Comunicazione dell'Istituto alle proprie strutture territoriali e provinciali
Riscatto periodi, se non si rinuncia scatta l'obbligo PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 55/2002)
   
   
Con l’Informativa in data 4 giugno 2002, n. 55, l’INPDAP ha comunicato alle proprie strutture territoriali e provinciali le istruzioni per l’applicazione del Regolamento, adottato con delibera n. 1182 del 16 marzo 2000 dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto e concernente la disciplina delle modalità per il versamento del contributo di riscatto di periodi o servizi ai fini della pensione, dell’indennità premio e della rinuncia al riscatto. La stessa Informativa contiene varie precisazioni, tra cui le seguenti. La delibera consigliare n. 1182/2000, con la quale è stato adottato il Regolamento, è stata approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 in data 20 novembre 2000. Le disposizioni del Regolamento di cui alla delibera n. 1182/2000 si applicano esclusivamente ai dipendenti iscritti alle ex Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro. In materia, ai dipendenti iscritti alla Gestione separata per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni del TU di cui al DPR n. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del Regolamento spiegano efficacia rispetto alle domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000, giorno successivo alla data di entrata in vigore del suindicato decreto ministeriale. Le norme del Regolamento, a modifica di quanto previsto in precedenza, stabiliscono il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto, affinché gli iscritti che lo hanno chiesto o i relativi superstiti possano provvedere al pagamento in unica soluzione del relativo onere oppure dichiarare di rinunciarvi. Se, entro il suddetto termine di 90 giorni non intervenga né il pagamento dell’intero onere né la rinuncia al riscatto, si forma il cosiddetto silenzio assenso, nel senso che il provvedimento di riscatto si intende accettato. A seguito del silenzio assenso, il dipendente che ha richiesto il riscatto, viene assoggettato al pagamento rateale dell’onere mediante ritenute mensili sullo stipendio, maggiorate degli interessi legali, per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato, comunque non superiore a 180, a decorrere dal secondo mese successivo al termine dei suddetti 90 giorni. Il Regolamento ha esplicitamente abrogato varie preesistenti disposizioni sul pagamento dell’onere per il riscatto, comprese quelle del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 274/1991, per cui tutte le altre norme previgenti non espressamente abrogate sono da considerare applicabili anche dopo l’emanazione del Regolamento. Le nuove disposizioni del Regolamento inerenti al pagamento dell’onere in unica soluzione o alla rinuncia al riscatto entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nonché le altre disposizioni dello stesso Regolamento concernenti il formarsi del silenzio assenso e le modalità per il pagamento rateale dell’onere mediante ritenute mensili sullo stipendio, valgono anche per la domanda di ricongiunzione, ai fini di pensione, dei pregressi periodi assicurativi in base all’art. 2 della legge n. 29/1979. Resta, comunque, confermato che, in caso di pagamento rateale, l’onere per la ricongiunzione continua ad essere determinato al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo di riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici anni. (16 settembre 2002)  


Informativa INPDAP n. 55/2002

 

 
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Informativa n. 55 - Roma, 04 giugno 2002

OGGETTO: Modalità di versamento del contributo di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici.

1. Premessa

In virtù del potere di autoregolamentazione attribuito dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479|, in materia di organizzazione e procedure relative all’accertamento, riscossione ed accreditamento della contribuzione e dei premi, il Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP con delibera n. 1182 del 16 marzo 2000 ha approvato un regolamento riguardante la disciplina delle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell’indennità di premio di servizio e di rinuncia al riscatto.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 2000 [1] con il quale è stato approvata la sopra citata delibera consiliare concernente la delegificazione delle norme in esame; dette disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000, giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.

Con la presente informativa questo Ufficio intende fornire istruzioni alle sedi territoriali o provinciali per una corretta applicazione, ai fini pensionistici, del regolamento in esame tenendo presente che questo disciplina esclusivamente gli iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di previdenza. Di conseguenza, per il personale iscritto alla gestione separata per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Riscatto

Nell’ottica di uno snellimento dell’attività amministrativa, il regolamento introduce nuovi termini per il pagamento del contributo di riscatto ovvero per la rinuncia allo stesso. In particolare, gli iscritti o i loro superstiti entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto possono effettuare il pagamento del relativo contributo in unica soluzione, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all’INPDAP, ovvero possono rinunciare al riscatto mediante lettera raccomandata indirizzata oltre che alla sede territoriale o provinciale INPDAP, anche all’ente datore di lavoro.

In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato degli interessi legali vigenti, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo al termine di novanta giorni dalla data della notifica.

Con tale regolamento, pertanto, sono stati ridotti i termini per il pagamento in unica soluzione ovvero per la rinuncia al riscatto ed è stato introdotto l’istituto del silenzio-assenso in luogo dell’accettazione del provvedimento al fine di usufruire della rateizzazione del contributo di riscatto. E’ stata inoltre prevista, in caso di pagamento rateale, l’applicazione degli interessi legali in luogo del saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione.

