui al comma 8
dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate
ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal
comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
64. All’articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100
milioni di euro».
65. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «degli utili distribuiti» sono sostituite dalle
seguenti: «dei proventi cui al comma 37», dopo le parole: «la provincia di
Lecco,» sono inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse
le seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecco».
66. Il termine di cui all’articolo 138, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 24,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di
piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli
idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film
semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non
aderenti con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per
cento. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
68. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
«14-bis.1. L’efficacia delle disposizioni del comma 14-bis
è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea».
69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è
ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all’articolazione su più sedi dell’attività didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun
anno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive,
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun
ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi
di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e
private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei
settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie
del Paese, prevedendo anche l’interscambio di conoscenze per favorire la
realizzazione di tali programmi e attività.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei
settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere
accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le
piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di
ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei
settori di interesse strategico per l’attuazione delle politiche comunitarie e
per l’internazionalizzazione delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno
finanziario annuale dell’ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale
dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi
internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la
medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la
partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale
GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo
15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario
per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli
fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 5, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2
è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto
dovuto a titolo di competenze arretrate.
8. Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200
milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga
delle missioni internazionali di pace.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del
Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla
estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone
fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all’estinzione delle
anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al
31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo
6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla
legge 27 maggio 1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di
euro per l’anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da
iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e
l’entità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
14. Per le finalità di controllo, trasparenza e
contenimento della spesa pubblica, la Banca d’Italia trasmette al Ministero
dell’economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni
finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con
istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la stessa Banca
d’Italia.
15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all’atto
del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni
pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l’istituto
finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze, indicando il beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il
relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione bancaria
italiana.
16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e
gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad
eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi
pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge,
disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e
degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono
indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari,
le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un’attività
patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale
inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato dell’attività oggetto di
cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente e specializzata.
Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione
accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le
cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni
pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di
superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente,
una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già
prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di
indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la
ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e
impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo
pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù
onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti
di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli
enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati
specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente
od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore
di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici
o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti
alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento
finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19
della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi
generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di
preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e
alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18
sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
l’ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli
articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti
nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione
degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a
stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo
Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l’istruttoria delle domande
presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei
costi documentati e di una commissione per la gestione.
23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 22,
pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui
all’articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre
1991, n. 344, relative all’aumento degli importi delle provvidenze economiche
previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi
italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995,
n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad
applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la
spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli
importi dell’IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti
locali interessati ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre
1999, n. 472, e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a
statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di
282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i
predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003
in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province
autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori
restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al
comma 25.
27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di
comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato alle
unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di
servizi.
28. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate
derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali,
inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse
alle finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo
18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non
superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di un’opera o di un
lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle
erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti
stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e
delle finanze, limitatamente all’anno 2004, è autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilità
speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95
per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a
titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano dalla
deliberazione del CIPE per l’anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione
all’IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004,
dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all’anno 2004, il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna
anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per
ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF e Fondo
sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del
CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo
previsto a carico dello Stato dall’Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti a carico delle regioni, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, all’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli
articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle
regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti
adempimenti resta fermo l’obbligo del ripristino del livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato
dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della
proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché
della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica
degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto
dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
del 3 agosto 2000, di cui al comma 32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 in favore di
ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Per l’anno 2004, l’incremento annuale delle risorse, pari a 180
milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di
inflazione alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura del 50 per cento del
totale in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore
della generalità dei comuni.
36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità
dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di
debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad
errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della
riscossione.
38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2003».
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri è istituito, nell’ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 –
Uffici all’estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per
consumi intermedi, relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale
è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi
iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono
corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti
del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo
il quinto comma sono inseriti i seguenti:
«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in attesa dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all’articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all’entrata del controvalore in euro dell’importo prelevato seguendo le procedure previste dall’articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri».
41. All’articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «da emanare entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.
42. All’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: «Il 10 per cento delle maggiori entrate» sono
inserite le seguenti: «di ciascun anno».
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per
razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le
procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione
internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative
relative alle organizzazioni non governative.
44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per il periodo
febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l’organizzazione
dell’attività della «International Task Force per l’educazione, il
ricordo e la ricerca relativi alla Shoah» è autorizzata, per l’anno
2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
45. L’articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è
sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli oneri derivanti
dall’attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro
annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero della salute».
46. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a
carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione
integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi
nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in
1.030 milioni di euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere
dal 2005.
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per
l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime
di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l’anno 2004 e
in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 con specifica destinazione,
rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a
quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall’anno 2004, la
somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio
del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione
alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria,
della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni
in campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli
oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione
della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle
amministrazioni dello Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio
contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all’ultimo periodo del
comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono
considerati, a decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario degli enti territoriali di cui all’articolo 29, commi 5 e 7, della
medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti
di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate
dall’articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma
2 del richiamato articolo 29.
51. A decorrere dall’anno 2004, i contributi spettanti agli
enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento,
di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già
consolidati nel Fondo di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli
importi attribuiti ai singoli enti per l’anno 2003. Per i comuni che non
certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004 e
per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella
misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo,
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in
relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è
incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto
Accordo, di 550 milioni di euro per l’anno 2004 e di 275 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del
biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le
assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l’anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000,
n. 331. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le
assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di
ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre
2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di
spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca uno specifico fondo. Con
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al
trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse
finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di
ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti
del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e
autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14
ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell’assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a
procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive,
motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle
procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni
legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280
milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 70 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 280 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo
la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni
richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito
modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero
dell’economia e delle finanze. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione
delle assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli
addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela
ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla
tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela
dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del
30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo
tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione
comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate
le esigenze di reclutamento di personale da parte dell’amministrazione civile
del Ministero dell’interno in correlazione all’effettiva restituzione a
compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e
dell’amministrazione penitenziaria in correlazione all’effettiva restituzione
a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia
penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è
comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari dall’università
nella quale prestano servizio ad altra università statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere
collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale
conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato
in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il
diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di
appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i
limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata
complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad
eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il
medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in
assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si
applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative
federazioni nonché al comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della
completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni,
la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e
le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere si
applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione
civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere personale,
mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al
predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti
professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del
personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo
determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di
cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle
predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso
dall’esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate,
per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l’anno 2005,
assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 milioni
di euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e,
quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo
delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati
per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali
assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono,
comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003,
tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della
essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del
personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti
predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in
ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un
rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119,
comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30
per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate
sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in
caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle
disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2003. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30
giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all’emanazione
degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno per l’anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 15, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni
e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di
personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle
percentuali di cui al presente comma.
61. I termini di validità delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno
2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno.
La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa
per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla
legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per
l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi
contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi
da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della
giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti
di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 34, comma 19,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell’economia e delle
finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale
utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno
2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di
euro, ad avvalersi del personale di cui all’articolo 91, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello
stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo
34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate
unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dai commi
da 53 a 71 per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in
essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono
comunque prorogati al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e
dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 34, comma
20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53
possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto dall’articolo 108 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nei limiti di spesa previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a
tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno
2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare
quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui
al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle
autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l’anno
2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si
applica quanto disposto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle
straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, provvede all’acquisizione di personale civile con
professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo,
prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle
predette procedure l’Amministrazione può avvalersi di personale assunto a
tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per
la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra
l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale
con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre
pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando
ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità,
nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite
con regolamento adottato dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con
riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento
dell’Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal
regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche
mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da
dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento di distacco presso l’Autorità. La disciplina del personale con
contratto a tempo determinato è stabilita dall’Autorità con propria delibera,
in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368.
68. Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca, l’Istituto
superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), l’ASI, l’ENEA, nonché per le università e le scuole
superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i
cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del
fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
università.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento
delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del
personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 2004, secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni
pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al
principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati
dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale
trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i
piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei
carabinieri ausiliari di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei
limiti di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per
l’anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare
contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori
a 2.490 unità nell’anno 2004, 3.420 nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno 2006. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli
arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento
stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei
potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi
a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate
eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto
amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali,
la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base
volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite
complessivo di 300 unità, del personale dipendente, alla data del 7 luglio
2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici
interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni
interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento
del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette
amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalità, le citate amministrazioni
possono avvalersi del personale in servizio presso l’Agenzia del demanio che
ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica
amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l’Agenzia del
demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalità,
criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica.
72. L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le
maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale
percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al
comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. L’articolo 19, comma 4, della legge 28
luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l’emolumento ivi previsto
compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze
armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia
e non è computabile ai fini dell’attribuzione dei trattamenti di cui
all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed
agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter
della legge 1º aprile 1981, n. 121. Gli importi erogati o da erogare in
esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di
cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono
riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi
titolo.
73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di
procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche,
degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure
dell’assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e
successive modificazioni.
74. L’articolo 8 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda
prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da
considerare, ai fini dell’applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come
domanda di trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al
personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che
si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione
europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni,
commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto
del Consiglio o di altra istituzione dell’Unione europea, ad eccezione dei
dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle
spese di viaggio aereo nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare,
limitatamente all’esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga
alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con
i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già
stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda
i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione
occupazionale.
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il
termine di cui all’articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.
78. Nelle more dell’attuazione della vicedirigenza di cui
all’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
2002, n. 246, e dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del
Ministero dell’economia e delle finanze appartenente alla ex carriera
direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre
1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato ai sensi dell’articolo 7
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica funzionale, posizione
economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze
di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni,
sono rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto
personale. Al predetto personale è attribuita la decorrenza economica nel
nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1º gennaio 2004 non
spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti,
promosse dal predetto personale, relative all’applicazione dell’articolo 7 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle
spese di lite.
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di
legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a
quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e
presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa
Procura generale compete l’indennità di trasferta per venti giorni al mese,
escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte
d’appello di Roma.
80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è
determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del
presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge
n. 468 del 1978.
81. Al fine di realizzare l’omogeneizzazione dei
trattamenti economici accessori, la misura mensile dell’indennità speciale di
seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall’articolo 1 della
legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del
tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 1993, è rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa
di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il
solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo
svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività
socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni
con meno di 50.000 abitanti.
83. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) – 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall’articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni,
le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità
terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni
e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le
metodologie per la rilevazione, l’elaborazione, la valutazione e il
trasferimento all’esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso
opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per
l’azione antidroga di cui all’articolo 1 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre
amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e
recupero delle persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il
Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli
interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare
riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente
altresì l’elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di
accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una
apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il
Dipartimento stesso».
84. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: «Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».
85. All’articolo 133, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con
eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga».
86. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83
a 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e nell’ambito delle dotazioni organiche della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis
dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31
marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare
la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse.
88. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, l’articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal
seguente:
«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) – 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell’infanzia ed
elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico
con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti
comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di
istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere
l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque
classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno
quaranta classi.
4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può
essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto
rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o
istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni
staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con
sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati,
l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti
addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate,
anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1».
89. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarietà,
appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano
in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli
alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene
disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o
non ottengano una delle sedi richieste, d’ufficio.
91. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto piano
straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle
risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166,
che risultano disponibili al 1º gennaio 2004».
92. Per l’attuazione del piano programmatico di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a
decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i
seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e
formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e
formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
94. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche».
95. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito
per l’anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e
96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95, lettera
a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto
delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
98. All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
dopo il numero 23) è aggiunto il seguente:
«23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali».
99. All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In alternativa il certificato di agibilità potrà essere
richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma
dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico
del committente».
100. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma:
«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo».
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a
20 milioni di euro per l’anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 da destinare all’ulteriore finanziamento delle finalità
previste dall’articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006 da destinare al potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e
tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono
il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai
programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di
esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori
sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
102. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di
tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme
di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare
un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura
stabilita all’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28
dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del
3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che
assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze
delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad
esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende
private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie
delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base.
L’importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare
inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo di cui al primo
periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto
della somma corrispondente all’applicazione dell’aliquota marginale prevista
dalla normativa vigente per l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
affluiscono al Fondo di cui al comma 101.
103. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 101 e 102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle
province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi
residenti l’assegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa
statale per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004,
secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio
adottato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime,
a valere sulle risorse all’uopo corrisposte dall’apposita gestione speciale
dell’INPS.
105. Dopo l’articolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) – 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione».
106. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «da almeno cinque anni» sono soppresse.
107. All’articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: «e delle aziende sanitarie locali,» sono
inserite le seguenti: «degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,».
108. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Fondo per l’edilizia a canone speciale, con una dotazione
finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10
milioni di euro per l’anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui
territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente
alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono
utilizzate per l’attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al
recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate
ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai
soggetti di cui al comma 113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle
disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l’attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell’attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.
112. L’attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale possono
essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo,
riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle
leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ma inferiore all’importo determinato, ai sensi della presente legge,
dalla regione nel cui territorio si trovano le unità immobiliari, tenuto conto
dell’andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell’incidenza tra la
popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.
114. Le unità abitative realizzate o recuperate in
attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non
può essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a
canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112,
e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi
biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi
inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti
reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere
il 5 per cento del valore convenzionale dell’alloggio locato.
115. I comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui al
comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri
di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l’esenzione dai contributi
stessi nonché la riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando tali
benefìci in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni
assunti dall’imprenditore.
116. L’incremento della dotazione del Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, disposta per l’anno 2004 dall’articolo 21, comma 6, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve
essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere
architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a
20 milioni di euro;
c) servizi per l’integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole
dell’infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell’infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 48, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
119. All’articolo 18, comma 8-quater, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: «fino al termine di tale
periodo,» sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare
che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18
del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 47, nonché l’articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le
medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa
vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva
nazionale dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti
l’invalidità civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest’ultima, fatte
salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri
funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali
ovvero, in base ad apposita convenzione con l’INPS, da avvocati dipendenti da
tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le
controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio delle
funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque
non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza
del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992,
all’articolo 27, comma 1, la parola: «regionale» è soppressa.
122. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d’investimento
immobiliare chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell’imposta è tenuta la società di
gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa
dall’apportante senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con l’indicazione della
disposizione di cui al presente comma, deve essere integrata dalla società di
gestione del risparmio con l’indicazione dell’aliquota e della relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese
di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni
dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai
fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25
del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta
nel terzo comma dell’articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le
cessioni sono considerate operazioni imponibili».
123. L’efficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla
preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi
dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
124. Al comma 2-bis dell’articolo 37 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto
dall’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le
parole: «dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote
emesse» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento più una quota degli
intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni
caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in
circolazione».
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento
e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione,
previsto dall’articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da
identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per l’attivazione del
Centro di alta specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla
Fondazione IME, per l’anno 2004.
127. Al fine di favorire l’integrazione dei poli di
eccellenza ospedaliera con l’attività di ricerca scientifica e tecnologica
avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori,
è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui
a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e
delle nuove Molinette di Torino.
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo
svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006» è autorizzato il limite
d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale
limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione
di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni. Nell’attesa che sia portata a termine la procedura
relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma,
i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per
l’affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di
lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge 9
ottobre 2000, n. 285, introdotto dall’articolo 1 della legge 26 marzo 2003,
n. 48, dopo le parole: «formalmente delegati», sono inserite le seguenti:
«nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dal Ministero dell’economia e delle finanze» e il periodo: «Partecipa alle
riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del
Presidente del Consiglio dei ministri» è soppresso.
130. Per il completamento e l’ottimizzazione della
Torino-Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la
strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite
d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
131. All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, dopo la parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti:
«, nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento
trasfusionale o con idrossiurea,».
132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato,
alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici
previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni
previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di
riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate
entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate
dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente comma e del comma
133, valutato in 25 milioni di euro per l’anno 2004, 97 milioni di euro per
l’anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
133. I benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi
anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello
stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a
decorrere dal 2004.
134. All’articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le unità
immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per
le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano
manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle
condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta
manifestazione di volontà di acquisto».
135. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e le parole: «e di 45 milioni di
euro per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004».
136. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di
euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima finalità e non
utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.
137. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite
massimo di euro 51.645.690 nell’esercizio finanziario 2004 a far carico sul
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. L’intervento di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, può proseguire nell’anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non
utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All’articolo 118, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 47, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di 100 milioni di euro
per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre
2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge,
anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche
senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere
stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Tale
riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il
lavoratore decade dal trattamento di mobilità, qualora l’iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di
disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio, la cui
corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,
quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un
corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un
livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un
corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il
lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra
indennità o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o
servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del
trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a
qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del
datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al
settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le
attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più
di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma.
138. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002,
n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»;
b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività» sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all’interno dello stesso stabilimento».
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
140. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si
realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione
degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in
Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere
destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla
regione per la realizzazione dell’evento».
141. Per l’anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità
montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli
destinati alle province.
142. Nell’ambito del tavolo di monitoraggio della spesa
sanitaria costituito in attuazione dell’Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli effetti finanziari
della legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista
dall’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2002, n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte
all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dell’accresciuta complessità delle
funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché in relazione alle
prioritarie esigenze collegate alle attività di previsione, di gestione, di
controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al
predetto Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma
pari a cinque milioni di euro annui è destinata, d’intesa con le
organizzazioni sindacali, all’incentivazione della produttività del personale
delle aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra
Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto
2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di
Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati
alla regione Lazio a favore dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65
milioni di euro per l’anno 2004, 60 milioni di euro per l’anno 2005 e 75
milioni di euro per l’anno 2006, nonché 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’ospedale Casa sollievo della sofferenza
di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie
della gestione liquidatoria dell’Azienda universitaria Policlinico Umberto I
di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla
regione Lazio l’importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi
che residuano dopo l’assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla
regione Lazio ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilità dell’assegno di cui al comma 1
dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive
modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui
al comma 3 dell’articolo 2 della stessa legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
consentire la più efficace attuazione delle norme di riforma del sistema
fiscale, nonché al fine di rafforzare significativamente i risultati
dell’attività di controllo tributario in relazione a quanto previsto
dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia
delle entrate può procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unità
di personale appartenente all’area C che abbia superato procedure selettive
pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico retribuito.
147. Al fine di garantire la piena operatività delle
pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall’articolo
34, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano
state interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei
posti di livello dirigenziale generale, all’articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «50
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». Per le
amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui
posti di livello dirigenziale generale contrattualizzato dell’area 1 non
superino le cinque unità, il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31
dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali
indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far
fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la
protezione civile, per l’anno 2004, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) è autorizzata ad avvalersi di personale
utilizzato a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di
flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente
stanziata per lo stesso personale nell’anno 2003 dalla predetta Agenzia. I
relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell’Agenzia.
149. In attuazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione
di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali si provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La dotazione del suddetto fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
150. In relazione all’accresciuta complessità dei compiti
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza
sociale e di lavoro derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della legge 14
febbraio 2003, n. 30, l’intera quota del 10 per cento dell’importo proveniente
dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle
direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezioni del lavoro per le
violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all’articolo 79, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è destinata, limitatamente all’anno 2004,
all’incentivazione del personale con le modalità previste dallo stesso
articolo 79. Per gli anni successivi l’importo percentuale della predetta
quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da assegnare
al servizio ispezione del lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di
protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati
indispensabili per lo svolgimento dell’attività e delle procedure ad essa
connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è
istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei
servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall’anno 2004,
di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento
delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per
l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali
di base interessate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
153. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed
efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la
dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di
500 unità complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per
qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in
incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro
5.000.000 per l’anno 2004, euro 12.000.000 per l’anno 2005 ed euro 16.000.000
a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all’articolo
18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in
incremento nel profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50
per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e
2005 e con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i relativi
criteri, modalità e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso
profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione
degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27
marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto
con decreto del Ministro dell’interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le
predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni
del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui
al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
154. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 della
legge 26 marzo 2001, n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni per l’anno
2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall’anno 2005.
155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l’anno 2004, 42 milioni di euro per l’anno 2005 e 38 milioni di euro a
decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al
riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1º gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della Marina, ivi comprese
le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli dei
marescialli ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, con quelle del personale dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel
ruolo degli ispettori ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per
l’anno 2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
156. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per continuare nel
progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall’analogo
personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno
2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare,
con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa,
rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni
corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more
dell’inquadramento previsto dall’articolo 28 dello stesso contratto collettivo
nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in
servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalità le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di
un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei
padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio
nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la
funzionalità dell’attività di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unità appartenenti al profilo
operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a
quelle dei profili aeronaviganti della posizione economica B2, sono collocate
in tali profili in soprannumero con progressivo riassorbimento nell’ambito
della dotazione organica del settore aeronavigante di cui alla Tabella A del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva
massima di 282.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2004.
158. Per l’anno 2004, nell’ambito delle deroghe di cui al
comma 54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori
del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i
posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi
già emanati in applicazione dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive
modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione
organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F,
utilizzando i candidati già idonei collocati nella residua graduatoria di cui
al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonché mediante assunzione, a
domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati
ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo
50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le
conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti
sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale
del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme
restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del
Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le
predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa
graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri è istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari, con dotazione a decorrere dall’anno 2004, di 10 milioni di
euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
160. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge
25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell’articolo 7 della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze».
161. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo
le parole: «università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca», sono
inserite le seguenti: «nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al
funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l’anno 2004,
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165».
162. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello
Stato in favore degli enti e delle associazioni per l’assistenza alle
collettività italiane all’estero di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: «, salvo una quota,
stabilita con decreto del Ministro delle finanze» fino a: «stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze».
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le
disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento
dell’Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la
produttività del personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle
somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale,
delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato
effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati
rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione
della tesoreria e del debito pubblico e con l’attività di controllo e di
monitoraggio dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio
per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio
decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con
effetto dall’anno 2004, per le finalità di cui al comma 2 e per il
potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da
garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo
modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi
fondi destinati al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in
servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che
hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base
monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le
modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da
assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli
Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1».
166. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3,
nonché dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell’articolo 27 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell’articolo 32 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano
rilevanza nazionale»;
b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura»
sono inserite le seguenti: «di beni e servizi a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di
prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto
di convenzionamento».
167. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono
inserite le seguenti: «a rilevanza regionale»;
b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole: «aderiscano alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad»
sono sostituite dalle seguenti: «attuino i princìpi di cui all’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ovvero»;
b) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.
169. All’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono
inserite le seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed
il terzo periodo;
b) il comma 7 è abrogato.
170. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Tali enti, per l’acquisto di beni e per l’approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad
utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire
il rispetto del patto di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie
articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta
supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi
da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche
alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei princìpi di concorrenza.
Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti)
1. Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì
riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o
detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la
ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è
corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato
sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a
larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La
concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni
di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso
dell’acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla
concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in
comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è
riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In
ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato,
nell’ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1
quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore
di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l’acquisto o
noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che
l’offerta commerciale indichi chiaramente all’utente i fornitori di contenuti
con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato
i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in
tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato
dall’articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Per il solo
anno 2004 il predetto finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di
euro.
