Le condizioni necessarie per godere di questo beneficio
Le regole per l'inabilità ai dipendenti pubblici PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Inpdap 57/1997)
   
   
Con riferimento al DM 8 maggio 1997, n. 187, concernente il Regolamento sulle modalità di applicazione dell’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto la pensione di inabilità anche per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall’INPS, l’INPDAP ha emanato la Circolare 24 ottobre 1997, n. 57, con la quale sono state fornite varie precisazioni tra cui le seguenti. La normativa sulla pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 e relative norme di applicazione contenute nel Regolamento emanato con il DM n. 187/1997, riguarda il personale delle pubbliche amministrazioni iscritto alle forme di previdenza esclusive dell’AGO e cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996. In base a tale normativa il diritto alla pensione di inabilità si consegue quando ricorrano le seguenti condizioni: il possesso di un’anzianità contributiva non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio che precede la decorrenza del trattamento pensionistico; l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio; il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio. Circa il procedimento da seguire per ottenere la pensione di inabilità, la Circolare, in attesa che la Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato Generale della Organizzazione del Personale (IGOP), dirami le disposizioni per il personale del Comparto statale, ha dettato le istruzioni per il personale degli enti locali e per le altre categorie di dipendenti pubblici, compresi quelli che, pur appartenendo ad enti che hanno perso la natura giuridica pubblica, hanno mantenuto l’iscrizione all’INPDAP. Per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è necessario che il dipendente interessato presenti all’ente o all’amministrazione di appartenenza un’apposita domanda corredata da un certificato medico. Ancorché riguardo alla presentazione non siano formalmente fissati dei termini di scadenza, dalla norma che prescrive il possesso di cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione, si deduce che la domanda non possa essere presentata dopo due anni dalla cessazione dell’attività lavorativa. Inoltre, la domanda può essere presentata, in attività di servizio o dopo la cessazione dal servizio, unicamente dall’iscritto ma non anche dai suoi eventuali superstiti. L’amministrazione o l’ente di appartenenza, dopo avere verificato che sussista l’anzidetta condizione contributiva (cinque anni di anzianità contributiva di cui tre nell’ultimo quinquennio), invia la domanda e la documentazione medica prodotta dall’istante alla CMO (Commissione Medica Ospedaliera), la quale entro sessanta giorni comunica all’interessato la data in cui è convocato per essere sottoposto agli accertamenti sanitari. Lo stesso interessato può chiedere che a proprie spese la Commissione sia integrata con un sanitario di sua fiducia. La CMO, a conclusione degli accertamenti eseguiti, è tenuta a redigere un processo verbale contenente le informazioni richieste dall’art. 6 del Regolamento. Nell’ipotesi in cui il dipendente o l’ex dipendente non si sia presentato alla visita medica ed entro 30 giorni dalla data fissata per gli accertamenti non produca alcuna giustificazione, la Commissione restituisce non evasa la pratica all’amministrazione o all’ente che l’aveva inoltrata. Peraltro, se dopo la presentazione della domanda, sopraggiunga il decesso dell’istante, il procedimento per l’eventuale riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità deve essere ugualmente espletato. Sulla base dell’esito degli accertamenti sanitari della CMO che attestino lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’amministrazione o l’ente d’appartenenza provvede con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e invia tutta la documentazione all’INPDAP affinché proceda alla liquidazione della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Qualora, invece, da parte della CMO venga accertato che non sussista lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’INPDAP dovrà emettere il provvedimento di diniego della pensione di inabilità. In questa ipotesi il dipendente può chiedere che si faccia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall’art. 13 della legge n. 274/1991, nel rispetto delle norme del CCNL. Conseguentemente, gli accertamenti relativi alla sussistenza o meno della condizione richiesta dall’art. 13 appena citato, cioè della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, continuano ad essere svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le ASL (Aziende Sanitarie Locali) e in caso di esito positivo di tali accertamenti l’interessato potrà fruire del trattamento di pensione se, all’atto della cessazione dal servizio, risulti avere maturato almeno 15 anni di servizio utile. Nella diversa evenienza che la CMO, nell’ambito del procedimento per la pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, dovesse esprimere un giudizio di inabilità permanente al servizio, l’ente o l’amministrazione di appartenenza può disporre la dispensa del dipendente dal servizio, senza ulteriori accertamenti sanitari. All’interessato, in quest’ultimo caso, potrà essere attribuita la pensione di inabilità prevista dall’art. 7 della legge n. 379/1955, sempre che, all’atto della cessazione dal servizio, risulti in possesso del requisito di almeno 20 anni di servizio utile a pensione. La Circolare contiene utili richiami alle modalità di calcolo della pensione di inabilità, che deve essere liquidata con le regole del sistema retributivo o con le regole del sistema misto (parte retributivo e parte contributivo) o con quelle del sistema contributivo, a seconda che l’iscritto, con riferimento alla data del 31 dicembre 1995, risulti avere maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva o possedere un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni o essere privo di alcuna anzianità contributiva pregressa. La Circolare fornisce, infine, chiarimenti su vari altri aspetti quali: le incompatibilità della pensione di inabilità con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato; le ipotesi di revoca e il regime di incumulabilità applicabili alla stessa pensione. (14 dicembre 2004)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Circolare n. 57 del 24 ottobre 1997 - Allegati (omessi) Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

 

PREMESSA

L’INPDAP con circolare n. 21 del 29 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1996, ha fornito le prime disposizioni concernenti l’applicazione dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 che estende il regime della pensione di inabilità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, al comparto del pubblico impiego.

Con l’emanazione del decreto 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero per la funzione pubblica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha ora indicato le relative modalità applicative.

L’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [1], iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

DESTINATARI

La normativa in esame si applica al personale cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996 (ultimo giorno di servizio 31 dicembre 1995) il cui trattamento di pensione è disciplinato:

- dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti civili e militari dello Stato ivi compresi i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa e dipendenti di altre aziende privatizzate, ma disciplinate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica), e dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti dell’Ente poste italiano);

- dalla legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti degli enti locali, insegnanti di asilo e scuole elementari parificate);

- dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni (personale sanitario);

- dalla legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni (ufficiali giudiziari e coadiutori).

Rientrano tra i destinatari della suddetta norma i dipendenti che, pur appartenendo ad enti che hanno perso la natura giuridica pubblica, hanno comunque mantenuto l’iscrizione a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

REQUISITI

Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995 spetta alle seguenti condizioni:

1) possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell’articolo 1, legge n. 274 del 1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto. Per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1/3 secondo quanto stabilito dall’art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218;

2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;

3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

Si ritiene utile precisare che la cessazione dal servizio per "infermità" costituisce requisito fondamentale per inoltrare un’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995; qualora l’iscritto sia cessato per cause diverse ma successivamente sia stato acquisito un verbale di visita medico-collegiale rilasciata dalle competenti commissioni USL attestante uno stato di inabilità, sia relativa che assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, riferita alla data di cessazione dal servizio, viene fatta salva la possibilità di presentare nuova istanza ai sensi del citato art. 2.

Va evidenziato che l’iter procedurale di seguito illustrato non riguarda i dipendenti del comparto statale, per i quali si dovrà attendere l’emanazione di apposite disposizioni da parte della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.

FASE ISTRUTTORIA

Il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995 è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, secondo lo schema allegato 1; tale possibilità non è concessa, peraltro, agli eventuali superstiti dell’iscritto.

Ndr. Allegato omesso.

A tale istanza andrà allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2).

Ndr. Allegato omesso.

La presentazione della domanda non è subordinata ad alcun termine perentorio, trattandosi di diritto soggettivo concernente le primarie esigenze di sostentamento dell’interessato.

Tuttavia, poiché ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995 è indispensabile il possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, si deduce che l’istanza non può essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell’attività lavorativa.

L’interessato che abbia in corso un iter per il riconoscimento di una pensione privilegiata, può cautelativamente presentare domanda per il trattamento pensionistico di inabilità in esame; la suddetta istanza verrà accolta con riserva di avvio del procedimento di dispensa per inabilità ai sensi del citato art. 2 solo qualora non sia stata riconosciuta la causa di servizio.

In conformità ai principi generali in materia dei procedimenti avviati su istanza di parte, è fatta salva la possibilità di regolarizzare eventuali domande incomplete o non conformi al modello predisposto, non compromettendo la validità giuridica delle originarie istanze.

La domanda, corredata di certificato medico, deve essere presentata all’amministrazione presso la quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l’ultimo servizio.

