Ricorso non motivato alle contravvenzioni
RICORSO ALLE CONTRAVVENZIONI

 

ECC.MO SIG. PREFETTO DI ..................

OPPOSIZIONE AVVERSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE N....................

INFRAZIONE .................. AUTOMEZZO TG..........................

LISTA DEL. .....................

..... Sottoscritt.... residente in..................................

via ...............................................................,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 203 comma primo C.D.S. con il presente ricorso propone opposizione avverso il verbale di contravvenzione in oggetto, che in copia si allega.
La contravvenzione di cui si tratta è infatti illegittima e irrituale, difettando nei presupposti di fatto e di diritto come si riserva di esporre in sede di audizione personale, che viene espressamente richiesta.
Con osservanza

........................
(Città, data)

..........................
(firma)

......................
(nome, cognome)

......................
(indirizzo)

......................
(cap + città)

 

 

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Ricorso generico motivato

RICORSO GENERICO MOTIVATO

Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica di una violazione delle norme del Codice della strada, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta - nei casi consentiti - è prevista la possibilità di ricorrere al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso va presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.), oppure può essere inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandolo al Sig. Prefetto. L'organo accertatore, nei trenta giorni successivi, trasmetterà al Prefetto il ricorso, accompagnato dalle proprie osservazioni. Con il ricorso al Prefetto possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Nel caso in cui il ricorso venga respinto, il Prefetto ordina il pagamento nel limite non inferiore al doppio del minimo previsto per le violazioni contestate. Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

Facsimile del ricorso

 

Il Prefetto deve emettere la propria decisione nel termine complessivo di 90 giorni dalla ricezione del ricorso. Se l'ordinanza-ingiunzione con la quale respinge il ricorso viene emessa dopo tale termine, essa è invalida. Tuttavia tale invalidità dovrà essere fatta valere con un successivo e specifico ricorso, senza attendere l’avvio della fase esecutiva (cartella esattoriale), poiché in quella sede non sarà più possibile utilizzare questo motivo di impugnativa.

In alternativa al ricorso al Prefetto è sempre possibile, in qualunque fase del procedimento, il ricorso/opposizione al Giudice di pace competente per il luogo della commessa violazione. Si consiglia, in caso di ricorso al Giudice di Pace, di prendere contatto con la Cancelleria competente, cioè quella del luogo dove è stata commessa la violazione, per avere indicazioni circa le modalità di presentazione del ricorso ed evitare così irregolarità che potrebbero comportarne l'inammissibilità (di regola non è consentita la presentazione del ricorso al Giudice di pace per posta con raccomandata r.r., ma occorre depositarlo presso la cancelleria). L'opposizione può essere proposta anche quando sia stata disposta una "sanzione amministrativa accessoria" (sospensione patente, sospensione carta di circolazione, ecc.) e può riguardare sia la sanzione nel suo insieme che la sola sanzione accessoria, anche quando il "pagamento in misura ridotta" sia già stato eseguito. Può essere oggetto di ricorso davanti al Giudice di pace anche il provvedimento con il quale il Prefetto ha respinto il ricorso presentatogli in precedenza.
L'opposizione davanti al Giudice di pace non determina sospensione dell'esecuzione del provvedimento, a meno che questa non sia stata espressamente richiesta in base a "gravi motivi" ed il Giudice non la disponga con propria ordinanza. Il ricorso al Giudice di pace, nel temine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento oggetto del ricorso, si propone in carta semplice, allegando il provvedimento impugnato; non è necessaria l'assistenza di avvocato o procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto, sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Il Giudice di pace accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierla solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione. Gli atti del giudizio sono esenti da tasse od imposte, ma in caso di rigetto sono a carico del ricorrente le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.
Nel caso in cui, invece, la contravvenzione riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, può essere sufficiente l'invio all'autorità che ha emesso il verbale di una segnalazione con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della documentazione di avvenuta presentazione al Pubblico registro Automobilistico o alla Motorizzazione Civile della pratica di trasferimento di proprietà. In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

 

Ricorso al prefetto contro le contravvenzioni al codice della strada notificate in ritardo

RICORSO AL PREFETTO CONTRO LE MULTE AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE IN RITARDO


Al Prefetto di (città) Il sottoscritto........................, codice fiscale................., residente in............, titolare della vettura targa.............., premesso che in data .................., ha ricevuto il verbale di accertamento di violazione al codice della strada (multa) n....................., fa notare che la notifica dello stesso è avvenuta oltre 150 giorni dal fatto, estinguendo quindi l'obbligo di pagamento. Chiede pertanto che il provvedimento venga annullato.

(data)

Firma

 

- Allegare fotocopia del verbale di accertamento (multa);

- Spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno;

- La lettera deve essere intestata sia al Prefetto della Provincia dove si è commessa la infrazione, sia al Comando delle forze dell'ordine (Polizia municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.) che ha inflitto la contravvenzione, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento;

- Conservare copia della lettera, le ricevute postali e il verbale di accertamento; nel caso arrivasse la ordinanza di ingiunzione di pagamento del Prefetto dopo 90 giorni, vedere il modulo apposito.

