La modifica per effetto del decreto pubblicato nella Gazzetta 290 del 2001
Pensioni in ritardo maggiorate del 3 per cento PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 171/2001)
   
   
Quest'anno il tasso degli interessi legali è stato fissato al 3 per cento. Ciò in conformità all'articolo 2 della Finanziaria del 1997 che ha modificato la norma del codice civile riguardante il saggio degli interessi legali. E' quanto dispone una nota dell'Inpdap emanata il 14 dicembre 2001. E dunque, nel caso in cui l'Amministrazione si trovi a liquidare la pensione con ritardo, il pensionato avrà diritto a percepire le mensilità arretrate con una maggiorazione del 3 per cento. Il tasso inizialmente era stato fissato al 5 per cento. Nel 1990 aveva subito un'impennata al 10 per cento e, dopo un paio di anni in cui ha oscillato tra il 2,5 e il 3,3 per cento, quest'anno si è attestato sul 3 per cento. (3 gennaio 2002)  


Informativa Inpdap n.171 del 14.12.2001

 

 
"OGGETTO: Variazione della misura del saggio degli interessi legali".

L’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [1]

, nel fissare, come è noto, al 5 per cento annuo il saggio [2] degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile, ha tra l’altro previsto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha facoltà di modificare, con proprio decreto, detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Per effetto della suindicata disposizione normativa, si informa che con decreto 11 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, il Ministro dell’economia e delle finanze ha provveduto a ridurre la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile fissandola al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

Pertanto, nei casi di corresponsione di interessi legali [3] , le Sedi provinciali INPDAP, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi in questione intervenute nel tempo, calcoleranno detti oneri nel modo seguente:

 

Disposizione legislativa Periodo Misura saggio
CODICE CIVILE – Art. 1284 fino al 15.12.1990 5%
LEGGE 26/11/1990, n. 353 (art.1) e LEGGE 29/12/1990, n. 408 (art.13) dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10%
LEGGE 23/12/1996, n. 662 dall’1/1/1997 al 31/12/1998 5%
D.M. Ministro tesoro, bilancio e programmazione economica 10/12/1998 dall’1/1/1999 al 31/12/2000 2,5%
D.M. Ministro tesoro, bilancio e programmazione economica 11/12/2000 dall’1/1/2001 al 31/12/2001 3,5%
D.M. Ministro finanze e economia 11/12/2001 dall’1/1/2002 3%

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

F.to Dr. Gala

] La norma è contenuta nella Finanziaria del '97 e sostituisce il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile: " Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3 per cento in ragione d'anno".

[2] Comunemente il termine "saggio" viene sostituiti dal sinonimo "tasso".

[3] Quando , ad esempio, l'amministrazione liquida la pensione in ritardo.