Chiarimenti su alcuni aspetti della legge finanziaria per il 2003
Il trattamento fiscale degli importi di pensione agli eredi PAGINA PRECEDENTE
(Ris. Agenzia delle Entrate 158/E/2003
   
   
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 158 del 25 luglio 2003, rispondendo ad un quesito concernente il trattamento tributario da riservare ai fini IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche) alle somme corrisposte agli eredi di pensionati deceduti, ha fornito chiarimenti sull’applicazione del comma 10 dell’art. 2 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per l’anno 2003) in base al quale, ai fini fiscali, gli aumenti dell’aliquota previsti dal 1° gennaio 2003 per il primo scaglione di reddito non operano sugli emolumenti da rapporto di lavoro dipendente o di pensione corrisposti agli eredi quando si tratti di arretrati ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR n. 917/1986). L’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che, come già specificato nella Circolare n. 15/E del 15 marzo 2003, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 10 dell’art. 2 della legge n. 289/2002, le somme percepite dall’erede del lavoratore deceduto mantengono la qualificazione fiscale che avrebbero rivestito qualora fossero state percepite dal lavoratore avente diritto. La morte del lavoratore avente diritto non modifica, sotto il profilo oggettivo, i caratteri che connotano gli arretrati di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali gli importi delle pensioni. Pertanto le somme che il lavoratore avrebbe percepito in riferimento ad anni precedenti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, qualificate fiscalmente arretrati ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del TUIR di cui al DPR n. 917/1986, ai fini del comma 10 dell’art. 2 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), debbono essere considerate tali anche in capo all’erede. Peraltro, la definizione di “arretrati”, non può essere estesa a tutte le somme percepite per effetto della successione ereditaria, come si evince anche dall’art. 7, comma 3, del TUIR, il quale stabilisce che “In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti”. Tale norma individua nella tassazione separata il criterio di applicazione dell’IRPEF alle erogazioni corrisposte agli eredi dell’avente diritto, ma non consente la suddetta estensione della definizione di “arretrati”. (17 ottobre 2003)  


Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Risoluzione n. 158 del 25 luglio 2003. OGGETTO: IRPEF - Art. 2 legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Somme corrisposte agli eredi. Con la nota in riferimento codesto Istituto ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, da riservare, ai fini dell’IRPEF, alle somme corrisposte agli eredi dei pensionati deceduti. Tali somme possono avere diversa natura: può trattarsi della parte di retribuzione maturata nella mensilità in cui è avvenuto il decesso ovvero di ulteriori spettanze riconosciute con decreti adottati dopo la morte del de cuius.

 

 

Il quesito è originato dalla circostanza che l’art. 2 della legge n. 289 del dicembre 2002 [1], che ha introdotto il primo modulo della riforma dell’IRPEF, prevedendo tra l’altro l’aumento dell’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, stabilisce, al comma 10, che gli aumenti di aliquota non si applicano agli arretrati di lavoro dipendente, di cui all’art. 16, comma 1, lettera b), del TUIR, corrisposti entro il 31 dicembre 2004.

Con circolare n.15/E del 5 marzo 2003 è stato precisato che tale disposizione deve essere applicata anche con riferimento agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e a quelli ad essi assimilati corrisposti agli eredi degli aventi diritto.

Alla luce della richiamata disposizione e dei criteri interpretativi forniti con la menzionata circolare, codesto istituto chiede di sapere se la norma che prevede la sospensione delle nuove aliquote IRPEF si rende applicabile agli emolumenti derivanti da rapporti di lavoro dipendente o di pensione corrisposti agli eredi degli aventi diritto anche qualora tali somme non costituiscano "arretrati" ai sensi dell’art. 16, lett. b) del Tuir e cioè qualora non siano riferibili ad anni precedenti.

In relazione al quesito posto si precisa che ai sensi del richiamato articolo 2 della legge n. 289 del 2002 i nuovi scaglioni e le nuove aliquote si applicano con riferimento ai redditi che secondo la disciplina delle singole categorie di reddito sono imputabili al periodo d’imposta che inizia il 1 gennaio 2003, con la sola esclusione degli emolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del TUIR. Per questi ultimi, infatti, assoggettabili a tassazione separata, il comma 10 dello stesso articolo 2 stabilisce che la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto per i periodi d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 2004 e, quindi, dal 1 gennaio 2005.

La richiamata circolare n. 15 ha inteso precisare che, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa di cui al richiamato articolo 2, comma 10, le somme percepite dall’erede del dipendente deceduto mantengono la qualificazione fiscale che avrebbero rivestito qualora fossero state percepite dall’avente diritto. Ciò nel presupposto che la morte dell’avente diritto non modifica, sotto il profilo oggettivo, i caratteri che ai sensi dell’art. 16, lett. b) connotano gli arretrati di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Le somme che il lavoratore dipendente avrebbe percepito in riferimento ad anni precedenti per effetto di leggi, contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, qualificate fiscalmente arretrati, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir, ai fini della norma agevolativa in esame, devono essere considerate tali anche in capo all’erede. Tali somme, configurate quali arretrati di lavoro dipendente, percepite dall’erede entro il 31 dicembre 2004 sono, pertanto, assoggettate a tassazione con le aliquote applicabili per il periodo d’imposta 2002 [2].

La disposizione di cui all’art. 7, comma 3, del Tuir, la quale stabilisce che, "In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti", individua nella tassazione separata il criterio di applicazione dell’IRPEF alle erogazioni corrisposte agli eredi dell’avente diritto, ma non consente di estendere la definizione di "arretrati", prevista dall’art. 16 lett. b), a tutte le somme percepite per effetto della successione ereditaria.

Per quanto concerne l’effettuazione delle ritenute, l’art. 23, comma 2, lett. e) del Dpr n. 600 del 1973 stabilisce che il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito in relazione alle somme e i valori di cui all’articolo 48 del Tuir, diversi dalle indennità di fine rapporto e dalle indennità equipollenti di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), dello stesso Tuir corrisposte agli eredi del lavoratore dipendente.

In considerazione di tale disposizione il sostituto dovrà operare la ritenuta applicando l’aliquota del 18 per cento, stabilita per il primo scaglione di reddito nell’anno 2002, per gli arretrati di lavoro dipendente (corrisposti entro il periodo d’imposta 2004) e l’aliquota del 23 per cento, stabilita per il primo scaglione di reddito a partire dall’anno 2003 per le somme che non avrebbero costituito "arretrati"in capo all’avente diritto.