 

 

Contravvenzioni per infrazione codice della strada:opposizione davanti al giudice di pace contro ordinanza-ingiunzione prefettizia

 

MULTA PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA: OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE CONTRO ORDINANZA-INGIUNZIONE PREFETTIZIA


Al Signor Giudice di Pace di ........

Il Sottoscritto ..........
Nato a ....... Il ........
Residente in ...........
Domiciliato in ........

PREMETTE

- che in data ...... gli è stata recapitata a mezzo raccomandata una contravvenzione, come da originale (vedi allegato)
- che nella predetta allegata contravvenzione viene contestata la violazione dell'art. n. ........ Del Codice della Strada
- che è mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto, per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze determinate da particolari condizioni di traffico, nello specifico trattandosi di strada fuori dai centri abitati
- che date le premesse l'apparecchiatura operava probabilmente al di fuori del controllo degli agenti operanti
- che manca l'unicità di soggetto tra colui che ha accertato l'infrazione e colui che ha redatto il verbale
- che la parte del verbale relativa alle generalità era in bianco - a prova del mancato fermo
- che la parte del verbale relativa alle dichiarazioni del contravventore era sbarrata - a conferma della mancata contestazione
- che in data.......................ha presentato ricorso presso l'Ufficio del Prefetto di ......................................
- che in data......................ha ricevuto ordinanza-ingiunzione da Parte del Prefetto stesso, contenente il rigetto dell'istanza

CHIEDE

la sospensione e l'annullamento della predetta ordinanza-ingiunzione e quei conseguenti provvedimenti che riterrà opportuno emettere.

Data e firma.


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ATTENZIONE
- Il tempo massimo per fare ricorso deve essere indicato per legge sulla cartella esattoriale. Comunque è di 60 giorni dalla data della notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
- Il ricorso va presentato all'Ufficio del Giudice di Pace -informarsi sulla stanza precisa.
- Va redatto in carta libera.
- Va depositato un originale più tre copie.
- Ricordarsi di allegare l'originale della cartella esattoriale -dopo averne fatto una fotocopia per sè.
- Chi propone il ricorso dovrà presentarsi personalmente alle udienze. Ciò a pena di IMPROCEDIBILITA'.
- Le premesse sopra riportate sono da scegliere a seconda del proprio caso
- Se si vuole si può essere assistiti da un legale di fiducia.

 

Ricorso contro i provvedimenti emessi dal prefetto oltre i termini previsti dalle norme

 

Ricorso contro i provvedimenti emessi dal prefetto oltre i termini previsti dalle norme

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI...........

RICORSO EX ART. 205 C.d.S.

Io sottoscritto sig..............., nato a ...............il .............e residente........., ove eleggo domicilio ai fini del presente giudizio, cod. fisc..........., espongo quanto segue.
A) Con verbale n. .del..........redatto dalla Polizia ( CC, VV.UU.) si contestava all'opponente la presunta violazione del c.d.s..
B) Con ricorso ex art. 203 mi rivolgevo al prefetto di...............per sentir dichiarare l'illegittimità e infondatezza, con conseguente archiviazione, del verbale sub a).
C) Con ordinanza del .....il prefetto adito rigettava il ricorso e mi ingiungeva il pagamento di £.......
D) Con il presente ricorso chiedo l'annullamentoe la declaratoria di illegittimità del verbale sub a) e della conseguente ordinanza - ingiunzione per i motivi già proposti nel ricorso al prefetto che qui si ritrascrivono.
1)...........elencare nuovamente i motivi enunciati nel ricorso al prefetto
A seguito di tanto in data ........mi veniva notificata l'ordinanza - ingiunzione sub c) con cui si irrogava la sanzione amministrativa di £..........., provvedimento del tutto nullo e illegittimo per le seguenti motivazioni..
1) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 204 C.d. S.)
L' ordinanza impugnata è nulla e illegittima poichè emessa dal prefetto oltre il termine prescritto dalla normativa vigente.In base, infatti, al combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi direttamente o da inviarsi all'uffucio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il cui responsabile è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso. Il prefetto poi se ritiene fondato l'accertamento emette, entro novanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento. Pertanto, poichè il ricorso è stato presentato in data............... e l'ordinanza imgiunzione è stata emessa in data...........tale provvedimento risulta essere illegittimo poichè posto in essere oltre il termine stabilito dalla legge. A tal proposito la Corte di Cassazione ha ripetutamente disposto che in tema di sanzioni amministrative l'emissione dell'ordinanza ingiunzione oltre il termine prescritto, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e pertanto invalido e annullabile (cfr. S.C. n.10757/1998 nonchè n.3848/99). Quindi, per quanto esposto,

CHIEDO

che la S. V., previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza - ingiunzione qui opposta, voglia fissare l'udienza di discussione e ogni altro adempimento di legge e quindi dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del verbale, con ogni conseguenza di legge.
DATA
SOTTOSCRIZIONE


Allegare ordinanza - ingiunzione, verbale di contestazione e ricorso al prefetto.


