Ministero dell'interno
Circ. 20-8-2007 n. 300/A/1/26352/101/3/3/9
D.L.
3 agosto 2007, n. 117 recante modifiche al codice della strada.
Ulteriori disposizioni operative per garantirne l'immediata
applicazione. Quesiti.
Emanata dal Ministero dell'interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la
Polizia stradale, ferroviaria e delle comunicazioni e per i reparti
speciali della Polizia di Stato. 

Circ. 20 agosto 2007, n.
300/A/1/26352/101/3/3/9 (1).

D.L. 3 agosto 2007, n. 117 recante
modifiche al codice della strada. Ulteriori disposizioni operative per
garantirne l'immediata applicazione. Quesiti.



(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

 



  Alle
 Prefetture
 
    Uffici territoriali del Governo
 
    Loro
sedi
 
  Ai
 Commissariati del Governo per le Province Autonome
 
   
Trento-Bolzano
 
  Alla
 Presidenza della Giunta regionale della Valle
d'Aosta
 
    Aosta
 
  Alle
 Questure della Repubblica
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Compartimenti della Polizia stradale
 
    Loro sedi
 
  Alle
 
Zone di Polizia di frontiera
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Compartimenti
della Polizia ferroviaria
 
    Loro sedi
 
  Ai
 Compartimenti della
Polizia postale e delle comunicazioni
 
    Loro sedi
 
e, p.c.
 Al
 
Ministero dei trasporti
 
    Dipartimento dei trasporti terrestri
 
    Roma
 
  Al
 Ministero della giustizia
 
    Dipartimento per
l'Amministrazione penitenziaria
 
    Roma
 
  Al
 Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali
 
    Corpo forestale dello
Stato
 
    Roma
 
  Al
 Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
 
    Roma
 
  Al
 Comando generale della Guardia di Finanza
 
    Roma
 
  Alle
 Direzioni interregionali della Polizia di Stato
 
    Loro sedi
 
  Al
 Centro addestramento della Polizia di Stato
 
    Cesena
 
  




 



Si fa seguito alla circolare 3 agosto 2007, n. 300/A/1/26352/101/3/3/9
con la quale si sono fornite le prime disposizioni per garantire la
corretta applicazione del D.L. n. 117 del 2007.

In proposito, anche a
seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute in questo primo
periodo di applicazione del decreto e della sopravvenuta approvazione
delle relative disposizioni attuative, si forniscono le seguenti
ulteriori indicazioni operative.



 



1. Sequestro preventivo in caso di accertamento dei reati di cui agli
artt. 116, 186 e 187 C.d.S.

Il sequestro preventivo del veicolo, di
cui ai punti 1 e 6 della circolare richiamata, non deve essere disposto
in ogni caso di accertamento dei reati di guida senza patente (art. 116
C.d.S.), guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) e guida sotto
l'effetto di sostanze stupefancenti (art. 187 C.d.S.), ma solo quando
nel caso concreto ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 321 c.p.
p. per la sua applicazione.

Tale norma, infatti, stabilisce che la
misura del sequestro preventivo può essere disposta dagli ufficiali di
polizia giudiziaria unicamente nei casi d'urgenza, in cui vi sia
effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa
pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso
ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Per i reati in
argomento, il presupposto richiesto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p.
non si verifica quando, attraverso l'intervento di un terzo soggetto
che offra sufficienti garanzie, può essere ragionevolmente esclusa la
disponibilità del veicolo da parte del contravventore e, perciò, il
pericolo che la condotta illecita sia ulteriormente protratta dopo
l'accertamento del reato.

A titolo meramente esemplificativo e con
tutte le riserve sottese dalla specificità di ciascun caso concreto,
perciò, appare utile precisare che il sequestro preventivo di cui
all'art. 321 c.p.p. non sia necessario quando:

a) il veicolo possa
essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo, presente a bordo
dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione alle
indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle
prioritarie attività operative degli organi accertarori;

b) pur
mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un
rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in grado
di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo idoneo al
recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel
luogo di abituale stazionamento ovvero in un altro luogo idoneo.

In
definitiva, per i reati di cui agli artt. 116, 186 e 187 C.d.S., il
sequestro preventivo del veicolo deve essere considerato una misura
estrema da adottare, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto
delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p., solo quando sia stato
inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire al contravventore
la conduzione del veicolo stesso.

Resta inteso che, quando uno dei
reati di cui sopra sia commesso alla guida di un motociclo ovvero di un
ciclomotore, continua a trovare applicazione l'art. 213, comma 2-
sexies, C.d.S. che impone, in ogni caso, il sequestro del veicolo
finalizzato alla successiva confisca.


