Ministero dei trasporti
Circ. 10-8-2007 n. 77898/8.3
Obbligo del
possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente.
Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti
terrestri, Direzione generale per la motorizzazione. 

Circ. 10 agosto
2007, n. 77898/8.3 (1).

Obbligo del possesso e rilascio della carta di
qualificazione del conducente.




(1) Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti
terrestri, Direzione generale per la motorizzazione.

 



  Ai
 Direttori dei SIIT - Trasporti
 
    Loro sedi
 
  Agli
 Uffici
Motorizzazione Civile
 
    Loro sedi
 
  Al
 Direttore del SIIT per il
Lazio, Abruzzo e Sardegna
 
    Roma
 
  Alla
 Regione Siciliana
 
   
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
 
    Dipartimento
trasporti e comunicazioni
 
    Palermo
 
  Alla
 Provincia autonoma di
Bolzano
 
    Ripartizione traffico e trasporti
 
    Via Crispi, 8
 
    Bolzano
 
  Alla
 Provincia autonoma di Trento
 
    Servizio
comunicazioni e trasporti
 
    Motorizzazione civile
 
    Lungadige
S. Nicolò, 14
 
    Trento
 
  Al
 Ministero dell’interno
 
   
Dipartimento della pubblica sicurezza
 
  All'
 Ufficio di
coordinamento
 
    Roma
 
  Al
 Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri
 
    Roma
 
  Al
 Comando generale della Guardia di
Finanza
 
    Roma
 
e, p.c.
 All'
 UNASCA
 
    Piazza Marconi, 25
 
    Roma
 
  Alla
 CONFEDERTAAI
 
    Via Laurentina, 569
 
    Roma
 
  All'
 AGCI
 
  All'
 ANCST
 
  All'
 ANCST
 
  All'
 ANITA
 
  Alla
 
Confartigianato
 
  Alla
 Confcooperative
 
  Alla
 FAI
 
  Alla
 
Federcorrieri
 
  Alla
 FIAP (L)
 
  Alla
 FIAP (M)
 
  Alla
 FITA
 
 
Alla
 SNA CASA
 
  All'
 UNCI
 
  All'
 UNITAI
 
  




Con circolare n. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 la scrivente
Direzione Generale ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione
delle norme in materia di formazione dei conducenti professionali.

A
seguito di ulteriori approfondimenti con i rappresentanti dei SIIT e
con gli operatori del settore, si rende necessario fornire nuovi
chiarimenti in materia di obbligo del possesso della CQC, nonché di
rilascio della stessa. Le disposizioni contenute nella presente
circolare abrogano le disposizioni in contrasto previste dalla
circolare n. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007.



1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di
qualificazione del conducente

Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 286
del 2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:

a) di veicoli la cui
velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) di veicoli ad
uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle
forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a
loro disposizione;

c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini
di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) di veicoli
utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di
salvataggio;

e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini
del conseguimento della patente di guida o dei certificati di
abilitazione professionale;

f) di veicoli utilizzati per il trasporto
di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) di
veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal
conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la
guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferentesi
ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta
esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo
risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di
autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo
viene effettuata a carattere professionale.

Va, inoltre, chiarito che
non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di
scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto
che l’attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.




2. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per
documentazione

L’art. 17 del D.Lgs. n. 286 del 2005 individua i
conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, in
esenzione, dunque, dall’obbligo di frequentare corsi di formazione
iniziale e di sostenere l’esame.

Con circolare n. 761/M350/MOT3 del 3
febbraio 2006 la scrivente Amministrazione aveva già chiarito che sono
«fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla
data di entrata in vigore dei decreti di attuazione nelle condizioni
previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 286 del 2005».

L’art. 2 del Decr.
7 febbraio 2007 concernente il rilascio della CQC ha stabilito che
possono ottenere il rilascio della carta per “documentazione” i
conducenti:

a) residenti in Italia, titolari del certificato di
abilitazione professionale di tipo KD rilascianto antecedentemente alla
data di entrata in vigore del decreto stesso;

b) residenti in Italia,
titolari della patente di guida della categoria C ovvero C+E rilasciata
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

c)
residenti in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di
persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata
in vigore del decreto stesso, della patente di guida delle categorie C,
C+E, D e D+E e relative sottocategorie;

d) residenti in Stati non
appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo
dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose
stabilita in Italia, titolari di patente di guida, anche se rilasciata
all’estero, equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E e relative
sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Si
sottolinea che sarà possibile rilasciare per documentazione la CQC
esclusivamente a conducenti titolari di patente di guida della
categoria C o del CAP KD rilasciati entro il 4 aprile 2007.

Possono,
invece, richiedere il rilascio della CQC i titolari di patente della
categoria C o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile, per
duplicato di patente o di CAP rilasciate antecedentemente a tale data.

