LEGGE 28 dicembre 2005, n.263
Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge divorziato.
(GU n. 301 del 28-12-2005- Suppl. Ordinario n.209)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185";
2) il sesto comma e' sostituito dai seguenti:
"Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonche' depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma";3) al settimo comma, le parole: "di cui al sesto comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo comma";
b) all'articolo 184 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "dal sesto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal settimo comma";
2) il secondo comma e' abrogato.
2. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:
"C-quater) all'articolo 185, al primo comma e' premesso il seguente:
"ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresi' facolta' di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura e' conferita con scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116";
c-quinquies) all'articolo 187, quarto comma, le parole: "di cui all'articolo 184" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 183, ottavo comma"".
3. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 2) del secondo comma e' sostituito dal seguente:
"2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia";
2) al numero 3) del secondo comma, le parole: "o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute" sono soppresse;
3) al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma";
b) al numero 5), all' articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1). al secondo comma, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle seguenti: "in uno dei comuni del circondario" e dopo le parole: "in mancanza" sono inserite le seguenti: "ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto";
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale";
3) al quinto comma, le parole: "di cui all'articolo 499, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 499, quarto comma";
c) il numero 7) e' sostituito dal seguente: "7) l'articolo 499 e' sostituito dal seguente:
"Art. 499. - (Intervento). - Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilita', l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonche' copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresi', udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni.
All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinche' essi possano munirsi del titolo esecutivo"";
d) dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
"7-bis) L'articolo 500 e' sostituito dal seguente:
"Art. 500. - (Effetti dell'intervento). - L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da' diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti"";
e) il numero 8) e' sostituito dal seguente: "8) l'articolo 510 e' sostituito dal seguente:
"Art. 510. - (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, ilgiudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento e' disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinche' i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a se' del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano gia' stati integralmente soddisfatti, e da' luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata e' disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi e' istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione"";
f) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura
civile ivi richiamato, le parole: "a un dottore commercialista o esperto
contabile" sono sostituite dalle seguenti: "a un commercialista";
g) dopo il numero 17) e' inserito il seguente:
"17-bis) all'articolo 534-ter, le parole: ".con incanto" sono soppresse e la
parola: "notaio", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"professionista"";
h) al numero 20.2), all'articolo 559 del codice di procedura
civile ivi richiamato, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza
non impugnabile";
i) il numero 21) e' sostituito dal seguente:
"21) all'articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la
liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il
debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero
quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero
quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e' eseguito a
cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di
trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi
non lo esentano.
Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,
stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi affinche' gli
interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il
custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato
ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la
disponibilita'"";
l) al numero 25), all'articolo 567 del codice di procedura civile
ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: "e delle mappe censuarie, il certificato di
destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non
anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso" sono soppresse e, dopo le
parole: "all'immobile pignorato" sono inserite le seguenti: "effettuate nei
venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento";
2) al terzo comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Un termine di centoventi giorni e' inoltre assegnato al creditore dal
giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata
debba essere completata" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non e'
concessa," sono inserite le seguenti: "oppure se la documentazione non e'
integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo
precedente,";
m) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile
ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo del primo comma, la parola: "novanta" e' sostituita
dalla seguente: "centoventi";
2) al terzo comma, dopo le parole: "11 giudice con la medesima ordinanza" sono
inserite le seguenti: "stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la
cauzione,";
n) dopo il numero 26) e' inserito il seguente:
"26-bis) all'articolo 570, le parole: "e del valore dell'immobile determinato
a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: ", del valore
dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul
quale e' pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito
telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore"";
o) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile
ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "Se un termine piu' lungo non e' fissato
dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni" sono
soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia
stata accolta";
p) al numero 27), all'articolo 572 del codice di procedura civile
ivi richiamato, al quarto comma, le parole: "anche in questi casi" sono
soppresse;
q) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile
ivi richiamato, al quinto comma, le parole: "Nel caso di diserzione della"
sono sostituite dalle seguenti: "Se nessuno degli offerenti in aumento
partecipa alla" e dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: ",
salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,";
r) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1.1) al primo comma, le parole: "non crede di" sono sostituite dalle seguenti:
"decide di non";
1.2) al secondo comma, le parole: "In quest'ultimo caso il giudice puo'" sono
sostituite dalle seguenti: "11 giudice puo' altresi'";
2) l'articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato e'
sostituito dal seguente:
"Art. 591-bis. (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita
ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli interessati,
delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un
avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al terzo
comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice
stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le
modalita' della pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi
dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara
tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568,
terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato
dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note
depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle
disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti,
dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori
adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma
dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo
583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del
prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di
nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di
atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice
dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle
cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o
deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a
favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attivita',
che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in
cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal
giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il
suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma.
All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione
del presente codice.
E professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale delle
operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo
nelle quali le stesse si svolgono, le generalita' delle persone presenti, la
descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione
provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo
stesso nondeve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579,
secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne
da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita' stabilite ai sensi degli
articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone
il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere
allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale
risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla
trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non
faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo
591. Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile
l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un
conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita";
s) al numero 42), all'articolo 624-bis del codice di procedura
civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "L'istanza puo' essere proposta fino a venti giorni prima della
scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in
cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima
dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al
deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma
dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del
provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato
sul sito Internet sul quale e' pubblicata la relazione di stima";
t) dopo il numero 43), e' aggiunto il seguente:
"43-bis) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all'udienza" sono
inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha luogo la
vendita,"".
4. All'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
all'articolo 709-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, sono
apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: ", quarto, quinto, sesto e settimo" sono sostituite dalle
seguenti: "e dal quarto e al decimo";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il processo
debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o
per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva
relativa alla separazione. Avverso tale sentenza e' ammesso soltanto appello
immediato che e' deciso in camera di consiglio".
5. All'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente:
"Art. 161-bis. - (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). Il
rinvio della vendita puo' essere disposto solo con il consenso dei creditori e
degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e
580 del codice"";
b) alla lettera b), all'articolo 169-bis ivi richiamato, le
parole:
"e ai dottori commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: "e ai
commercialisti";
c) alla lettera c), all'articolo 169-ter ivi richiamato, le
parole:
", dei dottori commercialisti e esperti contabili" sono sostituite dalle
seguenti: "e dei commercialisti";
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) l'articolo 173 e' abrogato";
e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa acquisizione o
aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla
vigente normativa";
2) all'articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole:
"con incanto" sono soppresse;
3) dopo l'articolo 173-quater ivi richiamato, e' aggiunto il seguente:
"Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalita' di presentazione delle offerte
d'acquisto). - H giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569,
terzo comma, del codice, puo' disporre che la presentazione delle offerte di
acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche
mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o
postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del
prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o
posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di
cui allo stesso articolo 571.
L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni
prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le
offerte d'acquisto.
Quando l'offerta presentata con le modalita' di cui al primo comma e' accolta,
il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma e' di novanta
giorni";
f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 179-bis ivi richiamato, le parole: ", dottori commercialisti e
esperti contabili" sono sostituite dalle seguenti:
"e commercialisti";
2) all'articolo 179-ter ivi richiamato, le parole: ", dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "e dei commercialisti".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, i commi 3-quater e 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
"3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2)
a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006".
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 6 del presente articolo.
Art. 2.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti";
b) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica";
2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi";
c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La notificazione puo'
anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona
fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata
la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero
alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne
sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora
abituale";
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti, la
notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente,
puo' essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143";
d) l'articolo 147 e' sostituito dal seguente:
"Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono
farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21";
e) all'articolo 149, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della
consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal
momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto";
f) all'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il
compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella
giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita'
giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni
effetto e' considerata lavorativa";
g) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole: "sessanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e le parole:
"centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni'";
h) all'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: "11 giudice puo' autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e
grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma
possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi
procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni";
i) all'articolo 186-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la
comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione";
l) all'articolo 186-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la
comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione";
m) all'articolo 186-quater, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto
dell'e stanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua
pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra
parte e depositato in cancelleria, la volonta' che sia pronunciata la
sentenza";
n) all'articolo 255, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore
puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento
all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il
giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, puo'
condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a
1.000 euro";
o) all'articolo 256, le parole: "ll giudice puo' anche ordinare l'arresto
del testimone" sono soppresse;
p) all'articolo 269, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le
preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini
eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice
istruttore nella udienza di comparizione del terzo";
q) l'articolo 283 e' sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello).
- Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione
principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti,
sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della
sentenza impugnata, con o senza cauzione";
r) all'articolo 293, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento
del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni";
s) all'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: "grave pregiudizio nel
ritardo," sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce
documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto
valere;" e la parola: "ma" e' soppressa;
t) all'articolo 787, primo comma, le parole: "il notaio delegato" sono
sostituite dalle seguenti: "il professionista delegato";
u) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore
provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge
controversia sulla necessita' della vendita";
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli,
articoli 570 e seguenti";
3) al quarto comma, la parola: "notaio" e' sostituita dalla seguente:
"professionista".
2. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sette giorni";
b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche' gli
estremi dell'ordinanza con la quale e' stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonche' il giudice davanti
al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato
motivo, la persona citata potra' essere condannata al pagamento di una pena
pecuniaria non inferiore a 100 curo e non superiore a 1.000 euro".
3. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907,
n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: ", ancorche' festivo" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si chiude alle dodici"
sono soppresse.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
Art. 3.
1. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le partile: "e non sono trascorsi venti anni dalla" sono inserite le seguenti: "trascrizione della";
b) al quarto comma, dopo le parole: "notificato e trascritto, nei confronti del donatario" sono inserite le seguenti: "e dei suoi aventi causa".
Art. 4.
1. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge puo' anche servirsi delle procedure informatiche, gia' disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dai testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;
b) l' ufficio pestale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezza del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;
e) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto".
Art. 5.
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificaziioni, si interpretano nel senso che per titolarita' dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3439):
Presentato dal sen. Caruso ed altri il 25 maggio 2005.
Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia) in sede deliberante, il 14 giugno
2005 con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 21, 23, 28 giugno 2005 e approvato il 29
giugno 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5960):
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente il 4 luglio 2005
con pareri delle commissioni I, V e IX.
Esaminato dalla commissione in sede referente il 21 luglio 2005; 21, 22, 27
settembre 2005; 4-11 ottobre 2005;
10 e 30 novembre 2005.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 14 dicembre
2005 con il parere delle commissioni I, V e IX.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa ed approvato con
modificazioni il 15 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3439/B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede deliberante, il 20 dicembre
2005 con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione ed approvato 21 dicembre 2005.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n.35
Testo del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005), coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.».
(GU n. 111 del 14-5-2005- Suppl. Ordinario n.91)
Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2005 si procedera' alla ripubblicazione del
presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
Art. 1.
((Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno
all'internazionalizzazione del sistema produttivo)).
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di
consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione
europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonche' per
l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere piu'
efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il
riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con
l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo
affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre
amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione
dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure alle
tecnologie informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
E' fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale
dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte
certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle
dogane».
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature
scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed
interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul
mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il
contrasto di quelle fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalita'
internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta
milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate
all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del
comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili
per l'acquisizione di mezzi tecnici e ((strumentali nonche' finalizzate)) al
potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro
per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema
d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri
dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE
del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dei Ministri competenti.
All'onere di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli
anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per
((ciascuno)) degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro
1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla
legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per cento per gli investimenti
all'estero che riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese,
«joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacita'
produttive interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di variare, con proprio
provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza
averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che,
per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta' intellettuale. La
sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per
fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate,
senza averne prima accertata la legittima provenienza. ((In ogni caso si procede
alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme
le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)).
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare
alla lotta alla contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di
origine».
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
11. ((L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo
1-quater)) opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri
Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990,
n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre
2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo
all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle
attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte
sostanziale ((delle attivita)) produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita' all'estero in
data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle
agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle
previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE
n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6
maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e innovazione delle imprese
italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota
del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui le
imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel
periodo di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del ((regolamento di cui)) al
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono
effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su
capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unita'
previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono
comunicati al competente centro di responsabilita', all'ufficio centrale del
bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e
delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro
degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle norme di cui al presente comma.
((15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi
obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi,
corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa,
approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni
dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ove cio' sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento
dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo
missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al
rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di
realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale
e' altresi' corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva
realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la
definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo
dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al
31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla
gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex «Fondo speciale per la
cooperazione allo sviluppo», sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti
capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui
all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione
puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano
localmente. La congruita' dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni
non governative per la realizzazione di programmi di microcredito e' attestata
dal capo della rappresentanza diplomatica.
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con
riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di eta'
ovvero da lavoratori con piu' di quarantacinque anni di eta', anche pensionati»;
c) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto
di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti
collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale»;
d) all'articolo 70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi»;
e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu'
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo, con
riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso
di un anno solare;
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio
per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a
10.000 euro»;
f) all'articolo 72, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede
al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i
dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei
contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al
13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli
infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del
buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo
di rimborso spese;
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1,
lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato».
g) all'articolo 72, comma 5, la parola: «metropolitane» e' soppressa.
Art. 1-ter.
(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
Art. 1-quater.
(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione)
1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con
compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei
diritti di proprieta' industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di
contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle
competenti direzioni generali del Ministero delle attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di
composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30)).
Art. 2.
(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonche' in
materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla
Consob).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo
che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati
con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro
sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli
atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita'
d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano
ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche'
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia
attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da
dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione,
alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.»;
b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente:
«Art. 70. (Effetti della revocazione)». - La revocatoria dei pagamenti avvenuti
tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o
dalle societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha
restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o
reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e'
provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle
stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.»;
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono
aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di ristrutturazione»;
d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
«Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). -
L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un
concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da
questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori
o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le
azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto
del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e
interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.»;
e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
«Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per l'ammissione alla procedura
di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il
trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del
ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta' o
in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere
accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che
attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma
dell'articolo 152.»;
f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
«Art. 163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale, verificata la completezza
e la regolarita' della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo,
dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste
diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai
creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28
e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si
presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale
provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.»;
g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente:
«Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il concordato e'
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella
classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma,
puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di
creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato
e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla
terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o
in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia
sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini
del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i
suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei
loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.»;
h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito al seguente:
«Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione).