2. Decreto interministeriale relativo alle modalità di segnalazione
delle postazioni di controllo della velocità

Sciogliendo la riserva di
cui al punto 4.3 della circolare 3 agosto 2007, n.
300/A/1/26352/101/3/3/9, si comunica che è stato sottoscritto il
Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno, attuativo delle disposizioni dell'art. 146, comma 6-bis,
C.d.S. relativo alle modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi
luminosi che devono essere utilizzati per segnalare le postazioni di
controllo della velocità. Il provvedimento, di cui si allega copia
(all. 1) (2), è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

In proposito, nel rinviare al provvedimento
per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio,
si richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 2 e 3 del D.
M. precisando che:

a) il decreto non fissa una distanza minima tra il
segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce
ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere
"adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in
relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in
cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze
contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore,
si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la
postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima
indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada) per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza
minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del
segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito;

b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo
luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la
postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 Km; il
segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede
la postazione di controllo sono presenti intersezioni o immissioni
laterali di strade pubbliche;

c) le caratteristiche costruttive dei
cartelli stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei
caratteri, ecc.) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione per
i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio
variabile invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art.
170 del Regolamento di Esecuzione C.d.S.



(2)  Trattasi del D.M. 15 agosto 2007 "Attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione".

 



3. Applicazione dell'art. 179, commi 2-bis e 3, in caso di
accertamento di velocità superiore a quella di regolazione del
limitatore

La sanzione pecuniaria da applicare nei casi richiamati
dall'art. 142, comma 11, C.d.S. a carico dei conducenti dei veicoli
commerciali dotati di limitatore di velocità, è quella prevista dal
primo periodo del comma 2-bis dell'art. 179 C.d.S. (cioè da euro 829,00
a euro 3.315,00).

Infatti, la possibilità di applicare la sanzione in
misura doppia, prevista dal secondo periodo dell'art. 179 C.d.S.
compresa la sanzione accessoria della revoca della patente prevista nel
successiva comma 9, II periodo, del medesimo articolo, è limitata al
caso in cui sia effettivamente accertato, attraverso una verifica
tecnica presso un'officina autorizzata, che il dispositivo di
limitazione di velocità è stato oggetto di interventi tecnici per la
sua alterazione o manomissione.

In sostanza, occorre distinguere tra
le sanzioni previste dall'art. 179 comma 2-bis e comma 3 applicate
rispettivamente al conducente ed al titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o persone, quale conseguenza
immediata dell'accertamento dell'eccesso di velocità e le sanzioni
previste dallo stesso art. 179 quali conseguenze di accertamenti
tecnici specifici che attestino l'inefficienza o l'alterazione
effettiva del limitatore di velocità. Nel primo caso si applicano le
sole sanzioni pecuniarie delle disposizioni richiamate; nel secondo
caso, invece, trovano applicazione anche le sanzioni accessorie della
sospensione o della revoca della patente contemplate dal comma 9
dell'art. 179 C.d.S.


Si comunica, infine, che, per facilitare la
diffusione delle nuove disposizioni tra tutto il personale operante, è
stato predisposto l'allegato (all. 2) documento di sintesi delle
principali novità intervenute a seguito del D.L. n. 117 del 2007 che è
disponibile, altresì, nel sito internet della Polizia di Stato
(indirizzo www.poliziadistato.it).

Le Prefetture - Uffici Territoriali
del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente
ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.


Il Direttore
centrale

L. Rosini



 



Allegato 1

D.M. 15 agosto 2007

Attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto
con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 142 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocità;

Visto
l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117,
che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e
ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di
impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno.

Visti gli articoli 39 e 41 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano
rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;

Visti gli
articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano
la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;

Considerato
che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n.
117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il
rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi
le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di
rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la
velocità;

Decreta:

Art. 1

1. Le postazioni di controllo per il
rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere
segnalate:

a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o
permanenti,

b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,

c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

2.
I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono
essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore
di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul
pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico
della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità»,
eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo
di polizia stradale che attua il controllo.

3. I segnali stradali
luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono
quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva
installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare
sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

4. I
dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c),
sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia
stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi,
anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se
installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una
sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero
«rilevamento velocità».

5. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art.
2

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi
devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne
il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale
predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione
di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo
stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il
segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che
comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque
non superiore a quattro km.

2. I segnali stradali o i dispositivi di
cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non
necessitano di ripetizione né di indicazione di «fine».

Art. 3

1. Le
disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di
rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura
della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento».


