LEGGE 16 gennaio 2003 n. 3
(
indice)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 - S.O. n.
5)
DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni
Art. 1 (
note)
Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione
- E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta
dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima
di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
- Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le
funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e
l'efficacia operativa.
- L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei
seguenti principi fondamentali:
- principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione
amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
- libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle
pubbliche amministrazioni;
- obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei
ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
- supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il
cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di
legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
- obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti
nei casi previsti dalla legge;
- rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2 (
note)
Commissione per le adozioni internazionali
- All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "La Commissione è composta da:
- un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile
ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica
esperienza;
- due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- due rappresentanti del Ministero della giustizia;
- un rappresentante del Ministero della salute;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
- tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a
carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle
associazioni familiari";
- al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
- Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono
corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a
qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo
articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29
maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1
"Fondo per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unità previsionale di
base 3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della
quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3
della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge
n. 476 del 1998.
Art. 3 (
note)
Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile. Modifica all'articolo 10
della legge n. 230 del 1998)
- I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, sono abrogati.
- L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito
dal seguente:
- "La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di
quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra
rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che
impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale
ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonchè tra rappresentanti degli
obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle
amministrazioni pubbliche coinvolte".
- Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
formazione del personale delle pubbliche amministrazioni
- Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Formazione del personale)
- Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione
delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di
gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un
piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando
o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze
necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè della programmazione delle
assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei
limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle
risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonchè le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
- Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè
gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni
anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini
informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori
interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli
obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai
predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla
comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Art. 5 (
note)
Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000
- All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2,
le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre
esperti".
- Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono
corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a
qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
- All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, alla lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: ", i livelli retributivi minimi per il
personale, a prescindere dal contratto di impiego" sono soppresse.
Art. 7 (
note)
Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche
amministrazioni
- Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale)
- Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con
esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti
di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di
destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il
personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34,
ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai
contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali,
accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto
dall'articolo 34, comma 2, nonchè collocato in disponibilità in forza di
specifiche disposizioni normative.
- Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
- Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al
comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le
posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
- Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono
nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
- All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le
parole: "legge 19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le seguenti: "nonchè
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
- All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le
parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite le seguenti: "e per
gli uffici territoriali del Governo".
- All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto dagli
articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
Art. 8 (
note)
Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione
degli enti pubblici
- Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso
i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse
l'incarico viene svolto.
Art. 9 (
note)
Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici
- A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia
di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i
quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei
limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del
medesimo comparto di contrattazione.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai
relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 10 (
note)
Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso
giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto
1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge,
risulti essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4,
della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso
giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi
l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle
conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti
di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi
requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di
entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici,
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e
437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 11 (
note)
Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
- A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1,
commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni
nuovo progetto di investimento pubblico, nonchè ogni progetto in corso di
attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto",
che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
- Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma
1.
Art. 12 (
note)
Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Art. 13 (
note)
Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
- All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,
dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente:
- -nonies. "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di
corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria
e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura
massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
Art. 14 (
note)
Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia
di contrattazione collettiva integrativa
- All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In relazione a quanto previsto dai
commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non
compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3".
CAPO II
Norme di semplificazione
Art. 15
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
- Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva)
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui
all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di
un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica
amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento
fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può
essere apposta in calce alla copia stessa";
- dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme)
- Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa
contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui
sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese
quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere
pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè
regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente
richiamate dall'articolo 78".
CAPO III
Disposizioni in materia di enti locali
Art. 16
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali
- Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative)
- Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è
individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689".
CAPO IV
Norme in materia di istruzione, università e ricerca
Art. 17 (
note)
Gestione di fondi
- Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida
alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una
commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura
definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 18 (
note)
Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
- Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il
seguente:
- -bis) "le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e
associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare
nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;";
- all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
"dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonchè ad assegni di
ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,";
- all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino alla
scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto necessario ai
fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,";
- all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la gestione dei
contratti stipulati entro la medesima data" sono sostituite dalle seguenti:
"fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonchè per le
attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese
la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di
agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli
articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli
articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e
successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate
nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998,
nonchè per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al
capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive
modificazioni".
Art. 19 (
note)
Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI
- Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di
ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale
italiana (ASI).
- Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di
anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti
erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle
università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA,
dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.
Art. 20 (
note)
Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche
- In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i
trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei
propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di
bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso
l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno
di liquidità dei suddetti istituti o strutture.
Art. 21 (
note)
Disposizioni in materia di ricerca industriale
- Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di
intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di
garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca
o formazione presentati al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8
agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
è autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per
le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una
quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilità del
Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla
medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.
- Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si
interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini
dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi
di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i
diplomi universitari di assistente sociale.
Art. 23
Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno
Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per
la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna
- Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse
alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un
contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del
"Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale delle Montagne". Per lo
svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
Disposizioni in materia di affari esteri
Art. 24 (
note)
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei
passaporti
- La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è
sostituita dalla seguente:
- "i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione
del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il
richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare
esclusivo della potestà sul figlio;".
- All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Il
passaporto ordinario è valido per dieci anni";
- il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a
dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi
complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";
- il quarto comma è abrogato.
- L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
- La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del
comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25 (
note)
Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della
legge sulla proibizione delle armi chimiche
- Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre
1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai
sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la
scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un
periodo ulteriore di due anni.
Art. 26 (
note)
Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in
Italia e all'estero
- Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di
cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la
promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della
legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale
all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate
da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la
realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale,
nonchè di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e
culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e
fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il
Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo
patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.
- Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle
disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n.
401.
CAPO VI
Disposizioni in materia di innovazione
Art. 27 (
note)
Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica
amministrazione
- Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, nonchè di modernizzazione e sviluppo del Paese,
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di
azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi
informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione
per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a
carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e
finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con
le medesime caratteristiche.
- Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società
dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per
il finanziamento relativo è istituito il "Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
- Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa
di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e
77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei
progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui
al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in
entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
- A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere
rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con
il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che
riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma,
della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini
del conseguimento dei seguenti obiettivi:
- diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle
imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;
- diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;
- diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
- ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica
amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i
servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la
CONSIP Spa concessionaria servizi informativi pubblici);
- estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e
privati;
- generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità
e nella tesoreria;
- alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti
pubblici;
- diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte
dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda
i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del
Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nonchè all'istituzione dell'Agenzia nazionale per
l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle
funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle
attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
- al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione
(AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 6".
CAPO VII
Disposizioni in materia di difesa e di pubblica sicurezza
Art. 28 (
note)
Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle
Forze armate
- Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli
ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26
febbraio 1960, n. 165, nonchè quelle in materia di cessazione dal servizio,
attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del
personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del
trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo
2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio
1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già
conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore
logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega".
Art. 29 (
note)
Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per
l'Amministrazione della difesa
- Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-ter. Il divieto di cui
al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero
dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e
oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e
il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali
acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad
un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia".
Art. 30 (
note)
Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204
- All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
- "bis dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in
conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati
preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
- ter dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di
pace".
- Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima
di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre
2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, è differito fino al 31 luglio 2003.
Art. 32 (
note)
Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle
Forze armate
- Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a
tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del
Ministero della difesa.
- Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato
personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del
Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse
derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali,
l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè gli
eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della
difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
- Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è
abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
- Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali
delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
- All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
- Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi
internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà
dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di
cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste
e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a
personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti
comandi.
Art. 34 (
note)
Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale
- Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico
qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto
di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di
attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
- Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello
svolgimento di attività operative sono anticipate dall'Amministrazione di
competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità,
su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.
Art. 35 (
note)
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313
- All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le
parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti:
"o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque".
Art. 36 (
note)
Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
- Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
53, le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti" sono
sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica".
Art. 37 (
note)
Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e
dell'Arma dei carabinieri
- All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed
all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive
modificazioni, dopo le parole: "a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono
inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
- All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle azioni criminose
di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono
inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
Art. 38
Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
- Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei
profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e
informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un
fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto
o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o
lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º
gennaio 1999, nell'espletamento delle attività istituzionali, purchè siano
in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze
organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi
amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1,
restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.
- Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il
potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica
sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette
a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi
specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
- La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature,
locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero
dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità
commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
- Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
- L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle
convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
Art. 40 (
note)
Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di
Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti
- Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,
n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione
di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
- esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le
fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non
superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
- conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una
sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata
articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche
esigenze disciplinari;
- adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare
dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni
processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
- rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a
decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in
relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della
Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonchè di quelle del Capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento
disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle
procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un
procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con
distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la
difesa, nonchè la rideterminazione, con le medesime finalità di
semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli
organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;
- previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura
del procedimento disciplinare, nonchè della riabilitazione;
- previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al presente comma.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere
l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del
1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i
principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
- Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni;
gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il
termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
- Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonchè delle procedure
stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più
decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.
CAPO VIII
Disposizioni in materia di comunicazioni
Art. 41 (
note)
Tecnologie delle comunicazioni
- Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo
dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione,
nonchè della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle
comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica,
anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel
settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e
sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni
pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore
di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19
agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
- Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti
che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità
amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attività di ricerca.
L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio
superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la
denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le
proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le
comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione
finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano
dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo
del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
- Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi
periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
- La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta
cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La
Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali
competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella
soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere
tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo
Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle
attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra
il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui
all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle
reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela
dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza
altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita
convenzione.
- Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo
Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I
dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova
organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere
di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero
delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo
criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento
si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle
rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante
agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato,
senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il
precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata
la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento
possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
- Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto
dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove
attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e
di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di
carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di
frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio
1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del
Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni
attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti
abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della
deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti
da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento
previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le
predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
- All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le
parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le
seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli
obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni".
- Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che
alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per
canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti
fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria,
senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da
effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo
è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate
mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione,
se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.
CAPO IX
Disposizioni in materia di tutela della salute
Art. 42 (
note)
Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico in fondazioni
- Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della
salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il
riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le
condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la
regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte
alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla
vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle
finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
- prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al
principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un
lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di
indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente
eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di
membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute,
regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute
e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i
componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di
professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di
gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato,
nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico
responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita
la regione interessata;
- trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i
rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il
personale già in servizio all'atto della trasformazione può optare per un
contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i
diritti acquisiti;
- individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure
idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di
assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di
elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;
- prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei
risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad
organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel
settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a
salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
- prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione,
o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati
di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla
base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la
necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le
specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero
nelle singole realtà locali;
- disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i principi di
cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia
giuridico-amministrativa;
- disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati
su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da
flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche
attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);
- disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel
rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal
consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti,
pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in
funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;
- prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati
verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione
fiscale;
- regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove
fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale
revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione
nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di
qualità ed eccellenza;
- prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in
favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi
analoghe finalità;
- istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe
funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il
Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di
sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da
esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione
della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni
pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto
tecnico;
- prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino
la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in
quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonchè al
principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo
che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà
dal Ministro della salute e per l'altra metà dal presidente della regione,
scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità,
periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal
Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un
direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando
comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro
della salute, sentito il presidente della regione interessata.
- Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo
acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si
esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere
espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di
decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è
emanato anche in mancanza dei pareri.
- L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43
Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
dedicati a particolari discipline
- Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter
acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto,
l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico dedicati a particolari discipline.
Art. 44 (
note)
Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12
- All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera
d) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della citata legge n. 12 del 2001.
Art. 45 (
note)
Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria
- Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia
sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione
finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali
ed economici nonchè nel settore della comunicazione e dell'informazione,
assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di
immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità
sociale dirette alla promozione della salute.
- Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia
sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7
giugno 2000, n. 150.
- Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le
forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1,
assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di
interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le
finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo
comma 1.
Art. 46 (
note)
Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche
- I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica
rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, nonchè i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione
provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo
1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per
una sola volta la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in
vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria
da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso
per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
- E' escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la
titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma
dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonchè il farmacista che
abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
- Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
- L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2
e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
- All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 1º gennaio 2003 la
disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della
salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella
effettuazione del concerto.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in
1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 48
Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia
- Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il
trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di
specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti
e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è
autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
- La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio
nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per
l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno
2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a
500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832
euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49 (
note)
Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina
- Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma
1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 luglio 2003.
Art. 50 (
note)
Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
- All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le
parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.
- E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
- quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
- Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono
essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del
diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,
con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai
fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
- Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono
essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente
rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
- Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi
chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le
strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente
devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
- Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come
sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare
d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2.
- Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per
l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo
delle sanzioni nonchè l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i
relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle
infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
- Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
- Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei
locali delle pubbliche amministrazioni.
Art. 52 (
note)
Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della
salute
- Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il
riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al
Ministero della salute, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal
Ministero della salute)
- Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il
Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di
spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti
universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche,
nei seguenti casi:
- quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari
o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre
l'interessato ad esame diretto;
- quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di
giudizio tra gli organi competenti;
- quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli
accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale
espressi;
- quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non
permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla
legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
- I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente
dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni
sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto
Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici
universitari od ospedalieri.
- A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un
compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
- Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è
autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 53
Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo
svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata
- Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo
straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale,
di un servizio di assistenza domiciliare integrata.
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO X
Disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della
maternità
Art. 54 (
note)
Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151
- Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole:
"Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei
regolamenti comunitari;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge.".
Comma 4:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) è il seguente:
"Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). - (Omissis).
- Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
Note all'art. 2:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, già sostituito
dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 467, come modificato dalla
legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 38.
- Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione è costituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
- La Commissione è composta da:
- un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile
ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
- due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- due rappresentanti del Ministero della giustizia;
- un rappresentante del Ministero della salute;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
- tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a
carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle
associazioni familiari.
- Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere
rinnovato una sola volta.
- I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
- La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.".
Comma 3:
- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori
stranieri), è il seguente:
"Art. 9.
- All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche
sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire
recate dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto
dall'art. 3 della presente legge, nonchè dall'art. 4 della presente legge.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.".
- Il testo dell'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, ora confluito
negli articoli 27 e 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53), è il seguente:
"39-quater.
- Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i
genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo
hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
- l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, primo comma,
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha
superato i sei anni di età;
- l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, secondo comma, e
dall'art. 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore
adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
- congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello
Stato straniero richiesto per l'adozione.".
- La quota di minore entrate di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre
1998, n. 476, è quella relativa agli oneri deducibili, nella misura del
cinquanta per cento, da parte dei genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione disciplinate nel Capo I del titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184 (art. 10, lettera 1-bis, decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Note all'art. 3:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali)
- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti
relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle
autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai
Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti
strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
- turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
- (omissis);
- segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni
privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica;
- aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonchè
Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio
1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al
Ministero dei lavori pubblici;
- diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonchè
promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del
Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e
le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto
legislativo sul riordino dei Ministeri.
- Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli
12, lettera f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai
sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto
affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del
Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio,
delle risorse da trasferire.
- A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella
in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero
dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i
compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
- A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le
disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento
dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
- A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto
legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del
Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma
capitale e grandi eventi.
- A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data
indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le
funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono
escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio
per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie.
