N. 875 REG. SENT.

ANNO 2004

n.  4141    Reg. Ric.

Anno 1998  

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 4141/1998 proposto da XXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arnaldo Paoletti e Antonino Bagnato, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Firenze, Viale Europa n. 101,

c o n t r o

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministero dell’Interno pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge, nella sua sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4,

per l’annullamento

del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 16/9/1996 nella parte in cui il ricorrente viene trasferito dalla Questura di Siena - Commissariato di P.S. di Chiusi alla Questura di Arezzo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 10 Dicembre 2003, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;

Uditi, altresì, per la parte ricorrente l’avv. A. Bagnato, e l’avvocato dello Stato Lumetti per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, Ispettore Capo ruolo esaurimento della Pubblica Sicurezza impugna il provvedimento datato 16 settembre 1998 con cui il Capo della Polizia nel disporre la riammissione in servizio dello stesso sig. XXXXXXXXX lo trasferisce dalla Questura di Siena - Commissariato di P.S. di Chiusi, dove era in precedenza in servizio alla Questura di Arezzo.

L’interessato contesta detto provvedimento in parte qua, rilevando come in realtà l’Autorità di P.S. abbia disposto un vero e proprio trasferimento d’ufficio, di talché siffatta determinazione si appalesa del tutto contraddittoria rispetto al fatto che in ordine a tale procedimento lo stesso ricorrente abbia richiesto con apposita istanza di essere assegnato alla Questura di Arezzo.

L’Istruttore XXXXXXXX quindi chiede che il provvedimento impugnato sia annullato per lo meno nella parte in cui stabilisce che il ricorrente è trasferito a domanda, sia che, trattandosi di trasferimento d’ufficio, questo deve comportare tutte le conseguenze connesse a tale tipo di determinazione, con l’erogazione nei suoi confronti delle relative indennità.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

D I R I T T O

Il ricorso si appalesa infondato.

Con il provvedimento qui gravato, il Capo della Polizia ha proceduto a riammettere in servizio il ricorrente a seguito della sentenza di assoluzione riportata in ordine ad alcuni reati a lui ascritti; nello stesso tempo l’Autorità di P.S. ha ritenuto che sussistessero gravi ed urgenti motivi che non consentivano il rientro dell’Ispettore XXXXXXXXX nell’Ufficio di provenienza (Commissariato di P.S. di Chiusi e perciò stesso lo ha trasferito presso la Questura di Arezzo).

A migliore spiegazione dei motivi del disposto trasferimento nello stesso atto impugnato si precisa che l’assegnazione ad altra sede avviene “tenuto conto che il comportamento dello stesso ha arrecato grave pregiudizio all’Amministrazione, compromettendo l’attività di servizio dell’Ufficio e l’immagine della Polizia di Stato”.

Ora, sulla scorta della motivazione addotta a sostegno dell’assunta determinazione, il trasferimento in questione risulta riconducibile alla tipologia di cui al 4° comma dell’art. 55 del DPR n. 335 del 1982, lì dove tale norma prevede, appunto il trasferimento per ragioni di “incompatibilità ambientale”.

Nella specie allora si è in presenza sì di un trasferimento d’ufficio ma certo non nel senso inteso dalla parte ricorrente, come se l’Amministrazione avesse spostato il ricorrente per ragioni di servizio: in realtà il trasferimento può definirsi d’ufficio solo nel senso che è stato disposto ex auctoritate ma in relazione all’opportunità di allontanare dall’originaria sede di servizio il ricorrente non essendo consigliabile un suo ritorno nell’Ufficio di provenienza al momento della sua riammissione.

Il rilievo, quindi formulato in ricorso secondo cui l’istanza di assegnazione pure prodotta dal ricorrente per la Questura di Arezzo non varrebbe a far qualificare il trasferimento come avvenuto a domanda è del tutto irrilevante: indubbiamente all’interessato è stata data in relazione alla procedura di trasferimento unicamente la possibilità di esprimere un suo gradimento circa la “nuova” sede, ma trattasi pur sempre di trasferimento disposto per motivi diversi da quelli sottesi ad un’assegnazione d’ufficio per esigenze di servizio. D’altra parte, è il caso di sottolinearlo, in ricorso non si rinviene doglianza alcuna in ordine alle ragioni, pure esposte nel provvedimento impugnato, “per le quali il  dipendente non può all’atto della riammissione rientrare nell’Ufficio di provenienza”.

In forza delle suestese notazioni il ricorso, in quanto infondato, va respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 10 dicembre 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente

Dott. Maurizio NICOLOSI - Consigliere

Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere

F.to Giovanni Vacirca

F.to Andrea Migliozzi

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 MARZO 2004

Firenze, lì 29 MARZO 2004

                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                             F.to Mario Uffreduzzi 
 
 
 
 

                                                                                                             v.g.