Le stesse norme stabiliscono la base retributiva sulla quale l?ente datore
di lavoro deve fare i calcoli
Gli aumenti agli invalidi per cause di servizio  
(Informativa INPDAP 53/2003) 
    
 
    
Con la Informativa n. 53 del 5 novembre 2003, l?INPDAP ha fornito chiarimenti
sui riflessi pensionistici derivanti dagli incrementi stipendiali del 2,50
per cento o dell?1,25 per cento attribuiti ai dipendenti riconosciuti invalidi
o mutilati per infermità determinate da cause di servizio ed ascritte rispettivamente,
alle prime sei categorie ovvero alle ultime due categorie di cui alla tabella
A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834. Al riguardo l?INPDAP, nel confermare
il contenuto delle precedenti Informative n. 31 del 18 marzo 2002 e n. 73
del 4 ottobre 2002, ha, tra l?altro, precisato quanto segue. Gli incrementi
stipendiali del 2,50 o dell?1,25 per cento sono attribuiti dall?ente datore
di lavoro sulla base degli articoli 43 e 44 del RDL 30 settembre 1922, n.
1290, come integrato dalla legge n. 539/1950 o di norme contenute nei contratti
collettivi. La loro valutazione ai fini del trattamento di quiescenza è
la conseguenza della inclusione del beneficio nella retribuzione pensionabile.
Relativamente ai casi in cui il beneficio viene attribuito ai sensi delle
norme del CCNL, sono le stesse norme che stabiliscono la base retributiva
sulla quale l?ente datore di lavoro lo deve calcolare e le altre modalità
della relativa corresponsione, tra cui la decorrenza. Le Sedi provinciali
e territoriali dell?INPDAP riconosceranno il beneficio come utile ai fini
di pensione, a condizione che sia corrisposto dal datore di lavoro e che
risulti computato nella retribuzione contributiva e pensionabile, senza
procedere, per quanto concerne gli iscritti alle Casse pensioni degli ex
Istituti di previdenza, a porre a carico del datore di lavoro il relativo
onere per la valutazione in pensione. Per gli stessi iscritti, l?onere dovrà
invece gravare sul datore di lavoro nelle ipotesi in cui, a seguito di sentenza,
l?attribuzione del beneficio avvenga ?virtualmente? sull?ultima retribuzione
all?atto della cessazione dal servizio. Dall?esame dei CCNL emergono generalmente
le seguenti modalità: il beneficio è attribuito a domanda da presentare
in costanza di rapporto di lavoro; compete anche nel caso in cui l?infermità
da causa di servizio sia stata accertata durante un precedente rapporto
di lavoro con ente diverso da quello presso cui il dipendente presta attualmente
servizio e al quale è stata presentata la domanda; decorre dalla data di
presentazione della domanda; le percentuali di incremento del 2,50 o dell?1,25
per cento sono applicate sulle voci retributive individuate dal CCNL e in
godimento all?atto della presentazione della domanda. Relativamente alle
ipotesi in cui la domanda del beneficio sia stata presentata prima della
stipulazione dl CCNL o sia stata presentata da personale il cui CCNL non
lo abbia previsto, per la relativa attribuzione si applicano le disposizioni
di cui ai citati articoli 43 e 44 del RDL n. 1290/1922. In tali casi il
beneficio è attribuito d?ufficio ed ha effetti sul trattamento di pensione
se risulti compreso nella base contributiva e in quella pensionabile. Il
beneficio in parola: è attribuito anche al personale cessato dal servizio
purché il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell?infermità
sia avvenuto durante il rapporto di lavoro, decorre dalla data di emanazione
del verbale di accertamento dell?infermità e si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui il relativo diritto può essere fatto valere.
Con riferimento al personale iscritto alla Casse pensioni degli ex Istituti
di previdenza, se l?attribuzione del beneficio coincide con il mese della
cessazione dal servizio, l?onere derivante dalla relativa valutazione in
pensione è posto a carico dell?ente datore di lavoro. L?Informativa chiarisce,
inoltre, che il beneficio, quale che sia la fonte normativa della relativa
attribuzione, può essere concesso una sola volta nel corso dell?intera vita
lavorativa, non è riassorbibile, né può essere rivalutato. In caso di aggravamento
dell?infermità dipendente da causa di servizio che ne ha dato titolo, il
beneficio è rideterminato se, a seguito della più grave ascrivibilità dell?infermità,
in luogo dell?1,25 per cento spetti l?incremento stipendiale del 2,50 per
cento. Il beneficio, in quanto incremento stipendiale, qualora attribuito
a dipendente statale, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza,
in base alle vigenti norme sul trattamento di quiescenza deve essere maggiorato
del 18 per cento. (23 luglio 2004)   

INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell?Amministrazione
Pubblica. Informativa n. 53 - Roma lì 5 novembre 2003. OGGETTO: Benefici
attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio.


  
Talune Amministrazioni ed Enti hanno chiesto chiarimenti in ordine all?applicazione
dei benefici di cui all?oggetto ed, in particolare, alle modalità di attribuzione
degli stessi, anche alla luce di quanto indicato nell?? Informativa n. 31
del 18 marzo 2002 e nell? Informativa n. 73 del 4 ottobre 2002.

In via preliminare è bene precisare che il beneficio in parola (consistente,
si ricorda, in un incremento stipendiale del 2,50% o del 1,25%, rispettivamente,
per le infermità ascritte alle prime sei categorie ovvero alle ultime due
categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981 n. 834),
esteso al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio
dalla legge n. 539 del 15 luglio 1950, è attribuito dall?ente datore di
lavoro, in quanto da computare come incremento economico sul trattamento
retributivo dell?interessato.

È quindi l?ente datore di lavoro che, sulla base della normativa di volta
in volta vigente (norma di legge o di contratto), attribuisce il predetto
beneficio al personale destinatario: il riconoscimento sul trattamento di
quiescenza è conseguenza dell?inclusione del citato beneficio nella retribuzione
pensionabile.

Nel merito, si forniscono alcune puntualizzazioni, distinguendo l?ipotesi
dell?attribuzione dei benefici in questione in base al contratto di appartenenza
dell?interessato da quella dell?attribuzione dei benefici ai sensi della
normativa di cui agli art. 43 e 44 del RDL 30 settembre 1922 n. 1290, come
integrata dalla legge n. 539/1950.

A) - Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per
causa di servizio in base al relativo contratto di comparto.

In tutti i casi in cui è il contratto nazionale di lavoro che regola il
beneficio indicato in oggetto, lo stesso trova la sua disciplina esclusivamente
nel contratto medesimo a decorrere dal giorno successivo alla sua stipulazione.

È, quindi, il contratto che individua (o conferma) la base retributiva su
cui l?ente datore di lavoro calcola il beneficio in questione.

Ed è sempre la stessa fonte contrattuale a determinare eventuali diverse
modalità di attribuzione del beneficio (decorrenza, decadenza o prescrizione
ecc).

Il beneficio in parola, quindi, attiene esclusivamente al rapporto di lavoro,
ed è valorizzato sul trattamento di quiescenza in quanto corrisposto durante
il periodo di riferimento per determinare la retribuzione pensionabile del
personale interessato.

In sostanza, le Sedi provinciali e territoriali INPDAP riconosceranno il
beneficio in questione utile a pensione, se corrisposto dall?ente datore
di lavoro e computato nella base contributiva e pensionabile, senza procedere,
per gli iscritti alle Casse degli ex Istituti di Previdenza, a mettere a
carico dell?ente datore di lavoro l?onere finanziario derivante dall?attribuzione
dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione.

Qualora, invece, l?attribuzione del beneficio avvenga "virtualmente" sull?ultima
retribuzione all?atto della cessazione dal servizio, a seguito di sentenza,
le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere a calcolare, a carico
dell?ente datore, il valore capitale derivante dalla predetta attribuzione
del beneficio.

Si ritiene, inoltre, opportuno indicare gli aspetti comuni sulla materia
relativi ai diversi CCNL che hanno proceduto alla "contrattualizzazione"
dei predetti benefici.

Il beneficio è attribuito, a domanda, al personale riconosciuto invalido
o mutilato per causa di servizio, la cui infermità è classificata tra quelle
della tabella A annessa al DPR n. 834/81 (riconoscimento che può essere
avvenuto anche prima della data di sottoscrizione del CCNL di comparto cui
appartiene il lavoratore).

Sul punto si rammenta che, attualmente, il procedimento per il riconoscimento
della dipendenza dell?infermità derivante da causa di servizio, per tutti
i pubblici dipendenti, è regolato dal DPR 29 ottobre 2001, n. 461, che prevede,
nel procedimento, l?intervento sia della Commissione medica ospedaliera
(per l?accertamento dell?infermità e, quindi, dello stato invalidante) sia
del Comitato di verifica per le cause di servizio (per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate dalla
CMO).

Il beneficio compete, altresì, nel caso in cui l?infermità dipendente da
causa di servizio sia stata accertata durante un precedente rapporto di
lavoro con un ente datore di lavoro diverso da quello in cui il dipendente
presta attualmente servizio e al quale ha presentato domanda di attribuzione
del beneficio.

La domanda di attribuzione del beneficio deve essere presentata in costanza
di rapporto di lavoro.

Relativamente alla presentazione della domanda del beneficio rispetto alla
data del riconoscimento dell?infermità dipendente da causa di servizio,
non sussistono al riguardo problemi di prescrizione, purché la domanda stessa
sia presentata, come accennato prima, in costanza di rapporto di lavoro
(va da se che, ai fini che qui interessano, anche il riconoscimento dell?infermità
dipendente da causa di servizio debba avvenire in costanza di rapporto di
lavoro).

Il beneficio decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.

Le percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25%) sono applicate
ai diversi trattamenti retributivi, indicati dai relativi contratti, in
godimento al momento della presentazione della relativa domanda.

B) - Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per
causa di servizio in base alle previsioni di legge.

Per le domande del beneficio in questione presentate prima della stipulazione
del relativo CCNL di comparto ovvero per quelle presentate dal personale
il cui contratto non ha ancora proceduto a "contrattualizzare" il beneficio
in parola, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 43 e
44 del RDL 30 settembre 1922 n. 1290, come integrate dalla legge n. 539/1950,
e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione speciale pubblico impiego
? sez. III ? del Consiglio di Stato con parere n. 452 del 13/12/1999.

Nel confermare pertanto le istruzioni impartite con le citate informative
n. 31 del 18/3/2002 e n. 73 del 4/10/2002, si forniscono le seguenti ulteriori
indicazioni.

Anche nella fattispecie in esame, il beneficio in parola esplica i suoi
effetti sul trattamento pensionistico nella misura in cui risulti presente
nella base contributiva e pensionabile dell?interessato.

In particolare, si specifica quanto segue, anche al fine di individuare
le differenze rispetto a quanto indicato al paragrafo A).

Il beneficio è attribuito d?ufficio all?avente diritto da parte dell?Amministrazione
d?appartenenza: la richiesta del beneficio da parte dell?interessato ha
solamente la funzione di mettere in mora l?ente datore di lavoro, nonché
quella di segnalare allo stesso la propria posizione.

La domanda di attribuzione del beneficio può essere presentata anche dal
personale cessato dal servizio, purché il riconoscimento dell?infermità
derivante da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza del
rapporto di lavoro (per il procedimento relativo al riconoscimento dell?infermità
dipendente da causa di servizio si rinvia al DPR n. 461/2001 ed a quanto
sopra riportato).

Rimane fermo l?istituto della prescrizione quinquennale dal giorno in cui
il diritto può essere fatto valere.

Il beneficio decorre dalla data di emanazione del verbale di accertamento
dell?infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La base di computo del beneficio in parola, sul quale si calcolano le percentuali
di incremento previste (2,50% ovvero 1,25% a seconda la classificazione
dell?infermità), è composta dallo stipendio, dagli incrementi stipendiali
e dalla r.i.a., in godimento alla data di emanazione del verbale di accertamento
dell?infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per il personale iscritto alle Casse degli ex Istituti di Previdenza, l?onere
finanziario derivante dall?attribuzione del predetto beneficio sul trattamento
di pensione è posto a carico dell?ente datore di lavoro, qualora l?attribuzione
dei benefici in questione, fatti salvi i termini prescrizionali sopra indicati,
dovesse coincidere con il mese di cessazione dal servizio.

--o0o--

Per entrambe le ipotesi di cui ai paragrafi A) e B) sopra considerate, il
più volte richiamato beneficio può essere concesso una solo volta nel corso
dell?intera vita lavorativa e non è riassorbibile nel tempo, né rivalutabile.

Lo stesso beneficio non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici.

Nel caso di accertato aggravamento dell?infermità (ascrivibile ad una delle
prime sei categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 834/1981), già
riconosciuta dipendente da causa di servizio, che comporti un incremento
stipendiale del 2.50% in luogo del 1,25% già concesso, dovrà essere attribuito
l?ulteriore importo differenziale del 1,25%.

Inoltre, il beneficio considerato, configurandosi come mero incremento stipendiale,
è soggetto alla maggiorazione del 18% per il personale statale cui si applica
la normativa pensionistica di cui al DPR n. 1092/73 e successive modificazioni
ed integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo Gala