P.S. Si deve depositare al G.d.P. 3 copie del presente ricorso.

 

 

Ricorso al Ministro dei Trasporti avverso al provvedimento di sospensione di patente di guida

 

AL MINISTRO DEI TRASPORTI
C/O LA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI
____________________________

 

OGGETTO: Ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 223 comma 5 del vigente Codice della Strada avverso al provvedimento di sospensione di patente di guida n. ________________________ emesso dalla Prefettura di _______________.

 

Il sottoscritto__________________________________ nato a ____________ il _______________ residente a ___________________________ in _________________________________________, ai sensi del comma 5° dell'art. 223 del vigente Codice della strada, ricorre avverso al provvedimento di sospensione della patente di guida, n. ______________ emesso il _____________ dalla Prefettura di ____________.

In proposito espone quanto segue:

Da quanto sopra esposto si evince …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

inserire le motivazioni per le quali si ritiene ricorrere

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Per tali motivi chiedo l'annullamento del provvedimento di sospensione della patente di cui all'oggetto.

Distinti Saluti

 

Firma


 

Località e data

 

Ricorso secondo la Direttiva Comunitaria n. 71/316

Nuova procedura di conciliazione nella RC auto
( Accordo ANIA-Consumatori del 24/07/2001)



 

MITTENTE


 

Spett/le                                                 

PREFETTO DI .........................................
 
e p.c. Comando .....................................


 

Oggetto: Accertamento di Violazione N. .................................................

 

Il Sottoscritto ........................................

CHIEDE

 

Annullamento del processo verbale in oggetto precisando che:


 

  1. Non è stato possibile contestare l'infrazione commiata poichè l'autoveicolo non è stato fermato da alcun agente di polizia, gli operatori della pattuglia asseriscono che non è stato possibile il fermo perché lo strumento di rilevamento non consente la determinazione dell'illecito in tempo reale, ma successivo.
    Il sistema legale e di rispetto verso il cittadino è quello di fermare subito la persona che commette l'infrazione, si conoscono le generalità e sopratutto si ferma un pontenziale pericolo pubblico, perchè la Polizia deve innanzitutto prevenire e non reprimere; pertanto la pattuglia deve posizionare l’autovelox nelle condizioni di poter essere visti e soprattutto nelle condizioni di poter effettuare il fermo immediato di chi commette un’infrazione.

    Il controllo effettuato in posizioni impossibili dall'essere visti dagli utenti della strada non è prevenzione ma bensì repressione.

     

  2. Non sono in grado di determinare chi fosse alla quida dell'autovettura di cui all'infrazione contestata e quindi non posso fornire i dati relativi al conducente.

     
  3. Non sono in grado di poter determinare l'effettiva validità tecnica dello strumento misuratore della velocità, in quanto non risulta che tale strumento sia stato omologato dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, Direzione Generale per l’amonizzazione e la tutela del mercato, Div. V, Ufficio Centrale Metrico pesi e misure, o un Ente equivalente, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico".


    L'ufficio Centrale Metrico è l'unico Ente competente in materia di omologazione di strumenti misuratori, e che possono approvare la validità tecnica degli strumenti di misura, per come lo sono i tachigrafi.

    In mancanza di tale Omologazione lo strumento non può essere utilizzato.

    Affermate che l'apparecchio Autovelox ax 104 n. 34546 è omologato con il n,1683 del 21/07/89.

    Questa approvazione di utilizzo, è stata emessa dal Ministero LL.PP. e non ha nessun valore, ai fini della sicurezza Metrologica dello strumento misuratore di velocità.

    Pertanto se l'apparecchio Autovelox utilizzato è omologato in riferimento alle norme Internazionali di Metrologia Legale, si richiede di conoscere quali siano gli estremi di omologazione rilasciati dall'Autorità competente.

     

    4) Qli operatori, asseriscono di aver preventivamente verificato la perfetta funzionalità dell’apparecchio misuratore.

    Si chiede, con quale strumentazione tecnica e scientifica effettuano la perfetta funzionalità dello strumento di misura ?

    Si ricorda che gli unici Enti competenti e ACCREDITATI in materia di taratura sono in Centri di Taratura "SIT" o Enti equivalenti come il DKD, COFRAC, UCAS, ecc. solamente questi Centri di Taratura possono CERTIFICARE la perfetta funzionalita di misurazione dello strumento.

    La perfetta funzionalità che asseriscono di avere accertato gli operatori della pattuglia non ha nessun fondamento tecnico e legale.

     

Per questi motivi ribadisco la richiesta di annullamento del processo verbale in oggetto.

Fiducioso nel benevole accoglimento della presente richiesta, ringrazio e ossequio.

Firma