( PensioniLex risponde ai quesiti che, secondo il giudizio della redazione, hanno interesse di carattere generale. Vanno inviati a pensionilex@kataweb.it. Le risposte sono curate dagli esperti del Sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil )

 

 

A chi si ricorre per avere tutta la contingenza
 
Spettabile Redazione, vorrei sapere se mia madre può ottenere il riconoscimento del 100 per cento dell’indennità integrativa speciale sulla propria pensione di reversibilità (invece del 60 per cento già riconosciuto). La mia richiesta prende spunto da una sentenza della Corte dei Conti (di cui non conosco gli estremi) in base alla quale i superstiti dei dipendenti del Pubblico Impiego, andati in pensione prima del 31 dicembre 1994 e deceduti dopo l’1 gennaio 1995, possono ricorrere alla Corte dei Conti regionale per il riconoscimento appunto del 100 per cento dell’IIS. Ricorrendo tali presupposti, desidererei sapere se è possibile esperire tale azione ed a chi mi devo rivolgere, tenuto conto che mia madre abita in provincia dell’Aquila, ha 84 anni e vive da sola. (24 ottobre 2005)
 
(Lettera firmata)

Ricordiamo che, con l’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724[1] (legge finanziaria per l’anno 1995), è stata disposta l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo delle pensioni.

Fino al 31 dicembre 1994 l’importo della pensione era determinato con riferimento a una base pensionabile (articolo 43 del DPR n. 1093/1973 per i dipendenti civili dello Stato e articolo 1 della legge n. 965/1965 per i dipendenti dagli Enti locali) che non comprendeva l’importo dell’indennità integrativa speciale; tale indennità veniva aggiunta alla pensione seguendo proprie regole.

Pertanto le pensioni dei pubblici dipendenti erano costituite da due distinte voci: la pensione vera e propria e l’indennità integrativa speciale. In caso di reversibilità l’indennità integrativa speciale veniva attribuita nell’intero importo.

Con il comma 4 dello stesso articolo 15 della legge n. 724/1994 è stato disposto che le pensioni liquidate con la nuova base di calcolo sono reversibili "in base all’aliquota in vigore nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti" mentre con il successivo comma 5 è stato stabilito che "Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione [....], sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite".

Successivamente, con l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, è stato disposto, tra l’altro, che "La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime". Ciò fu interpretato nel senso che la normativa INPS, relativa alle pensioni ai superstiti, dovesse essere applicata anche nei casi relativi alle pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994. La Corte dei contiè stata di avviso diverso [2] sostenendo che la disposizione di cui al comma 41 dell’articolo 1 della legge n. 335/1995, non ha abrogato quanto dispone il comma 5 dell’articolo 15 della legge n. 724/1994 [1] per cui alle pensioni di reversibilità derivanti da pensioni dirette che hanno avuto decorrenza entro il 31 dicembre 1994, deve continuare ad applicarsi la previgente normativa; ciò comporta l’attribuzione dell’indennità integraztiva speciale per intero e non al 60 per cento.

Alla vertenza cui Lei fa riferimento sono interessati i superstiti di pensionati con pensione diretta nata entro il 31 dicembre 1994 e deceduti dopo il 16 agosto 1995 (a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995). Per i casi di decesso intervenuti dal 1° gennaio 1995 al 16 agosto 1995 è stata applicata la precedente normativa come prevede il ripetuto articolo 15 della legge n. 724/1994.

Se Suo padre è deceduto dopo il 16 agosto 1995, occorre fare ricorso alla Sezione regionale della Corte dei conti. Per tale ricorso consigliamo di rivolgersi alla locale sede di un Istituto di patronato, quale, ad esempio, l’INCA il cui indirizzo può rilevarlo dal sito http://www.inca.it/.

 

[1] Legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

 

Art. 15. Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell’assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante.

4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all’aliquota in vigore nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

5. Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

[2] Corte dei Conti - Sezione di Appello III - Sentenza n. 182 del 10 luglio 2001

Pensione di reversibilità

Se connessa ad un trattamento diretto liquidato entro il 1994, la pensione di reversibilità spetta al coniuge con la liquidazione di indennità integrativa speciale per intero e non secondo l’aliquota pensionistica corrispondente all’anzianità maturata dal "dante causa", secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che costituisce una norma transitoria ultrattiva rispetto alla nuova disciplina dei trattamenti di reversibilità di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Corte dei Conti - Sezione di Appello III - Sentenza n. 253 del 3 giugno 2003

Pensione di reversibilità, indennità integrativa speciale

In ipotesi di decesso di titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, l’eventuale trattamento di reversibilità va in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del "dante causa", atteso che l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non ha abrogato il richiamato comma 5 dell’art. 15 della legge n. 724 del 1994.

 

Corte dei Conti - Sezione di Appello III - Sentenza n. 489 dell’11 novembre 2003

Pensione di reversibilità, indennità integrativa speciale

In ipotesi di decesso di titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, l’eventuale trattamento di reversibilità va in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa, atteso che l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non ha abrogato il richiamato comma 5 dell’art. 15 della legge n. 724/94.