Gentilissimi signori,  Sono un ex assistente capo della polizia di stato con 22 anni di servizio
 che il 19.8.2002  č transitato nei ruoli civili dello stato ed a domanda per
 effetto del d.p.r. 24.4.1982 nr.339 inquadrato in ruolo come assistente
 amministrativo a.f. B2 nel ministero degli affari esteri. Recentemente mi hanno aggiornato la posizione economica stipendiale  Attribuendomi un assegno ad personam riassorbibile con i rinnovi c

ontrattuali. Ora mi domando se cio' č giusto,perchč penalizzante a mio avviso in quanto
 subisco una decurtazione che non e' citata nell'art.10 dello stesso
 d.p.r.339/82 , e mi domando se questo assegno ad personam sia non
 riassorbibile in quanto risultante da una anzianita' pregressa in altra
 amministrazione dello stato.Fiducioso in una risposta o un suggerimento a riguardo, Vi ringrazio per la
 preziosa attenzione.Cordiali  saluti F.B.

 

R I S P O S T A

 

 
Nel testo dell'articolo 10 del DPR n. 339/1982 non si rinviene alcuna espressione che consenta di riassorbire l'eventuale differenza tra il maturato economico e il nuovo inquadramento. Anzi, l'ultimo comma dell'articolo 10 afferma che l'eventuale differenza va attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi (altro che riassorbimento!).
 
Si riporta di seguito il testo del citato articolo 10:
"Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
Il personale trasferito č inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianitą nella qualifica ricoperta, l'anzianitą complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza č attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio."
 
 
Ottavio Di Loreto