Dopo la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo
Il termine perentorio per la rettifica della buonuscita PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 2/2003)
   
   
L’INPDAP, in data 14 febbraio 2003, ha emanato l’Informativa n. 2/2003 per comunicare ai dirigenti responsabili delle proprie strutture che con la sentenza 24 ottobre-7 novembre 2002, n. 1077, il TAR per l’Abruzzo ha confermato il carattere perentorio del termine di un anno previsto dall’art. 30 del TU delle norme sulle prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al DPR n. 1032/1973, per procedere alla revoca, modifica o rettifica d’ufficio del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’INPDAP, con la stessa Informativa, richiama l’attenzione sul fatto che, ai sensi del citato art. 30 del TU di cui al DPR n. 1032/1973, il provvedimento di rettifica, a pena di decadenza, deve essere adottato nel termine di un anno dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita, a nulla peraltro rilevando la circostanza che la comunicazione della rettifica pervenga all’interessato dopo che detto termine sia scaduto. (18 marzo 2003)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Direzione Centrale Prestazioni di Fine Servizio e Previdenza Complementare. Informativa n. 2 - Roma, 14 febbraio 2003. OGGETTO: Articolo 30, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, DPR n. 1032/73.

 

 

Con nota n. 8280 del 28/11/2002 l’Avvocatura Interna ha inviato allo scrivente Ufficio copia della sentenza n. 1077/2002 con la quale il TAR Abruzzo, accogliendo il ricorso dell’iscritto, ha confermato la perentorietà del termine di un anno sancito dall’art. 30 del DPR n. 1032/73 [1] in materia di revoca, modifica o rettifica di ufficio del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita per errore di fatto e precisato che nel sopra citato termine deve essere adottato il provvedimento di rettifica, a nulla rilevando la circostanza che la comunicazione sia pervenuta all’interessato dopo il menzionato termine annuale.

In particolare il giudice amministrativo ha enunciato che la norma parla di provvedimento rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione facendo così un chiaro riferimento al momento dell’adozione dello stesso; la comunicazione dell’atto, infatti, attiene ad una fase successiva che deve ovviamente intervenire in tempi ragionevoli.

Nella stessa decisione sono contenute anche delle ulteriori enunciazioni in ordine al difetto di motivazione e/o di istruttoria eccepito dal ricorrente.

Per quanto sopra, trattandosi di una pronuncia di particolare interesse, si ritiene opportuno inviarne copia integrale a tutti gli Uffici Provinciali.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Luigi Marchione

 

[1] DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Art. 30. Revoca, modifica o rettifica d’ufficio dei provvedimenti.

I provvedimenti adottati dall’amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d’ufficio quando:

a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

Nel caso previsto dall’art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’amministrazione statale.

 

Art. 26. Liquidazione dell’indennità di buonuscita.

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Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l’indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate all’amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell’indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.

…………..omissis………….