Ministero del Lavoro, Nota del 3 settembre 2007, n. 23
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata
dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - riposi
giornalieri aggiuntivi al padre lavoratore.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato a
questa Direzione generale richiesta di interpello al fine di conoscere se al
padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi,
previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto lavoratrice
parasubordinata o autonoma.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Va preliminarmente precisato che per riposi giornalieri si intendono i periodi
di riposo di cui la lavoratrice madre può fruire durante il primo anno di vita
del bambino per provvedere alle esigenze del bambino stesso. Originariamente
tale possibilità era strettamente collegata al parto e alle necessità proprie
dell'allattamento. Successivamente l'art. 10 della L. n. 1204/1971 ha escluso
ogni nesso fra riposo e allattamento, tant'è vero che le ore previste per il
riposo possono essere cumulate per assicurare alla madre la possibilità di
assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel
primo anno di vita.
Attualmente la disciplina dei riposi giornalieri è disciplinata dal D.Lgs n.
151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità).
Ai sensi dell'art. 39 del suddetto Decreto legislativo la madre lavoratrice
subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due periodi di
riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno se l'orario giornaliero di lavoro è
superiore o pari a sei ore, ovvero di un'ora qualora l'orario giornaliero di
lavoro sia inferiore alle sei ore.
Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi
dell'art. 40 D.Lgs n. 151/2001, qualora:
A) i figli siano stati affidati al solo padre;
B) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
C) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
D) in caso di morte o grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo l'art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede a favore del
padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate.
Con circ. n. 8/2003 l'INPS aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi
aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma
in base all'assunto che in quanto "aggiuntive" rispetto alle ore previste
dall'art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere delle ore alla madre che non
aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione
risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre.
In sintonia con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente
ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed
affettive del bambino, l'INPS con circ. n. 95 bis del 6 settembre 2006 modifica
la propria posizione a riguardo. Invero, fermo restando che per madre
lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana,
commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola
professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un
trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente
previdenziale, nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire,
in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi
raddoppiati) secondo quanto previsto dall'art. 41 D.Lgs. n. 151/2001.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)