- Il tribunale fissa un'udienza in camera de consiglio per la comparizione del
debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga
affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e
qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e
dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le
informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti
del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e'
raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste
diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, puo' approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare
soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono
depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
le modalita' per lo svincolo.»;
i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente:
«Art. 181 (Chiusura della procedura). - La procedura di concordato preventivo si
chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione
deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai
sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal
tribunale di sessanta giorni,»;
l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e' inserito il
seguente:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore puo'
depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un
accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da
un esperto sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento
alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro
interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla
pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di
consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi
dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giomi dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro
delle imprese.».
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto.
((2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si
applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non
ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al codice di procedura civile,)) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a
mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi. ((A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere l'avviso»;))
b) all'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a
mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi. ((A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere l'avviso»;
b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: «ultimo»" e' sostituita dalla
seguente: «secondo».
b-ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole: «le eventuali domande
riconvenzionali» sono inserite le seguenti: «e le eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio»;))
c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. ((Al fine il difensore
indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.;
c-bis) l'articolo 180 e' sostituito dal seguente:
«Art. 180 (Forma di trattazione). -- La trattazione della causa e' orale. Della
trattazione della causa si redige processo verbale.»;
c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). -
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il
giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e,
quando occorre, pronuncia. i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo
comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167,
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una
nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la
comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La
mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento
valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando e' disposta la
comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei
fatti della causa da parte del procuratore e' valutabile ai sensi del secondo
comma dell'articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del
terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali
ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai
sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese
del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore
a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte,
e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonche' un successivo
termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed
eccezioni nuove o modaicate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di
prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva
di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori
dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza
di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili
e rilevanti.
L'ordinanza di cui al sesto comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i
tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in
cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonche' a mezzo di posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A
tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax
o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli
atti.
Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). --
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183,
il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo'
dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di
cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione
ai primi.»;))
d) all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire
in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia
dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di
telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata
deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la
conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento.»;
((e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
«Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che
in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge
attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle
obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu'
dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.»;
2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000»;
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: «ma se esso»
fino a: «a norma dell'articolo 170» sono soppresse;
4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a
25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia
dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e'
altresi' inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: «sia inserito» sono inserite le seguenti:
«almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle
offerte o della data dell'incanto.»;
5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
«Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei
capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre
alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive
notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria
dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento
appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il
debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso
sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della
dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388,
terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia
divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente,
esercitare la facolta' di cui all'articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da
sottoporre ad esecuzione, puo', su richiesta del creditore e previa
autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti
gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta,
anche riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve
indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei
creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della
forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il
pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale
competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione
prevista nell'articolo 488, secondo comma.»;
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita»
sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;
6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«diciotto mesi»;
7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al
momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati
ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un
diritto di pegno.»;
7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante
ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni
del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento
se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese
necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo,
non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro
il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro
preferito in sede di distribuzione.»;
8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, infine, le parole: «e previo
accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari,
pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo»;
9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente:
«Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione,
sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o
terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno
o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice
dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede
con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617,
secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in
tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.»;
10) all'articolo 524, secondo comma, le parole: «nell'articolo 525, secondo
comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo
comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525»;
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11.1) il primo comma e' abrogato;
11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518,
non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo
non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529.»;
12) all'articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma
dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo
525»;
13) l'articolo 527 e' abrogato;
14) all'articolo 528, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui
all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla
distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i
diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli
intervenuti in precedenza.»;
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: «terzo comma», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite
giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato
nel settore di competenza, affinche' proceda alla vendita in qualita' di
commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito,
se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e
commerciale in relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il prezzo
minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la
vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione.»;
17) l'articolo 534-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice, con il
provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati, delegare
all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un
notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un dottore
commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni
mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili
con le previsioni della presente sezione.»;
18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti
dell'importo del credito precettato aumentato della meta»;
18.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore puo' chiedere
la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496
ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall'istanza.»;
19) all'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20.1) al secondo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice
provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal
debitore.»;
20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli
obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo che per la
particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilita',
dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata la
vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni
medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al
primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato
custode altro soggetto.»;
21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Modalita' di nomina e revoca
del custode. Modo della custodia)»;
21.2) al primo comma e' anteposto il seguente:
«I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di
cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In
quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo
l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo
485.»;
21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalita' con
cui il custode deve adoperarsi perche' gli interessati a presentare offerta di
acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell 'immobile pignorato
ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la
disponibilita'.»;
22) l'articolo 563 e' abrogato;
23) l'articolo 564 e' sostituito dal seguente:
«Art. 564 (Facolta' dei creditori intervenuti). I creditori intervenuti non
oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano
all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo,
possono provocarne i singoli atti.»;
24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole:
«nell'articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'articolo 564»;
25) l'articolo 567 e' sostituito dal seguente:
«Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni
dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle
mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella
vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso,
nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile
attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su
istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non e' richiesta o non
e' concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata
la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite
le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della
trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il
giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati.»;
26) l'articolo 569 e' sostituito dal seguente:
«Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). - A seguito
dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta
giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo
567, nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il giuramento e
fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui
all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la
data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalita'
della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti
esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non
inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono
essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la
medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di
cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui
non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per
il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572,
terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non
abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice
dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve
essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.»;
27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a
offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di
procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente
deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del
prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato
dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni.
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalita'
stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono
annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di
chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o
del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data
dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione
e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella
busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla
presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione
sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato a norma
dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e' senz'altro accolta.
Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far luogo alla
vendita se vi e' il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice
ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore vendita con il sistema
dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i
termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu' offerte, il giudice
dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta.
Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il
giudice puo' disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare
l'incanto.»;
28) l'articolo 575 e' abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base
d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli
offerenti»;
30) l'articolo 580 e' sostituito dal seguente:
«Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto e' necessario
avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e' immediatamente
restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso
di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e' restituita
solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta
come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.»;
31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere
fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse
non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto
nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle
forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio
della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale
il cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione
all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere
fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi
precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che,
entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura
di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma,
l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli
offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo e'
trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel
termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma
dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante
l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario
e' stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice
dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del
prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che
potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di
finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore
della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto
ed il conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione
del decreto se non unitamente all`iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte
finanziata.»;
32) all'articolo 586, al primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del
pignoramento.»;
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai
seguenti:
«Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). - Ogni creditore, nel termine
di dieci giorni prima della data dell'incanto, puo' presentare istanza di
assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto
non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione deve contenere
l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista
nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia
alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri
creditori oltre al procedente, questi puo' presentare offerta di pagamento di
una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo
che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita all'incanto non ha
luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice
provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve
versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma
dell'articolo 586.
Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). - Se
non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice
dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592
e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche'
si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni di vendita e
diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quarto a
quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa
un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta
giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
1/2 3-bis.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA Art. 591-bis (Delega delle operazioni di
vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede
sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti
gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel
circondano o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto
contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni
di vendita secondo le modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo
569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo
svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della pubblicita', il luogo
di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si
procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge
l'incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo
comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi
dell'articolo 569, primo comma;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del
prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai
sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di
atti volontari di trasferimento, nonche' all'espletamento delle formalita' di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione
ai sensi dell'articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell 'articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il
professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui
all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui
all'articolo 498, non intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti
previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le
attivita', che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute
in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal
giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il
suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.
All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del
presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale
d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali
l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse all'incanto, la
descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione
provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo
stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579,
secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne da'
tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo
comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e
trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se
previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione
urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il
professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice
dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori
incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente
comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata
dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita con incanto.
Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle
operazioni di vendita, insorgono difficolta', il professionista delegato puo'
rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e
gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche'
avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il
quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita
salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.»;
34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole:
«dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a
norma dell'articolo 591-bis»;
35) all'articolo 598, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le
seguenti: «o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis»;
36) all'articolo 600, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice
dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che
ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore
al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.»;
37) all'articolo 608, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale
giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a
rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'.»;
38) dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente:
«Art. 608-bis (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante). -
L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima
della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte
esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.»;
39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole: «giudice dell'esecuzione»
sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti»;
40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
«Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia
esecutiva del titolo.»;
41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:
41.1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«venti giorni»;
41.2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «venti giorni»;
42) l'articolo 624 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se e' proposta
opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il
giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di
parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo
ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo
comma.
Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice dell'esecuzione,
su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il
debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione e'
disposta per una sola volta.
L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo
creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve
presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve
proseguire.»;
43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: «e' ammesso reclamo» sono
inserite le seguenti: «da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero
degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni
dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e»;
dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: "in arbitri" sono inserite le
seguenti: "anche non rituali";
2) all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sessanta giorni";
2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta giorni";
2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo
669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi
speciali, nonche' ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o
di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il
giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei
provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda e' stata
proposta in corso di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e' invocabile in un diverso
processo";
3) all'articolo 669-decies, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel
corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su
istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti
nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la
revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase
del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere
richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano
mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e'
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso
l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.";
4) all'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il provvedimento
cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se
anteriore.";
4.2) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del
reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio,
nel relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni e
acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.";
5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
5.1) al primo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza,
possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi
consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta.";
5.2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni
in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.";
6) dopo l'articolo 696 e' inserito il seguente:
"Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo'
essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma
dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei
crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del
medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della
relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo
verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la relazione
depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di
merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.";
7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente.
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto
compatibili.";
7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi
dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo
ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa
dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica
l'articolo 669-novies, terzo comma.";
8) all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice
competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei
indispensabili; ciascuna delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al
giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703.";
e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e 709
sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si
propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero,
in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con
ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e'
fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile,
la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale
della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa
con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a se', che
deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per
la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge
convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono comparire
personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo
giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del
decreto gli sia rinnovata.
Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). -
All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della
conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i
coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei
e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina
il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza).
- L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti
al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non
comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e'
comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere
notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e
trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a
meta'.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il
deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di
cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167,
primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e
di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non
potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di
cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal
giudice istruttore.
Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice
istruttore). - All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto,
quinto, sesto e settimo. Si applica altresi' l'articolo 184.";
3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima
residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente
all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo
di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e' residente
all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo'
essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o
dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio
o di cessazione degli effetti civili dello stesso e' fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile
del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati
o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a se',
che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per
la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge
convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un
curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime
dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente,
salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il
ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si
presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la
comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si
conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i
rispettivi difensori nonche', qualora lo ritenga strettamente necessario anche
in considerazione della loro eta', i figli minori, da', anche d'ufficio, con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa
l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il
presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente
e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata
dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di
comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo
163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresi' termine al
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere
il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6),
del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in
giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di
cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine
stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e
settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresi' l'articolo 184 del
medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione
dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale
sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si
applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la
sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo'
disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di
primo grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni
inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al
tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata
l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che
le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli
stessi, si applica la procedura di cui al comma 8".
3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70-bis e' inserito il seguente:
"Art. 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta). - La citazione puo'
anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero
7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralita'
degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un
termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma
inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma
dell'articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente
comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.";
b) l'articolo 169-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal
giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e'
stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori
commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei
pubblici registri.";
c) l'articolo 169-ter e' sostituito dal seguente:
"Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita). - Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati
anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e
esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni
mobili iscritti nei pubblici registri.";
d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti:
"Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto). -
L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono
risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del
titolo in base al quale e' occupato, con particolare riferimento alla esistenza
di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di natura condominiale,
gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i
vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che
saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene nonche'
l'esistenza della dichiarazione di agibilita' dello stesso.
L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la completezza dei documenti di
cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al
giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o
intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni
prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di
posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purche' abbiano
provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalita' fissate al terzo comma;
in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter (Pubblicita' degli avvisi tramite internet). - Il Ministro della
giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati
all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le
modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art. 173-quater - (Avviso delle operazioni di vendita con incanto da parte del
professionista delegato). - L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis
del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del
terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui
all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del
citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da
determinare le nullita' di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico,
ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio
1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che
l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle
disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui
all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.";
e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni
delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli
avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a
notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di
vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista e' liquidato dal giudice dell'esecuzione
con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e
le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di
liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita). - Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli
avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti
contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi,
distinti per ciascun circondano, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle
operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione
degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono
allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti
professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello
svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili
a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici
dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da
ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la
cancellazione dei professionisti ai quali in una o piu' procedure esecutive sia
stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle
direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis,
primo comma, del codice.
I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non
possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.";
f) l'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Disposizioni sulla divisione). - Il giudice dell'esecuzione, quando
dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione
della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati
sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza
davanti a se' per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte
piu' diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del
contraddittorio mediante la notifica del l'ordinanza".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni
dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.))
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di
sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa
sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale
giudiziario stesso.»;
b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo»
sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;
c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a
ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o
per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e'
depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al
destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso
in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in
caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso
oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio
o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha
richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario
al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o
della sua dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche'
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con
l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data
di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di
ricevimento e' immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con
annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non
ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio
postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne
abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale,
della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della
data di restituzione.»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per
eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se
anteriore.»;
4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale»
sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
5) il sesto comma e' abrogato.
((4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo
avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del
mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni
tarffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica
previsti dalle leggi vigenti.
4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si
applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle
operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle
medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura,
effettuate da banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto ditali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti
concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia
per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma 1 e le somme
corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti,
anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con
finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli
altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di
cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a
beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per
portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al
comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla
banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
alle pubbliche amministrazioni debitrici. Aifinanziamenti concessi alle societa'
di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime societa' si applica
l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta
disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le
attivita' cedute, la tipologia di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti
profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le
caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente
articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche
emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei
crediti e dei titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione, nonche' i
controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal
presente articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1
come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni e' pagato un
corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei
titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito dalla
medesima banca cedente.
Art. 7-ter (Norme applicabili). - 1. Alla costituzione di patrimoni destinati
aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e
alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo
2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle
obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6».
4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
sostituito dal seguente:
«L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata
almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a
tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della
convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E posto a carico
dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.».
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici
giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi
i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o
a mezzo di posta elettronica certjicata. Della convocazione deve essere dato
altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet
dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni.».
4-sexies. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561,
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
«I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro
elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il
Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno
dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica
certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante
annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E'
posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni».
4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 4 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto e'
determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli
notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantita'
degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e
procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di
almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi
tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovra', udite le
Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potra'
essere modaicata parzialmente anche entro un termine piu' breve, quando ne sia
dimostrata l'opportunita'.».
