Gentilissimi signori,
Sono un ex assistente capo della polizia di stato con 22 anni di servizio
che il 19.8.2002 č transitato nei ruoli civili dello stato ed a domanda per
effetto del d.p.r. 24.4.1982 nr.339 inquadrato in ruolo come assistente
amministrativo a.f. B2 nel ministero degli affari esteri.
Recentemente mi hanno aggiornato la posizione economica stipendiale
Attribuendomi un assegno ad personam riassorbibile con i rinnovi c
ontrattuali. Ora mi domando se cio' č giusto,perchč penalizzante a mio avviso in quanto
subisco una decurtazione che non e' citata nell'art.10 dello stesso
d.p.r.339/82 , e mi domando se questo assegno ad personam sia non
riassorbibile in quanto risultante da una anzianita' pregressa in altra
amministrazione dello stato.Fiducioso in una risposta o un suggerimento a riguardo, Vi ringrazio per la
preziosa attenzione.Cordiali saluti F.B.
Nel testo dell'articolo 10 del DPR n. 339/1982
non si rinviene alcuna espressione che consenta di riassorbire l'eventuale
differenza tra il maturato economico e il nuovo inquadramento. Anzi,
l'ultimo comma dell'articolo 10 afferma che l'eventuale differenza va
attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi (altro che riassorbimento!).
Si riporta di seguito il testo del citato
articolo 10:
"Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di
Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle
dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
Il personale trasferito č inquadrato in
soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi
causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella
rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianitą nella
qualifica ricoperta, l'anzianitą complessivamente maturata e la posizione
economica acquisita.
In corrispondenza dei posti occupati in
soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto
legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di
provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al
riassorbimento del soprannumero.
Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a
titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in
godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza č
attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio."