Dec.n. 210/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, in persona del consigliere Antonio CONTU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai nn. 10808 e 10811 del registro di Segreteria, proposti dal sig. U.P., nato il 26 novembre 1941 a Maracalagonis, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario e Massimo Cassiano, avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 1787 del 18 novembre 1974.

Uditi, nella pubblica udienza del 24 marzo 2004, il relatore consigliere Antonio CONTU e l'avv. Massimo Cassiano;

Non comparso il rappresentante dell'Amministrazione.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Col decreto impugnato al ricorrente č stato negato trattamento privilegiato in quanto non č stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermitā ėturbe nevrosiche in soggetto con recente episodio depressivoî.

Dalla lettura degli atti di causa risulta che il P. ha prestato servizio militare nell'Arma dei Carabinieri dal 20 luglio 1961 al 19 luglio 1967; il 6 maggio 1965 č stato ricoverato presso l'Ospedale psichiatrico S. Maria della pietā di Roma da cui č stato dimesso con la concessione di 90 giorni di licenza di convalescenza per ėturbe nevrosiche in soggetto con recente episodio depressivoî e per tale patologia č stato successivamente giudicato permanentemente inabile al servizio.

La C.M.O. di Cagliari in data 27 aprile 1967 e la Commissione di 2^ istanza in data 23 settembre 1967 hanno giudicato detta infermitā non dipendente da causa di servizio.

In seguito alla pubblica udienza del 12 febbraio 1997 č stata emanata l'ordinanza n. 0116m\97 con la quale si č disposta l'acquisizione di un parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio dell'affezione in questione. Il Collegio medico-legale si č espresso in data 26 giugno 1997, concludendo per la natura endogeno-costituzionale della patologia in questione.

In seguito alla pubblica udienza del giorno 22 ottobre 1999, con ordinanza n. 0258m/99, si č osservato che, tuttavia, non risultava documentata agli atti la circostanza addotta dalla difesa che il P. ebbe a prestare gravosi e prolungati servizi d'ordine pubblico in Roma: si č pertanto richiesto al Ministero della Difesa che fosse predisposta una dettagliata relazione sulle caratteristiche del servizio svolto dal P. e, successivamente, acquisire un parere medico-legale d'ufficio sull'esatta diagnosi, dipendenza da causa di servizio ed ascrivibilitā a categoria pensionistica della patologia in questione

Nonostante perÚ i numerosi solleciti inviati all'Amministrazione in sede istruttoria, l'Amministrazione convenuta non ha potuto nČ confermare nČ smentire che il ricorrente avesse effettivamente svolto servizio d'ordine pubblico, adducendo di ėessere impossibilitata a redigere un dettagliato rapportoî (nota dell'8^ battaglione carabinieri Lazio del 23 aprile 2002). In assenza pertanto di detta relazione la A.S.L. n. 8 di Cagliari, in data 11 luglio 2001, ha confermato la natura endogeno-costituzionale di detta patologia.

Nell'odierna pubblica udienza l'avv. Cassiano ha insistito per l'accoglimento del gravame.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione.

Nel merito, č' pur vero che l'istruttoria effettuata dalla Sezione tesa ad acquisire notizie circa le caratteristiche di tale servizio non ha sortito effetto per la riscontrata carenza di documentazione; tuttavia, in ordine a tale circostanza devono essere svolti due ordini di considerazioni. In primo luogo il fatto che il P., nel periodo che precedette tale ricovero, fu addetto a servizi di ordine pubblico č confermato dalla dichiarazione del capitano Piscitello (senza data) versata agli atti di causa.