Si segnala, inoltre, che sono state abrogate esplicitamente tutte quelle disposizioni normative in contrasto con il disposto regolamentare; in particolare, per quanto riguarda la legge 8 agosto 1991, n. 274, è stato abrogato esclusivamente il secondo comma dell’articolo 10, limitatamente al contributo di riscatto, con la conseguenza che restano vigenti le altre disposizioni legislative.

3. Ricongiunzioni ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29

Come è noto, l’articolo 4, comma 3, della legge 7 luglio 1980, n. 299 [2], stabilisce che per quanto riguarda le modalità di pagamento del contributo di ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 si applicano le norme previste per i riscatti di periodi e servizi.

Di conseguenza, essendo state modificate dal regolamento in esame le norme riguardanti le modalità del versamento del contributo di riscatto, si evidenziano preliminarmente gli aspetti che trovano immediata applicazione anche per l’istituto della ricongiunzione. Al riguardo, si ribadisce che tali nuove disposizioni si applicano per le domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000 e solo nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di previdenza.

In particolare, il pagamento in unica soluzione ovvero la rinuncia alla ricongiunzione devono avvenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel silenzio dell’interessato, trascorso tale termine, l’ente datore di lavoro provvede ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio dal secondo mese successivo ai novanta giorni dalla data della notifica.

Al riguardo si evidenzia che il contributo dell’onere di ricongiunzione, nel caso di pagamento rateale, continua ad essere determinato al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici anni. Infatti, l’articolo 10, comma 2, della legge 274/1991, essendo stato abrogato limitatamente per quanto riguarda l’istituto del riscatto, continua ad esplicare i suoi effetti per le ricongiunzioni.

Tanto si rappresenta affinché le sedi provinciali e territoriali possano adottare i relativi provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE GENERALE - (Dr. Costanzo Gala)

 
 
[1] DM 7 novembre 2000 (Approvazione della delibera consiliare INPDAP n. 1182 del 16 marzo 2000, concernente la delegificazione di norme relative alle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell’indennità premio di servizio e di rinuncia al riscatto).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

…………..omissis………….

Decreta:

È approvata la delibera n. 1182 adottata dal consiglio di amministrazione dell’INPDAP in data 16 marzo 2000, concernente la delegificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dell’art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, di talune norme riguardanti le casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza e la gestione previdenziale ex INADEL, relative alle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e dell’indennità premio di servizio e di rinuncia al riscatto, con la modifica della vigente normativa.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti

dell’Amministrazione Pubblica

Delibera del consiglio di amministrazione

N. 1182 del 16 marzo 2000.

Oggetto: Disciplina delle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell’indennità premio di servizio e di rinuncia al riscatto - Testo coordinato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

…………..omissis………….

Delibera:

Gli iscritti alle casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza e alla gestione previdenziale ex INADEL o i loro superstiti, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta di riscatto, ai fini del trattamento di previdenza e dell’indennità premio di servizio, possono effettuare il pagamento del relativo contributo in unica soluzione, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all’INPDAP, ovvero possono rinunciare al riscatto, mediante lettera raccomandata indirizzata, oltre che alla sede provinciale INPDAP, anche all’amministrazione di appartenenza.

In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato degli interessi secondo le vigenti disposizioni, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo a quello della scadenza del termine previsto dal comma precedente.

Sulla domanda di riscatto, redatta su apposito modello predisposto dall’INPDAP, provvede con propria determinazione il dirigente della sede competente per territorio.

Le disposizioni sopra riportate sostituiscono quelle contenute nell’art. 72, commi 1, 2 e 3, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per la CPDEL, nell’art. 80 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, per la CPS, nell’art. 66 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per la CPS, nell’art. 21 della legge 11 aprile 1955, n. 380, per la CPUG, nell’art. 10, comma 2, limitatamente al contributo di riscatto, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e nell’art. 15, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1968, n. 152.

La presente deliberazione - che sostituisce, a tutti gli effetti, le deliberazioni n. 859 del 14 ottobre 1998 e n. 1070 del 29 settembre 1999, richiamate in premessa - viene inviata per l’approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

[2] Legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l’attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l’anno 1980).

Art. 4.

Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell’articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall’articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, è determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l’aliquota del due per cento.

    Ndr. La Corte costituzionale, con la sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 764, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, nella parte in cui non prevede che il calcolo della riserva matematica, ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, sia effettuato anche per dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell’art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per dipendenti di sesso maschile.

La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma è costituita dagli emolumenti spettanti in attività di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalità di pagamento.

Per l’iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all’integrale pagamento dell’onere a suo carico, il complessivo debito residuo può essere trasformato, previa accettazione dell’interessato, in quota vitalizia passiva, l’importo della quale non può eccedere, in ogni caso, la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.