Omissione di soccorso: pene più aspre e misure coercitive
Legge 9 aprile 2003, n. 72 - GU 15.4.2003, n. 88
Chi non si fermerà, dopo essere stato comunque coinvolto in un incidente, potrà essere sottoposto a misure cautelari coercitive, arresti domiciliari compresi; viene inoltre confermata la possibilità di arresto, con una formulazione più estensiva che non richiede, per l’esecuzione dell’arresto, che l’interessato si sia “dato alla fuga”; vengono inoltre inasprite le pene e le sanzioni accessorie per coloro i quali omettono di fermarsi, sia nel caso di incidenti con feriti che nel caso di incidenti con soli danni alle cose e la competenza non è più del Giudice di pace ma del Tribunale in composizione monocratica; inasprite infine anche le pene per l’omissione di soccorso in senso stretto, reato commesso da chi « trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità », ad esempio chiamando il 113.

E’ quanto prevede il recente provvedimento, pubblicato sulla G.U. in distribuzione dal 16 aprile, che, intervenendo sul codice della strada, su quello di procedura penale e sulla legge che disciplina le competenze penali del Giudice di pace, intende sanzionare più duramente i comportamenti scorretti alla guida, incentivando al contempo gli atteggiamenti “collaborativi”, prevedendo che al « … conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto …. si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria» non vengano applicate misure coercitive.

Il testo entrerà in vigore dal 30 aprile prossimo.

           

 

              

Legge 9 aprile 2003, n. 72
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2003

Modifiche  al  codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, in materia di omissione di soccorso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole:
"e`  punito  con  la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
lire  seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e` punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 593 del codice penale
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando
          abbandonato  o  smarrito  un  fanciullo  minore  degli anni
          dieci,  o  un'altra  persona  incapace  di  provvedere a se
          stessa,  per  malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o
          per   altra   causa,   omette   di  dare  immediato  avviso
          all'autorita'  e' punito con la reclusione fino a un anno o
          con la multa fino a 500 euro.
              Alla  stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano
          che  sia  o  sembri  inanimato, ovvero una persona ferita o
          altrimenti  in  pericolo, omette di presentare l'assistenza
          occorrente o di darne immediato avviso all'autorita'.
              Se  da  siffatta  condotta  del  colpevole  deriva  una
          lesione  personale  la  pena  e' aumentata; se ne deriva la
          morte, la pena e' raddoppiata.".

      
                               Art. 2.
   1.  All'articolo  189  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 e` sostituito dal seguente:
   "5.  Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo  di  fermarsi  in  caso di incidente, con danno alle sole
cose,  e`  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  duecentocinquanta  euro a mille euro. In tale caso, se dal
fatto  deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l'applicazione  della  revisione  di cui all'articolo 80, comma 7, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente  di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI";
   b) il comma 6 e` sostituito dal seguente:
   "6.  Chiunque,  nelle  condizioni  di  cui  comma  1,  in  caso di
incidente  con  danno  alle  persone,  non  ottempera  all'obbligo di
fermarsi, e` punito  con  la  reclusione  da  tre mesi a tre anni. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II,
del  titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le
misure  previste  dagli  articoli  281,  282, 283 e 284 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo
280  del  medesimo  codice, ed e` possibile procedere all'arresto, ai
sensi  dell'articolo  381 del codice di procedura penale, anche al di
fuori dei limiti di pena ivi previsti";
   c) il comma 7 e` sostituito dal seguente:
   "7.  Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo  di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite,
e`  punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un anno e sei mesi e non
superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI";
   d) dopo il comma 8 e` inserito il seguente:
   "8-bis.  Nei  confronti  del conducente che, entro le ventiquattro
ore  successive  al  fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione
degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni
di cui al terzo periodo del comma 6".

