Statali militari
L'anzianità di 40 anni può bastare per la pensione PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Con la presente gradirei un ulteriore chiarimento in merito al compimento degli anni contributivi per il diritto alla pensione ovvero: con le disposizioni da voi citate, alla data odierna ho maturato 35 anni di contributi; nel 2008 maturerò 40 anni di contributi e avrò 49 anni di età. A quella data, non avendo raggiunto l'età dei 53 anni (come richiede l'articolo 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997) e pur avendo maturati 40 anni di contributi, quale norma mi vieta di usufruire della pensione? (7 settembre 2004)  


(Lettera firmata)

 

 

A nostro avviso nessuna disposizione di legge Le vieta il diritto alla pensione di anzianità quando completerà 40 anni di anzianità contributiva. Nella precedente risposta ci siamo limitati a illustrare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Dlgs n. 165/1997, in quanto alternative alle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, valide per la generalità dei lavoratori.

A tale proposito va osservato che l’ articolo 1, comma 2, della legge n. 335/1995, stabilisce che "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni". Poiché nessuna legge ha espressamente abrogato i commi 25, 26, 27 e 29 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995, è da ritenere che le disposizioni in essi contenute siano ancora operanti. Tuttavia l’INPDAP e le varie Amministrazioni ritengono che quei commi siano stati tacitamente sostituiti [1] dai commi 6, 7 e 8 dall’articolo 59 della legge n. 449/1997, con i quali sono stati rideterminati i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità con effetto dal 1° gennaio 1998. Pertanto, il comma 1 dell’articolo 6 del DLgs n. 165/1997, deve intendersi ora riferito alle nuove disposizioni della legge n. 449/1997, il che significa che Lei maturerà il diritto alla pensione di anzianità quando potrà far valere 35 anni di anzianità contributiva unitamente all’età di 57 oppure quando potrà far valere 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica (risultando ininfluente, per Lei, la norma sui "precoci" che prevede, per gli anni 2004 e 2005, 56 anni di età anziché 57).