Allegato 2

Le principali novità introdotte

dal D.L. 3 agosto 2007
n. 117

(entrate in vigore il 4.8.2007) [1]

A cura del SERVIZIO
POLIZIA STRADALE

1. Guida senza patente

Come è cambiata la norma

Articolo 116

Patente, certificato di abilitazione professionale per
la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori

1-11-bis OMISSIS

12. Chiunque, avendo la
materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida
a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato
di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro
1.485,00

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a
euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione
del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad
un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il
tribunale in composizione monocratica.

13 bis I conducenti di cui ai
commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori
senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 516,00 a euro 2.065,00.

14 (abrogato)

15. Parimenti chiunque
guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida
ma non del certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non
sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame,
alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a
euro 594,00.

16. (Abrogato)

17. Le violazioni delle disposizioni di
cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma
13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni,
la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca
del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici
mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.


LE NUOVE REGOLE

- È tornato ad essere reato guidare senza aver
conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è
stata rinnovata per mancanza di requisiti.

- Per il reato è prevista
una sanzione pecuniaria (ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00) e il
fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

- Se il reato è commesso
per più di una volta in biennio, si applica una pena detentiva (arresto
fino ad un anno) e la confisca del veicolo.

- Competente a giudicare è
il Tribunale in composizione monocratica.

- Il veicolo condotto dalla
persona sprovvista di patente o con patente revocata o non rinnovata
può essere sequestrato dagli operatori di polizia che hanno accertato
il reato [2].


COSA È CAMBIATO

- il fatto da illecito amministrativo
è stato trasformato di nuovo in reato come era prima del 1999; la
competenza a giudicare è stata attribuita al Tribunale (mentre prima
del 1999 era del Giudice di Pace);

- le sanzioni accessorie (fermo
del veicolo o, in caso di reiterazione, la confisca) sono disposte dal
giudice con la sentenza di condanna. Non si applicano perciò le
disposizioni procedurali dell’art. 214 CDS relative alla possibilità,
per l’operatore di Polizia, di sottoporre a fermo il veicolo al momento
dell’accertamento [3].

________________


[1] Testi normativi non
ufficiali redatti a cura del CEPS – ad ogni effetto di legge fa fede
solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Aggiornato con
importi 2007 ed in base al decreto legge 3 agosto 2007, n. 117
pubblicato su G.U. n. 180 del 4.8.2007.



[2] Al momento dell’
accertamento del reato, si procede, ove ricorrano le condizioni ed i
presupposti, al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321
CPP. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il
comportamento costituente reato (guida senza patente) sia ulteriormente
protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato
ad altra persona idonea (munita di patente) che sia prontamente
reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il
contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di
soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato
con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale
stazionamento.



[3] Le disposizioni dell’art. 214 CDS sono infatti
collocate nel capo I, sezione I, del titolo VI, che si riferisce
unicamente agli illeciti amministrativi. Del resto, la procedura di
applicazione del fermo amministrativo del veicolo prevista dalle citate
disposizioni non è compatibile con l’accertamento del reato che compete
al giudice ed al quale, solo con la sentenza di condanna, spetta il
compito di disporre l’applicazione di pene e di sanzioni accessorie.




2. Limiti di guida per neopatentati

Come è cambiata la norma

Articolo 117

Limitazioni nella guida

1. È consentita la guida dei
motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le
limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di
patenti.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di
categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h
per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali

2-
bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre
anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una
potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La
limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti
al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo
188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

3. Nel
regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta
di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente
sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata
in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla
velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento
dell'esame di cui all'articolo 12

5. Il titolare di patente di guida
italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e
comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola
oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 148.00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validità della
patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI

Nota: Art. 2, c. 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117:

"Le
disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente
articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B
rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto legge."


LE NUOVE REGOLE

- Per i primi due anni dal conseguimento della patente non si possono
condurre motocicli di prestazioni elevate [4]. La limitazione non si
applica se il titolare di patente ha superato un esame specifico con un
motociclo di elevate prestazioni [5].

- I titolari di patente di
categoria B rilasciata dopo 180 giorni a far data dal 4.8.2007 [6], per
i primi 3 anni dal conseguimento della patente stessa, non potranno
condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza tara
superiore a 50 Kw/t) [7]; le limitazioni non operano per i veicoli di
soggetti diversamente abili [8].

- Nel contempo, permane per i primi
tre anni l’obbligo di rispettare il limite di velocità di 100 km/h in
autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

- Sono
previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148,00 a euro
594,00) per il titolare di patente italiana [9] che:

- nei primi due
anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di potenza
superiore a quella consentita;

- nei primi tre anni dal conseguimento
della patente B, guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km/h
sulle strade extraurbane principali e 100 Km/h sulle autostrade ovvero
autovetture con potenza superiore a quella consentita [10].