- (Abrogato).
- (Abrogato).
- (Abrogato).
- La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla
Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di
segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi
protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
- Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente
decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le
amministrazioni medesime.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza), come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto
l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8,
comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli
obiettori.
- Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è
istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo
permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo
Ufficio.
- La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di
quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra
rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che
impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale
ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonchè tra rappresentanti degli
obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle
amministrazioni pubbliche coinvolte.
- La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio
civile sulle materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e
l), nonchè sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul
modello di convenzione tipo.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina
l'organizzazione e l'attività della Consulta.".
Note all'art. 5:
Comma 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 102 (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
e provinciali).
- (Omissis).
- L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due
sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato
dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti
all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e
autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un
vicepresidente.".
Note all'art. 6:
Comma 1:
- Il testo della lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e
le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), introdotta dall'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
modificata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative)
- Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e,
in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:
(omissis);
- bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la
gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica
e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'art.
152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo
modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto
regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei
servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri
concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di
offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista
della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei
beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i
rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni
relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del
servizio, ferma restando la riserva statali e sulla tutela dei beni; i
criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le
professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti; i parametri di
offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri
dovranno attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma 1, dello
Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento
sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della
concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone
complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da
versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa
convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione
deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della
concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero
ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte
dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione
complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore
rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani
con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerata
titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata
l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo
minore.".
Note all'art. 7:
Comma 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266
(Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia,
nonchè disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura), come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
"Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia).
- Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge
19 maggio 1986, n. 224, nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato
in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento
o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato
presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso
altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza,
nella sede più vicina.".
Comma 3:
- Il testo del comma 9 dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in
materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma
dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato
dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita).
- -8. (Omissis).
- Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di
cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei
funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione
di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato il
trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati,
rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente
nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi
in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le
amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del Governo. In
mancanza di posti disponibili il trasferimento può temporaneamente
avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il
personale in soprannumero è ricollocato presso altre amministrazioni
pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto
richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.".
Comma 4:
- Il testo del comma 19 dell'art. 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata,
è il seguente:
"Art. 43 (Dismissione di beni e diritti immobiliari).
- -18. (Omissis).
- I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al
servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che
vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali restano alle
dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli articoli
33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
Nota all'art. 8:
Comma 1:
- Il testo del comma 10 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).
- -9. (Omissis).
- I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione
degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.".
Note all'art. 9:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del
part-time)
- Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le
risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482.
- Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il
numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il
predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con
l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento
rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data
del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per
l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per
cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi
restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e
fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e
dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
3l dicembre 2002.
- bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di
riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle
assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine
dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonchè
per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al
Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
- Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente
le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno,
il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle
assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno
precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità
di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le
maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
- bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui
al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo
stesso anno, entro il 3l gennaio, prevede criteri, modalità e termini
anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli
indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e
delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento
dei compiti istituzionali.
- ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni
interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di
modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico
riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame
del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con
cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di
reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni
alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure
di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonchè per gli enti pubblici non economici con
organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria
riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti organi di
controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione
di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo.
Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono
le trattative.
- Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da l a 3, si procede
comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità
di cui ai commi da 5 a 15.
- Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione
finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8
all'assunzione di 2.400 unità di personale.
- Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza,
si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al
servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale
destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità
al Servizio ispettivo.
- Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità,
nonchè i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito
regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in
deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o
concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
- i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai
territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di
Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei
dipartimenti del Ministero delle finanze;
- il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica
funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla
base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli
uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta
eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma
di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava
e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due
qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da
mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a
riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
- i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie
di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di
cultura generale e specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le
professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico,
informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare;
- la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di
ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
- ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
- Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art.
11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia
di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchè quelle
di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del
fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui
all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da
personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale,
nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono
inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,
il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5,
nonchè altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla
base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e
modalità di carattere oggettivo.
- Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si
procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle
qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
- (Omissis).
- Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
- Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni
culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per
i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai
commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche
complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai
contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando
le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante
una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla
mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonchè
delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei
settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per
svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati
che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza
la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità,
ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni.
- Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200
unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato
di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica
risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3,
comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità
sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse
amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al
presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
- Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie
siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
- Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
- Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il
Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del
comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro
a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per
le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie
di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli
derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni
che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari
almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono
essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a
tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire
purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di
lavoro a tempo parziale.
- bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il
personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto
alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento
economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
- Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli
enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
- Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni
necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18,
adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una
riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui
ai commi 2 e 3.
- bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto
previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di
assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della
spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili
anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto
o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e
competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art.
51.
- ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono
destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43,
comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla
retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima
destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le
amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la
propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua
di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie
conseguite.
- Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di
personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, per un numero massimo di 25 unità.
- Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad
ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo
di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un
massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad enti pubblici economici. Si
applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma
mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni
o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico
di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente
comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico
accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini
della progressione della carriera e dei concorsi.
- All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
le parole: "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del
1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo.
- In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti
alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente
al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è
incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in
proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere
dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da
assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente
articolo.
- Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo
in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla
funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti,
come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione
collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè
ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della
prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a
tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art.
1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere
emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in
cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese
contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza
o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato
d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i
criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto
dell'attualità dell'interesse del dipendente.
- Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli
enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
- Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di
finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto
d'ufficio.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
- (Omissis).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.".
Note all'art. 10:
Comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 38 della citata legge n. 400/1988 è il
seguente:
"Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). - Omissis.
- Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato,
anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella
qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il
profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente
esercitate per almeno due anni, purchè in possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della
carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a
dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al
personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel
presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di
appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche
superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.".
Note all'art. 11:
Comma 1:
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il seguente:
"Art. 1 (Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).- (Omissis).
- E' istituito presso il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente
informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare
riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei,
sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma
1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei
singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello
stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere
flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto
"Rete unitaria della pubblica amministrazione , di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti
dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla
sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione
alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e
regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.".
Comma 2:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali".
Note all'art. 12:
Comma 1:
- legge 2l dicembre 1996, n. 665, reca: "Trasformazione in ente di diritto
pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale".
- Il testo degli articoli 30 e 33 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) è il seguente:
"Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).
- Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
- I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i
criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.".
"Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva). (Art. 35 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del
decreto legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del
1998).
- Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono
tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al
comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si
applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma
11 e l'art. 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata
riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si' intende
raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco
di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli
interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
- La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del
personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei
motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter
adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della
medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche
del personale eccedente, nonchè del personale abitualmente impiegato,
delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei
relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle
proposte medesime.
- Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si
procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del
personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le
possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
- La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle
parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude
in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
- I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e
procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto,
la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto
ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o
alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
- Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia
preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
- Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento
retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro
mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini
della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo
familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988; n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.".
Note all'art. 13:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme
in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione
dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), modificato dalla
legge 13 febbraio 2001, n. 45, e modificato dalla legge qui pubblicata, è il
seguente:
"Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle
speciali misure di protezione).
- Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una
commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali
misure di protezione.
- -bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di
Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque
funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal
presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni
relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non
sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di
indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità
organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.
- -ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di
cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti
alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della
commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte
per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che
devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti
all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano
altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti
classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di
ciascun atto.
- -quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di
istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo
svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi
anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
- -quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione
centrale con cui vengono applicate le speciali misure di
protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma
dell'art. 13, comma 1, non è ammessa la sospensione
dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
- -sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione
centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali
misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a
norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione
cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore
a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio,
l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve
avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della
sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza
con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
alla metà.