6. All’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: «cessione in uso
di circuiti telefonici» sono inserite le seguenti: «e a larga banda punto a
punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,».
All’onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede
mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro,
delle risorse di cui al comma 8.
7. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il
Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando
la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e
video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del
Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con
indicizzazione per intervento, consultazione dell’archivio audio e video delle
sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici
nel settore informatico, di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l’ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro
per l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;
il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo
della società dell’informazione nel Paese.
9. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al
progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad
incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali
tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le
modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi
stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
10. Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel
limite di 30 milioni di euro per l’anno 2004, all’istituzione di un fondo
speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle
spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all’erogazione
di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal
computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet,
nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in
Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo
all’anno d’imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle
disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione
del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti
alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi
stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il
contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale,
nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare
un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche
attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, usufruendo di
riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per l’acquisto sono
ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto
di natura non regolamentare il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le modalità attuative
per poter accedere ai benefìci previsti dal presente comma.
12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento
delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal
Ministero dell’interno, aventi per oggetto l’applicazione del voto elettronico
alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
13. All’articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001,
n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le quote versate
all’ENAV e all’ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso».
14. L’Istituto per il credito sportivo opera nel settore
del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 151
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all’Istituto
per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di
cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle
regioni ed autonomie locali, nonché stabilendo le procedure ed i criteri per
la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione
dell’Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è
approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta
salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
15. All’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
al comma 52, le parole: «di un polo di attività industriali ad alta
tecnologia» sono sostituite dalle seguenti: «di un polo di ricerca e di
attività industriali ad alta tecnologia»; dopo le parole: «del comune di
Genova», sono inserite le seguenti: «anche in relazione all’attuazione
dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma non possono essere
utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006».
16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a
valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25
ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge,
e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in
sofferenza, è dovuto solo il versamento della quota originaria residua con
esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro
il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro è consentito il
versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004,
il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli
interessi legali. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
17. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile
2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002,
n. 118, dopo le parole: «connesse all’attività antincendi boschivi di
competenza,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al
funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella
lotta agli incendi boschivi,».
18. Le risorse provenienti da iniziative di cui
all’articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle
relative agli interventi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini
dell’attuazione dell’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al
comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e
forestali sottopone all’approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei
settori agricolo e della pesca.
20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti
dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità
naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali,
ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2
dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di
carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è
fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non
inferiore al tasso di interesse legale».
22. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma
17 è inserito il seguente:
«17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis,
il pagamento rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti».
23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di
differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del
tasso legale vigente all’atto della rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si
applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre
2003.
25. All’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2004».
26. Per la prosecuzione delle attività nel campo della
ricerca e sperimentazione agraria, è concesso al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per
ciascun anno del triennio 2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche
per gli eventi previsti dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone
colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della
fauna marina o l’impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell’articolo
10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad
aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all’articolo 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione
autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle
zone di pianura della medesima regione.
29. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi
previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli
interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982,
n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome
limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano
nazionale della pesca e dell’acquacoltura adottato con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio
2000.
30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto
previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano
nazionale della pesca e dell’acquacoltura per l’anno 2004.
31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi
infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
32. Le economie d’asta conseguite sono utilizzate con le
modalità risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di
ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e
34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in
aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31
presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al
Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30
aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce il
programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli
stanziamenti di cui al comma 31.
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella
realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli
Accordi di programma quadro esistenti, è definito il «Programma nazionale
degli interventi nel settore idrico». Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di
programma di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli
interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreché presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale
è assegnata priorità anche in relazione all’attuazione del programma delle
infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata
delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle
procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. Le regioni attribuiscono alle province composte per
almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di
cui all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l’introito
dei proventi di cui all’articolo 86, comma 2, dello stesso decreto
legislativo.
39. A copertura dell’onere aggiuntivo a carico delle
regioni interessate, derivante dall’attuazione del comma 38, è assegnato un
contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
40. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le
risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate,
proporzionalmente all’ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui
al comma 38.
41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di
autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative
agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive
modificazioni, nonché quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto
2002, n. 62, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all’ISMEA.
43. L’ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da
Sviluppo Italia Spa per l’attuazione degli interventi di cui al comma 42, che
risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti
giuridici e finanziari.
44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità e le procedure per l’attribuzione delle risorse
finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.
45. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l’ISMEA può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all’acquisto di crediti bancari
sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva
cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati
dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere l’introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell’Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.
47. L’Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai
prodotti agroalimentari e biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e
biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48. L’Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l’università degli studi di Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di ricerca.
49. L’importazione e l’esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o
fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi
dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la
stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari
dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace
indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei
prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le
fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci
in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita
al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano
amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei
segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un
prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla
provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo
attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della
stampigliatura «made in Italy».
50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi
nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso
l’Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature
scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini
derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al
Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere
attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla
protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle
disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si
applica a dipendenti dell’Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in
numero non superiore a dieci, il disposto di cui all’articolo 7, comma 10,
dell’accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa
nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 26
luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti
dall’estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui
al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel
caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi
comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari
delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del «made in Italy».
52. L’accesso alla banca dati delle immagini di cui al
comma 50 è disciplinato d’intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed
il comandante generale della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di
500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per
tutelare la specificità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può sottoscrivere
con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca
dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i
prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta
dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di
rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei
dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione è affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 54.
56. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo
della guardia di finanza l’accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54,
secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell’Agenzia delle
dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
57. Presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, è
istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di
importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività
istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico
doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli
operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni
interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed
attività.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i
Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per
l’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione,
validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a
stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui
all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
61. È istituito presso il Ministero delle attività
produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004,
30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per
la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la
regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito
marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o
assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per
il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico
particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati
mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione
dell’ente di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare
attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del
territorio nazionale. A tale fine, e per l’adeguamento delle relative
dotazioni organiche, è destinato all’attuazione delle attività di supporto
formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente
dal personale del ruolo di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per
la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul
trattamento economico complessivo in godimento secondo l’ordinamento di
provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera,
nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all’ente di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l’anno 2004
possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari
italiane di qualità «Naturalmenteitaliano».
63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di
origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite
con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri,
delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento dell’azione di
contrasto all’economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti
conferiti ai sensi della presente legge e dell’articolo 23 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall’anno 2004, e
di ulteriori 530 unità a decorrere dall’anno 2005. Alla copertura dei posti
derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l’assunzione in
deroga a quanto previsto al comma 53 dell’articolo 3 di un corrispondente
numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno
2004, 28 milioni di euro per l’anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006.
65. All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dopo la parola: «Livorno,» è inserita la seguente:
«Manfredonia,».
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di
trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori,
con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto
dall’Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle
denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da
forno. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli
organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone
l’integrità e l’indipendenza di giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative
vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari,
l’uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti
da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma
66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La
confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita
in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora
non sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di
cui al presente comma.
68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione
nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive in
collaborazione con la società EUR Spa l’Esposizione permanente del design
italiano e del made in Italy, con sede in Roma.
69. L’Esposizione permanente del design italiano e
del made in Italy ha finalità di valorizzazione dello stile italiano,
nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni
italiane di qualità.
70. Per l’attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una
spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a
valere sulle risorse di cui al comma 61.
71. All’articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: «per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2003 e 2004».
72. Presso il Ministero delle attività produttive è
costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale
anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di
violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di
coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di
assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
73. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri,
delle politiche agricole e forestali, dell’interno e della giustizia, sono
definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al
comma 72, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle politiche
agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell’Istituto
per il commercio con l’estero o presso gli uffici delle rappresentanze
diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di
monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per
l’assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e
nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
75. Per l’attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attività produttive è
istituito un fondo destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese
per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà
industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i
fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76
sono stabilite dal decreto di cui al comma 73.
78. Per l’attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una
spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno
2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo
di cui al comma 61.
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività
produttive segnala all’autorità giudiziaria, per le iniziative di sua
competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale.
80. L’autorità amministrativa, quando accerta, sia all’atto
dell’importazione o esportazione che della commercializzazione o
distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o
industriale, può disporre anche d’ufficio, previo assenso dell’autorità
giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce
contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del
contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a
fini giudiziari.
81. L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione è
proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere
decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
82. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 37 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di
10 milioni di euro per l’anno 2004 per agevolare i processi di
internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi
dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.
83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle
attività di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
84. All’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter
dell’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «delle imprese
industriali e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese
industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi».
85. All’articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in
attuazione del 5º bando».
86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi
dell’articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e
2006 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi di cui
all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un
limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse destinate agli
interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi
dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati
a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri
e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere
utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma
dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra
il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono
disciplinati da apposita convenzione.
90. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi
alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in
materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e
premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni
1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di
rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289
del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5
milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
91. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di
ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai
mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine,
nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1,
lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le
disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno
quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
dall’anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro
ciascuno a decorrere dall’anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati
con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio
d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385.
92. All’articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006».
93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui
limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui
all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura,
rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
94. All’articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario di cui
al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla
definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione
delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica
amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla
legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l’esecuzione».
95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli
immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un
limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall’anno
2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla
realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli
insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell’articolo 3
della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto
idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio
1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005.
98. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le
seguenti: «e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi
nell’intero territorio regionale,».
99. In conformità con il principio di cui all’articolo 34,
terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti
ai corsi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli
studi.
100. Al fine di cui al comma 99 è istituito un Fondo
finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari
concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti
all’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche
per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle
medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per
il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.
101. Il Fondo di cui al comma 100 è gestito da Sviluppo
Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è pari a 10
milioni di euro per l’anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i
contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390.
104. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170, per l’anno 2004 non si applica il riferimento
alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l’anno 2004 di
euro 250.000.
105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva
di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’articolo
9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza
istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in
sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di
almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare
apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli
istanti l’importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni
dalla comunicazione. A pagamento effettuato l’eventuale contenzioso si
estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali
compensate.
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del
tessuto produttivo nazionale, è istituito il Fondo rotativo nazionale per gli
interventi nel capitale di rischio. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa
nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per
effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30
per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei
servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorità
per quelli cofinanziati dalle regioni.
107. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le
risorse del Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare,
esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le
modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi
mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti
delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo di cui al
comma 106 è soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai
fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non
determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della
comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 235 del 21 agosto 2001, in
materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investirà in
imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali
in materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di produzione,
trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del
Trattato istitutivo della Comunità europea.
109. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie
e grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
110. Le condizioni e le modalità di attuazione degli
interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In
particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale.
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 45 milioni di euro per l’anno 2005.
112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione
dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi,
predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari,
finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle
scelte gestionali delle imprese medesime.
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente
una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, è costituito, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un
Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in
rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato
paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento
di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i
criteri fondamentali di gestione del Fondo.
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo di cui al comma
112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di
avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi
dell’Unione europea.
115. Il Comitato paritetico redige annualmente una
relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull’utilizzo del Fondo di
cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro.
116. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come
modificata dall’articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
117. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo
il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l’ANAS Spa e l’Agenzia delle entrate.
1-sexies. All’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e l’iscrizione a ruolo avviene a seguito di un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell’ufficio della società che l’ha richiesta“».
118. Nell’anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell’aggio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’aggio di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l’aggio, a carico del debitore, previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l’importo di cui al comma 118 è
ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i
commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno
usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i
commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l’obbligo della
redazione bilingue degli atti.
120. All’onere derivante dall’attuazione del comma 118, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
121. All’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate
precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il compenso spettante a
concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di
apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei
costi diretti e indiretti del servizio».