- Alla
violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 2 ad
8 mesi.


COSA È CAMBIATO

- Aumento dell’importo delle sanzioni
amministrative pecuniarie (prima era da euro 74,00 a euro 296,00);

-
introduzione di nuove limitazioni per la guida di autovetture (che,
tuttavia, entrano in vigore solo per chi consegue la patente dopo l’
1.2.2008);

- non è più richiesto che il titolare di patente abbia
comunque superato i 20 anni per guidare motocicli con prestazioni
elevate.

_________________


[4] Non si possono guidare motocicli che
superano i seguenti limiti: potenza effettiva: 25 kw (kilowatt), oppure
potenza specifica: 0,16 kw/kg (kilowatt per kilogrammo di tara).

La
potenza effettiva è riportata sulla carta di circolazione. La potenza
specifica può essere calcolata dividendo la potenza in Kw per la tara
(espressa in kg). Esempi:

- veicolo di 22,8 kw e di 90 kg: potenza
specifica 22,8/90 = 0,253 kw/kg NON può essere guidato;

- veicolo di
22,8 kw e di 145 kg: potenza specifica 22,8/145 = 0,157 kw/kg PUÒ
essere guidato.



[5] Le limitazioni sono riportate mediante specifica
annotazione sulla patente di guida. Perciò, i titolari di patenti
europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio,
devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla
normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza di
limitazioni sulla patente (prevista dalla normativa comunitaria quando
il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza
superiore), esclude la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo
biennio dal rilascio della patente.



[6] La disposizione del comma 2
bis dell'art. 117 CDS si applica ai titolari di patente B rilasciata
dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L.
n. 117 del 2007 (4.8.2007) e quindi a far data dall’1.2.2008. Le
limitazioni sono automatiche e non richiedono particolari annotazioni
sulla patente. Esse decorrono dal giorno del rilascio della patente
(successivo al 1.2.2008) e cessano dopo 3 anni da quel giorno.



[7]
Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza
espressa in kw per il peso del veicolo espresso in tonnellate (dati
ricavabili dalla carta di circolazione). Esempi:

- autovettura di 46
kw e massa 900 kg - si ha PS = 46/0,9 = 51,1 kw/t NON si può guidare
perché superiore a 50 kw/t

- autovettura di 70 kw e massa 1500 kg -
si ha PS = 70/1,5 = 46,6 kw/t SI può guidare perché inferiore a 50
kw/t.



[8] Non si applicano limitazioni ai veicoli, autorizzati ai
sensi dell'art. 188 CDS, adibiti al servizio di persona invalida,
purché la stessa persona sia presente sul veicolo (come conducente o
come passeggero).



[9] Nonostante le limitazioni di guida per i
motocicli operino per tutte le patenti europee, per espressa previsione
della stessa norma dell’art 117 C.d.S., possono essere oggetto di
sanzione solo i titolari di patente italiana.



[10] In quest’ultimo
caso la sanzione si applica solo a chi consegue la patente B dopo l’
1.2.2008.



3. Eccesso di velocità

Come è cambiata la norma

Articolo 142

Limiti di velocità

1-5 OMISSIS

6. Per la determinazione
dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova
le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il
calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,
nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai
percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della
velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di
esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità,
ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€36,00 a €148,00.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre
40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00.

9.
Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h
i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Chiunque viola le disposizioni
di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da €22,00 a €88,00.

11. Se le violazioni di cui ai commi
7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al
comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative
pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso
di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità
di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale
apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di
limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’
accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di
cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

12. Quando il titolare di
una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria
è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il
titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


LE NUOVE REGOLE

3.1 La segnalazione dei dispositivi di misura della velocità

- Le
postazioni di controllo sistemate sulla sede stradale [11] devono
essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l’
impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. In
particolare:

- i cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa
devono essere costruiti e collocati in modo conforme alle norme
stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice [12];

- le
modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno [13].


COSA È
CAMBIATO

- È stata precisata la possibilità di impiegare come fonti
di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto
di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti
di controllo collocati in ambito autostradale;

- l’obbligo di
segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che
in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto
delle violazioni senza la presenza dell’operatore di polizia (v. L
168/2002), è stato esteso a tutti i tipi di controllo effettuati con
apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.


3.2
Sanzioni per eccesso di velocità

- Sono previste 4 fasce di sanzioni,
di entità crescente in relazione al superamento del limite imposto:

-
fino a 10 Km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 36,00 a
euro 148,00;

- oltre 10 e fino a 40 Km/h oltre il limite, pagamento
di una somma da euro 148,00 a euro 594,00 e decurtazione di 5 punti
dalla patente;

- oltre 40 e fino a 60 Km/h oltre il limite, pagamento
di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00, sospensione della patente
di guida da 3 a 6 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in
caso di recidiva in un biennio la sospensione della patente è da 8 a 18
mesi;

- oltre 60 Km/h rispetto al limite pagamento di una somma da
euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e
decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un
biennio è disposta la revoca della patente.