- -septies. Nel termine entro il quale può essere proposto
il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il
provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso sino a
contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di
merito.
- -octies. I magistrati componenti della commissione
centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei
procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti
nei cui confronti la commissione, con la loro
partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura
di protezione.
- -nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalità di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con
compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della
medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma, determinato nella misura massima di
42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.".
Note all'art. 14:
Comma 1:
- L'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, modificato dalla seguente legge, è il seguente:
"Art. 40-bis (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
integrativa).
- Per le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, i
comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in
merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione
integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche
a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
- Gli organi di controllo interno indicati all'art. 48, comma 6, inviano
annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
- In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di
bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 40, comma 3.
- Tra gli enti pubblici non economici di cui all'art. 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si
intendono ricompresi anche quelli di cui all'art. 70, comma 4, del
presente decreto legislativo."
Note all'art. 17:
Comma 1:
- La legge 14 novembre 2000, n. 338 reca: "Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari".
Note all'art. 18:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297 (Riordino della disciplina delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per
la mobilità dei ricercatori), come modificato dalla legge qui pubblicata, è
il seguente:
"Art. 3. Attività finanziabili.
- Sono ammissibili per:
- interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca
industriale, come definita all'art. 1, comma 2:
- le attività svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti
autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e
associati;
- le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente
presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;
- -bis le attività di assistenza a soggetti individuali,
assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da
presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi
dell'Unione europea;
- le attività svolte sulla base di progetti predisposti in
conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da
parte di soggetti industriali, assimilati e associati;
- i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad
università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che
svolgono attività di ricerca;
- altri interventi di sostegno su progetto o programma:
- le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo,
diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a
nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per
l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di
soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma
presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a
concorrere alla nuova società;
- interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale,
come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, alla mobilità temporanea
dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie:
- le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento
ad attività di ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;
- i distacchi temporanei di cui al comma 2;
- l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel
settore industriale;
- l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di
oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca, nonchè ad assegni di ricerca di cui all'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il relativo
programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto
industriale o assimilato;
- interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la
ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per
la diffusione delle tecnologie:
- l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a
laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, dei quali si sia
accertata la qualificazione e l'idoneità, di studi e ricerche sui
processi produttivi, di attività applicative dei risultati della
ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di
nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
- la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la
delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitività, la
trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonchè il
riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca
di soggetti industriali e assimilati, con connesse attività di
riqualificazione e formazione del personale.".
- Il testo dell'art. 9, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.
297/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 9 (Norme transitorie e finali).
- (Omissis).
- Restano valide fino alla scadenza, integrate per quanto necessario ai
fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le
convenzioni in essere alla data di entrata in vigore in materia del
presente decreto, affidate al MURST, ai sensi della normativa vigente in
materia di appalti di servizi, per le attività di cui all'art. 7, comma 1.
- Entro il 31 dicembre 1999, il MURST assume la gestione diretta delle
attività svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI),
ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'art. 6, comma 2, è deliberato
l'affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai
sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto
termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di
conclusione della procedura di appalto, è risolta di diritto la
convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'art. 4
della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e
integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati,
nonchè per le attività istruttorie e gestionali di natura
economico-finanaziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti,
relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del
31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8
agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'art. 11 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni limitatamente
alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'art. 14 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento
all'esercizio 1998, nonchè per la completa dismissione della propria quota
di partecipazione al capitale della società di ricerca istituite ai sensi
dell'art. 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e
successive modificazioni.".
Note all'art. 19:
- L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:
"Art. 66. - Le Università, purchè non vi osti lo svolgimento della loro
funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e
consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e
privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di
norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti
o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma
precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di
amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su
proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica
istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può
essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per
cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al
personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle
prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per
spese di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per
l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti
rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e
a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno
eseguito i contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con
le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso
previamente detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento
delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono
entrate del bilancio dell'Università".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e
tecnologica):
- La materia di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione
degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di
entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate".
- Il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) è
il seguente:
- -bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che
vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli
7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177,
per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel
settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti
sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per
cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da
anticipi del 40 per cento negli anni successivi.".
Note all'art. 20:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
ottobre 1984, n. 298, concerne "Istituzione del sistema di tesoreria unica
per enti ed organismi pubblici.".
Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 agosto 1999, n. 201 prevede "Riordino della disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei
ricercatori.".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997
(Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata):
"Art. 4.
- La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca
deve essere presentata al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per
lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, dai soggetti
indicati all'art. 3 del presente decreto. La domanda deve essere redatta
secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST.
- La domanda dovrà evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali
del progetto, i seguenti elementi informativi:
- l'interesse industriale all'esecuzione del progetto, in relazione
all'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con
descrizione del mercato di riferimento;
- il carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria
attività di ricerca dell'impresa. Tale elemento è presunto per i
progetti presentati da Piccole e Medie Imprese così come definite dalle
norme transitorie e finali del presente decreto;
- la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione
delle attività di ricerca;
- la ripartizione e la relativa valorizzazione delle attività
rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai punti a) e b)
dell'art. 2 del presente decreto.
- Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti
di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a
valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure
concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al proponente
l'inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni.
- La domanda di finanziamento dovrà essere accompagnata dalla
certificazione da parte del Presidente del collegio sindacale della
rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri
indicati in allegato 1. Per le società che a termine di legge non
dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verrà
rilasciata dal responsabile legale. Per i soggetti richiedenti di recente
costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base
annuale, nonchè per i soggetti richiedenti che successivamente
all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da
operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali
dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare
immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la certificazione
della rispondenza potrà essere effettuata sul solo parametro di congruenza
fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti di ricerca
presentati da società di ricerca di cui all'art. 3, lettera d) del
presente decreto, centri di ricerca industriale di cui all'art. 3, lettera
e) del presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere
regionale di cui all'art. 3, lettera g) del presente decreto, la
certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della
posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento
finanziario netto rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la
società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della
ricerca.
- Il Ministero, previa verifica della regolarità della documentazione
presentata, trasmette il progetto, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento, al Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge
n. 46 del 1982 (di seguito denominato CTS), per la preselezione di cui al
predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del Fondo speciale per la
ricerca applicata (di seguito denominato istituto gestore), per
l'istruttoria tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7,
comma 1.
- Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno mensile, valuta il
progetto, avvalendosi di un esperto di settore individuato nell'ambito
dello specifico albo ministeriale, sulla base dei dati dichiarati
dall'impresa e sotto i seguenti profili:
- effetto addizionale generato dall'intervento richiesto;
- novità e originalità delle conoscenze acquisibili;
- utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di
processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;
- conformità agli indirizzi generali sulla ricerca applicata.
Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre
avvalendosi del proprio esperto, può attivare un contraddittorio con il
soggetto proponente. Il contraddittorio è obbligatorio per i progetti il
cui costo sia superiore ai 35 miliardi di lire.
- L'istituto gestore, entro sessanta giorni dalla trasmissione del
progetto, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria
tecnico-economica, verificando:
- l'assenza di altri finanziamenti a valere sul fondo a favore del
progetto, nonchè delle condizioni di cui al comma 3;
- la congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione
del progetto;
- l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto
indicate dal proponente.
- Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza di comunicazioni da
parte dell'istituto gestore, si intende che l'istruttoria non abbia
evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero.
- Il CTS, preso atto delle valutazioni dell'istituto gestore, entro la
prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul
progetto; in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto
stesso agli interventi del fondo.
- Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di finanziamento, indica le
forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri
generali:
- per quanto riguarda le attività di sviluppo precompetitive, il
finanziamento non può eccedere il 25%, in Equivalente Sovvenzione Lorda
(di seguito definita ESL), del costo giudicato ammissibile delle
attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
- per quanto riguarda le attività di ricerca industriale, il
finanziamento non può eccedere il 50%, in ESL del costo giudicato
ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti
forme:
25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
- il finanziamento avviene in un periodo compreso tra i dieci e i
quindici anni. La durata è comprensiva di un periodo di preammortamento
e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.
- per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca
industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento
non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle
attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
60% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
- per entrambe le tipologie di attività, possono essere concesse le
seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa,
e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
- 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese,
così come definite nelle norme transitorie e finali del presente
decreto;
- 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui
all'art. 92, paragr. 3, lettera a) del Trattato CE, indicate nelle
norme transitorie e finali del presente decreto;
- 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui
all'art. 92, paragr. 3, lettera c) del Trattato CE, indicate nelle
norme transitorie e finali del presente decreto;
- 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca
inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo
tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di
agevolazione;
- 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o più
partners di altri Stati membri della UE, semprechè non vi siano legami
tra l'impresa richiedente e il partner estero;
- 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese, enti
pubblici di ricerca e/o Università;
- L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL,
del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale
dell'intervento nella forma del credito agevolato è ridotta, per
entrambe le tipologie di attività, al 45%.
- Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
- spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale
ausiliario adibito all'attività di ricerca);
- costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma
permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per
l'attività di ricerca;
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività
di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di
brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
- spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca,
quantificabili anche in misura forfettizzata rispetto al costo del
personale;
- altri costi d'esercizio (ad es; costo dei materiali, delle forniture
e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.
- Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di
fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo
totale.
- Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali
di intervento per i finanziamenti di cui al presente comma in funzione
dell'andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all'Unione
Europea.
- Il Ministero, sulla base della proposta del CTS, decreta l'ammissione
del progetto al finanziamento, subordinando l'inizio dell'erogazione alla
stipula del contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto
gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle attività di cui
al comma 17. Per i progetti ammessi al finanziamento, i relativi costi
decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque dal
novantesimo giorno dalla data di presentazione degli stessi. Il decreto è
trasmesso all'istituto gestore per la stipula del contratto.
- I progetti il cui costo superi i 25 milioni di ECU, beneficianti di un
aiuto superiore ai 5 milioni di ECU, in Equivalente sovvenzione lorda,
sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto
4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del 17 febbraio 1996), e,
comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali.
- La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro, a condizione che siano soddisfatti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla
criminalità organizzata. Ove il contratto non venga stipulato entro i
termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto
gestore segnala al Ministero le motivazioni per l'adozione delle relative
determinazioni.
- Il contratto determina un primo stato di avanzamento al termine del
quale, in assenza di rilievi da parte dell'esperto di cui al comma 6 e
dell'istituto gestore, ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora
l'esperto, sotto il profilo scientifico, e l'istituto gestore, sotto
l'aspetto economico, verifichino elementi che contraddicano i dati e gli
obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potrà acquisire
in merito il parere del CTS e, se del caso, revocare il finanziamento. In
tale ultima fattispecie, l'istituto gestore del Fondo procederà alla
verifica delle attività eseguite: in assenza di cause imputabili al
contraente, spetta il pagamento della parte dell'attività eseguita, in
proporzione al finanziamento concesso.
- Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro i termini predetti,
il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle
positive verifiche tecnico-contabili dei quali effettuate dall'istituto
gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - è subordinata la relativa
erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle
attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di
finanziamento ai sensi della legge n. 46 del 1982 (9), e successive
integrazioni, o della legge n. 346 del 1988 (9), ovvero in procedura
concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si
pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.
- Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con
specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti
finanziati. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono
notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe
presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono
accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale".
"Art. 5.
- Il Fondo speciale ricerca applicata finanzia le attività di formazione
professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età non superiore ai
32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico tramite
l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori
della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo
produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima
competitività internazionale dei settori interessati.
- I progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di
ricerca ovvero in forma autonoma.
- Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento
e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai
soggetti ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a tal
fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali,
comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con
i mezzi del Fondo.
- Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una
adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione
devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti
scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle
conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività
di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le
attività di formazione devono riguardare, altresì, l'apprendimento delle
conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione
ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.
- Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero:
- la preparazione e la gestione delle attività di formazione, ivi
comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;
- il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di
spostamento attinenti l'attività di formazione;
- la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresi i
rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del
proponente.
- Gli interventi a favore dei progetti di formazione autonomamente
presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella
spesa, per un ammontare pari all'80% del costo ammissibile.
- Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le
stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.
- I soggetti destinatari di finanziamenti per attività di formazione
devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun
partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di
valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione,
sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito".
"Art. 6.
- La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel
campo della cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema
ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al MURST stesso -
Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca,
ai fini del riconoscimento di validità nell'ambito di accordi governativi
di cooperazione con Stati esteri.
- Il Dipartimento sviluppa la preliminare attività istruttoria, al fine
di valutare la rispondenza dei progetti alle finalità delle predette
iniziative. Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento dà comunicazione
al soggetto interessato, indicando l'ufficio competente e il funzionario
responsabile.
- Ottenuta la approvazione degli organismi internazionali competenti, il
progetto viene sottoposto all'esame della Commissione tecnico consultiva,
la quale opera in forma integrata con il Comitato tecnico scientifico ex
art. 7 della legge n. 46 del 1982, e segue la procedura indicata all'art.
4 del presente decreto.
- Gli interventi sono concessi nella forma del contributo nella spesa,
secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente
alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del
presente decreto.
- Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli
accordi internazionali, il MURST segue lo stato di avanzamento delle
attività contrattuali dei progetti"
"Art. 11.
- I progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire sono finanziabili
anche a valere sulla legge n. 346 del 1988 e sono comunque soggetti alla
procedura descritta all'art. 4 del presente decreto. Il soggetto
proponente richiede, in sede di presentazione del progetto, il
finanziamento ai sensi della legge n. 346 del 1988, indicando, quale ente
finanziatore, uno degli istituti a tali fini convenzionati con il MURST.
Lo stesso istituto assicurerà la stipula e la gestione del contratto.
- Per i progetti ammessi al finanziamento a valere sulla legge n. 346
del 1988, l'esito positivo dell'esame da parte del CTS è comunicato
all'Istituto finanziatore, che può sviluppare una ulteriore istruttoria
economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le
garanzie ritenute necessarie per la concessione del finanziamento stesso.
La formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto deve
pervenire al MURST entro 90 giorni dalla data di comunicazione
all'istituto finanziatore, da parte del Ministero stesso, dell'esito
positivo dell'esame.
- I progetti sono finanziati secondo le modalità di cui al comma 10
dell'art. 4 del presente titolo, salvo che il finanziamento nella forma
del credito agevolato è concesso nella forma del contributo in conto
interessi pari al 50% delle spese giudicate ammissibili per le attività di
sviluppo precompetitive e al 55% delle spese giudicate ammissibili per le
attività di ricerca industriale.
- Per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca
industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non
può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle
attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
45% dei costi riconosciuti nella forma del contributo in conto interessi.
- Per entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 2 del presente
titolo, si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera
E), del presente decreto. L'intervento aggiuntivo non può comunque
eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso,
la percentuale del contributo in conto interessi è ridotta al 25% per le
attività di sviluppo precompetitive e al 30% per le attività di ricerca
industriale.
- I finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva
di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni.
Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese,
risultante a carico dell'impresa, è pari al 15% del tasso di riferimento
applicato al finanziamento.
- Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle
positive verifiche dei quali - effettuate dall'istituto finanziatore e
dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto - è
subordinata l'erogazione del finanziamento e del relativo contributo a
valere sulla legge n. 346 del 1988. L'istituto finanziatore comunica,
entro 30 giorni, l'esito positivo di tali verifiche all'istituto gestore
che provvede, nei successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di
contributo nella spesa".