4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
16febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies del presente
articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto;
b) e' a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle
disposizioni contenute nel citato art. 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913,
89, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario
ella gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili gia' oggetto d
atti di disposizione a titolo gratuito, nonche' di ribadire la corretta
interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti
anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del
donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor
valore dei beni, purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni
dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i
mobili iscritti in pubblici registri.»;
2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: «Se i donatari contro i quali
e' stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati»
sono inserite le seguenti: «e non sono trascorsi venti anni dalla donazione»;
3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: «Contro i terzi acquirenti
puo' anche essere richiesta» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di
cui al primo comma,»;
4) all'articolo 563 e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di
cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, e' sospeso
nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano
notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di
opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e
rinunziabile.
L'opposizione perde effetto se non e' rinnovata prima che siano trascorsi venti
anni dalla sua trascrizione.»;
b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo
l'articolo 187 e' inserito il seguente:
«Art. 187-bis (Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti
esecutivi compiuti). - In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del
processo esecutivo avvenuta dopo 1'aggiudicazione, anche provvisoria, o
1'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o
assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti
ditali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo
495 del codice non e' piu' procedibile».
4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende riferito
anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici.
4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per
ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante
nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non piu' di
quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti,
risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La
ripartizione del personale cosi' assunto e' stabilita con deliberazione adottata
dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7giugno 1974, n. 216,
e successive modificazioni.
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed
organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo
determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto siano in servizio,possono essere inquadrati in ruolo, in
qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante
apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o
da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti
nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio e'
svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti
interessati.
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi
4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le
risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724»;
5 - 8. (Soppressi).
Art. 2-bis.
(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione
europea per il periodo 2005-2006).
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative al Programma operativo nazionale «Azioni di sistema» 2000-2006 a
titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei
programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 3, di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare,
nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento
e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il
periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si
provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e,
per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore
dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge
n. 183 del 1987.))
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 3.
(Semplificazione amministrativa)
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente: «Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della
giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela
della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa
comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata,
anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni
normativamente richieste.
L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in
documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da'
comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione,
in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E`
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o
enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali
l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione
all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi
da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.)
((puo' anche essere effettuata per istanza dell'acquirente,)) attraverso lo
Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 ((del
regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del
((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 ((del regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse
le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter,
3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 del
((citato regolamento)), sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a
25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e' necessaria
l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puo' essere effettuata
gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari dell'Automobile
Club d'Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero ((delle infrastrutture)) e dei trasporti, con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il
Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete
modalita' applicative dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi
elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di svolgere l'attivita'
di cui al comma 4 e' demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro ((delle infrastrutture)) e dei trasporti, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'interno, con cui sono altresi' disciplinati i requisiti necessari,
le modalita' di esercizio dell'attivita' medesima da espletarsi nell'ambito dei
rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
((6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi,
ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati
tenendo conto della loro sostenibilita', sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono
dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine e' di novanta
giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un
provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi,
i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle
valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta
giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresi' sospesi, per una
sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui
ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della
fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19,
nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego,
ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi
del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento
della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via
di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la
difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la
pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione
di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il
silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e
procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis».
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente
articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non
modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti
pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ferma la facolta' degli interessati di presentare nuove
istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non
comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta
giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine
piu' lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai
commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
sostituito dal seguente:
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari
per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione
procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti».
6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su
attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni
previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi
degli articoli 19 e 20».
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai
documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo».
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le
parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti:
«due sole volte».
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, il
Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al
31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta
dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero
massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati
amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione
all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di
elevata professionalita' . Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori
ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione
e' assistita da una segreteria tecnica.
Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma
non puo' superare le dieci unita'.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria
tecnica di cui al comma 6-duodecies e' disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,
che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo
decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies e'
autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro
per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite
le seguenti: «, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione
della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di
soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari».))
Art. 4.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e alla legge 27 dicembre
2002, n. 289)
1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((a) il comma 82 e' abrogato;
a-bis) al comma 180, dopo le parole: «commi 174 e 176», sono inserite le
seguenti: «nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e
precedenti»;
a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «con decreto di natura
non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive» sono inserite le
seguenti: «e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;
a-quater) al primo periodo del comma 262 le parole: «22 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «36 milioni di euro» e le parole: «36 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «22 milioni di euro»;
)) b) al comma 344 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette
disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla
data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione
previsto dal presente comma»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti:
«e quelle relative a residui passivi perenti»;
((c-bis) al comma 374, lettera d), e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di
versamento effettuato con modalita' telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa
incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i
tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di
riscossione»;
c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da:
«irregolarita» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 20
novembre 2004»;
c-quater) dopo il comma 426 e' inserito il seguente:
«426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 426, le
irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per
inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche
delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre
2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il
30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1o novembre
2006.»;
c-quinquies) il comma 471 e' sostituito dal seguente:
«471. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i contribuenti individuati con
regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n.
370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato
imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro,
l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n.
405, e' pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei
versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i
precedenti trimestri dell'anno in corso»;
c-sexies) al comma 534, dopo le parole: «amministrazioni regionali» sono
inserite le seguenti: «della Federazione Italiana Gioco Calcio»;
d) il comma 540 e' abrogato.
1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo
quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25».
Art. 4-bis.
(Trasferimenti erariali alle regioni)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° gennaio 2006».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
e' sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3,
sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente al fine di
assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle
regioni a statuto ordinario di cui al comma 1».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole:
«Entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 30 settembre 2005».
Art. 4-ter.
(Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria)
1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento
diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative
distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di
tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i
propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui
conti correnti postali delle Tesorerie)).
Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Art. 5.
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al
comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato
dall'art. 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE,
utilizzando anche le risorse rese disponibili ((per effetto delle)) modifiche
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente
gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati
dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di
interventi che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri di
selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane,
consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture
materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di
accrescerne le potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 e' effettuata,
valorizzando la capacita' propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle
intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da
rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale
a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004
del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11
novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project financing
possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari
degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ((possono essere)) dichiarati
interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le
opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia'
assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre
2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21
marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per
lo sviluppo economico del Paese.
((6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti
procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di
appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure
approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni
appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto
eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i
provvedimenti gia' formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere
dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu'
opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere
in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di un
Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'art. 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari
straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di
specifica professionalita', competenza ed esperienza maturata nel settore
specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente
alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente gia'
nominati.))
8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le
funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie
subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o
comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o
impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
((10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei
permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di
rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme
vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni
dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero
delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con
le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessita' di diffida alla
nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.))
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del
presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo
approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche
in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e ((della normativa)) comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione
appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del ((regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore
i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione
di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
polizza assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto.
Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
((12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche gia' proposte
in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto
migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i soggetti
interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente, ivi
inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla
base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di
varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere
invitati almeno dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del
contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorche' i lavori
siano gia' stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e
l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori
direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui
al comma 12-quater.))
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i
criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari
di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi
stanziati per le opere di cui al comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di
Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'art. 53 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata la concessione di contributi in favore dei
soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato
dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del
piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle
vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano
regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato anche per la
realizzazione di incubatori per imprese produttive.
((16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui
all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140,
sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, e'
aggiunto il seguente:
«24-bis. La SACE S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al
soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi
18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE S.p.a. ai sensi del
presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.
Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro
rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva
le modificazioni delle condizioni delle operazioni».
16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, e'
abrogato.