- Le sanzioni pecuniarie e
quelle accessorie della sospensione della patente sono raddoppiate se l’
eccesso di velocità è commesso con veicoli pesanti o con complessi di
veicoli [14].

- Quando un veicolo munito di limitatore di velocità
supera i limiti di regolazione dell'apparecchio di limitazione, al
conducente si applica anche la sanzione (solo pecuniaria) prevista per
chi circola con il limitatore non funzionante (da euro 829,00 a euro
3.315,00) [15]. In tal caso, l’operatore di polizia che accerta l’
eccesso di velocità può sempre disporre l’accompagnamento del veicolo
presso un’officina autorizzata alla verifica del limitatore di
velocità, dove, a spese del proprietario, il veicolo è sottoposto ad un
controllo tecnico.


COSA È CAMBIATO

- Si è prevista la completa
rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite
consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con
sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h
rispetto al limite imposto;

- per la violazione del comma 8 (da 10 a
40 Km/h oltre il limite) ora si decurtano 5 punti dalla patente anziché
2. Resta invariata la sanzione pecuniaria;

- l’art 142, comma 9, si
applica ora per eccesso di velocità superiore a 40 km/h ma inferiore a
60 Km/h; la sanzione amministrativa pecuniaria è di euro 370,00 nel
minimo e di euro 1.458,00 nel massimo; la sospensione della patente è
elevata da 3 mesi nel minimo a 6 mesi nel massimo: in caso di recidiva
nel biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi; sono
decurtati 10 punti;

- l’art.142, comma 9-bis, introduce una nuova
fascia sanzionatoria per violazioni oltre 60 Km/h rispetto al limite
con sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione
della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente;
in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente;

- per i neopatentati che commettono violazioni dei limiti oltre 40 Km/h
(dunque, sanzionati ai sensi dei nuovi commi 9 e 9-bis) non sono più
previste misure accessorie specifiche (prima la durata della
sospensione della patente era raddoppiata);

- per l'eccesso di
velocità commesso alla guida dei veicoli pesanti indicati al comma 3,
lettere b, e, f, g, h, i e l, dell’art. 142 è precisato che il
raddoppio della sanzione riguarda anche quella accessoria e non solo la
pecuniaria, come in passato;

- la possibilità di disporre l’
accompagnamento coattivo presso un’officina autorizzata per la verifica
dell’efficienza del limitatore di velocità era subordinata alla
dimostrazione da parte dell’operatore di polizia che il dispositivo non
funzionasse o fosse alterato; oggi l’inefficienza dell’apparecchiatura
è presunta in dipendenza dell’avvenuto superamento del limite di
velocità.

_________________


[11] I dispositivi di misura della
velocità a bordo di veicoli che possono funzionare in modo dinamico,
misurando la velocità in movimento, sono esclusi dall’obbligo di
segnalazione. Infatti, l’art. 3,comma 1, lettera b), del decreto legge
3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete
stradale; pertanto, le disposizioni in argomento non si applicano ai
dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocità che sono installati a bordo di veicoli che, in
nessun caso, possono essere definiti come "postazioni di controllo".



[12] Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla
rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di
indicazione, temporanei o permanenti, segnali stradali luminosi a
messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati sa
bordo di veicoli.

Caratteristiche dei segnali

a) segnali stradali
di indicazione, temporanei o permanenti: sono realizzati con un
pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo
di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere
riportata l’iscrizione "CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ" ovvero
"RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ", eventualmente integrata con
il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua
il controllo;

b) segnali stradali luminosi a messaggio variabile:
possono essere utilizzati quelli già installati sulla rete stradale,
ovvero quelli di successiva installazione, che abbiano una architettura
che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al
punto a);

c) dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo
di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro
disponibilità: attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono
riportate le iscrizioni di cui alla lettera a). Se installati su
autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga
nella forma sintetica: "CONTROLLO VELOCITÀ" ovvero "RILEVAMENTO
VELOCITÀ".

Modalità di collocazione dei segnali

I segnali stradali
e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati:

a)
con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il
rilevamento della velocità;

b) in modo da garantirne il tempestivo
avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante;

c) la
distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento
della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo
di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la
ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a km
4.

I segnali stradali o i dispositivi non necessitano di ripetizione
né di indicazione di "FINE".