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
123. All’articolo 5, comma 20, secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «Ad esse non si applicano»
sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera
b) del comma 7 del presente articolo,».
124. Al comma 30 dell’articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole da: «negli articoli» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente
articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario».
125. La lettera g) del comma 27 dell’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:
«g) siano state realizzate nei porti e nelle aree
appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni
gravati da diritti di uso civico».
126. Al comma 17 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo le parole: «attività di promozione» sono inserite le seguenti: «rivolte
ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».
127. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Tessera del cittadino», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Tessera sanitaria»;
b) la sigla: «TC», ovunque ricorra, è
sostituita dalla seguente: «TS»;
c) al comma 13, le parole: «della TC» sono
sostituite dalle seguenti: «della TS nella carta di identità elettronica o».
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l’anno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è
utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell’articolo 60,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento
aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al
fondo di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La diversa allocazione tra gli strumenti d’intervento all’interno dei Fondi di
cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata
dal CIPE.
130. All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l’accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;
b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente» e dopo le parole: «relativa localizzazione» sono aggiunte le seguenti: «,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate».
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell’investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l’istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l’anno di presentazione dell’istanza e per l’anno successivo sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d’imposta ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle
concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un
potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, la
richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una
analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le
risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall’opera.
Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all’articolo
1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato
unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti
autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere
concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca
europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati
all’esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la
richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale
manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei
predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dall’opera, individuati nel piano
economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione
del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti
acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte
di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all’estinzione del
relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione
relativa alla gestione dell’infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135,
il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il
debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi
rapporti contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente
concessionario per l’utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del
servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono
destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei
soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei
confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla
realizzazione degli interventi, anche nell’interesse dei soggetti
finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese
possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono
determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134.
Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L’adeguamento
tariffario è regolato con il metodo del price cap, inteso come limite
massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo
pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT;
b) dell’obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa
altresì riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard
prefissati per un periodo quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei
servizi e mercato del differenziale dei margini di produttività rispetto a
quanto definito nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed
eccezionali, da mutamenti del quadro normativo;
d) costi derivanti dall’adozione di interventi
volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente
delle risorse, sostenuti nell’interesse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143. Per l’anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale
per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali, di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
stabilita in 30 milioni di euro.
144. Per l’anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo
nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui
all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70
milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dell’articolo 55 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini
dell’ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144
devono essere corredate dal progetto preliminare dell’opera ovvero
dell’infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto
preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell’erogazione del
contributo, a condizione che l’ente assegnatario assuma, nella medesima
domanda, l’impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale
comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria,
quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
«2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento».
147. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, è inserito il seguente:
«2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo,
nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari
al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla
data del 1º gennaio 2004».
148. Al comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
aggiunta la seguente lettera: «c-bis) realizzare infrastrutture
primarie con interventi intersettoriali». Per l’attuazione della lettera
c-bis) del comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
introdotta dal presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25
milioni di euro per l’anno 2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore
dell’opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per
cento dell’importo dell’affidamento posto a base di gara. Il pagamento al
contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica
soluzione, all’atto dell’ultimazione dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro
trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all’attivazione degli
accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui
all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati
ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su
proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione.
A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune
interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma,
ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque
subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte
del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203.
151. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 13 della legge 1º
agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «modernizzazione e lo sviluppo del Paese»
sono inserite le seguenti: «nonché per assicurare efficienza funzionale ed
operativa e l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari
sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello
Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali».
152. All’articolo 7, comma 15, lettera e), della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: «e,
contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte» sono
soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle
infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di
euro per il 2004. Per permettere l’applicazione del regolamento (CE)
n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di
difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi
asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite
le modalità di concessione del contributo. L’efficacia delle disposizioni del
presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea.
154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di
interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del
contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1996, a valere
sulle risorse di cui all’articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema
ferroviario metropolitano regionale veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli
enti del settore pubblico allargato di cui all’articolo 27 della legge 5
agosto 1978, n. 468, volte all’acquisizione della disponibilità di beni da
adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori,
possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo
ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello
Stato, volte all’acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali
servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing
operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa
quella a carattere speciale. Qualora l’operazione sia effettuata in deroga
alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della
natura dei beni oggetto dell’acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari
dell’operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore
efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è
istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. La dotazione del fondo per l’anno 2004 è fissata in 33 milioni di
euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al
presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, è destinata al
riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a
titolo di IRAP entro la data del 1º gennaio 2003 in relazione a contributi per
i quali è prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, in misura proporzionale all’entità degli esborsi sostenuti. Gli
importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
158. È autorizzata in favore del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2004,
di 7 milioni di euro per l’anno 2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006
destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di
integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunità locali.
159. Per il sostegno e l’ulteriore potenziamento
dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica è riconosciuto un
contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e
2005 e fino a 15 milioni di euro per l’anno 2006 a valere, fino all’importo di
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse
disponibili previste ai sensi dell’articolo 3, comma 101, della presente
legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinate le
misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonché dei
destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
160. Per la promozione e il sostegno delle attività di
ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture
specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica
internazionale e per l’avviamento di strutture di recente istituzione, è
autorizzata per l’anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore
dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
161. Per l’anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1
milione di euro per la concessione di un contributo in favore dell’Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi
dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa di
2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del
secondo ricongiungimento di Trieste all’Italia, è concesso al comune di
Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
164. Il contributo di cui al comma 163 è destinato a
concorrere ad iniziative riguardanti l’organizzazione di celebrazioni,
congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attività editoriali.
165. Il contributo di cui al comma 163 è altresì destinato
al recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici,
architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse
storico, sociale o culturale.
166. Per l’esercizio delle attività istituzionali del
Centro nazionale di studi leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e
in particolare nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato
all’Università campus bio-medico (CBM), di cui all’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per
l’anno 2004 e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un
policlinico universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e
l’assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonché per
consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo
stanziamento annuo previsto dall’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284
, è incrementato dell’importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità
di cui all’articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio delle
autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e
relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui, rispettivamente,
all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del
regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.
170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per
gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’Istituto superiore di sanità per
l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
171. Al fine di semplificare le procedure e gli
adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto
corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di
competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita
convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste
italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini,
diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi compresi la
realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture
tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all’utenza.
172. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in
sostituzione delle prestazioni attualmente già previste dal servizio
universale.
173. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre
2000, n. 353, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Nei comuni
sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su
area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive,
fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data
precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data».
174. Per favorire il rilancio minerario energetico del
bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
1994, il termine previsto nel comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004.
175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato
articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l’importo di 25
milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8,
comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e
sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e
dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno
di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e
l’anno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma
13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel
bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono
da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri
derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti
interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la
realizzazione di investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro
competente.
178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai
mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
179. All’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al
comma 6, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «al 1º
gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo» e
le parole: «già predisposti e» sono soppresse.
180. Al comma 3 dell’articolo 45 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: «e della Fiera di Verona» sono sostituite dalle
seguenti: «, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di
Padova».
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e
alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di
comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della
spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite
e dei libri sostenuta nell’anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine
di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l’anno 2005, in 95
milioni di euro.
182. La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal
bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia
acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa deve comunque essere ceduta
agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra
vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di
carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in
vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per
abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle
associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a
titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro
diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità,
cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il
nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne
l’acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per
corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione
delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle
caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere
postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte,
ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate
dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese
le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che
svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti
supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74,
primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al
regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
185. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto
della carta e l’importo del credito d’imposta di cui al comma 181 sono
indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta durante
il quale la spesa è stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o
in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di
accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini
delle imposte sui redditi.
187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal
1º gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa
quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva
dell’Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio,
continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le
attuali modalità di trasmissione.
188. I termini finali per il completamento degli
investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell’industria
relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al
30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione del contributo
in due o tre tranche.
189. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181
a 188 è subordinata all’autorizzazione delle competenti autorità europee.
190. Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per
una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti
radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I
nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio
2004.
191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, il quarto comma è abrogato;
b) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se
accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le
finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito
presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso
spettante a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con
l’importo dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta
salvo il disposto dell’articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289».
192. L’Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere
finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano
utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.
193. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo», e nel secondo
periodo, le parole: «diversi da» sono sostituite dalla seguente: «inclusi».
194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine
di dare attuazione ai princìpi formulati nell’articolo 39, comma 12-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell’adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l’immediata decadenza della concessione, l’immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l’immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l’adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all’amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell’anno precedente, incrementato dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell’anno di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di
adesione ai sensi della lettera a), nonché a quelli che hanno
tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima
lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di
integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli
importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001,
ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate
sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il
mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente
comma comporta l’immediata decadenza dalla concessione, l’immediata decadenza
dei concessionari dal beneficio del termine, l’immediato incameramento della
fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.
Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano
di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla
scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento
del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo
espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell’articolo 8 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e
2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle
minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di 6 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
195. All’articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1º maggio 2004».
196. Al comma 13 dell’articolo 145 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «pari al 30 per cento».
197. All’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società
che hanno adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38».
198. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei
confronti dell’INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente
agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società
sono tenute a effettuare i versamenti in un’unica rata entro il 30 novembre
2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30
settembre 2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista dal
comma 198 comporta la preclusione, nei confronti delle società interessate, di
ogni accertamento e l’esclusione di sanzioni.
200. Alle società sportive che operano nei campionati di
calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2,
che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi
che siano cittadini di Paesi membri dell’Unione europea di età compresa tra i
quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è
concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro
dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua
di 5.164 euro per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile
limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero
medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel
periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell’Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge
previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e la morte;
c) le società abbiano regolarmente adempiuto
agli obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 è
fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di
1,5 milioni di euro per l’anno 2005.
204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi
relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la
somma di 1 milione di euro per l’anno 2004.
205. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione
all’assicurazione obbligatoria presso l’ente pubblico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1º aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la
natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi». Il
decreto di cui all’articolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
206. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo la parola: «Lampedusa,» sono inserite le seguenti: «nonché
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali
di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti
nazionali,».
207. Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 36
della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai
vettori aerei selezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni
2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2006.
208. Al comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «sono abrogate le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione le disposizioni»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006».
209. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
210. Ai fini di cui al comma 209, all’articolo 1, comma
3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché all’articolo 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: «nell’anno 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2003».
211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti
finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni
ed i criteri per la concessione dei contributi.
212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è
istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all’erogazione di
contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale
rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti
alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci,
in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo
poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che
esercitano le medesime attività di trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei
contributi di cui al comma 212.
215. Al fine di sostenere le attività dei distretti
industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1
milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione
di euro per l’anno 2006.
216. Il fondo di cui al comma 215 è destinato
all’assegnazione di contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori, a
favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti
industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del
demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.
217. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite
le modalità di assegnazione dei contributi.
218. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L’alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è
effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche
alla diffusione dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli
investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente
individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione
del gettito per l’Erario, il contenimento dei costi e la rapidità di
esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il
Ministro dell’economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le
modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato
non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in
uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princìpi di
trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica
l’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi
indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in
mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia
rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di
risparmiatori o di investitori istituzionali»;
b) al comma 5, le parole: «Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni»; dopo le parole: «possono affidare» sono inserite le seguenti: «anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili»; dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente periodo: «I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche
agli incarichi conferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze in
relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società
partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione».
219. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
le parole: «è effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere
effettuato anche».
220. All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: «non coinvolto nella strutturazione dell’operazione
di alienazione» sono soppresse.
221. All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1
è sostituito dal seguente:
«1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma,
numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione
pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è
assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi
la sua attuale partecipazione».