Il citato art. 2 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale
i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della
CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere i
relativi esami:

a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A,
B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;

b) conducenti i cui cognomi iniziano
con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;

c) conducenti i
cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre 2007;

d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X,
Y, Z, dal 5 gennaio 2008.

La “calendarizzazione” è stata prevista per
programmare l’afflusso degli utenti presso gli Uffici Motorizzazione
civile.

La richiesta di rilascio della CQC “per documentazione” deve
essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:

- un’attestazione
di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto
2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

- un’
attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di
cui ai punti 3 e 4 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze
(assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su
sfondo bianco;

- fotocopia della patente di guida.

Si ricorda che ai
sensi delle norme vigenti, l’istanza di rilascio può essere presentata
all’Ufficio Motorizzazione civile dall’interessato, da una persona
munita di delega, da un’autoscuola o da uno studio di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.

I conducenti residenti in Stati
non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo,
che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di
autotrasporto, devono produrre altresì l’attestazione del rapporto di
lavoro intercorrente con una impresa di autotrasporto avente sede in
Italia, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare. Su
tale dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per
verificarne la veridicità.

Si sottolinea il fatto che un utente non
può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC
rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso
posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di
entrata in vigore del Decr. 7 febbraio 2007 e, cioè, dal 5 aprile 2010,
non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione
(art. 2 comma 3, del D.M. citato).

Al momento del rilascio della CQC
per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD.

Al
momento del rilascio della CQC per trasporto di merci, deve essere
ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni,
il CAP di tipo KC.

Il conducente titolare di patente comprendente le
categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo
KD che ha richiesto la CQC “per documentazione” solo per il trasporto
di cose, potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della
carta di qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa)
ancora in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere l’
esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata all’
Ufficio entro il 5 aprile 2010. Il tal caso, il rilascio della nuova
CQC, contenente entrambe le abilitazioni, è subordinata al ritiro della
precedente CQC.

Nel caso in cui, a corredo di una richiesta di
rilascio di CQC venga esibita una patente di guida le cui categorie non
corrispondono alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, l’
Ufficio dovrà richiedere al Consolato o all’Ambasciata dello Stato che
ha emanato la patente una traduzione della stessa per verificare la
corrispondenza con una delle categorie C, CE, D e DE o relative
sottocategorie. Nel caso dalla traduzione non sia possibile accertare
con precisione l’esatta corrispondenza della categoria, dovrà essere
posto specifico quesito alla Divisione 6 di questa Direzione Generale.

Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in
esenzione dall’obbligo di frequentare il corso di qualificazione
iniziale e di sostenere il relativo esame, la scadenza di validità va
calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al
trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al
trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone
rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà di validità il
9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata
“per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).

Poiché il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido
anche, ai sensi dell’art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada, anche per la guida dei veicoli
cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo
KD potrà, al momento di presentare l’istanza per il rilascio della CQC
per “documentazione”, presentare anche istanza per il rilascio del
certificato KB. All’uopo, il conducente, oltre alla documentazione
sopra elencata prevista per il rilascio della CQC, dovrà presentare,
sul modello TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP
KB cui sono allegate:

- un’attestazione di versamento, su conto
corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del D.M. 20
agosto 1992 del Ministro delle finanze relative a:

a) assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda;

b) assolvimento di due
imposte di bollo relative alla CQC e al CAP KB;

- una fotografia
recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

-
un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di due
tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870, relative a:

a) rilascio CQC;

b) rilascio CAP di tipo KB.

-
fotocopia della patente di guida.

È comunque consentito, al titolare
di CAP di tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di
autovettura con conducente, di continuare la propria attività
utilizzando il suddetto certificato, senza obbligo di richiedere la CQC
ed il CAP di tipo KB, a condizione che non richieda la CQC (in tal caso
infatti, il rilascio della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo
KD). In ogni caso, alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i
conducenti che svolgono attività di taxi o di noleggio di autovettura
con conducente, devono sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo
KB. La data di scadenza di validità del CAP KB rilasciato in
sostituzione del CAP di tipo KD sarà la stessa della patente della
categoria D posseduta dal richiedente.




3. Duplicato della carta di qualificazione del conducente

Il
duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di
validità allo scadere del quinquennio, con le modalità indicate al
paragrafo 5, anche:

a) per deterioramento;

b) per smarrimento, furto
o distruzione.

Si fa presente che è possibile duplicare CQC rilasciate
da altri Stati comunitari ovvero da Stati facenti parte dello Spazio
economico europeo. A tal proposito, poiché la direttiva 2003/59/CE
prevede che la formazione iniziale o periodica possa essere attestata
anche con il codice comunitario “95” apposto sulla patente di guida, in
corrispondenza della categoria posseduta dal conducente, sarà possibile
rilasciare la CQC ai conducenti comunitari che richiedono il duplicato
della patente di guida sulla quale è inserito il suddetto codice.