[13] Nelle more della completa
attuazione delle disposizioni ministeriali, il Ministero dell’Interno
ha fornito le seguenti indicazioni:

a) postazioni fisse di controllo
della velocità, già collocate sulle strade ed autostrade: si possono
usare i segnali già in uso, purché aventi caratteristiche dimensionali
e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in
materia;

b) postazioni mobili di controllo: devono essere segnalate
ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che
dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è
collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con
un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni:
"CONTROLLO DI VELOCITA" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le
segnalazioni dovranno essere comunque collocate in condizioni di
sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte
degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.



[14] Si tratta dei veicoli indicati al comma 3, lettere b, e, f, g, h,
i e l, dell’art. 142 CDS.



[15] Non è richiesto che sia
effettivamente provata l’inefficienza del limitatore che, in caso di
superamento della velocità, è perciò "presunta". Si tratta di un
illecito nuovo e diverso da quello dell’art. 179, commi 2-bis e 3, CDS
che può, perciò, concorrere con essi quando non solo sia provato l’
eccesso di velocità ma sia anche dimostrato effettivamente, attraverso
l’intervento di un’officina specializzata, che il limitatore non era
funzionante o era alterato. In tale ultimo caso si applica la sanzione
dell’art. 179 comma 2 bis in misura doppia.



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4. Trasporto di bambini sui motocicli e sui ciclomotori a 2 ruote

Come è cambiata la norma

Articolo 170

Trasporto di persone e di
oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. Sui motocicli e sui
ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle
braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione
corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una
mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non
deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di
cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.

2.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’
età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le
modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma,
della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
legge 27 giugno 2003, n. 151.

3. Sui veicoli di cui al comma 1
l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed
equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature
del veicolo.

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1
di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui
al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente
assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o
longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta
centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.
Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le
disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €70,00 a €285,00.

6-bis.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

7.
Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente
minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa,
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il
fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.


LE
NUOVE REGOLE

- È vietato trasportare minori di 4 anni su motocicli e
ciclomotori a 2 ruote;

- la violazione comporta la sanzione
amministrativa da 148 euro a 594 euro, senza decurtazione di punti
dalla patente.


COSA È CAMBIATO

- Il fatto non era espressamente
previsto come illecito amministrativo anche se poteva applicarsi
comunque la sanzione di cui all’art.170 comma 3 CDS quando il bambino
non era seduto correttamente;

- il divieto è assoluto e, quindi, si
applica anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di
adattamento del sedile della moto o se è comunque seduto in modo
corretto (cioè, riesce a stare seduto appoggiandosi sulle pedane);

-
per tale violazione, specificamente sanzionata dal nuovo comma 6-bis
dell’art. 170 CDS, non è stata prevista decurtazione di punteggio.



5. Uso del telefono cellulare

Come è cambiata la norma

Articolo
173

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il
titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo
della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di
lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la
guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di
apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi
di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i
conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle
autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito
l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il
conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che
non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro
594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso
soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.


LE
NUOVE REGOLE

- Chi utilizza impropriamente il telefono cellulare
durante la guida, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 148,00 a euro 594,00 e con la decurtazione di 5 punti dalla
patente.

- In caso di recidiva biennale, viene applicata anche la
sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.


COSA È CAMBIATO

Sono state incrementate le sanzioni amministrative pecuniarie (prima
era da euro 70,00 a euro 285,00) da euro 148,00 a euro 594,00 per il
caso specifico dell’uso illecito del telefono cellulare. Inoltre è
stata prevista la misura della sospensione della patente da uno a tre
mesi in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio. Rimane
invariata la decurtazione di 5 punti dalla patente.


6. Guida in stato di ebbrezza alcoolica

Come è cambiata la norma

Articolo 186

Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcooliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il
fatto non costituisca più grave reato:

a) con l’ammenda da euro 500 a
euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a
euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita,
a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività
sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie
traumatologiche pubbliche per un periodo da 2 a 6 mesi. All’
accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un
anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a
sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può
essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere
un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie
traumatologiche pubbliche per un periodo da 6 mesi ad 1 anno. All’
accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente
di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo
VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di
complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini
del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo
223.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e
223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le
disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-
bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’
obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli
organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando
gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli
organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la
facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del
tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle
strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati
in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’
espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti
nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si
applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

6.
Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’
applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi
3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è
commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è
rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando
lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è
sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto
può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida
fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall’accertamento di
cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’
applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in
via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito
della visita medica di cui al comma 8.


NOTA: Per completezza si
trascrive il contenuto dell’art. 6, commi 2-5, D.L. 3 agosto 2007 n.
117:

"2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con
qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di
intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all’entrata, all’
interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a)
la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;

b) le
quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più
comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida
in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche
sulla base del peso corporeo.