222. All’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai
seguenti:
«1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune,
dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato può essere
effettuata anche a mezzo di società controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non può
essere inferiore al 60 per cento».
223. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e
assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da
quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non
statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.
225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3
dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica la disciplina
prevista dal comma 8-ter dell’articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre
1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995,
n. 507.
226. All’articolo 7, comma 3, lettera r), della
legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall’articolo 4 del decreto
legislativo 24 aprile 2003, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall’avvio dell’esercizio
ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento
ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall’Accordo
di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali
aggiornamenti».
227. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente
dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle
telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi,
sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di intesa con il
Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per
settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle
nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo,
deve essere introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria una
clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze la
titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa
con il Ministro delle attività produttive:
a) opposizione all’assunzione, da parte dei soggetti nei
confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all’articolo
3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano
almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con
diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal
Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto. L’opposizione deve
essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve
essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di
iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l’operazione rechi
pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del
termine per l’esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di
esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente
motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall’operazione agli
interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di
voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà
cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il
tribunale, su richiesta del Ministro dell’economia e delle finanze, ordina la
vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le
procedure di cui all’articolo 2359-ter del codice civile. Il
provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro
sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o
accordi di cui all’articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la
ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto
nell’assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro
dell’economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini dell’esercizio del
potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell’economia e delle
finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di
cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve
essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata
dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l’esercizio del potere
di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di
emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione
al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi
vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in
assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti
con l’adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto
determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio
del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci
aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al
concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all’adozione
delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell’azienda,
di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all’estero, di
cambiamento dell’oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o
modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio
del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti
innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di
voto».
228. Il potere di opposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, è esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l’esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l’atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri
competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va
eliminata, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la clausola con la
quale è stata attribuita al Ministro dell’economia e delle finanze la
titolarità di uno o più dei poteri speciali.
230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle
attività produttive, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei
poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli
interessi vitali dello Stato.
231. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la
clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle
disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.
232. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 8
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, è assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di
apporto al capitale sociale, l’importo di 130 milioni di euro per l’anno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento
della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in
comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all’estero che
ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni
distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
l’obiettivo dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
234. All’articolo 113 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti
monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella
gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della
modalità di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all’articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.»;
b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.»;
c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007 si applica il
divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento
delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società
partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Governo definisce le condizioni per l’ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all’estero la gestione
del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione
che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano
garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati».
235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis,
le parole: «aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «aziende
artigianali, agricole e di pesca». La disposizione di cui al presente comma ha
effetto limitatamente alle somme già stanziate alla data di entrata in vigore
della presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in
fondazioni sono autorizzati a procedere all’alienazione di beni immobili del
proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati
fino al 31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, nel rispetto della normativa generale sull’alienazione dei beni
immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle
direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore
inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli
interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già
individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonché alle aree
industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006.
238. Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili
dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500
euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo
straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2004 per fronteggiare
l’emergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
242. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
243. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli
importi determinati nella medesima Tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F
allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell’anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti
nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato 1 alla presente legge.
247. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti
confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun
Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
248. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra
gli interventi di cui all’articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell’ambito dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l’anno
2004.
251. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalla presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2004.
(Articolo 4, comma 176)
2004
2005
2006
Anno
|
||||
MINISTERO DELL’ECONOMIA Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - cap. 7443/p) |
–
15.000
–
2019 |
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui uffici giudiziari (4.2.3.15 - cap. 7528) |
3.000
–
–
2018
|
–
7.000
–
2019 MINISTERO DELLE ATTIVITÀ Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l’industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420) |
–
50.000
–
2019
|
–
–
50.000
2020 Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 - cap. 7421) |
10.000
–
–
2018
|
–
30.000
–
2019 MINISTERO DELL’INTERNO Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1: Norme per il finanziamento di lavori destinati all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi (2.2.3.6 – cap. 7253) |
–
2.500
–
2024 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (3.2.3.4 – cap. 7645) |
–
20.000
–
2019 |
||||
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Legge 1º agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p) |
–
195.500
–
2019
|
–
–
245.000
2020 Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 – cap. 7374) |
–
7.500
–
2019 Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11: Sistema idroviario padano-veneto (4.2.3.7 - cap. 7900) |
–
20.000
–
2019 Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 - capp. 8186-8169) |
–
2.000
–
2019 Totale limiti di impegno autorizzati |
13.000
349.500
295.000 |
|||
SPESA COMPLESSIVA ANNUA |
13.000
362.500
657.500 |
(Articolo 4, comma 246)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(Articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)
2004
2005
2006
Anno
|
||||
AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELL’ECONOMIA |
1.549.000
796.000
910.000
1. Commissario liquidatore indennità buonuscita poste (3.1.2.29 - cap. 1688) |
214.000
40.000
40.000
2007 2. Somme da rimborsare all’Ipost per trattamento di quiescenza (3.1.2.19 - cap. 1620) |
350.000
150.000
200.000
P 3. Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferrovie (3.1.2.15 - cap. 1587) |
797.000
507.000
569.000
P 4. INPS - Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 - cap. 1583) |
149.000
79.000
81.000
P 5. Fondo per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, legge n. 89 del 2001 (4.1.5.11 - cap. 2829) |
39.000
20.000
20.000
P MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
2.227.000
1.362.000
1.419.000
1. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 - cap. 2310) |
1.843.000
1.019.000
1.019.000
P 2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori esposti all’amianto (3.1.2.28 - cap. 2307) |
141.000
239.000
285.000
P 3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in materia di handicap, assegno ai nuclei familiari, assegni di maternità) (3.1.5.1 - cap. 1711) |
243.000
104.000
115.000
P MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
310.000
310.000
310.000
1. Spese di giustizia (2.1.2.1 - cap. 1360) |
310.000
310.000
310.000
P MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI(2) |
21.565
21.565
21.565
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap. 2202) |
532
532
532
P 2. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302) |
72
72
72
P 3. Legge 15 marzo 1986, n. 103 (10.1.2.2 - cap. 2740) |
15
15
15
P 4. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 - cap. 2752/1) |
8.941
8.941
8.941
P 5. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/3) |
21
21
21
P 6. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/4) |
17
17
17
P 7. Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 - cap. 2752/5) |
40
40
40
P 8. Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 - cap. 2752/6) |
1.026
1.026
1.026
P 9. Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 - cap. 2752/7) |
378
378
378
P 10. Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 - cap. 3104) |
723
723
723
P 11. Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 - cap. 3108/1) |
1.002
1.002
1.002
P 12. Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 - cap. 3393/13) |
291
291
291
P 13. Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 - cap. 3394) |
1.734
1.734
1.734
P 14. Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 - cap. 3750/3) |
4.777
4.777
4.777
P 15. Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 - cap. 3750/2) |
1.050
1.050
1.050
P 16. Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 - cap. 3751) |
197
197
197
P 17. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 - cap. 4051/1) |
749
749
749
P MINISTERO DELL’INTERNO(3) |
505.191
230.106
230.106
1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 - cap. 1316) |
97.191
26.106
26.106
P 2. Finanziamento enti locali - Fondo sviluppo investimenti (2.2.3.5 - cap. 7232) |
408.000
204.000
204.000
P Totale |
4.612.756
2.719.671
2.890.671 |
(Articolo 4, comma 247)
AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI 2004 |
|
Ministero dell’economia e delle finanze |
|
Calamità naturali |
168.558.000 |
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1 |
168.558.000 |
Incentivi alle imprese |
333.631.000 |
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono |
25.823.000 |
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 |
25.823.000 |
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2, comma 1 |
281.985.000 |
Difesa del suolo e tutela ambientale |
319.709.000 |
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 |
258.228.000 |
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 |
61.481.000 |
Totale Ministero dell’economia e delle finanze |
821.898.000 |
Ministero della giustizia | |
Edilizia penitenziaria e giudiziaria |
137.367.207 |
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 |
20.658.276 |
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 |
116.708.931 |
Totale Ministero della giustizia |
137.367.207 |
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca | |
Università e ricerca |
238.074.622 |
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 |
28.405.000 |
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 |
10.329.138 |
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 |
115.493.707 |
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 |
34.783.372 |
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 |
49.063.405 |
Edilizia universitaria |
196.992.393 |
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 |
153.773.000 |
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 |
820.393 |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90 |
42.399.000 |
Totale Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
435.067.015 |
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio | |
Difesa del suolo e tutela ambientale |
937.168.772 |
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 |
185.825.827 |
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 |
12.911.000 |
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 |
206.583.000 |
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 |
13.118.005 |
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 |
1.032.914 |
Legge 23 marzo 2001, n. 93 |
1.549.371 |
Legge 5 marzo 1963, n. 366 |
11.568.634 |
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 |
206.583.000 |
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 |
41.316.552 |
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 |
2.006.705 |
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 |
2.220.764 |
Legge 18 maggio 1989, n. 183 |
200.000.000 |
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 |
45.000.000 |
Legge 31 luglio 2002, n. 179 |
7.453.000 |
Totale Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
937.168.772 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | |
Opere strategiche |
391.650.000 |
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 13 |
391.650.000 |
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
391.650.000 |
Ministero della difesa | |
Ricerca scientifica |
115.000.000 |
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 |
115.000.000 |
Totale Ministero della difesa |
115.000.000 |
Ministero delle politiche agricole e forestali | |
Agricoltura, foreste e pesca |
222.267.520 |
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 |
1.549.371 |
Legge 27 luglio 1999, n. 268 |
1.549.371 |
Legge 25 febbraio 2000, n. 39 |
2.582.285 |
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 |
2.582.284 |
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 |
