Ministero dei trasporti
Nota 16-7-2007 n. 67906
Tempi della durata del giallo ai semafori.
Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la Motorizzazione.

Nota 16 luglio 2007, n. 67906

Tempi della durata del giallo ai semafori.

 Emanata dal Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione generale per la Motorizzazione.

 Con riferimento a quanto esposto con la nota in riscontro, si premette quanto segue.

L'art. 41, comma 10 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) non indica una durata minima del periodo d'accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale.

Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea d'arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.

Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.

In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal C.N.R. il 10 settembre 2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4, "Determinazione dei tempi di giallo”, indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.

In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h.

Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 s, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.

Ciò non esclude che in fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni dell'intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate diverse.

Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell’impianto semaforico, effettuata a cura dell’Ente proprietario della strada sulla scorta della geometria dell'intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del tutto indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle connesse infrazioni; tali apparecchiature, infatti, sono attivate dallo scatto del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non possono in alcun modo influire sul funzionamento dell’impianto semaforico.

Per quanto riguarda il ruolo della ditta installatrice nel rilevamento delle infrazioni, eventuali esposti circa i compensi percepiti devono essere indirizzati al Ministero dell'interno al quale spetta, a norma dell'art. 11, comma 3, 2° periodo, del Codice, il coordinamento dei servizi di Polizia stradale da chiunque effettuati.

Per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalità totalmente automatica, senza la presenza degli organi di Polizia stradale, non vi è obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. b) e comma 1-ter, 2° periodo, del Codice.

Per quanto riguarda l'apparecchiatura in oggetto, i fotogrammi esibiti riportano chiaramente località, data ed ora dell'infrazione, ed è indicato l'orario di inizio della fase di rosso, come prescritto dal decreto dirigenziale di approvazione n. 3458 del 15 dicembre 2005.

Dall'esame dei fotogrammi, che ritraggono l'autovettura prima e dopo il superamento della striscia d'arresto con il semaforo proiettante luce rossa, si evince chiaramente la violazione contestata.

Le verifiche ed eventuali tarature previste dal decreto di approvazione devono essere eseguite con cadenza almeno annuale dopo la prima installazione, e pertanto, all'atto dell'infrazione, non risultava ancora trascorso il prescritto periodo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285