In secondo luogo il P., nell'istanza amministrativa del 26 aprile 1972, riferĪ una serie di circostanze dettagliate che avrebbero caratterizzato tale servizio: ėvenne sottoposto a gravosi servizi diurni e notturni, spesso a contatto con dimostranti in agitazione di sciopero, quindi in mezzo a frequenti pericoliÖî. Tali elementi specifici non sono stati indagati a tempo debito dagli organi peritali dell'Amministrazione, i quali ben avrebbero potuto accertare la falsitā o l'enfatizzazione degli elementi addotti questi invece hanno concluso per l'assenza di fattori stressanti riconducibili al servizio a prescindere da detta indagine, rendendo cosĪ impossibile, a distanza di lungo tempo, una puntuale ricostruzione del servizio (in questo senso, per un caso analogo: Sez. Sardegna, n. 167m/91).

Al di lā perÚ anche di tale colpevole omissione, ritiene la Sezione che i princĪpi di prova acquisiti siano comunque sufficienti ad affermare la dipendenza dal servizio della patologia nevrosica denunciata.

Come č andato emergendo nella parte in fatto, il ricorrente, carabiniere dal 20 luglio 1961, in data 20 luglio 1964 venne ėraffermatoî ed inviato a prestare servizio presso l'8^ Battaglione mobile del 2^ Reggimento dei carabinieri di Roma. Fino a quella data non risulta che avesse segnalato particolari disagi a livello psichico o emotivo. Per contro, in data 7 maggio 1965, venne ricoverato all'Ospedale psichiatrico provinciale ėS. Maria della pietāî di Roma, ove fu trattenuto in degenza per un mese con diagnosi di ėsindrome depressivaî.

Orbene, nell'anamnesi resa durante tale ricovero il P. afferma di avvertire un malessere psichico dal momento in cui era stato addetto a servizi di ordine pubblico, ossia dal luglio 1964: dichiarazione che, resa in epoca non sospetta (nell'immediatezza del ricovero), rivelava uno stato di disagio reale che, nel vissuto interiore del paziente, trovava certamente scaturigine nel servizio.

Dopo tale ricovero, seguirono ulteriori accertamenti clinici (tra gli altri, quello del 29 novembre 1965 e quello dell'8 aprile 1966) in seguito ai quali la persistenza della patologia nevrosica fu confermata, fino all'accertamento definitivo del 19 luglio 1967 che si concluse con la riforma dal servizio.

Al riguardo va per un verso osservato che, ai sensi dell'art. 64 del T.U. n. 1092/1973, l'eventuale predisposizione costituzionale del soggetto a contrarre patologie nervose non esclude il rapporto di causalitā tra l'infermitā stessa ed il servizio ogniqualvolta questo abbia in qualche modo inciso sul manifestarsi della patologia stessa. E tale caratteristica assume certamente il servizio di ordine pubblico nel corso del quale, notoriamente, gli agenti preposti sono chiamati ad interventi spesso difficili o, comunque, versano nell'aspettativa costante di tali interventi.

In secondo luogo non va trascurato che, nonostante il P., nel 1965, fosse stato ricoverato per un mese all'ospedale psichiatrico di Roma (la durata del ricovero fa deporre, unitamente alla diagnosi, per la gravitā della patologia) e l'affezione nervosa fosse stata riscontrata in successive visite, solo nel 1967 fu riformato dal servizio: accentuando con conseguente accentuazione del disturbo stesso.

Ne consegue dunque l'accoglimento del ricorso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (del 16 maggio 1970).

Le somme arretrate spettanti in esecuzione della presente decisione devono essere incrementate di rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli inte-ressi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverosia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento, peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformitā al principio giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al percepimento di trattamento di 8^ categoria vitalizia dal 1° giugno 1970. Le somme arretrate spettanti in esecuzione della presente decisione devono essere aumentate di rivalutazione monetaria ed interessi legali cosĪ come specificato in parte motiva. Spese compensate.

CosĪ pronunciato in Cagliari, il 24 marzo 2004.

IL GIUDICE

f.to Antonio Contu

 

Depositata in Segreteria il 05/04/2004

IL DIRIGENTE

f.to Paolo Carrus