6.870.908 |
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 |
103.291.000 |
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 |
10.329.000 |
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto |
551.060 |
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19 |
67.139.397 |
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1 |
25.822.844 |
Totale Ministero delle politiche agricole e forestali |
222.267.520 |
Ministero per i beni e le attività culturali | |
Patrimonio culturale |
323.624.661 |
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 |
211.897.564 |
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 |
5.164.569 |
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 |
206.583 |
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 |
2.582.285 |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 |
77.468.535 |
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 |
896.793 |
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 |
11.387.874 |
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 |
6.504.001 |
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 |
5.000.000 |
Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6 |
2.000.000 |
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 |
516.457 |
Totale Ministero per i beni e le attività culturali |
323.624.661 |
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 4, comma 248)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
2004
2005
2006
|
|||
1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti Articolato: |
7.981 |
7.080 |
7.365 |
Disposizioni per enti locali |
377 |
157 |
157 |
Pubblico impiego |
2.014 |
2.973 |
2.967 |
Eccedenze di spesa |
2.419 |
2.516 |
2.687 |
Missioni di pace |
1.200 |
0 |
0 |
Sicurezza (incluso aumenti contrattuali) |
552 |
692 |
810 |
Previdenza e assistenza |
254 |
290 |
376 |
Altri interventi |
1.039 |
293 |
196 |
Effetti indotti |
127 |
159 |
172 |
Tabella «A» |
81 |
381 |
434 |
Tabella «C» |
775 |
278 |
294 |
Minori entrate correnti Articolato: |
725 |
429 |
214 |
Sgravi fiscali |
725 |
429 |
214 |
Totale oneri da coprire . . . |
9.563 |
8.169 |
8.307 |
2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate Articolato: |
1.683 |
1.765 |
1.715 |
Accisa tabacchi |
650 |
650 |
650 |
Rideterminazione accise bevande |
126 |
126 |
126 |
Estensione condono 2002 |
236 |
0 |
0 |
Rivalutazione imposta registro |
140 |
140 |
140 |
Effetti indotti |
381 |
703 |
710 |
Interventi vari |
150 |
146 |
89 |
Riduzione spese correnti Articolato: |
987 |
1.648 |
1.646 |
Effetti indotti (effetto netto) |
725 |
1.289 |
1.316 |
Interventi vari |
262 |
360 |
331 |
Tabella «E» |
22 |
47 |
2 |
Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici |
9.126 |
8.315 |
8.649 |
Totale mezzi di copertura . . . |
11.817 |
11.775 |
12.013 |
Margine |
2.254 |
3.607 |
3.706 |
Segue: Prospetto di Copertura
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E
DEBITORIE
(in milioni di euro)
Assestato 2003 | Iniziali 2004 | 2005 | 2006 | Competenza | Cassa | |
Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |||
Entrate . . . | 19.887 | |||||
19.887 | 23.663 | 23.663 | 24.842 | 26.258 | Rimborsi Iva |
16.268 |
16.268 |
18.774 |
18.774 |
19.953 |
21.369 |
Anticipo concessionari |
3.619 |
3.619 |
4.889 |
4.889 |
4.889 |
4.889 |
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato |
|
|
|
|
|
|
Spesa Corrente . . . | 35.119 |
37.051 | 27.773 | 27.773 | 28.609 | 30.025 | Rimborsi Iva (compresi i pregressi) |
16.268 |
16.268 |
18.774 |
18.774 |
19.953 |
21.369 |
R.S.O. - perdita gettito accisa benzina |
343 |
343 |
343 |
343 |
– |
– |
Invalidi civili |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Anticipazioni pregresse INPS |
2.224 |
2.224 |
– |
– |
– |
– |
Enti locali |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Fondo speciale di parte corrente |
617 |
617 |
617 |
617 |
617 |
617 |
Anticipo concessionari |
3.619 |
3.619 |
4.889 |
4.889 |
4.889 |
4.889 |
Regolazioni anni pregressi-fondo pensioni FS |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Ammassi agricoli |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
FSN-saldo IRAP |
– |
1.906 |
– |
– |
– |
– |
Tassa concessione governativa |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Rimborso imposte dirette pregressi |
3.410 |
3.410 |
3.150 |
3.150 |
3.150 |
3.150 |
Chiusura servizi autonomi di cassa |
99 |
99 |
– |
– |
– |
– |
Regolazione concessionari riscossioni |
195 |
608 |
– |
– |
– |
– |
Ferrovie (mancato impegno) |
387 |
– |
– |
– |
– |
– |
Rimborsi IVA pregressi compresi interessi |
2.700 |
2.700 |
– |
– |
– |
– |
Rimborsi altre imposte pregresse |
2.610 |
2.610 |
– |
– |
– |
– |
Fondo riassegnazione residui passivi |
2.647 |
2.647 |
– |
– |
– |
– |
Spesa in conto capitale . . . | 8.247 |
13.247 | 120 | 120 | 101 | 101 | Fondo globale |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Disavanzi USL |
1.549 |
6.549 |
19 |
19 |
– |
– |
Profughi istriani e dalmati |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
Enti locali |
1 |
1 |
– |
– |
– |
– |
Cartolarizzazione immobili |
6.596 |
6.596 |
– |
– |
– |
– |
Disavanzi pregressi università |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Totale spesa . . . | 43.366 |
50.298 | 27.893 | 27.893 | 28.710 | 30.126 |
Segue: Prospetto di Copertura
Assestato 2003 | Iniziali 2004 | 2005 | 2006 | Competenza | Cassa | |
Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |||
Tabella C FSN IRAP 1999 |
– |
|||||
– |
903 |
903 |
– |
– |
Debiti pregressi: | |
Spese di giustizia |
– |
– |
823 |
823 |
– |
– |
Accasermamento e fitto locali PS |
– |
– |
171 |
171 |
171 |
171 |
Eccedenze di spesa – quota 2003 (1) |
– |
– |
1.786 |
1.786 |
– |
– |
Debiti pregressi ex Ministero finanze |
– |
– |
100 |
100 |
150 |
150 |
Fondo globale nuova legislazione |
– |
– |
-- 617 |
– 617 |
– 617 |
– 617 |
Totale spesa con legge finanziaria . . . | 43.366 | 50.298 | 31.059 | 31.059 | 28.414 | 29.830 |
(1) Com.liq. indennità buonuscita poste |
– |
– |
145 |
145 |
– |
|
– |
||||||
IPOST |
– |
– |
175 |
175 |
– |
– |
Copertura del disavanzo fondo pensioni Ferrovie |
– |
– |
357 |
357 |
– |
– |
INPS: abolite imposte di consumo |
– |
– |
73 |
73 |
– |
– |
Invalidi civili |
– |
– |
933 |
933 |
– |
– |
Fondo nazionale politiche sociali | – | – | 103 | 103 | – | – |
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
MINISTERI 2004
2005
2006
|
|||
Ministero dell’economia e delle finanze |
64.674 |
85.830 |
73.716 |
Di cui: regolazione debitoria 2004: – 2005: – 2006: –
|
|||
Ministero delle attività produttive |
3.374 |
3.280 |
3.316 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
529.558 |
770.841 |
771.048 |
Ministero della giustizia |
40.869 |
38.480 |
41.519 |
Ministero degli affari esteri |
193.656 |
167.489 |
175.861 |
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
3.000 |
11.500 |
11.500 |
Ministero dell’interno |
35.623 |
54.706 |
55.273 |
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
3.293 |
2.793 |
7.693 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
372 |
58.756 |
87.558 |
Ministero delle comunicazioni |
4.578 |
658 |
672 |
Ministero della difesa |
12.427 |
405.082 |
406.568 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
41.087 |
39.736 |
40.242 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
600 |
1.600 |
3.100 |
Ministero della salute |
146.025 |
141.389 |
148.950 |
Totale Tabella A . . . |
1.079.136 |
1.782.140 |
1.827.016 |
Di cui regolazione debitoria . . . |
– |
– |
– |
Di cui limite d’impegno . . . |
– |
– |
– |
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
MINISTERI 2004
2005
2006
|
|||
Ministero dell’economia e delle finanze |
541.919 |
1.051.120 |
1.116.120 |
Di cui: | |||
limite di impegno 2004: 4.520 2005: 20 2006: 20 |
|||
Ministero delle attività produttive |
32.750 |
32.750 |
15.000 |
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
4.100 |
4.100 |
– |
Ministero dell’interno |
17.800 |
4.500 |
– |
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio |
75.550 |
72.050 |
– |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
80.048 |
146.368 |
57.758 |
Di cui: | |||
limite di impegno 2004: – 2005: 12.500 2006: 12.500 |
|||
Ministero delle politiche agricole e forestali |
1.500 |
1.500 |
– |
Ministero per i beni e le attività culturali |
79.059 |
83.884 |
59.155 |
Ministero della salute |
23.400 |
7.900 |
– |
Totale Tabella B . . . |
856.126 |
1.404.172 |
1.248.033 |
Di cui regolazione debitoria . . . |
– |
– |
– |
Di cui limite d’impegno . . . |
4.520 |
12.520 |
12.520 |
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004
2005
2006
|
|||
MINISTERO DELL’ECONOMIA Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - cap. 2195) |
27.358 |
27.358 |
27.358 |
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell’assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro - cap. 2192) |
14.742 |
14.742 |
14.742 |
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) |
27.768 |
27.768 |
27.768 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) |
11.026 |
11.026 |
11.026 |
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) |
508.914 |
161.000 |
162.000 |
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) |
25.823 |
25.823 |
25.823 |
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1980): – Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) |
149.235 |
149.235 |
149.235 |
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) |
480.119 |
475.119 |
480.119 |
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) |
286 |
286 |
286 |
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore
delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal
terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone
danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991: – Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) |
154.937 |
154.937 |
154.937 |
– Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) |
103.294 |
103.294 |
103.294 |
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile: – Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) |
46.198 |
41.648 |
41.648 |
– Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) |
555.884 |
555.884 |
555.884 |
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche: – Art. 4: Istituzione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) |
11.820 |
11.820 |
11.820 |
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: – Art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) |
223.633 |
223.633 |
223.633 |
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in
materia di lavori pubblici: – Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) |
18.710 |
18.710 |
18.710 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) |
2.214 |
2.214 |
2.214 |
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) |
10.018 |
10.018 |
10.018 |
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge
n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme
di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al
Governo per l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio
dello Stato: – Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) |
10.173 |
10.173 |
10.173 |
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) |
22.768 |
22.768 |
22.768 |
Decreto legislativo n. 446 del 1997:
Imposta regionale sulle attività produttive: – Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) |
902.500 |
– |
– |
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee: – Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) |
4.554 |
4.554 |
4.554 |
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza: – Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) |
119.239 |
119.239 |
119.239 |
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: – Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) |
1.753 |
1.753 |
1.753 |
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) |
250.425 |
250.425 |
250.425 |
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) |
13.706 |
13.706 |
13.706 |
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell’economia e delle finanze - cap. 3935) |
17.736 |
4.650 |
4.650 |
Decreto legislativo n. 300 del 1999:
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) |
2.316.307 |
2.316.310 |
2.316.310 |
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777) |
211.970 |
211.970 |
211.970 |
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) |
428.014 |
428.014 |
428.014 |
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) |
528.820 |
528.820 |
528.820 |
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) |
315.408 |
295.908 |
300.826 |
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in
materia di giustizia amministrativa: – Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) |
156.738 |
156.738 |
156.738 |
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) |
10.329 |
10.329 |
10.329 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001): – Art. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156) |
154.937 |
154.937 |
154.937 |
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della
minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: – Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche: – Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) |
4.098 |
4.098 |
4.098 |
7.896.454 |
6.603.907 |
6.614.825 |
|
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: – Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) |
22.768 |
22.768 |
22.768 |
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) |
25.171 |
24.171 |
24.171 |
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell’ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) |
201.419 |
201.419 |
201.419 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) |
34.968 |
34.968 |
34.968 |
Legge n. 68 del 1997: Riforma
dell’Istituto nazionale per il commercio estero: – Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) |
111.784 |
111.784 |
111.784 |
– Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) |
73.034 |
73.034 |
73.034 |
469.144 |
468.144 |
468.144 |
|
MINISTERO DEL LAVORO Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: – Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) |
2.277 |
2.277 |
2.277 |
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) |
2.277 |
2.277 |
2.277 |
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) |
1.215.333 |
1.215.333 |
1.215.333 |
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002): – Art. 70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale - cap. 1771) |
– |
– |
– |
1.219.887 |
1.219.887 |
1.219.887 |
|
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: – Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768) |
5.678 |
5.678 |
5.678 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) |
137 |
137 |
137 |
5.815 |
5.815 |
5.815 |
|
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell’Istituto agronomico per l’oltremare, con sede in Firenze: – Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) |
3.132 |
3.132 |
3.132 |
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell’Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1º giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) |
2.559 |
2.559 |
2.559 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Associazioni ed enti che operano per l’assistenza delle collettività italiane all’estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105) |
2.744 |
2.744 |
2.744 |
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell’accordo relativo ad un programma internazionale per l’energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) |
944 |
944 |
944 |
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) |
273 |
273 |
273 |
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) |
616.516 |
616.516 |
616.516 |
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all’estero - capp. 4061, 4063) |
2.733 |
2.733 |
2.733 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) |
7.216 |
7.216 |
7.216 |
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea) relativo all’applicazione dell’articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull’Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) |
4.968 |
4.968 |
4.968 |
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) |
2.582 |
2.582 |
2.582 |
643.667 |
643.667 |
643.667 |
|
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell’ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973) |
4.648 |
4.648 |
4.648 |
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell’attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547) |
7.830 |
7.830 |
7.830 |
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell’accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l’articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) |
373 |
373 |
373 |
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per l’attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell’università - cap. 5496) |
121.724 |
121.724 |
121.724 |
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502) |
114.149 |
114.149 |
114.149 |
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517) |
144.208 |
144.208 |
144.208 |
Legge n. 537 del 1993: Interventi
correttivi di finanza pubblica: – Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507) |
6.545.000 |
6.545.000 |
6.545.000 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 5483) |
18.500 |
18.500 |
18.500 |
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) |
198.732 |
198.723 |
198.723 |
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) |
1.639.705 |
1.639.705 |
1.639.705 |
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari: – Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967) |
30.987 |
30.987 |
30.987 |
8.825.856 |
8.825.847 |
8.825.847 |
|
MINISTERO DELL’INTERNO Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) |
24.842 |
24.842 |
24.842 |
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) |
19.873 |
19.873 |
19.873 |
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza: – Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) |
