PensioniLex risponde ai quesiti che, secondo il giudizio della redazione, hanno interesse di carattere generale. Vanno inviati a pensionilex@kataweb.it. Le risposte sono curate dagli esperti del Sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil.
 

Quesito

I dubbi su come si calcola una pensione statale
 
Credo che nella risposta data all’impiegato ministeriale il 7 giugno ci sia un errore. Infatti quando la pensione è stata ricalcolata sulla base di 45 anni di anzianità contributiva scrivete: 32 anni per la quota a), 3 anni per la quota b1) e 5 anni per la quota b2) per un totale di 40 anni. Ma gli anni sono 45. Non sono un esperto, ma un semplice delegato sindacale. Il caso è diventato oggetto di accese discussioni tra gli iscritti al Sindacato. Gradirei comunque una chiarimento. (05 luglio 2005)
 
(Lettera firmata)

Nella risposta oggetto dell’osservazione si è preferito fare riferimento all’anzianità contributiva proprio per far risaltare l’incongruenza. Va precisato che per gli statali la retribuzione pensionabile, per calcolare le quote di pensione relative all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995, non è "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro" ma soltanto: lo stipendio, la paga d’anzianità (RIA), maggiorati del 18 per cento (per tener conto dei trattamenti accessori - straordinario, festivo, notturno, ecc. - non pensionabili) nonché l’indennità integrativa speciale (contingenza). Soltanto per la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva acquisita dal 1° gennaio 1996 si fa riferimento a tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro (quindi, a una retribuzione pensionabile normalmente d’importo più elevato).

Poiché l’aliquota massima è l’80 per cento (per gli statali il 2 per cento per ogni anno di contribuzione si applica dal 1995; in precedenza e per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato 15 anni di anzianità contributiva è: 35 per cento per i primi 15 anni incrementata di 1,8 punti percentuali per ogni anno successivo fino al massimo dell’80 per cento in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva):

- nel primo calcolo della pensione è stata utilizzata l’aliquota del 56,6 per cento [35+(1,8x12)] per calcolare la "quota a"; l’aliquota del 5,4 per cento (1,8x3) per calcolare la "quota b1" e l’aliquota del 18 per cento [80-(56,6+5,4)] per calcolare la "quota b2";

- nel secondo caso per il calcolo della "quota a", incrementata di cinque anni, è stata utilizzata l’aliquota del 65,6 per cento [35+(1,8x17)], per la "quota b1" la stessa aliquota del 5,4 per cento (1,8x3) e per la "quota b2" la restante aliquota del 9 per cento [80-(65,6+5,4)].

Poiché la "quota b2" è quella normalmente più "pesante" in quanto per essa si considera tutta la retribuzione percepita, la riduzione dell’aliquota di 9 punti non è stata compensata dall’analogo incremento dell’aliquota per il calcolo della "quota a" in quanto per quest’ultima si considera soltanto una parte della retribuzione (sia pure maggiorata del 18 per cento).