A tale proposito si suggerisce agli enti datori di lavoro, qualora debbano procedere all’accertamento delle condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, di invitare il dipendente a inoltrare domanda ai sensi del citato art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995.

Per analizzare le ulteriori fasi del procedimento istruttorio occorre distinguere diverse ipotesi:

A) Domanda presentata dal dipendente in attività di servizio.

L’amministrazione di appartenenza, una volta acquisita l’istanza di pensione di inabilità presentata ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995, verifica la sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio).

Se il dipendente risulta in possesso dell’anzianità contributiva prescritta, l’ente datore di lavoro provvede all’inoltro dell’istanza alla sede provinciale INPDAP e, contestualmente, dispone l’accertamento sanitario dello stato di infermità presso le commissioni mediche degli ospedali militari territorialmente competenti.

In carenza dei suddetti requisiti, l’amministrazione di appartenenza invierà alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) e sarà di competenza di questo Istituto respingere la domanda con formale provvedimento.

B) Domanda presenta dall’iscritto successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In questa ipotesi, l’amministrazione di appartenenza (l’ultima presso la quale l’interessato ha prestato attività lavorativa) si limiterà ad inviare la domanda alla sede provinciale INPDAP avendo cura di allegare, oltre al certificato medico, la documentazione attestante lo stato di servizio dell’ex dipendente, copia dell’eventuale modello di acconto 755/Ro755/M, evidenziando il motivo della cessazione.

Questo Istituto, una volta verificato il possesso dei requisiti contributivi minimi ed accertato che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per infermità non derivante da causa di servizio, provvederà ad inoltrare l’istanza alla Commissione medica istituita presso gli ospedali militari territorialmente competenti; in carenza dei suddetti requisiti, respingerà con provvedimento formale la domanda di pensione di inabilità.

C) Domanda presentata dall’interessato, successivamente deceduto.

In via preliminare, si ribadisce che l’istanza deve essere comunque stata presentata dall’iscritto, in quanto tale facoltà non è riconosciuta ad eventuali superstiti.

Se il decesso è avvenuto in attività di servizio, l’amministrazione di appartenenza, in presenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio), provvederà ad avviare comunque l’iter procedurale, così come indicato al punto sub A), informando la commissione medica degli ospedali militari dell’avvenuto decesso; contestualmente, predisporrà il trattamento provvisorio indiretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 41, legge n. 335 del 1995. Resta inteso che la cessazione dal servizio per "morte" non preclude la possibilità di riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995.

In carenza dei suddetti requisiti contributivi, l’ente datore di lavoro invierà alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) nonché del certificato di morte e sarà di competenza di questo Istituto respingere sia la domanda di pensione di inabilità che di pensione indiretta con formale provvedimento.

Qualora il decesso sia avvenuto dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, dovrà essere avviato l’iter procedurale secondo le modalità indicate al punto sub B).

COMMISSIONI MEDICHE

L’ art. 5 del decreto ministeriale in esame definisce i tempi di attività della commissione medica e stabilisce i criteri da seguire nella determinazione degli accertamenti sanitari. In particolare meritano di essere evidenziati i seguenti aspetti:

1) rispetto del termine perentorio di sessanta giorni, dal ricevimento della domanda di inabilità, per comunicare all’interessato la data in cui è convocato per gli accertamenti sanitari;

2) designazione di un membro relatore, il cui nominativo è comunicato all’interessato all’inizio degli accertamenti sanitari;

3) facoltà del presidente della commissione medica di disporre l’esecuzione della visita domiciliare, nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell’interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede dell’ospedale militare preposto;

4) facoltà attribuita all’iscritto, ove questi lo richieda, assumendosene l’onere a carico, di integrare la commissione medica con un sanitario di propria fiducia;

5) necessità, per una maggiore trasparenza dell’operato, di inserire a verbale gli eventuali motivi di dissenso di un membro della commissione rispetto al giudizio espresso dalla maggioranza.

Gli accertamenti sanitari si concludono con la redazione, da parte del membro relatore, di un processo verbale che dovrà contenere tutte le informazioni indicate dall'articolo 6 comma 1; in particolare si richiama l’attenzione delle commissioni mediche ad esprimere esplicitamente il proprio giudizio circa la sussistenza o meno della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata da infermità che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro, avendo cura di riportare nel verbale l’esatta dizione di legge. Dovrà altresì essere specificato se l’eventuale inabilità riscontrata è determinata da infermità dipendenti o meno da causa di servizio; in caso di coesistenza di infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, è indispensabile precisare se l’inabilità è determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre.

