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RICORSO GENERICO MOTIVATO
Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica di una violazione delle norme del Codice della strada, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta - nei casi consentiti - è prevista la possibilità di ricorrere al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso va presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.), oppure può essere inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandolo al Sig. Prefetto. L'organo accertatore, nei trenta giorni successivi, trasmetterà al Prefetto il ricorso, accompagnato dalle proprie osservazioni. Con il ricorso al Prefetto possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Nel caso in cui il ricorso venga respinto, il Prefetto ordina il pagamento nel limite non inferiore al doppio del minimo previsto per le violazioni contestate. Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Il Prefetto deve emettere la propria decisione nel termine complessivo di 90 giorni dalla ricezione del ricorso. Se l'ordinanza-ingiunzione con la quale respinge il ricorso viene emessa dopo tale termine, essa è invalida. Tuttavia tale invalidità dovrà essere fatta valere con un successivo e specifico ricorso, senza attendere l’avvio della fase esecutiva (cartella esattoriale), poiché in quella sede non sarà più possibile utilizzare questo motivo di impugnativa.
In alternativa al ricorso al Prefetto è sempre possibile, in qualunque
fase del procedimento, il ricorso/opposizione al Giudice di pace competente
per il luogo della commessa violazione. Si consiglia, in caso di ricorso al
Giudice di Pace, di prendere contatto con la Cancelleria competente, cioè
quella del luogo dove è stata commessa la violazione, per avere indicazioni
circa le modalità di presentazione del ricorso ed evitare così irregolarità
che potrebbero comportarne l'inammissibilità (di regola non è consentita la
presentazione del ricorso al Giudice di pace per posta con raccomandata
r.r., ma occorre depositarlo presso la cancelleria). L'opposizione può
essere proposta anche quando sia stata disposta una "sanzione amministrativa
accessoria" (sospensione patente, sospensione carta di circolazione, ecc.) e
può riguardare sia la sanzione nel suo insieme che la sola sanzione
accessoria, anche quando il "pagamento in misura ridotta" sia già stato
eseguito. Può essere oggetto di ricorso davanti al Giudice di pace anche il
provvedimento con il quale il Prefetto ha respinto il ricorso presentatogli
in precedenza.
L'opposizione davanti al Giudice di pace non determina sospensione
dell'esecuzione del provvedimento, a meno che questa non sia stata
espressamente richiesta in base a "gravi motivi" ed il Giudice non la
disponga con propria ordinanza. Il ricorso al Giudice di pace, nel temine di
trenta giorni dalla notifica del provvedimento oggetto del ricorso, si
propone in carta semplice, allegando il provvedimento impugnato; non è
necessaria l'assistenza di avvocato o procuratore, ma in questo caso
occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione
di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del
Giudice. Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata
dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le
proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma
dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella
maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento
contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui
occorre tener conto, sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno
del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di
sconfitta nella causa.
Il Giudice di pace accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierla solo
in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione. Gli atti del
giudizio sono esenti da tasse od imposte, ma in caso di rigetto sono a
carico del ricorrente le spese del procedimento nonché gli onorari di
avvocato della controparte. La sentenza del Giudice di pace è appellabile
solo in Corte di Cassazione.
Nel caso in cui, invece, la contravvenzione riguardi un veicolo già venduto
ad altri al momento della violazione, può essere sufficiente l'invio
all'autorità che ha emesso il verbale di una segnalazione con fotocopia
della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della documentazione
di avvenuta presentazione al Pubblico registro Automobilistico o alla
Motorizzazione Civile della pratica di trasferimento di proprietà. In questo
caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della
contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti
dell'effettivo proprietario.
Ricorso al prefetto contro le contravvenzioni al codice della strada notificate in ritardo
RICORSO AL PREFETTO CONTRO LE MULTE AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE IN RITARDO
Al Prefetto di (città) Il sottoscritto........................, codice
fiscale................., residente in............, titolare della vettura
targa.............., premesso che in data .................., ha ricevuto il
verbale di accertamento di violazione al codice della strada (multa)
n....................., fa notare che la notifica dello stesso è avvenuta
oltre 150 giorni dal fatto, estinguendo quindi l'obbligo di pagamento.
Chiede pertanto che il provvedimento venga annullato.
(data)
Firma
- Allegare fotocopia del verbale di accertamento (multa);
- Spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- La lettera deve essere intestata sia al Prefetto della Provincia dove si è commessa la infrazione, sia al Comando delle forze dell'ordine (Polizia municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.) che ha inflitto la contravvenzione, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento;
- Conservare copia della lettera, le ricevute postali e il verbale di accertamento; nel caso arrivasse la ordinanza di ingiunzione di pagamento del Prefetto dopo 90 giorni, vedere il modulo apposito.
MULTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA: OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE CONTRO ORDINANZA-INGIUNZIONE PREFETTIZIA
Al Signor Giudice di Pace di ........
Il Sottoscritto ..........
Nato a ....... Il ........
Residente in ...........
Domiciliato in ........