- La legge 17 febbraio 1982, n. 46 concerne: "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale".
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 6 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297:
- Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5
tra gli interventi di cui all'art. 3 e per l'attivazione degli strumenti
di cui all'art. 4.".
Note all'art. 22:
- Il comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402
(Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario) convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è il seguente:
- I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli
appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio
1999, n. 42, e legge 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente
sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica,
ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica attivati dalle università. All'art. 1,
comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la
parola: "architettura sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea
specialistica delle professioni sanitarie ".
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2, prevede: "Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei".
Note all'art. 24:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui
passaporti), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 3. Non possono ottenere il passaporto:
- coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o
alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la
esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche
di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
- i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione
del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il
richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare
esclusivo della potestà sul figlio;
- omissis;
- coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà
personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il
nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza,
semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena
restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una
pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva
ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- omissis;
- coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto
dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20o anno di età, non
abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del
servizio militare.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 1185/1967, come modificato
dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 17. - Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. Esso può essere
dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in
vigore o su domanda dell'interessato.
Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche
per il solo viaggio di rimpatrio.
Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci
anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi
complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio.
(Comma abrogato).".
Note all'art. 25:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993) è il seguente:
- "Per lo svolgimento delle sue attività, il Ministero degli affari
esteri si avvale di proprio personale, nonchè di personale di altri
Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a
tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, nei limiti di
un contingente di quindici unità, per sopperire ad esigenze che richiedono
oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'amministrazione.
Della stessa facoltà può avvalersi il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza,
nei limiti di un contingente di cinque unità. Gli incarichi sono conferiti
e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro
degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi,
della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno,
non possono essere conferiti a chiunque svolga attività di collaborazione,
anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli
obblighi di cui alla presente legge.".
Note all'art. 26:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli
Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e
delle lingue italiane all'estero) è il seguente:
"Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana
all'estero).
- E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la
promozione della cultura italiana all'estero.
- La Commissione:
- propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione
all'estero della cultura e della lingua italiana e per lo sviluppo della
cooperazione culturale internazionale;
- esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia
dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da
enti ed istituzioni pubblici, nonchè sulle iniziative proposte ai sensi
del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle
convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- formula proposte di iniziative per settori specifici o con
riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle
caratterizzate forte presenza delle comunità italiane;
- collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle
conferenze periodiche degli istituti, di cui alla lettera d) del comma 1
dell'art. 3;
- predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, un rapporto sull'attività
svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a
disposizione dalla direzione generale e di ogni altro materiale utile.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g) della citata legge n. 401/1990
è il seguente:
"Art. 3 (Funzioni del Ministero).
- Il Ministero:
- - f) (omissis).
- presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività
svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto
predisposto dalla Commissione di cui all'art. 4, ai sensi della
lettera e) del comma 2 dello stesso art. 4.".
Note all'art. 27:
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002". Il
testo dell'art. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 29 (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni).
- Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli enti finanziati direttamente
o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche
in deroga alle vigenti disposizioni, a:
- acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al
proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di
gestione;
- costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla
lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento
di servizi, svolti in precedenza;
- attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso
gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo
svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
- Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme
di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli
stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello
Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi
prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del
servizio.
- Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto
privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime
tributario agevolato previsto dall'art. 90 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
- Al comma 23 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- le parole: "tremila abitanti sono sostituite dalle seguenti:
"cinquemila abitanti;
- le parole: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile
di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, sono
soppresse.
- Con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a
definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per
l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la
determinazione delle relative tariffe nonchè le altre eventuali clausole
di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli
enti locali.
- Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i
riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del
Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, nonchè all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione
tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e
del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai
predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro
per l'innovazione e le tecnologie.
- Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la
spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
- definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione
nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti
in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali
anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici
nazionali, nonchè assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego
delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove
necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione (AIPA), fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 6; le risorse, eventualmente
accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa,
sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore
informatico.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca "Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". Si riporta il
testo dell'art. 11, comma 3, lettera f):
- "La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
- - e) (omissis);
- gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate
tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio
sia previsto uno stanziamento di competenza, nonchè per il
rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in
conto capitale;".
- Il testo vigente dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione è il
seguente:
"La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle
regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si
riporta il testo dell'art. 17, comma 2:
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.".
- Il testo dell'art. 97 della Costituzione è il seguente:
- "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità
dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo". Si riporta il testo dell'art. 17, comma 19, come modificato
dall'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
- "Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto
privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta
unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro
subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i
procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del
Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del
progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione di
cui all'art. 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito, dalla
legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate
nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei
compiti ad esso attribuiti.".
Nota all'art. 28:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante "Riforma
strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d)
e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998, si riporta testo del numero 4
dell'allegato D , come, modificato dalla presente legge:
Allegato D (omissis)
- Il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, recante "Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi fissi per il regio
esercito", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1928; si
riporta il testo dell'art. 3, come modificato dalla legge 26 febbraio 1960,
n. 165:
"Art. 3 (Primo comma dell'art. 12 del regio decreto 27 ottobre 1922, n.
1427). - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali è fatta con
decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.
All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede
con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle
Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1935, n. 1544, è da
registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 reca
"Determinazione degli uffici del Ministero della difesa competenti a
disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del
trattamento di quiescenza"; si riporta il testo dell'art. 2:
"Art. 2. - I comandi periferici dell'Esercito competenti a provvedere per la
cessazione dal servizio per età e a liquidare il trattamento normale di
quiescenza dei sottufficiali in servizio permanente, degli ufficiali e
sottufficiali trattenuti ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e
dei militari di truppa in servizio continuativo in servizio presso i comandi
medesimi, gli uffici dipendenti e gli altri comandi, istituti, scuole
compresa l'Accademia, enti e reparti della forza Armata aventi sede nella
rispettiva circoscrizione territoriale sono:
- i comandi militari territoriali di regione e il comando militare della
Sardegna per il personale non appartenente all'Arma dei carabinieri;
- i comandi di legione territoriale per gli appartenenti all'Arma dei
carabinieri. Il comando legione territoriale dei carabinieri del Lazio è
competente a provvedere anche per il personale in servizio presso la
scuola allievi carabinieri di Roma. I comandi predetti sono altresì
competenti a provvedere al collocamento a riposo per età ed a liquidare il
trattamento normale di quiescenza degli impiegati civili (esclusi i
magistrati militari) ed operai nonchè a liquidare il trattamento normale
di quiescenza del personale militare contemplati all'art. 1, che prestano
servizio nelle destinazioni indicate al precedente comma, esclusi i
preposti ai comandi medesimi ed i comandanti di divisione e di brigate
dell'Arma dei carabinieri.
I comandi periferici della Marina e dell'Aeronautica competenti a
provvedere al collocamento a riposo per età ed a liquidare il trattamento
normale di quiescenza degli impiegati civili (esclusi i professori e gli
assistenti di ruolo delle Accademie navale ed aeronautica e dell'Istituto
idrografico della Marina) e degli operai che prestano servizio presso i
comandi medesimi e gli altri comandi, istituti, scuole comprese le
Accademie, enti e reparti della forza armata aventi sede nella rispettiva
circoscrizione territoriale sono i comandi in capo di dipartimento
marittimo, i comandi militari marittimi autonomi ed i comandi di regione
aerea.".
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito in
legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento).
- E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti
pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del
prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di
servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata
in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di
cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le
disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui
al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati
dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può
superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di
aggiudicazione dell'appalto.
- -bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti
che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli
articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi
ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di
università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto
disposto dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi
anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del
progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni
successivi.
- -ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti
eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a
macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti,
soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse
anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo
complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea
garanzia.".