      
                  Note all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  189  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (nuovo codice della
          strada), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  189  (Comportamento  in caso di incidente). - 1.
          L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque
          ricollegabile   al   suo  comportamento,  ha  l'obbligo  di
          fermarsi  e  di  prestare  l'assistenza occorrente a coloro
          che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
              2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
          atto  ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
          circolazione   e,   compatibilmente   con   tale  esigenza,
          adoperarsi  affinche'  non  venga  modificato  lo stato dei
          luoghi  e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
          responsabilita'.
              3.  Ove  dall'incidente  siano derivati danni alle sole
          cose,  i  conducenti  e  ogni  altro  utente  della  strada
          coinvolto  devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
          alla  circolazione,  secondo le disposizioni dell'art. 161.
          Gli  agenti  in servizio di polizia stradale, in tali casi,
          dispongono  l'immediata  rimozione  di  ogni intralcio alla
          circolazione,  salva  soltanto  l'esecuzione,  con assoluta
          urgenza,  degli eventuali rilievi necessari per appurare le
          modalita' dell'incidente.
              4.  In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire
          le  proprie  generalita',  nonche'  le  altre  informazioni
          utili,  anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate
          o,  se  queste  non sono presenti, comunicare loro nei modi
          possibili gli elementi sopraindicati.
              5.  Chiunque.  nelle  condizioni di cui al comma 1, non
          ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
          danno   alle   sole   cose,   e'   soggetto  alla  sanzione
          amministrativa    del    pagamento    di   una   somma   da
          duecentocinquanta  euro  a mille euro. In tale caso, se dal
          fatto  deriva  un  grave danno ai veicoli coinvolti tale da
          determinare  l'applicazione della revisione di cui all'art.
          80,   comma 7,   si   applica  la  sanzione  amministrativa
          accessoria  della  sospensione  della  patente  di guida da
          quindici  giorni  a  due mesi, ai sensi del capo I, sezione
          II, del titolo VI.
              6.  Chiunque,  nelle  condizioni  di cui al comma 1, in
          caso  di  incidente  con  danno alle persone, non ottempera
          all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da tre
          mesi  a  tre  anni.  Si  applica la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da uno
          a  tre  anni,  ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
          VI.  Nei  casi di cui al presente comma sono applicabili le
          misure  previste  dagli  articoli  281,  282, 283 e 284 del
          codice  di  procedura  penale, anche al di fuori dei limiti
          previsti  dall'art. 280 dal medesimo codice ed e' possibile
          procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di
          procedura  penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi
          previsti.
              7.  Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, non
          ottempera  all'obbligo  di prestare l'assistenza occorrente
          alle  persone  ferite,  e'  punito con la reclusione da sei
          mesi  a  tre  anni.  Si  applica la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida per un
          periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
          a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
          VI.
              8.  Il  conducente  che  si fermi e, occorrendo, presti
          assistenza  a  coloro  che hanno subito danni alla persona,
          mettendosi  immediatamente  a  disposizione degli organi di
          polizia   giudiziaria,   quando  dall'incidente  derivi  il
          delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
          non  e'  soggetto  all'arresto  stabilito  per  il  caso di
          flagranza di reato.
              8-bis.  Nei  confronti  del  conducente  che,  entro le
          ventiquattro  ore successive al fatto di cui al comma 6, si
          mette  a  disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
          non  si  applicano  le disposizioni di cui al terzo periodo
          del comma 6.
              9.  Chiunque  non ottempera alle disposizioni di cui ai
          commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.".
              - La sessione II, del capo II, del titolo VI del citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Sanzioni
          amministrative accessorie e sanzioni penali".
              - Si riporta il testo degli articoli 280, 281, 282, 283
          e 284 e 381 del codice di procedura penale:
              "Art.  280  (Condizioni  di applicabilita' delle misure
          coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
          presente  articolo  e  dall'art. 391, le misure previste in
          questo capo possono essere applicate solo quando si procede
          per  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la pena
          dell'ergastolo  o  della reclusione superiore nel massimo a
          tre anni.
              2.   La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'  essere
          disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
          sia  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel
          massimo a quattro anni.
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
          confronti   di  chi  abbia  trasgredito  alle  prescrizioni
          inerenti ad una misura cautelare.".
              "Art.   281   (Divieto   di  espatrio).  -  1.  Con  il
          provvedimento  che  dispone  il  divieto  di  espatrio,  il
          giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio
          nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
              2.  Il  giudice  da'  le  disposizioni  necessarie  per
          assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di
          impedire  l'utilizzazione  del  passaporto  e  degli  altri
          documenti di identita' validi per l'espatrio.
              2-bis.  Con  l'ordinanza  che  applica  una delle altre
          misure  coercitive  previste  dal presente capo, il giudice
          dispone in ogni caso il divieto di espatrio.".
              "Art.   282  (Obbligo  di  presentazione  alla  polizia
          giudiziaria).   -  1.  Con  il  provvedimento  che  dispone