16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-vicies quater, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, e' soppresso.
16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 e'
sostituito dai seguenti:
«2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonche'
l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui
all'allegato al predetto regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una
somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa
della parte piu' diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si
applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 dicembre 2000, n. 398».
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo
introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, purche' risultino rispettate le disposizioni relative
all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell'articolo 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del presente
articolo.
Art. 5-bis.
(Incentivazione della logistica)
1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia
prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un
adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione
delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di
conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un
sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo
rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato art. 1, e' prevista
prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al
servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo
sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le
misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree
sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalita', con
l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete
logistica ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di
rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle
merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed
intermodalita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli
obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonche' utilizzo
di tecnologie informatiche.))
Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
Art. 6.
(( (Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca
svolti congiuntamente da imprese e universita' o enti pubblici di ricerca e per
altre finalita' di pubblico interesse) ))
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di
rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza,
una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e'
destinata al sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e
sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della
ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici e privati, nonche' gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della
proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il
CIPE approva annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei
limiti delle finalita' di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 3. All'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le
seguenti: «e gli investimenti in ricerca», ((e, al secondo periodo, dopo le
parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni
imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,»;))
b) al comma 355, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di
prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico
secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla ((comunicazione della Commissione
europea)) 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e
connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate».
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai
seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano
prioritariamente imprese, universita' ed enti pubblici di ricerca, a sostegno
sia della produttivita' dei settori industriali a maggiore capacita' di
esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di
investimenti dall'estero e che comprendano attivita' di formazione per almeno il
dieci per cento delle risorse;
b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da
sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e
territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare
riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di
progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese
stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' riservare
una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del
Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei
distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le
caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti
soggettivi dei soci ((delle imprese proponenti)), anche al fine di promuovere
interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonche' le modalita' di accesso
preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente
articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ((nonche' quelle stipulate dal
Ministero delle attivita' produttive con gli istituti bancari per la gestione
degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni,)) possono essere prorogate, dalla data di scadenza
delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria
durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del
corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
((6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in materia di incentivi alle
imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli
interessi e delle sanzioni.))
7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti
fiduciari, nonche' alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi
di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, e' ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei criteri ed
indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, ((le regioni e le province autonome)) di Trento e di Bolzano 8. Al fine
di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la
produttivita' dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo
sviluppo che si avvale delle strutture del proprio decreto, le modalita'
semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del
vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle
prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale,
individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri
delle attivita' produttive, ((per lo sviluppo e la coesione territoriale,))
delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorita'
e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali
interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e
la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in
infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso
alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e
di rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle imprese che, ((anche in
collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura,)) si associano con universita', centri di
ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni
interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo
innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle
modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del
1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato
orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio
((e fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle
finalita' del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate,))
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo
rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione
di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare
attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per
l'attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri stabilisce con proprio decreto le modalita' semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente
regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la
strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia
S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in particolare ricorso al
contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03
del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio
2003. ((Per l'attrazione di professionalita' di alta qualifica, Sviluppo Italia
S.p.a. puo' operare in convenzione con le universita', le associazioni
imprenditoriali e le camere di commercio.))
14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002,
destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale
dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.
((14-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento una
relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai sensi del presente
articolo e sul loro stato di attuazione.
Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa)
1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unita' navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 275 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si potra' provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.))
Capo V
SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
Art. 7.
(( (Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali) ))
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga
banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono
essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce
annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato
programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della
Societa' infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)
del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della societa'
Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo
41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' rinnovato, per il triennio
2005 2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. ((La fondazione invia, entro il
31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni
parlamentari nella quale da' conto delle attivita' svolte nell'anno
precedente.))
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 e'
sostituito dal seguente:
«502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di
identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese
come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e
dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38,
commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la
controllabilita' a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli
apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi e' preposto alla lettura dei
dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione
dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere
almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti».
((3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e'
aggiunto il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica a chiunque, in
qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da
chiunque accettate all'estero».
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal
computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della
cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se
attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', in
favore di lavoratori dipendenti, non da' luogo, ai fini delle imposte sul
reddito, a presupposto di imponibilita' per reddito in natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e
con le imprese, sono tenute a ricevere, nonche' inviare se richiesto, anche in
via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i
documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo,
utilizzando all'uopo le risorse finanziarie gia' disponibili per le esigenze
informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica
amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.
Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.))
Capo VI
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
Art. 8.
(Riforma degli incentivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree
sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitivita' del
sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attivita'
produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, ((e successive modificazioni,)) e dell'articolo 2, comma 203,
lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita
secondo i seguenti principi:
a) il contributo in conto capitale e' inferiore o uguale al finanziamento con
capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico
agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 356, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalita' di erogazione
e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non e'
inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) e' previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le
istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del
finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati
nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente
verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in
conto capitale.
2. Con decreto ((di natura non regolamentare)) del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le
attivita' della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in conformita' alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al
comma 1, individuando, tra l'altro:
a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita' della procedura
valutativa a graduatoria, ((ad eccezione della misura di cui all'articolo 2,
comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;))
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali,
secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensita' di aiuto
corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensita' massime consentite
dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con
capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la
stipula di apposite convenzioni, ((anche con la eventuale modifica)) di quelle
attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
amministrativi e di terzieta'.
((3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi gia'
emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di
contratti di programma per i quali il Ministro delle attivita' produttive, alla
stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa
delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del
25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre
2003.))
4. Il finanziamento bancario ordinario e' concesso dai soggetti abilitati a
svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero anche
da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi
((del testo unico di cui al))
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati
sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo
1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere
CIPE di cui al medesimo art. 1, comma 355. Si applica la disposizione
dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ((e successive
modificazioni,)) si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del
contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1,
una quantita' di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti
da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello
medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di
attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da
incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di
nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui
consegua una disponibilita', non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355
milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a
copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti
dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori
agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo
agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non
superiore a quindici anni »;
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2,
le parole: « composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18
ed i 29 anni »
sono sostituite dalle seguenti: « composte prevalentemente da soggetti di eta'
compresa tra i 18 ed i 35 anni »;
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e
all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « alla data del 1° gennaio 2000 » sono
inserite le seguenti: « ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione
della domanda, »;
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: « gli agricoltori di eta' compresa tra i
18 ed i 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « i giovani imprenditori
agricoli »;
((e) nel titolo I, e' aggiunto il seguente articolo:))
«Art. 12-bis (Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II
((del presente titolo)) possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti
aziendali effettuati da societa' in possesso dei requisiti di cui agli articoli
5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano
economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attivita'
di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le
societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di cui al presente
decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario
programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della
data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle
rate di mutuo»;
f) all'articolo 17, comma 1, le parole: « nei sei mesi antecedenti la » sono
sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del
presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE».
Art. 8-bis.
(( (Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006») ))
((1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, e' incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per
l'anno 2007.
2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La societa' di cui al
comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di
cui al comma 1 e successivi incrementi
»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, » sono inserite
le seguenti: « nonche' per la realizzazione di interventi temporanei correlati a
quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,»;
c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al comma 6, dopo le parole: «relativi agli interventi di cui alla legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «
nonche' a quelli di cui al comma 2 del presente articolo, »;
e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «
In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di attuare i compiti di cui
al comma 2, la societa' di cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui la stessa si
puo' avvalere possono altresi' procedere in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10
milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo
1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 10
milioni di euro.))