3.378 |
3.378 |
3.378 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) |
122 |
122 |
122 |
48.215 |
48.215 |
48.215 |
|
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646) |
47.696 |
47.696 |
47.696 |
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 . Funzionamento - capp. 1388, 1389) |
248 |
248 |
248 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) |
58.672 |
58.672 |
58.672 |
Decreto legislativo n. 300 del 1999:
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 38: Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) |
93.216 |
93.216 |
93.216 |
199.832 |
199.832 |
199.832 |
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661) |
4.968 |
4.968 |
4.968 |
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del
terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito
peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con
reti da posta derivante: – Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) |
1.495 |
1.495 |
1.495 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) |
409 |
409 |
409 |
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098) |
727 |
727 |
727 |
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l’aviazione civile - cap. 2161) |
63.441 |
63.441 |
63.441 |
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all’accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) |
246.010 |
246.010 |
246.010 |
317.050 |
317.050 |
317.050 |
|
MINISTERO DELLA DIFESA Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari: – Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) |
45.460 |
45.460 |
45.460 |
– Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840) |
16.147 |
16.147 |
16.147 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) |
910 |
910 |
910 |
Decreto legislativo n. 300 del 1999:
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) |
14.800 |
14.800 |
14.800 |
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in
materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore
dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) – Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell’INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354) |
4.394 |
4.394 |
4.394 |
– Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell’IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345) |
68 |
68 |
68 |
81.779 |
81.779 |
81.779 |
|
MINISTERO DELLE POLITICHE Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: – Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) |
30.358 |
30.358 |
30.358 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) |
5.641 |
5.641 |
5.641 |
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) |
19.377 |
19.377 |
19.377 |
55.376 |
55.376 |
55.376 |
|
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) |
2.732 |
2.732 |
2.732 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943) |
6.056 |
6.056 |
6.056 |
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363) |
967 |
967 |
967 |
Legge n. 466 del 1988: Contributo all’Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) |
3.188 |
3.188 |
3.188 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) |
35.626 |
33.248 |
33.248 |
548.569 |
546.191 |
546.191 |
|
MINISTERO DELLA SALUTE Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all’Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320) |
19.631 |
19.631 |
19.631 |
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) |
34.467 |
34.467 |
34.467 |
Decreto legislativo n. 502 del 1992:
Riordino della disciplina in materia sanitaria: – Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392) |
206.809 |
206.809 |
206.809 |
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443/p) |
91.070 |
91.070 |
91.070 |
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) |
68.302 |
68.302 |
68.302 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) |
6.400 |
6.400 |
6.400 |
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340) |
4.635 |
4.635 |
4.635 |
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) |
5.829 |
5.829 |
5.829 |
437.143 |
437.143 |
437.143 |
|
Totale generale . . . |
20.748.787 |
19.452.853 |
19.463.771 |
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL’ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate secondo l’amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO
DELL’ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004
2005
2006
|
|||
MINISTERO DELL’ECONOMIA Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia: – Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) |
3.078 |
– |
– |
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle
politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed
adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari: – Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p) |
500.000 |
500.000 |
1.950.000 |
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988): – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165) |
10.000 |
– |
– |
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p) |
– |
– |
50.000 |
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165) |
50.000 |
– |
– |
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina
del Fondo di solidarietà nazionale: – Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
Legge n. 662 del 1996: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122) |
– |
– |
6.700.000 |
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: | |||
– Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464) |
– – |
– |
1.840.000 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): | |||
– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576) |
100.000 |
1.611.000 |
6.350.000 |
– Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall’Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 7375) |
10.000 |
– |
– |
– Art. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7559) |
10.000 |
– |
– |
783.078 |
2.211.000 |
16.990.000 |
|
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Legge n. 752 del 1982: Norme per l’attuazione della politica mineraria: |
|||
– Art. 9: Programmi di ricerca (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
1.000 |
– |
– |
– Art. 17: Ricerca mineraria all’estero (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
1.000 |
– |
– |
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: | |||
– Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza: | |||
– Art. 18: Interventi a sostegno della proprietà industriale (Settore n. 2) (3.2.3.12 – Proprietà industriale – cap. 7475) |
2.000 |
– |
– |
54.000 |
50.000 |
50.000 MINISTERO DEL LAVORO Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione: – Art. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141) |
|
218.000 |
– |
– |
|
218.000 |
– |
– |
|
MINISTERO DELL’INTERNO Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l’anno 1994 (Settore n. 27) (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) |
116.203 |
116.203 |
116.203 |
116.203 |
116.203 |
116.203 |
|
MINISTERO DELL’AMBIENTE Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) |
– |
200.000 |
200.000 |
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: | |||
– Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) |
18.807 |
18.807 |
18.807 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): | |||
– Art. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (Settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) |
5.000 |
– |
– |
23.807 |
218.807 |
218.807 |
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: |
|||
– Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n.–27) (6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – capp. 8344, 8345) |
5.000 |
– |
– |
Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: | |||
– Art. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7191) |
13.000 |
3.000 |
3.000 |
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: | |||
– Art. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Settore n. 25) (2.2.3.3 – Edilizia abitativa – cap. 7131) |
10.000 |
– |
– |
28.000 |
3.000 |
3.000 |
|
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
|||
– Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003) |
192.000 |
334.025 |
334.025 |
192.000 |
334.025 |
334.025 |
|
MINISTERO DELLA SALUTE Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|||
– Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7111) |
– |
– |
160.000 |
– |
– |
160.000 |
|
Totale generale . . . | 1.415.088 |
2.933.035 |
17.872.035 |
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell’autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell’autorizzazione di spesa.
N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate secondo l’amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui eventualmente si riflettono.
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004
2005
2006
Definanziamento
|
||||
MINISTERO DELL’ECONOMIA Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122) |
– |
– |
– 5.314.000 |
0 |
Decreto legislativo n. 143 del 1998:
Disposizioni in materia di commercio con l’estero: – Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400) |
– 50.000 |
– |
– |
0 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003): – Art. 83, comma 1: Mutui agevolati società Sviluppo Italia spa (3.1.2.46 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 1880) |
– 20.000 |
– 45.000 |
– |
0 |
MINISTERO DELLE Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3123) |
– 2.000 |
– 2.000 |
– 2.000 |
1 |
MINISTERO PER I BENI Legge n. 426 del 2001: Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano: |
||||
– Art. 1, comma 1: Funzionamento Museo dello sport italiano (2.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1509) |
– 258 |
– 258 |
– 258 |
1 |
Totale generale . . . |
– 72.258 |
– 47.258 |
– 5.316.258 |
|
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate nei vari settori secondo l’amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli
eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E»
(Definanziamento).
Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi
investimenti di cui all’articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 2 -
Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente.
I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro
decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non
una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l’importo complessivo
residuale successivo al triennio, né l’anno terminale, elementi fissati dalla
legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore
al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad
indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2005 ed esercizi
successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2005 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31
dicembre 2003 e quelli derivanti da spese di annualità.
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree
limitrofe - Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l’editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze
dell’ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell’industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande
comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione aree urbane
26. – Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 14, 15, 18, 22, 26.
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2004
2005 2006 2007 Anno Limite
|
||||||
1. Infrastrutture portuali e delle
capitanerie di porto.
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (limite impegno) (4.2.3.3. – Opere marittime e portuali – cap. 7849) |
64.000 |
64.000 |
64.000 |
– |
|
3 |
|
64.000 |
64.000 |
64.000 |
– |
|
|
2. Interventi a favore delle imprese industriali. Economia e finanze Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: – Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7335) |
32.817 |
32.817 |
32.817 |
426.621 |
2019 |
3 |
Attività produttive Legge n. 752 del 1982: Norme per l’attuazione della politica mineraria: – Art. 9: Programmi di ricerca (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
1.000 |
– |
– |
– |
|
|
– Art. 17: Ricerca mineraria all’estero (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
1.000 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti
per l’economia: – Art. 4, comma 3: Interventi per l’industria aeronautica (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
– |
2018 |
|
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
408.228 |
150.000 |
50.000 |
– |
|
3 |
Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire
l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza: – Art. 8, comma 1: Sviluppo economia informatica piccole e medie imprese (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
9.240 |
– |
– |
– |
|
|
– Art. 12, comma 1: Interventi nel settore delle fonderie ghisa e acciaio (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
13.500 |
– |
– |
– |
|
|
– Art. 13, comma 1: Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7425) |
2.590 |
– |
– |
– |
|
|
– Art. 18: Interventi a sostegno della proprietà industriale (3.2.3.12 – Proprietà industriale – cap. 7475) |
2.000 |
– |
– |
– |
|
|
– Art. 27, comma 4: Approvvigionamento gas naturale (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
136.051 |
– |
– |
– |
|
|
|
706.426 |
282.817 |
182.817 |
426.621 |
|
|
3. Interventi per calamità naturali.
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: – Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p) |
391.811 |
227.000 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: – Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7451) |
168.558 |
100.000 |
– |
– |
|
3 |
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi
urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e
di altre zone colpite da eventi calamitosi: – Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) |
92.962 |
92.962 |
92.962 |
754.029 |
2019 |
3 |
– Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) |
18.076 |
18.076 |
18.076 |
198.836 |
2017 |
3 |
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da
disastri franosi nella regione Campania: – Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) |
2.066 |
2.066 |
2.066 |
2.066 |
2007 |
3 |
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in
materia di protezione civile: – Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) |
24.273 |
24.273 |
24.273 |
315.556 |
2019 |
3 |
– Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) |
1.549 |
1.549 |
1.549 |
20.659 |
2019 |
3 |
– Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) |
17.043 |
17.043 |
17.043 |
221.560 |
2019 |
3 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003): – Art. 80, comma 29: Completamento interventi per le opere pubbliche e risarcimento a privati in seguito agli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
– |
|
3 |
– Art. 80, comma 29: Accensione mutui per ricostruzioni, per danni provocati da fenomeni alluvionali (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
– |
|
3 |
Decreto-legge n. 15 del 2003, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 62 del 2003: Misure urgenti per il
finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e
per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, della
legge 1º agosto 2002, n. 166: Disposizioni urgenti per il superamento di
situazioni di emergenza ambientale: – Art. 1, comma 1: Provvidenze economiche di carattere generale per le imprese colpite da calamità (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
– |
|
3 |
Ambiente e territorio Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: – Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) |
106.583 |
100.000 |
– |
– |
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 42, comma 4: Eventi sismici 1980-1981, provincia di Foggia (3.2.3.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7417) |
1.000 |
– |
– |
– |
|
|
Beni e attività culturali Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) |
2.000 |
– |
– |
– |
|
|
|
855.921 |
612.969 |
185.969 |
1.512.706 |
|
|
4. Interventi nelle aree sottoutilizzate. Economia e finanze Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p) |
677.914 |
674.685 |
300.000 |
– |
2006 |
3 |
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle
risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di
realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo
rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale
nelle aree depresse: – Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p) |
1.659.245 |
– |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000): – Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p) |
216.975 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001): – Art. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7150) |
51.646 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003): – Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p) |
730.000 |
5.640.896 |
7.550.000 |
2.700.000 |
|
3 |
– Art. 94, comma 14: Estensione credito d’imposta occupazione (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p) |
2.000 |
2.000 |
– |
– |
|
3 |
Attività produttive Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno: – Art. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
893.925 |
750.000 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle
risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di
realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo
rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale
nelle aree depresse: – Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) |
1.032.914 |
2.375.702 |
– |
– |
|
3 |
Istruzione, università e ricerca Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori: – Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.2 – Ricerca applicata – cap. 8932/p; 25.2.3.10 – Fondi rotativi – cap. 9015) |
246.583 |
40.000 |
– |
– |
|
3 |
|
5.511.202 |
9.483.283 |
7.850.000 |
2.700.000 |
|
|
6. Interventi a favore della regione
Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.