          l'obbligo  di  presentazione  alla  polizia giudiziaria, il
          giudice   prescrive   all'imputato   di  presentarsi  a  un
          determinato ufficio di polizia giudiziaria.
              2.  Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione
          tenendo  conto  dell'attivita'  lavorativa  e  del luogo di
          abitazione dell'imputato.".
              "Art.  283  (Divieto  e obbligo di dimora). - 1. Con il
          provvedimento  che dispone il divieto di dimora, il giudice
          prescrive  all'imputato  di  non dimorare in un determinato
          luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice
          che procede.
              2.  Con  il  provvedimento  che  dispone  l'obbligo  di
          dimora,   il   giudice   prescrive   all'imputato   di  non
          allontanarsi,   senza   l'autorizzazione  del  giudice  che
          procede,  dal  territorio  del  comune  di  dimora abituale
          ovvero,  al fine di assicurare un piu' efficace controllo o
          quando  il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio
          di  polizia,  dal  territorio  di una frazione del predetto
          comune  o  dal  territorio di un comune viciniore ovvero di
          una  frazione  di  quest'ultimo. Se per la personalita' del
          soggetto  o  per  le condizioni ambientali la permanenza in
          tali   luoghi  non  garantisce  adeguatamente  le  esigenze
          cautelari  previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora puo'
          essere  disposto  nel  territorio  di  un  altro  comune  o
          frazione   di   esso,  preferibilmente  nella  provincia  e
          comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune
          di abituale dimora.
              3.  Quando  dispone  l'obbligo  di  dimora,  il giudice
          indica  l'autorita'  di  polizia alla quale l'imputato deve
          presentarsi   senza  ritardo  e  dichiarare  il  luogo  ove
          fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere
          all'imputato  di  dichiarare  all'autorita'  di polizia gli
          orari  e  i  luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile
          per  i  necessari  controlli,  con  obbligo  di  comunicare
          preventivamente   alla   stessa   autorita'   le  eventuali
          variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
              4.  Il  giudice puo', anche con separato provvedimento,
          prescrivere     all'imputato     di     non    allontanarsi
          dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
          per le normali esigenze di lavoro.
              5.   Nel   determinare   i  limiti  territoriali  delle
          prescrizioni,   il   giudice   considera,   per  quanto  e'
          possibile,   le  esigenze  di  alloggio,  di  lavoro  e  di
          assistenza  dell'imputato.  Quando  si  tratta  di  persona
          tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un
          programma   terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di  una
          struttura  autorizzata,  il  giudice stabilisce i controlli
          necessari  per  accertare  che  il  programma  di  recupero
          prosegua.
              6.  Dei  provvedimenti del giudice e' data in ogni caso
          immediata    comunicazione    all'autorita'    di   polizia
          competente,  che  ne  vigila  l'osservanza e fa rapporto al
          pubblico ministero di ogni infrazione.".
              "Art.   284   (Arresti   domiciliari).   -  1.  Con  il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice  prescrive  all'imputato  di non allontanarsi dalla
          propria  abitazione  o  da  altro  luogo  di privata dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
              2.  Quando  e'  necessario,  il giudice impone limiti o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone  diverse  da  quelle che con lui coabitano o che lo
          assistono.
              3.  Se  l'imputato  non puo' altrimenti provvedere alle
          sue   indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa  in
          situazione   di   assoluta   indigenza,   il  giudice  puo'
          autorizzarlo  ad  assentarsi  nel  corso della giornata dal
          luogo  di  arresto per il tempo strettamente necessario per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa.
              4.  Il  pubblico  ministero  o  la polizia giudiziaria,
          anche  di  propria  iniziativa, possono controllare in ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato.
              5.  L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
          stato di custodia cautelare.
              5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di  evasione  nei  cinque  anni  precedenti al fatto per il
          quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
          piu' rapide le relative notizie.".
              "Art. 381. (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno
          facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
          delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la
          legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo  a  tre  anni  ovvero  di un delitto colposo per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
              2.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria
          hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
                a)  peculato  mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale;
                b)   corruzione  per  un  atto  contrario  ai  doveri
          d'ufficio  prevista  dagli  articoli 319, comma 4 e 321 del
          del codice penale;
                c)  violenza  o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
          prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
                d)  commercio e somministrazione di medicinali guasti
          e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
          e 444 del codice penale;
                e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
          codice penale;
                f)  lesione  personale  prevista  dall'art.  582  del
          codice penale;
                g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
                h)  danneggiamento  aggravato  a norma dell'art. 635,
          comma 2 del codice penale;
                i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
                l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
          codice penale;
                m)  alterazione  di armi e fabbricazione di esplosivi
          non  riconosciuti  previste  dagli articoli 3 e 24, comma 1
          della legge 18 aprile 1975, n. 110.
              3.  Se  si  tratta  di  delitto perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza puo' essere eseguito se la querela
          viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
              4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente articolo si
          procede  all'arresto  in flagranza soltanto se la misura e'
          giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto.
              4-bis.   Non  e'  consentito  l'arresto  della  persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni sulla
          competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
          della  legge  24 novembre  1999,  n.  468), come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  4  (Competenza  per materia). - 1. Il giudice di
          pace e' competente:
                a)  per  i delitti consumati o tentati previsti dagli
          articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
          secondo   comma  perseguibili  a  querela  di  parte,  590,
          limitatamente  alle  fattispecie  perseguibili a querela di
          parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
          professionale  e  dei  fatti  commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative  all'igiene  del  lavoro o che abbiano determinato
          una  malattia  professionale  quando,  nei  casi anzidetti,
          derivi  una  malattia  di  durata superiore a venti giorni,
          594,  595,  primo  e  secondo comma, 612, primo comma, 626,
          627,  631,  salvo  che  ricorra  l'ipotesi  di cui all'art.
          639-bis,  632,  salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.
          639-bis,  633,  primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di
          cui  all'art.  639-bis,  635,  primo  comma, 636, salvo che
          ricorra  l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637, 638, primo
          comma, 639 e 647 del codice penale;
                b)  per  le  contravvenzioni  previste dagli articoli
          689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
              2.  Il  giudice  di  pace  e' altresi' competente per i
          delitti,  consumati  o  tentati,  e  per le contravvenzioni
          previsti dalle seguenti disposizioni:
                a)  articoli  25 e 62, terzo comma, del regio decreto
          18 giugno  1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di
          sicurezza";
                b)  articoli  1095,  1096 e 1119 del regio decreto 30
          marzo   1942,  n.  327,  recante  "Approvazione  del  testo
          definitivo del codice della navigazione".
                c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          4  agosto  1957,  n.  918,  recante "Approvazione del testo
          organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";
                d)  articoli  102  e  106  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361, recante "Testo
          unico   delle   leggi   per  l'elezione  della  Camera  dei
          deputati";
                e)   art.   92   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  16  maggio  1960,  n. 570, recante "Testo unico
          delle  leggi per la composizione e la elezione degli organi
          delle amministrazioni comunali";
                f)  art.  15,  secondo comma, della legge 28 novembre
          1965,  n.  1329,  recante  "Provvedimenti per l'acquisto di
          nuove macchine utensili";
                g)  art.  3  della  legge  8  novembre  1991, n. 362,
          recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
                h)  art.  51  della  legge  25 maggio  1970,  n. 352,
          recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
          sulla iniziativa legislativa del popolo";
                i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma
          e  65,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in
          materia  di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
          delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
                l)  articoli  18  e  20 della legge 2 agosto 1982, n.
          528,  recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per
          il personale del lotto";
                m)  articolo  17, comma 3, della legge 4 maggio 1990,
          n.  107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali
          relative  al  sangue  umano  ed ai suoi componenti e per la
          produzione di plasmaderivati";
                n)  art.  15,  comma  3,  del  decreto legislativo 27
          settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive
          n.  87/404/CEE  e  n.  90/488/CEE  in materia di recipienti
          semplici  a  pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29
          dicembre 1990, n. 428";
                o)  art.  11,  comma  1,  del  decreto legislativo 27
          settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva
          n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
          a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990. n. 428";
                p)  art.  7,  comma  9,  del  decreto  legislativo 25
          gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n.
          84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole";
                q)  articoli  186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
          decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
          codice della strada";
                r)  art.  10,  comma  1,  del  decreto legislativo 14
          dicembre  1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva
          n.   90/385/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  relative ai dispositivi
          medici impiantabili attivi";
                s)   art.   23,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          24 febbraio   1997,   n.   46,  recante  "Attuazione  della
          direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".
              3.  La  competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
          tuttavia   del  tribunale  se  ricorre  una  o  piu'  delle
          circostanze  previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio
          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio  1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993,
          n.   122,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          25 giugno 1993, n. 205.
              4.  Rimane  ferma  la  competenza  del  tribunale per i
          minorenni.".

      
                               Art. 3.
   1.  All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
sono apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  comma  1,  lettera  a), le parole: "593, primo e secondo
comma," sono soppresse;
     b)  al  comma  2,  lettera  q), le parole "e 189, comma 6," sono
soppresse.