3. L’inosservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a
30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

4. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il
Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti
delle tabelle di cui al comma 2."


LE NUOVE REGOLE

- Chiunque guida
in stato di ebbrezza alcolica commette un reato che è punito con le
seguenti sanzioni:

a) con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non
superiore a 0,8 g/l: ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00; arresto
fino a 1 mese; sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

b) con tasso
alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da
euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 3 mesi; sospensione della
patente da 6 mesi a 1 anno;

c) con tasso alcolemico superiore a 1,5
g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi;
sospensione della patente da 1 a 2 anni.

- Nei casi b) e c), la pena
può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, dall'obbligo di
svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture
sanitarie traumatologiche pubbliche.

- Per la violazione è prevista la
decurtazione di 10 punti dalla patente.

- Competente a giudicare è il
Tribunale in composizione monocratica.

- Il veicolo non può essere
condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è
disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo,
e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato
[16].

- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un
biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o
di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di
veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e
trasmessa entro 10 giorni al prefetto [17].

- Se la guida in stato di
ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede
al loro sequestro ai fini della successiva confisca [18].

- In ogni
caso, il prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di
ebbrezza di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente
presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni.
Tale visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di
esami clinici, con visite a distanza di tempo l’una dall’altra,
finalizzate alla verifica dell’idoneità fisica alla guida. In tali
casi, la validità della patente di guida è corrispondentemente ridotta
[19]. Se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, la
patente di guida è sospesa, oltre che in ragione dell’applicazione
della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all’esito positivo dell’
esame medico [20].


COSA È CAMBIATO

- L’intervento normativo ha
adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando
la durata delle pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie;

-
sono state introdotte 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità
crescente in relazione alla gravità dello stato di ebbrezza, punendo in
modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico
superiore a 1,5 gr/l.


6.1 Guida in stato di ebbrezza ed incidenti
stradali

- Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale [21], le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate; il
giudice, con la sentenza di condanna, impone la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a
persona estranea al reato) [22]: all'atto dell'accertamento l'operatore
può procedere al sequestro del veicolo.

- Se dall’incidente provocato
dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persone o la
morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per
omicidio colposo sono aggravate [23].


COSA È CAMBIATO

- L’
intervento normativo introduce sanzioni specifiche nel caso in cui
dalla guida in stato di ebbrezza derivi un incidente stradale (in
precedenza, non c’era aumento di pena per chi determinava un incidente
guidando in stato di ebbrezza);

- viene introdotta la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, applicata dal giudice
con la sentenza di condanna.


6.2 Rifiuto di sottoporsi all’
accertamento

- Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di
sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al
controllo con l’etilometro commette un illecito amministrativo. In
particolare, si applicano le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria
da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in
caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto
[24] da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);

- sospensione della patente
per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in
un biennio);

- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo
che appartenga a persona estranea all’illecito [25].

- Con l'ordinanza
di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita
medica di revisione della patente di guida presso la Commissione medica
provinciale.

- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10
punti dalla patente.

- È ammesso il pagamento in misura ridotta entro
60 giorni (il minimo previsto per l’illecito).

- L’illecito
amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una
valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il
reato di guida in stato di ebbrezza soprattutto quando lo stato di
alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio
di strumenti o accertamenti sanitari.


COSA È CAMBIATO

- È stato
depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento
finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza;

- anche
in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l’obbligo di
sottoporsi a visita medica di revisione della patente.



[16] Si tratta di sequestro preventivo che si attua
con la procedura dell'art. 321 CPP. Il sequestro preventivo, che è
finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida
in stato di ebbrezza) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è
necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea
(munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile
subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore
faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di
trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico
di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.



[17] Per il ritiro della patente si applica la procedura dell'art. 223
CDS.



[18] La misura è disposta ai sensi dell’art.213, comma 6-
sexies, CDS introdotto dalla legge 168/2005; è previsto l’affidamento
obbligatorio a depositeria autorizzata.



[19] Se il conducente
risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando
egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.



[20] Se il
conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino
a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.



[21] L’
aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall’
incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso,
a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano
gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di
altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al
comportamento del conducente.



[22] Nel caso in esame non si può
applicare la procedura di cui all’art. 214 CDS. Si procede, perciò, ove
ne ricorrano i presupposti e la necessità, al sequestro preventivo ai
sensi dell’art. 321 CPP.