Economia e finanze Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: – Art. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (3.2.3.30 – Interventi per Venezia – cap. 7270) |
9.007 |
9.007 |
9.007 |
– |
|
3 |
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il
rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia: – Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 7490) |
13.078 |
5.000 |
– |
– |
|
3 |
Attività produttive Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia: – Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (3.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7380) |
5.000 |
5.000 |
– |
– |
|
3 |
Istruzione, università e ricerca Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: – Art. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (25.2.3.8 – Fondo unico per l’edilizia universitaria – cap. 9005) |
361 |
361 |
361 |
– |
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia: – Art. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7191) |
13.000 |
3.000 |
3.000 |
– |
|
|
– Art. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 – Ente nazionale per l’aviazione civile – cap. 7954) |
21.618 |
21.618 |
21.618 |
– |
|
3 |
|
62.064 |
43.986 |
33.986 |
– |
|
|
7. Provvidenze per l’editoria.
Beni e attività culturali Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l’editoria libraria (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) |
2.582 |
2.582 |
– |
– |
|
3 |
|
2.582 |
2.582 |
– |
– |
|
|
8. Edilizia residenziale e agevolata.
Infrastrutture e trasporti Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7437) |
41.317 |
– |
– |
– |
|
|
|
41.317 |
– |
– |
– |
|
|
9. Mediocredito centrale.
Economia e finanze Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: – Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7301) |
123.000 |
102.000 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1984): – Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p) |
25.823 |
– |
– |
– |
|
|
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite
dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994: – Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p) |
181.985 |
100.000 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti
per l’economia: – Art. 12, comma 1: Contributi per l’acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299/p) |
38.734 |
38.734 |
38.734 |
38.734 |
2007 |
3 |
– Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p) |
25.823 |
25.823 |
25.823 |
206.582 |
2006 |
3 |
|
395.365 |
266.557 |
64.557 |
245.316 |
|
|
10. Artigiancassa.
Economia e finanze Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165) |
69.500 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165) |
75.500 |
– |
– |
– |
|
|
|
145.000 |
– |
– |
– |
|
|
11. Interventi nel settore dei
trasporti. Economia e finanze Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122) |
2.751.000 |
2.582.000 |
4.257.596 |
7.000.000 |
2007 |
3 |
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo
sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione: – Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) |
1.808 |
1.808 |
1.808 |
3.616 |
2008 |
3 |
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per
la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.
Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare
rilevanza: – Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) |
56.810 |
56.810 |
56.810 |
56.810 |
2007 |
3 |
– Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) |
29.114 |
129.114 |
129.114 |
229.114 |
2007 |
1 |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 17, comma 1: Veicoli a minimo impatto ambientale (3.2.3.35 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 7320) |
30.000 |
– |
– |
– |
|
|
Infrastrutture e trasporti Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: – Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) |
100.709 |
100.709 |
100.709 |
503.546 |
2011 |
3 |
– Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) |
516 |
516 |
516 |
3.096 |
2012 |
3 |
– Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8164) |
25.823 |
25.823 |
25.823 |
61.975 |
2009 |
3 |
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (5.2.3.11 – Mobilità ciclistica – cap. 8188) |
500 |
– – |
– – |
– – |
|
3 |
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002): – Art. 45, comma 2: Infrastrutture per la mobilità nuovo polo fieristico di Milano (limite impegno) (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8167) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
– |
|
3 |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
– |
|
3 |
– Art. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – cap. 8179) |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
– |
|
3 |
|
3.054.280 |
2.954.780 |
4.630.376 |
7.858.157 |
|
|
12. Costruzione nuove sedi di servizio
per gli appartenenti alle Forze dell’ordine.
Economia e finanze Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (limite impegno) (7.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7822) |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
– |
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 30, comma 8: Ammodernamento infrastrutture e impianti Forze dell’ordine (limite impegno) (3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7354) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
– |
|
3 |
|
33.000 |
33.000 |
33.000 |
– |
|
|
13. Interventi nel settore della
ricerca. Istruzione, università e ricerca Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l’economia: – Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/p) |
28.405 |
28.405 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001): – Art. 104: Ricerca di base (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/p) |
100.000 |
100.000 |
– |
– |
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 35, comma 3: Ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio (4.2.3.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7812) |
300 |
– |
– |
– |
|
|
|
128.705 |
128.405 |
– |
– |
|
|
16. Interventi per la viabilità
ordinaria, speciale e di grande comunicazione. Economia e finanze Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia nelle aree svantaggiate: – Art. 7: Apporto al capitale sociale dell’ANAS Spa (3.2.3.48 – ANAS – cap. 7372) |
1.028.688 |
562.360 |
500.000 |
– |
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell’Autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7142) |
10.329 |
10.329 |
10.329 |
103.292 |
2016 |
3 |
– Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7143) |
10.329 |
10.329 |
10.329 |
103.292 |
2.016 |
3 |
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per
favorire l’occupazione: – Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7144) |
38.734 |
38.734 |
38.734 |
490.636 |
2017 |
3 |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 19, comma 1: Interventi per la viabilità di interesse locale – Province, comuni, comunità montane (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7493) |
6.000 |
– |
– |
– |
|
|
|
1.094.080 |
621.752 |
559.392 |
697.220 |
|
|
17. Edilizia: penitenziaria,
giudiziaria, sanitaria, di servizio. Economia e finanze Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464) |
670.116 |
761.119 |
3.340.000 |
– |
2006 |
3 |
Affari esteri Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (6.2.3.3 – Edilizia di servizio – cap. 7245) |
10.071 |
– – |
– – |
– – |
|
|
Infrastrutture e trasporti Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): – Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d’intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 – Edilizia giudiziaria – cap. 7473) |
127.950 |
200.000 |
– |
– |
|
3 |
|
808.137 |
961.119 |
3.340.000 |
– |
|
|
19. Difesa del suolo e tutela
ambientale. Economia e finanze Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993: – Art. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p) |
158.228 |
100.000 |
– |
– |
|
3 |
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a
sostegno dell’occupazione: – Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (4.2.3.10 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 7499) |
160.102 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p) |
61.481 |
20.000 |
– |
– |
|
3 |
Ambiente e territorio Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: – Art. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) |
10.500 |
10.500 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
– |
|
3 |
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in
campo ambientale: – Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) |
52.167 |
52.167 |
18.807 |
– |
|
3 |
– Art. 1, comma 1: Ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) |
183.760 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – Art. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) |
106.583 |
100.000 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001): – Art. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) |
5.000 |
– |
– |
– |
|
|
|
937.821 |
482.667 |
218.807 |
– |
|
|
20. Realizzazione strutture turistiche. Attività produttive Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo: – Art. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica (3.2.3.5 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 7359) |
75.000 |
– |
– |
– |
|
|
|
75.000 |
– |
– |
– |
|
|
21. Interventi in agricoltura. Economia e finanze Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: – Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
– |
|
3 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003): – Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall’Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 7375) |
10.000 |
– |
– |
– |
|
|
Politiche agricole Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: – Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439) |
100.000 |
100.000 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione
degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale: – Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p) |
103.291 |
– |
– |
– |
|
|
Decreto-legge n. 68 del 2002, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2002: Disposizioni urgenti per
il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi: – Art. 2, comma 1: Lotta agli incendi boschivi (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p) |
25.823 |
– |
– |
– |
|
|
|
339.114 |
200.000 |
100.000 |
– |
|
|
23. Università (compresa edilizia). Istruzione, università e ricerca Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): – Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (25.2.3.8 – Fondo unico per l’edilizia universitaria – cap. 9005/p) |
153.773 |
150.000 |
150.000 |
– |
|
|
Legge n. 662 del 1996: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (limite impegno) (25.2.3.8 – Fondo unico per l’edilizia universitaria – cap. 9005/p) |
30.987 |
– |
– |
– |
|
|
|
184.760 |
150.000 |
150.000 |
– |
|
|
24. Impiantistica sportiva.
Economia e finanze Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (limite impegno) (3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
– |
|
3 |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 20, comma 1: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (3.2.3.49 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7367) |
165 |
165 |
165 |
– |
|
3 |
– Art. 21, comma 3: Giochi olimpici invernali Torino 2006 (limite impegno) (3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p) |
5.165 |
5.165 |
5.165 |
– |
|
3 |
|
15.330 |
15.330 |
15.330 |
– |
|
|
25. Sistemazione aree urbane.
Economia e finanze Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): – Art. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (5.2.3.17 – Fondo progettazione opere pubbliche – cap. 7719) |
15.000 |
15.000 |
– |
|
|
3 |
Infrastrutture e trasporti Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7657) |
103.291 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 662 del 1996: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (2.2.3.3 – Edilizia abitativa – cap. 7131) |
10.000 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 19, comma 3: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (3.2.3.19 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7647) |
1.500 |
– |
– |
– |
|
|
Salute Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7111) |
– |
100.000 |
160.000 |
– |
|
3 |
|
129.791 |
115.000 |
160.000 |
– |
|
|
27. Interventi diversi.
Economia e finanze Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4. – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 7415) |
20.000 |
20.000 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle
politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed
adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari: – Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p) |
4.096.050 |
4.189.300 |
8.800.000 |
– |
|
3 |
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988): – Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 – Progetti immediatamente eseguibili – cap. 7646) |
13.000 |
13.000 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p) |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
– |
|
3 |
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale ed orientale (4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7520) |
15.494 |
– |
– |
– |
|
|
Decreto legislativo n. 143 del 1998:
Disposizioni in materia di commercio con l’estero: – Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (3.2.4.1 – SACE – cap. 7400) |
– |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 362 del 1998: Edilizia
scolastica: – Art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9 – Edilizia scolastica – cap. 7080) |
30.987 |
30.987 |
30.987 |
– |
|
3 |
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento
degli interventi per l’industria cantieristica ed armatoriale ed
attuazione della normativa comunitaria di settore: – Art. 8: Adeguamento aeronavale Guardia di finanza (limite impegno) (7.2.3.4 – Potenziamento – cap. 7848) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
– |
|
3 |
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: – Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7151) |
5.165 |
5.165 |
5.165 |
15.493 |
2009 |
3 |
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002): – Art. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7720) |
50.000 |
50.000 |
– |
– |
|
3 |
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003): – Art. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7559) |
10.000 |
– |
– |
– |
|
|
Lavoro e politiche sociali Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: – Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (2.2.3.2 – Formazione professionale – capp. 7111, 7112) |
12.746 |
12.746 |
– |
– |
|
3 |
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a
sostegno dell’occupazione: – Art. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione (2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141) |
745.666 |
520.999 |
– |
– |
|
3 |
Interno Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: – Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7236) |
103.291 |
– |
– |
– |
|
|
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l’anno 1994 (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7232) |
116.203 |
116.203 |
116.203 |
– |
|
|
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per
favorire l’occupazione: – Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7239) |
98.127 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7243) |
103.291 |
– |
– |
– |
|
|
Infrastrutture e trasporti Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: – Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – capp. 8344, 8345) |
5.000 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 – Opere varie – cap. 7156) |
15.494 |
15.494 |
15.494 |
185.924 |
2018 |
1 |
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 – Fondo opere strategiche – cap. 7060) |
91.400 |
91.400 |
91.400 |
– |
|
3 |
– Art. 13, comma 9: Strutture logistiche dell’Istituto universitario europeo di Firenze (3.2.3.9 – Opere varie – cap. 7508) |
5.000 |
– |
– |
– |
|
|
– Art. 39, comma 2: Sistemi informativi automatizzati (limite impegno) (5.2.3.3 – Informatica di servizio – cap. 8079) |
18.228 |
18.228 |
18.228 |
– |
|
3 |
Difesa Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): – Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – capp. 7130, 7132, 7140) |
103.291 |
103.291 |
103.291 |
103.291 |
|
3 |
Politiche agricole Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: – Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p) |
10.329 |
– |
– |
– |
|
|
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002): – Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p) |
192.000 |
334.025 |
334.025 |
– |
|
3 |
Beni e attività culturali Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: – Art. 23, comma 1: Genova capitale europea della cultura (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) |
5.000 |
– |
– |
– |
|
|
|
5.930.762 |
5.585.838 |
9.579.793 |
304.708 |
|
|
Totale . . . |
20.514.657 |
22.004.085 |
27.168.027 |
13.744.728 |
|
|
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