Nota all'art. 30:
- La legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante "Onoranze ai Caduti in guerra",
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1951; si riporta il
testo dell'art. 2, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno
1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al commissario generale
provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e
successiva sistemazione definitiva delle salme:
- dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della
guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno
1940 al 13 aprile 1946, purchè per i militarizzati sia stato accertato, in
sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte
fu dovuta al servizio di guerra;
- dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento
successivamente al 10 giugno 1940;
- dei partigiani e patrioti deceduti in conseguenza della lotta di
liberazione dopo l'8 settembre 1943;
- di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per
atti di rappresaglia;
- dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10
giugno 1940-15 aprile 1946;
- dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in
conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del
Dodecaneso e nella guerra di Spagna;
- -bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in
conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati
preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
- -ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le
missioni di pace.".
Note all'art. 31:
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per l'istituzione del
servizio militare professionale", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 4:
"Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale).
- Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla
legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione,
entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dal medesimo
decreto legislativo, dei militari, in servizio obbligatorio di leva con
volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il
decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri
direttivi;
(Omissis).
- Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al
medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei principi
e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.".
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante "Disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331", è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
133 dell'11 giugno 2001.
Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si
vedano le note all'art. 9, comma 1.
- Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, recante "Erezione in ente
morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia e approvazione del
relativo statuto", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 1935.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, l'art. 4,
nel definire l'esercizio di imprese ai fini dell'applicazione dell'IVA,
elenca al quinto comma le attività considerate commerciali ovvero non
commerciali.
Nota all'art. 33:
- La legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la
costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina
delle relative concessioni", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245
del 1 settembre 1978.
Nota all'art. 34:
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998; si riporta il testo
dell'art. 1, commi 1 e 2:
"Art. 1.
- All'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le
parole: "non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa sono
soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere
dall'anno 1999.
- I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, nonchè il coniuge e i figli
superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi
godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti
disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria
e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente
comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le
assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali
del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste
dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo
le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità
di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10
per cento del numero di vacanze nell'organico.".
Note all'art. 35:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313
(Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460,
come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza).
- I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza, nonchè le aperture di credito a favore dei funzionari delegati
degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della
Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero
dell'interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione
civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle
spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni
elettorali, nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi
titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione
forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro
I del codice civile, nonchè dal testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.".
Note all'art. 36:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato), come modificato dalla legge qui
pubblicata, è il seguente:
"Art. 12.
- Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili
dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a
quanto previsto dall'art. 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il
concorso di cui al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a), e nel
trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b).
- I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da
espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione
è autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettività
degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai
corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice
sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione
relativo al concorso per titoli.
- Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'art.
24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti
disponibili al 31 dicembre 2000, è ammesso a partecipare al concorso
medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo
l'ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data, in numero
corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta
per cento.
- Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati
dall'art. 2, comma 1, del presente decreto.".
Note all'art. 37:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, è
il seguente:
"Art. 6 (Nomina ad agente).
- L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico
concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti politici;
- età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma
6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia,
secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
- titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
- Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze
armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici
uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non
colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
- Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative
all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale
assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4, della legge
31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di
provenienza sono riconosciute valide, purchè previste nell'ordinamento
della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti
previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al
reclutamento di cui ai commi precedenti.
- I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di
formazione sono nominati allievi di polizia.
- Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle
vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione
utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonchè i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore
all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni
criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta,
purchè siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
- Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed
ai figli superstiti, nonchè ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente
invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento
della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
- Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità
di formazione della graduatoria finale.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 5 (Nomina ad operatore tecnico).
- L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al
quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i
requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per
l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano
in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
- L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è
accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro
dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
- I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e
sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere
teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento
dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo
le esigenze dell'Amministrazione.
- Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito
delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonchè i fratelli,
qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non
inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di
azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne
facciano richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai commi
1 e 2.
- Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed
i figli superstiti, nonchè ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente
invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento
della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
- Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine
corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati operatori
tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di
prova, vengono nominati operatori tecnici.
- Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art.
59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
- Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità
di formazione della graduatoria finale".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
(Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 7 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri).
- Gli arruolati volontari di cui:
- all'art. 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo
carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo
superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere al
termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale;
- all'art. 4, comma 2, conseguono la nomina a carabiniere effettivo
dal giorno successivo al termine della ferma di leva e nella stessa data
sono immessi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al
termine del corso integrativo. Le suddette nomine sono conferite con
determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o
dell'autorità da questi delegata.
- Possono essere inoltre ammessi al primo corso utile per allievo
carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel limite della vacanze
organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonchè i fratelli, qualora
unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore
all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni
criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano
richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, e
non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo
articolo.
- Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge
ed ai figli superstiti nonchè ai fratelli, qualora unici superstiti, del
personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente
invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento
della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività
operative individuate con decreto del Ministro della difesa che
comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature
esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.
- I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in
congedo dell'Arma dei carabinieri, nonchè il personale appartenente alle
altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti
all'atto dell'ammissione al corso.
- Gli arruolati volontari di cui all'art, 4, comma 1, lettera b), sono
nominati carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante
generale o dell'Autorità da questi delegata, dopo aver superato apposito
corso presso gli istituti d'istruzione dell'Arma.
- Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme
di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con
decreto ministeriale".
Note all'art. 39:
Comma 3.
- Il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge finanziaria 2000) è il seguente:
"Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). -
(Omissis).
- Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da
amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi
resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di
base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate".
Comma 4.
- Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per
le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
di polizia) è il seguente:
"Art. 18 (Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei
servizi autostradali).
- In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il
Ministero dell'interno e le società concessionarie di autostrade per
l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori
somme introitate dallo Stato per le indennità di cui agli articoli 1 e 3
della, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo del
bilancio dello Stato.
- Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al
comma 1, detratta la quota utilizzabile a titolo di rivalutazione delle
indennità nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di
inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica,
saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della polizia
di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale.
- I criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al
personale delle somme di cui al comma 2, il cui importo giornaliero non
potrà, comunque, eccedere la misura di L. 10.000 pro-capite, saranno
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di
Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sarà
devoluta al Fondo per il personale della polizia di Stato".
Nota all'art. 40:
Comma 1:
- La legge 27 marzo 2001, n. 97 reca: "Norme sul rapporto tra procedimento
penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".
Note all'art. 41:
- L'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
recante:
"Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" è il seguente:
"Art. 12 (Ordinamento del Ministero).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
- (omissis);
- al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca
scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca
specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di
predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione
di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero
con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei
servizi pubblici;".
- Il regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 reca: "Istituzione presso
l'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico di una scuola di
telegrafia e telefonia".
- L'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante:
"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"
è il seguente:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti).
- -3. (omissis).
- La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle
amministrazioni pubbliche, nonchè sulle gestioni fuori bilancio e sui
fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la
regolarità delle gestioni, nonchè il funzionamento dei controlli interni
a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri
controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa
agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte
definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del
controllo".
- L'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" è il seguente:
"Art. 1 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
- -23. (Omissis).
- Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum
permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti
dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da
operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di
studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove
tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta
oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato".
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si veda nelle note all'art. 1, comma 1.
- L'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici" è il seguente:
"Art. 14. (Controlli)
- Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le
funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per
l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza
nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
- Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le
amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori
territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle
specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
- Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle
attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei
Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore.
Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di
polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
- Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono
fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per
l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di
documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
- L'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)" è il seguente:
"Art. 112 - (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
- Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di
cui all'art 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle
seguenti finalità:
- sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la
conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
- realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonchè adeguamento delle
strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai
controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
- incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto
ambientale in rado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli
obiettivi di qualità previsti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, del
Ministro dell'ambiente.