I
conducenti titolari della CQC che richiedono, a qualsiasi titolo, il
duplicato della patente di guida, ovvero ne estendano la validità anche
ad altre categorie (ad esempio da C a CE) hanno l’obbligo, al momento
del rilascio della nuova patente di guida, di richiedere anche il
duplicato della CQC (presentando la stessa documentazione prevista per
il rilascio di un duplicato per deterioramento). Tale esigenza nasce
dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di
guida.

Nelle ipotesi di duplicato o di estensione della patente di
guida, dunque, la nuova patente sarà rilasciata al titolare solo al
momento in cui sarà predisposta anche la nuova CQC. A tal uopo, al fine
di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro
attività lavorativa, hanno necessità di avere la CQC, gli Uffici
Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione delle CQC
in parola.

La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere
presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C,
allegando:

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre
1986, n. 870;

- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del D.M. 20 agosto 1992 del
Ministro delle finanze(assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla
domanda ed alla CQC);

- una fotografia recente del volto del
conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

La richiesta di
duplicato per smarrimento, furto o distruzione dovrà essere presentata
ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un’
attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di
cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

-
la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia.

L’
Ufficio cui sia richiesto, da conducente che ha acquisito la residenza
in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un’impresa di
autotrasporto avente sede in Italia, il duplicato di una CQC rilasciata
da altro Stato comunitario o appartenente al SEE, dovrà verificare, ai
sensi dell’art 6, comma 2, del Decr. 7 febbraio 2007 sul rilascio della
CQC, previo accertamento presso le competenti autorità dello Stato di
rilascio, che la CQC da duplicare sia in corso di validità e su di essa
non gravino disposizioni sanzionatorie.

Nel caso in cui un conducente
debba procedere al duplicato della CQC, mentre è in corso la procedura
di duplicato della patente di guida, il rilascio della CQC sarà
subordinato al previo rilascio della patente.

La richiesta di
duplicato della CQC, in caso di richiesta di duplicato della patente di
guida dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su
modello TT746C, allegando:

- un’attestazione di versamento, su conto
corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1 dicembre 1986, n. 870;

- un’attestazione di versamento, su
conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del D.M. 20
agosto 1992 del Ministro delle finanze(assolvimento dell’imposta di
bollo relativa alla domanda ed alla CQC);

- una fotografia recente del
volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.




4. Conversione della carta di qualificazione del conducente

È
possibile convertire la CQC, in corso di validità, rilasciata in altri
Stati comunitari.

La richiesta di conversione dovrà essere presentata
ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un’
attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di
cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

-
un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa
di cui ai punti 3 e 4 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze
(assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su
sfondo bianco.

La CQC convertita non deve essere restituita allo Stato
rilasciante.



5. Termini di applicazione

L’art. 8 del decreto 7 febbraio 2007 del
Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri (relativo al rilascio
della CQC) stabilisce che:

- per quel che concerne il trasporto
persone, l’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10
settembre 2008;

- per quel che concerne il trasporto di cose, l’
obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.

I conducenti che hanno conseguito la patente di guida della categoria C
o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD
dal 5 aprile 2007, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC,
ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.

Dal 10
settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per
duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.
Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati
i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. I conducenti
che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il
certificato di abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5
aprile 2007, potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre
veicoli adibiti al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008,
ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.


Il
Direttore generale

Dott. Ing. Sergio Dondolini



Allegato

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INTESTAZIONE IMPRESA
 
 
 
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R.
28 DICEMBRE 2000 N. 445
 
 
 
Il sottoscritto
 
 ,
 
nato a
 
 il
 
 
,
 
residente in
 
 ,
 
Via
 
 in qualità
 
di
 
 dell'impresa
 
 ,
 
con sede in Italia, nel Comune di
 
 ,
 
Via
 
 iscritta alla C.C.I.
A.
 
di
 
 n.
 
 
attività
 
 
codice fiscale o partita IVA
 
 
 
 
Consapevole della responsabilità connessa e delle sanzioni di cui
agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
 
 
 
DICHIARA
 
 
 
che il Sig.
 
 
nato a
 
 il
 
 ,
 
residente in
 
 ,
 
Via
 
 
nazionalità
 
 ,
 
 
 - è titolare di patente di guida della
categoria
 
 (ovvero corrispondente alla
 
 
 categoria
 
 ),
rilasciata da
 
 ,
 
 
 il
 
 ;
 
 
 - è dipendente di questa
impresa dal
 
 .
 
 
 
Luogo e data
 
 
 
 
 
 Firma
 
 
 TIMBRO
 
 
 
 
 




Decr. 7 febbraio 2007
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286