PREMETTE
- che in data ...... gli è stata recapitata a mezzo raccomandata una
contravvenzione, come da originale (vedi allegato)
- che nella predetta allegata contravvenzione viene contestata la violazione
dell'art. n. ........ Del Codice della Strada
- che è mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale
preposto, per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze
determinate da particolari condizioni di traffico, nello specifico
trattandosi di strada fuori dai centri abitati
- che date le premesse l'apparecchiatura operava probabilmente al di fuori
del controllo degli agenti operanti
- che manca l'unicità di soggetto tra colui che ha accertato l'infrazione e
colui che ha redatto il verbale
- che la parte del verbale relativa alle generalità era in bianco - a prova
del mancato fermo
- che la parte del verbale relativa alle dichiarazioni del contravventore
era sbarrata - a conferma della mancata contestazione
- che in data.......................ha presentato ricorso presso l'Ufficio
del Prefetto di ......................................
- che in data......................ha ricevuto ordinanza-ingiunzione da
Parte del Prefetto stesso, contenente il rigetto dell'istanza
CHIEDE
la sospensione e l'annullamento della predetta ordinanza-ingiunzione e quei
conseguenti provvedimenti che riterrà opportuno emettere.
Data e firma.
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ATTENZIONE
- Il tempo massimo per fare ricorso deve essere indicato per legge sulla
cartella esattoriale. Comunque è di 60 giorni dalla data della notifica
dell'ordinanza-ingiunzione.
- Il ricorso va presentato all'Ufficio del Giudice di Pace -informarsi sulla
stanza precisa.
- Va redatto in carta libera.
- Va depositato un originale più tre copie.
- Ricordarsi di allegare l'originale della cartella esattoriale -dopo averne
fatto una fotocopia per sè.
- Chi propone il ricorso dovrà presentarsi personalmente alle udienze. Ciò a
pena di IMPROCEDIBILITA'.
- Le premesse sopra riportate sono da scegliere a seconda del proprio caso
- Se si vuole si può essere assistiti da un legale di fiducia.
Ricorso contro i provvedimenti emessi dal prefetto oltre i termini previsti dalle norme
Ricorso contro i provvedimenti emessi dal prefetto oltre i termini previsti dalle norme
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Ricorso al Ministro dei Trasporti avverso al provvedimento di sospensione di patente di guida
AL MINISTRO DEI TRASPORTI
C/O LA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI
____________________________
OGGETTO: Ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 223 comma 5 del vigente
Codice della Strada avverso al provvedimento di sospensione di patente di
guida n. ________________________ emesso dalla Prefettura di
_______________.
Il sottoscritto__________________________________ nato a ____________ il _______________ residente a ___________________________ in _________________________________________, ai sensi del comma 5° dell'art. 223 del vigente Codice della strada, ricorre avverso al provvedimento di sospensione della patente di guida, n. ______________ emesso il _____________ dalla Prefettura di ____________.
In proposito espone quanto segue:
Da quanto sopra esposto si evince …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
inserire le motivazioni per le quali si ritiene ricorrere
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Per tali motivi chiedo l'annullamento del provvedimento di sospensione della patente di cui all'oggetto.
Distinti Saluti
Firma
Località e data
Ricorso secondo la Direttiva Comunitaria n. 71/316
Nuova procedura di conciliazione nella RC auto
( Accordo ANIA-Consumatori del 24/07/2001)
MITTENTE
Spett/le
PREFETTO DI .........................................
e p.c. Comando .....................................
Oggetto: Accertamento di Violazione N.
.................................................
Il Sottoscritto ........................................
CHIEDE
Annullamento del processo verbale in oggetto precisando
che:
Il controllo effettuato in posizioni impossibili dall'essere visti
dagli utenti della strada non è prevenzione ma bensì repressione.
Affermate che l'apparecchio Autovelox ax 104 n. 34546 è omologato con il n,1683 del 21/07/89.
Questa approvazione di utilizzo, è stata emessa dal Ministero LL.PP. e non ha nessun valore, ai fini della sicurezza Metrologica dello strumento misuratore di velocità.
Pertanto se l'apparecchio Autovelox utilizzato è omologato in
riferimento alle norme Internazionali di Metrologia Legale, si richiede di
conoscere quali siano gli estremi di omologazione rilasciati dall'Autorità
competente.
4) Qli operatori, asseriscono di aver preventivamente verificato la perfetta funzionalità dell’apparecchio misuratore.
Si chiede, con quale strumentazione tecnica e scientifica effettuano la perfetta funzionalità dello strumento di misura ?
Si ricorda che gli unici Enti competenti e ACCREDITATI in materia di taratura sono in Centri di Taratura "SIT" o Enti equivalenti come il DKD, COFRAC, UCAS, ecc. solamente questi Centri di Taratura possono CERTIFICARE la perfetta funzionalita di misurazione dello strumento.
La perfetta funzionalità che asseriscono di avere accertato gli
operatori della pattuglia non ha nessun fondamento tecnico e legale.
Per questi motivi ribadisco la richiesta di annullamento del processo verbale in oggetto.
Fiducioso nel benevole accoglimento della presente richiesta, ringrazio e ossequio.
Firma