[23] Come previsto dalla legge n. 102 del
2006, se dall’incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza
derivano lesioni alla persona o la morte, le pene previste per il reato
di lesioni colpose (art. 590 CP) ovvero per omicidio colposo (art. 589
CP) sono aggravate (da 3 mesi ad 1 anno di reclusione per lesioni
gravi, da 1 a 3 anni di reclusione per lesioni gravissime e da 2 a 5
anni di reclusione per omicidio colposo).



[24] La sanzione si
applica per il solo fatto che il conducente sia rimasto coinvolto in
incidente stradale, anche senza feriti, senza alcuna valutazione circa
le responsabilità dei soggetti coinvolti.



[25] Il veicolo non può
essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo
stato di alterazione psico-fisica. In tali casi, infatti, egli non ha
la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento in
custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto
trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’
art. 214 bis CDS.



7. Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Come è cambiata la
norma

Articolo 187

Guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre
mesi. La pena può essere sostituita a richiesta dell’imputato, con l’
obbligo di svolgere un’attività gratuita e continuativa presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da 3 a 6
mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi
del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di
recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le
disposizioni dell’articolo 223.

1-bis. Se il conducente in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1
sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per
novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo
che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in
ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

Si
applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.

2. Al
fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di
polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli
accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando
si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all’
art.12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o
mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso
le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare
la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi
di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì
gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3, essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto
nell’art.186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati
in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’
espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono
reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa a cura dell’organo i polizia che ha proceduto agli
accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l’esito degli
accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente
disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si
trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale
possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli
accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili.
La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui
dipende l’organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base della
certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art.119 e
dispone la sospensione, in via cautelare della patente fino all’esito
dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità
indicate dal regolamento.

7. (abrogato)

8. Salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi
2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo
186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione
della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell’articolo 119.


LE NUOVE REGOLE

-
Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
stupefacenti è reato. È prevista l’ammenda da euro 1.000,00 a euro
4.000,00, l’arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente di
guida per un periodo da 2 mesi a 2 anni.

- La pena può essere
sostituita, a richiesta dell'imputato, dall'obbligo di svolgere
un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie
traumatologiche pubbliche.

- La violazione non comporta la
decurtazione di punti dalla patente [26].

- Competente a giudicare è
il Tribunale in composizione monocratica.

- Il veicolo non può essere
condotto dalla persona in stato di alterazione, per cui se non è
disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo
presso il luogo indicato dall’interessato e ove non sia possibile
provvedere diversamente, può essere sequestrato [27].

- Se la stessa
persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la
violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di
veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e
trasmessa entro 10 giorni al prefetto [28].

- Se la guida in stato di
alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si
procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca [29].

- È
previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di
alterazione provoca un incidente stradale (analogamente a quanto
previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica).


COSA È
CAMBIATO

- Sono state aumentate le sanzioni penali per chi guida in
stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti;

- è stato previsto un aggravamento di pena in caso d’
incidente.


7.1 Rifiuto di sottoporsi all’accertamento

- Chi senza
giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti
preliminari non invasivi ovvero al controllo sanitario (visita medica e
prelievo liquidi biologici) commette un illecito amministrativo. In
particolare, si applicano le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria
da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in
caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da
euro 3.000,00 a euro 12.000,00);

- sospensione della patente per un
periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un
biennio);

- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che
appartenga a persona estranea all’illecito [30].

- Con l'ordinanza di
sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita
medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa
per i periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il
conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica
provinciale.

- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10
punti dalla patente.

- L’illecito amministrativo può concorrere, ove
la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di
alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di alterazione
sotto l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di
alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio
di strumenti o accertamenti sanitari.


COSA È CAMBIATO

- È stato
depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento
finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di alterazione
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

-
anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l’
obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.



[26] Essendo stato introdotto un nuovo comma che
punisce espressamente questa violazione (il comma 1 dell’art. 187 CDS),
non si applica decurtazione di punteggio perché la tabella di cui all’
art 126 bis CDS non è stata aggiornata in modo corrispondente.



[27]
Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura
dell'art. 321 CPP. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad
impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di
alterazione sotto l’effetto di stupefacenti) sia ulteriormente
protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato
ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia
prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in
cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di
soccorso o di trasporto al conducente del quale il veicolo è affidato
con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale
stazionamento.



[28] Per il ritiro della patente si applica la
procedura dell'art. 223 CDS.



[29] La misura è disposta ai sensi dell’
art. 213, comma 6-sexies, CDS introdotto dalla legge n. 168 del 2005; è
previsto l’affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.



[30]
Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia
manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica: infatti, egli non
ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento
in custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto
trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’
art. 214 bis CDS.



D.L. 3 agosto 2007, n. 117
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 285