Art. 9.
(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione)
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di ((microimprese,))
piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione ((n. 2003/361/CE della
Commissione,)) del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di
concentrazione e' attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel
regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo
nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese
sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e
comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le
condizioni che seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli
effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata,
((ovvero l'aggregazione fra singole imprese,)) deve rientrare nella definizione
di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea
del 6 maggio 2003;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver
esercitato ((attivita' omogenee nel periodo d'imposta precedente)) alla data in
cui e' ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti
in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.
((1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di piu'
imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o piu' imprese da parte di altra impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che
organizzano in comune attivita' imprenditoriali rilevanti;
d) la costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori istituiscono
una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive
imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non puo' avere durata inferiore a
tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle
imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo.))
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione
interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o
indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle
partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ((e successive modificazioni.))
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, ((a decorrere))
dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in
via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta
presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il
diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro
per l'anno 2007.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il
modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in
esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime.
Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia con successivo
provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ((e successive modificazioni.))
6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta
non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ((e successive modificazioni.))
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
((e successive modificazioni.))
Art. 10.
(Disposizioni in materia di agricoltura)
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ((e successive modificazioni,)) sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e
riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di
beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato
originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che
provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori soci. »;
b) il comma 3 e' ((abrogato));
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il
cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;
d) il comma 10 e' ((abrogato));
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui
al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino
per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione
all'ufficio secondo le modalita' ((previste dal regolamento)) di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 .
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ((e
successive modificazioni,)) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»
sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per
grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro » sono
sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per
ettolitro»;
c) le parole: « Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro
» sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro
anidro».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre
2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percentuali di compensazione
applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a
20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le
nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in
misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006 ((rispettando in ogni caso per ciascuna categoria
delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote
stabiliti nel medesimo comma 2.))
5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la
possibilita' di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari
di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45
del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e'
soppresso.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo », sono inserite le
seguenti: «, ((nonche' di quelle previste in attuazione dell'articolo 1,)) comma
512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: « 5-bis. Le garanzie prestate ai
sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato
secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi
del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
13 della citata legge n. 468 del 1978 ».
9. Il Fondo ((per il risparmio idrico ed energetico)) di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 settembre 2003, n. 268, e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie
accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto sul ((fondo per lo
sviluppo della)) meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre
1966, n. 910, gia' destinate al ((Fondo per il risparmio))
idrico ed energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente trasferite all'ISMEA per le finalita' di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali
promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai
mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il
Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del
programma di cui al presente comma, della societa' « Buonitalia »
S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50
milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli
interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma, ivi inclusa
l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo
scopo.
((Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota pari al 5 per
cento in relazione al numero delle societa' finanziarie aventi i requisiti che
hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento
in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonche'
dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata in proporzione alla
percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna societa' finanziaria delle
risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma.
Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa' finanziarie che non hanno
effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite,
decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attivita' di formazione e
consulenza alle cooperative nonche' di promozione della normativa, le societa'
finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare
annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli
interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57,
effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma
6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione del
presente comma».
Art. 10-ter.
(Disposizioni per il settore agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, con uno o piu' decreti, puo' affidare
all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative
alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui
all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre
2003. All'ISA S.p.a. e' riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai
contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento
delle predette attivita', da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la
stessa societa' ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, con uno o piu' decreti, puo' trasferire alla
societa' ISA S.p.a. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse
umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e
gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore
agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione
e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo
1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalita' stabilite
in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per
l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66,
commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorita' nell'erogazione di contributi alle
imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e' esteso
anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita
conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di
coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla
legge 16 marzo 1988, n. 88, e' riconosciuta priorita' nell'erogazione degli
aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi
del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento
tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di
coltivazione e vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad
acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e
da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.a.,
nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle
partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali
provvede nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del
Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 11.
(Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva) ))
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di
cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al
comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato,
quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di
investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di
servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari
chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalita' indicate dal CIPE,
nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma
3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ((che opera sulla base degli indirizzi
formulati dalle amministrazioni competenti.)) Le amministrazioni competenti si
avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati
interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 28 ((e' abrogato;))
b) dopo il comma 61-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e
cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la
natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei
requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro trenta giorni &mi;dalla ((data di entrata in vigore della
presente disposizione»;
b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di
cui ai commi 20, 21,» e' inserita la seguente: «23,»;
b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente
garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a
fronte di finanziamenti erogati»;
b-quater) dopo il comma 23 e' inserito il seguente:
«23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere
dall'anno 2004». ))
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi
di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1°
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, sono estesi, ((nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle
aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonche))
al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti
territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui
all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un contributo straordinario
pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85
milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati
prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali,
anche per il tramite di societa' o enti strumentali, tenendo conto della quota
di cofinanziamento.
10. ( ((Abrogato).))
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle
imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni
tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
((11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con
riferimento al regime, gia' senza limiti temporali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi
alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti
da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del
citato decreto del Presidente della Repubblica.))
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata
alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo
clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui
mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e
caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di
cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un
protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle
parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano ((a decorrere
dal 1° gennaio 2005)) e vengono aggiornate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle
tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu'
elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica
all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia ((elettrica europee,
segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.))
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle
imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino
carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed
ai sensi del ((decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna,
in coerenza con gli indirizzi e le priorita' del sistema energetico regionale,))
assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del
Sulcis e la produzione di energia elettrica.
((Al concessionario e' assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e
secondo le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994.)) La regione Sardegna assicura la disponibilita' delle aree e
delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di
gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((Il
Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e
monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di
energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in
considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza
della struttura economica e finanziaria del progetto,)) ai fini
dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al
contenimento ((delle polveri e degli inquinanti gassosi,))
in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione ((del progetto;))
d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la
realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica,
che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del
Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilita' di energia elettrica a costo
ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;
e) definizione e promozione di un programma di attivita' finalizzato alle
tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27
giugno 1985, n. 351.
((14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista
a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del
concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis pari a 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per
l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle
D e F allegate alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno
2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 65 milioni di euro.
14-quater. Le attivita' di produzione e di commercializzazione dei tabacchi
lavorati, nonche' quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione
delle attivita' di commercializzazione al minuto si intendono non piu' riservate
o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero
all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e
la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti puo' essere effettuata nei
depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione.
Art. 11-bis.
(Sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas)
1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del fondo nonche' di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 11-ter.
(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il
numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato,
rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto
personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo
dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del
personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9)
e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori
mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in
ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino
a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreche' permanga il medesimo rapporto
di impiego»;
b) il comma 4-quinquies e' sostituito dal seguente:))
«4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai
sensi del comma 4-quater e' quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga
prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ((e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che
verra' approvata per il successivo periodo».
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato
in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282
milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono ridotte di pari
importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili gia' preordinate, con
le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003
e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per
l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo
7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante
utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi
delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, e' esteso agli
interventi di intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma
4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai
sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli
previsti, lo scostamento e' recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE
conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla
base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere gia'
adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in cui interviene l'approvazione da parte della Comunita' europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
sostituito dal seguente:
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la spesa
di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per
l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari
rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e' posta a carico
della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e
2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal
2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300».
Art. 11-quater.
(Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese in un
altro Stato dell'Unione europea)
1. La locuzione «le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e
simili, di beni», di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni
con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le
modalita' di effettuazione dell'ordine di acquisto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione del bene
richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo
dell'operazione gia' assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio
dello Stato, il contribuente puo' chiedere la restituzione dell'imposta assolta,
entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo
da parte della competente autorita' estera. Su richiesta del contribuente, il
rimborso dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite il riconoscimento,
con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un
credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 11-quinquies.
(Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana)
1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole
da: «ad eccezione di una quota» fino al termine del comma sono soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana,
si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione
prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a
rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e
coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a
finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese
italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso
societa' di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 e'
svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate
per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con
fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della
garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione
del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e
superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al
presente comma e' fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano
invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operativita' di
cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando
specificamente, in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla garanzia
dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la
redditivita' e i risultati conseguiti.))
Art. 12.
(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di
indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione
all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e
coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attivita'
dell'Agenzia ((nazionale del turismo di cui al comma 2.)) Fanno parte del
Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, ((ed il
sottosegretario con delega al turismo)) il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo;
quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo
di tre, ((e un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura,)) secondo modalita' indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per
favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e'
trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata:
«Agenzia», sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
attivita' produttive.
3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile
e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di
amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e
succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue
nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal
comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento
attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti
pubblici per la gestione di specifiche attivita' promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a
soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui al comma 8, ((al
netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi
indicata;))
e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo straordinario di 20
milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani
nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, ((se nominati,))
sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche
all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio
nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, ((dello Stato, delle associazioni di categoria e
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,)) anche in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia ((sono in
particolare previsti)) lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo
con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale ((e del turismo
congressuale.))
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del
turismo, sulla rete Internet, gia' avviata dal progetto Scegli Italia, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune
convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa
piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalita' e degli standard
tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in
raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive, con il
Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con
le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla
promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al
settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
((8-bis. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale di ENIT
- Agenzia nazionale per il turismo e delle societa' da essa controllate per le
proprie attivita' di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo
sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attivita'
produttive puo' assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il
turismo ed alle societa' da essa controllate, con provvedimento amministrativo,
funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.))
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le
somme gia' assegnate al ((progetto Scegli Italia))
con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito
delle disponibilita' del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel
settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, nonche' gli eventuali proventi derivanti da forme private di
finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio al ((progetto Scegli Italia.))
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito ((dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» )) dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
Capo VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTOAMMORTIZZATORI SOCIALI
Art. 13.
(( (Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonche' conferma
dell'indennizzabilita' della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita'
lavorativa) ))
1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale
attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare
previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e'
autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006
e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema
degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, (( con decorrenza, in
ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto,))
sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31
dicembre 2006 la durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272 e successive modificazioni, e' elevata a sette mesi per i soggetti
con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con
eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di
commisurazione alla retribuzione della predetta indennita' e' elevata al
cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al quaranta per cento per
i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta
confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di
percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con
eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con
eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di
durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di
disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di
incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla presente
lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a
cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno
2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;
b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: «310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460
milioni di euro»; dopo le parole:
«entro il 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di
settore entro il 31 dicembre 2006»; dopo le parole:
«intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che
recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o
all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in
mobilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi
del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, ((in caso di
cessazione di attivita',)) dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223
del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione
del citato art. 4, comma 3, e' effettuata indipendentemente dai limiti connessi
alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista
delle riduzioni connesse con l'entita' dei benefici, nel limite di 10 milioni di
euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla
presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati
in mobilita' nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di
diverso settore di attivita' che, al momento della sospensione in cassa
integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o
controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
fine di agevolare i processi di mobilita' territoriale finalizzati al reimpiego
presso ((datori di lavoro privati ed)) al mantenimento dell'occupazione, ai
lavoratori in mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria,
che accettino una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di
residenza, e' erogata una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di
mobilita' in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici
mesi o pari a tre mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a
tempo indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso
del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del
1993, in una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di
residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al ((primo periodo,)) una somma pari a una mensilita' dell'indennita'
di mobilita' in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre
mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco di durata superiore
a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le relative modalita' attuative.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo e'
altresi' incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2005 la
dotazione finanziaria del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in
essere, sono indicati i criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e
con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi,
nonche' i criteri di selezione dei ((soggetti a cui e' attribuita la gestione))
dei programmi di sviluppo locale connessi».
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per
l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per l'anno
2005, ((402,23 milioni)) di euro per l'anno 2006 e ((0,35 milioni)) di euro per
l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per
l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno
2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
6. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi
previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si
provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali
di cui all'articolo 19, ((primo comma,)) del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, e' riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in
conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ((ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato,)) e che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma, nel limite di spesa di 48
milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della
contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli
oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di
misura di cui al comma 2, lettera a).
8. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti
di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli
oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai
dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ((ovvero determinate da
situazioni temporanee di mercato,)) che siano in possesso dei requisiti di cui
al predetto art. 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli
stessi enti di attivita' di formazione e qualificazione professionale, di durata
non inferiore a centoventi ore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale,
nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di
incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non
puo' superare sessantacinque giornate annue di indennita'.
Per l'indennita' ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto
quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte
complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro e'
tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per
l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competente, la sospensione dell'attivita' lavorativa e le
relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che
devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro al locale
centro per l'impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ((ovvero determinate da
situazioni temporanee di mercato,)) per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' le procedure di comunicazione
all'I.N.P.S.
dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai
fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
12.
12. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei
benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti
degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ((il sesto periodo e' sostituito dai seguenti:))
«I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. ((I progetti relativi ai
piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate,
affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni;»;
))
b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni»
sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni».
((13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la
disciplina dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa ai contratti
collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
Art. 13-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180)
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei seguenti
articoli» sono inserite le seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della
pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e
per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennita'
che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli
assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli
assegni di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e
fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne
assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni»; e sono
soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale,
almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di
servizio utile per l'indennita' di anzianita»;
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo
determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo'
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del
trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente
comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice
di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1,
primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi,
possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute
fiscali, purche' questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non
puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a
tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo
545 del codice di procedura civile»;
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: «13,» e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola:
«Non» e le parole: «Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli
enti locali» sono sostituite dalle seguenti:
«Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione
pubblica»; nel secondo periodo le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono
sostituite dalle seguenti: «Non si possono perseguire».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono
dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Art. 13-ter.
(Contributi agricoli)
1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.))
Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DELSISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEILAVORATORI
Art. 14.
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ((e in favore
di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la
tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico
e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,)) sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci
per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le
operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle
liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in
violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
e' maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della
riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei
caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al
pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita', l'ente
beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti
erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita'
di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni
di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta, in fine, la
seguente:
«l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali »;
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le erogazioni liberali a favore di universita', fondazioni universitarie di
cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ((delle
fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di
attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,))
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco
regionali e nazionali;».
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse
e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a
qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione,
effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
((8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.
Art. 14-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 14-ter.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174, e l'articolo 10 del decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L'attivita' di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive
puo' essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel
rispetto dell'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.))
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
((Art. 15.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e
3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25
milioni di euro per l'anno 2005, 472,750 milioni di euro per l'anno 2006, 378,75
milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal 2008,
si provvede:
a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni di euro per
l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e
2007 e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro
10,75 milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni a decorrere dall'anno
2007;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio;
c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di euro per l'anno
2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli
articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di euro per l'anno
2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma
3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal
presente decreto, e' iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per
l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.