- L'art. 2, comma 6, lettera d) della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" è il seguente:
"Art. 2 (Divieto posizioni dominanti).
- -5. (Omissis).
- Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a
soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione
in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono
essere rilasciate concessioni nè autorizzazioni che consentano di
irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o
radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici
numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla
base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei
mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza,
relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità
può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i
limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per
l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al
20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della
concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di
tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e
di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi
irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
- -c) (omissis);
- riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e
televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite,
del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti
tra gli impianti di radiodiffusione;"
- L'art. 29 della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le
garanzie nella comunicazioni del 15 novembre 2001, recante: "Approvazione
del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale"
è il seguente:
" Art. 29 (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza).
- L'Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo,
dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione,
dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali,
culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti
dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra
fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro
il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla
sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall'art.
1, comma 1, della legge n. 66/01:
- norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non
riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i
quali rappresentano un particolare valore per:
- il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della
programmazione e del pluralismo informativo;
- il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della
programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura
comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni
monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
- criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a
soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di
contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di
contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di
trattamento;
- norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione
contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del
rispetto del norme del presente regolamento;
- norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai
programmi criptati;
- le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai
sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997, in materia di
accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso
l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;
- sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità
e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e
del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di
ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;
- la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche
tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di
promuovere l'innovazione.".
- L'art. 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5. convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: "Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti
radiotelevisivi", come modificate dalla presente legge è il seguente:
"Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.
Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda).
- Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi
digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da
satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte
di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della
società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti
richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la
gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei
servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare
anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente
eserciti, nonchè sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di
cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una
concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e
servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il
quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di
programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie,
per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società
controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2, commi 17 e
18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da
satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano
ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma 5, della
medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal
Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto
radioelettrico.
- Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica
digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di
impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito
locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a
condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate
esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo
restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1.
- Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici
digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la
radiodiffusione sonora nonchè i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla
sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma
nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale
fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la
diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L.
L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un
progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
- La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze
terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard
tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e
per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video
broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi
multimediali anche interattivi.
- Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su
frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica
digitale entro l'anno 2006.
- L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione
dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica
digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello
spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla
tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale
reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di
trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'art. 1 sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni
definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del
presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza
dei seguenti criteri direttivi:
- distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti
che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive
responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione
del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla
diffusione;
- previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle
strutture di trasmissione;
- definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei
principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela
della concorrenza e di non discriminazione;
- previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi
multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno
tre programmi televisivi;
- obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi
dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale
ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva
l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico;
- previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni;
- previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva
trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica
digitale;
- obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in
chiaro.
- In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze,
sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche
interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla
pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le
licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.
- Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico
radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio
pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di
programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di
programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in
chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere
distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri
operatori radiotelevisivi.
- All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole:
"il Ministero delle comunicazioni adotta sono sostituite dalle seguenti:
"l'Autorità adotta . Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli
2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e
il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonchè delle
norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento
alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le
frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate,
fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31
luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta
e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti
necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo
delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima
legge 31 luglio 1997, n. 249.
- Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai
soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità
sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano
destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.
- Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie
di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi
impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma,
del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di
cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento
di benefici fiscali.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni
istituito dall'art. 1, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie
dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della
radio-televisione multimediale.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta
un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove
tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri
e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a
larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.".
Nota all'art. 42:
Comma 1:
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, concerne il
"Riordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Nota all'art. 44:
Note all'art. 45:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 concerne la "Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
- "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 46:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 129 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
"Art. 129. - In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio
farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o
possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto
adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.
Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i
quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a) per la eventuale
decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio
medesimo non sia preposto la stesso fallito, la nomina di un sostituto, che
ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.
I provvedimenti del prefetto sono definitivi.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 2 della legge 16 marzo
1990, n. 48:
"Art. 1.
- ( Omissis).
- Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le
stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei
all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova
istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 4, comma 2 della legge 8
novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico":
- "Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato
membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei
diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei
farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 12, quarto comma, della legge 2
aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico":
"Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente
articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di
un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del
trasferimento.".
Nota all'art. 47:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 93 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica":
- "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti
eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in
uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato
liberi.".
Nota all'art. 49:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 3, comma 1 della legge 28 marzo
2001, n. 145:
- "Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento
dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della
Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".
Nota all'art. 50:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 27, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 3 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, come ulteriormente modificato dalle presente
legge:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero delle attività produttive).
- E' istituito il Ministero delle attività produttive.
- Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e
mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33,
comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e
torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli
e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del
sistema produttivo.".
Note all'art. 51:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 della legge 11 novembre 1975,
n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblico), come sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
"Art. 7.
- I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 250;
la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa
in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di
lattanti o bambini fino a dodici anni.
- Le persone indicate all'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni
contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da
euro 200 ad euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle
ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).
- L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è
trasmissibile agli eredi".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale):
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1342, sui servizi
di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è
presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al
sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art.
13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a
norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli
uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per
i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità
relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto
ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la
destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel
termine previsto dal comma precedente".
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11
della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati
locali e su mezzi di trasporto pubblico):
"Art. 3. - Il conduttore di uno dei locali indicati all'art. 1, lettera b)
può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'art. 1 della
presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un
impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche
di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del
progetto dell'impianto di condizionamento, contenente le caratteristiche
tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza dal divieto di fumare è autorizzata dal sindaco,
sentito l'ufficiale sanitario. Il Ministro per la sanità dovrà emanare,
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,
sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti
di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei
locali di cui all'art. 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare
gli impianti di condizionamento o di ventilazione".
"Art. 5. - Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'art. 140
del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, nei casi:
- che si contravvenga alle norme di cui all'art. 2, terzo comma;
- che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano
condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica
sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di
fumare prevista all'art. 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di
pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma.
La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale
sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in
esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore
del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella
lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni
particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale
sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di
fumare prevista dall'art. 3, terzo comma".
"Art. 6. - Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'art.
1, lettera b) tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di
cui al precedente articolo".
"Art. 8. - La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata
immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della
sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in
Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può
provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
contestazione o di notificazione, anche a mezzo di versamento in conto
corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di
contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla
contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento,
con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo
del massimo della sanzione".
"Art. 9. - I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle
norme richiamate dall'art. 2 della presente legge, qualora non abbia avuto
luogo il pagamento di cui al precedente art. 8, presentano rapporto al
prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove
questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del
termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma
dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla
legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni,
all'autore della violazione.
L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può
essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla
notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore
del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo
prefisso per il pagamento.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata
sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che
l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio senza
ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo
comma del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti
da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità
della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto
l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la
notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto ed
ai soggetti interessati.
E' inappellabile la sentenza che decide la controversia".
"Art. 10. - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione".
"Art. 11. - Salvo quanto è disposto dall'art. 9, decorso il termine prefisso
per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta
dell'amministrazione della sanità, procede l'Intendenza di finanza, mediante
esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato
con regio decreto 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione coattiva delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.
Nota all'art. 52:
- La legge 10 agosto 1950, n. 648 concerne "Riordino delle pensioni di
guerra". La tabella A), ad essa allegata, individua, ripartendole in 8
categorie, le diverse lesioni ed infermità che danno diritto a pensione
vitalizia o ad assegno rinnovabile. La tabella B), ad essa allegata,
individua le diverse lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per
una volta soltanto.
Nota all'art. 54:
- L'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), come modificato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 15 (Testo unico).
- Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
- coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al
fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore;
- esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato
al testo unico;
- esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le
disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
- Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal
Consiglio dei Ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è
allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione.
- Entro due anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al
comma 2, disposizioni correttive del testo unico.".