La commissione è tenuta a restituire il verbale così redatto all’ente richiedente entro sessanta giorni dalla sua definizione; si precisa che per "ente richiedente" si dovrà intendere l’amministrazione di appartenenza, qualora l’istanza sia stata presentata dal dipendente in attività di servizio ovvero questo Istituto, qualora la domanda sia stata inoltrata da iscritto già cessato dal servizio.

Nell’ipotesi in cui l’interessato non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita medico - collegiale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti, la commissione restituisce inevasa la pratica dell’iscritto.

CONCLUSIONE ITER PROCEDURALE

Ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’amministrazione di appartenenza deve provvedere con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione, necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilità, alla sede provinciale INPDAP che liquiderà la pensione con procedura di urgenza e priorità assoluta.

L’ente datore di lavoro non è, pertanto, autorizzato a determinare il trattamento provvisorio di pensione per inabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995, ma si dovrà limitare a predisporre l’acconto di pensione in base al servizio effettivamente prestato, senza attribuire alcuna maggiorazione.

Il trattamento decorrerà dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le direzioni provinciali del Tesoro presso le quali viene ammesso a pagamento il trattamento provvisorio di pensione, qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno procedere all’adeguamento al trattamento minimo pensionistico del regime INPS ai sensi dell’art. 2, comma 13, legge n. 335 del 1995.

In caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’INPDAP dovrà emettere il provvedimento di diniego della pensione di inabilità.

In tale ipotesi, l’interessato ha facoltà di chiedere l’avvio del procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall’art. 13 della legge n. 274 del 1991, nel rispetto delle norme previste dai CCNL. In particolare, gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali. In caso di giudizio favorevole all’interessato, il relativo trattamento pensionistico dovrà essere liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia quattordici anni, sei mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all’aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione.

Si può verificare l’ipotesi che, in presenza di domanda di pensione di inabilità presentata ai sensi del citato art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995, la commissione medica dell’ospedale militare esprima un giudizio di inabilità permanente al servizio; in tal caso, l’ente di appartenenza può disporre la dispensa dal servizio, senza procedere ad ulteriori accertamenti sanitari e determinare il trattamento provvisorio di pensione, nel caso in cui l’iscritto sia in possesso dei requisiti minimi contributivi previsti dalla previgente normativa per l’inabilità relativa alle mansioni (diciannove anni, sei mesi ed un giorno).

Qualora l’accertamento sanitario sia stato richiesto da questo Istituto, in quanto l’istanza era stata presentata da iscritto già cessato dal servizio, la sede provinciale INPDAP, una volta ricevuto il verbale dalla commissione medica degli ospedali militari attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, provvederà a liquidare con precedenza assoluta il trattamento pensionistico di inabilità ovvero a riliquidare un trattamento di quiescenza già posto in essere, maggiorandolo con i benefici previsti dall’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995.

La decorrenza, in tale caso, sarà fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nell’ipotesi di mancato riconoscimento, l’INPDAP emetterà provvedimento di diniego della pensione di inabilità ai sensi del citato articolo.

Si precisa che qualora l’interessato sia deceduto, il trattamento pensionistico di inabilità in esame è reversibile nei confronti dei superstiti aventi diritto (art. 1, comma 2, decreto ministeriale n. 187 del 1997).

La presentazione della domanda di inabilità è requisito indispensabile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995.

In carenza di tale istanza, viene fatta salva la possibilità per l’interessato di chiedere l’avvio della procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall’art. 13 della legge n. 274 del 1991 e dalle norme previste dai CCNL, così come sopra specificate.

Allo stesso modo in carenza di apposita domanda presentata ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995, rimane ferma la normativa di questo Istituto per il conferimento della pensione, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità relativa alle mansioni svolte, sia per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi richiesti (diciannove anni, sei mesi ed un giorno), sia in merito alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico (art. 1, comma 32, legge n. 335 del 1995) che per quanto riguarda gli organismi preposti agli accertamenti sanitari.

PERIODO TRANSITORIO

Il comma 3, art. 8 del decreto 8 maggio 1997, n. 187 fa salva la possibilità, per il personale cessato dal servizio a seguito di infermità non dipendente da causa di servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 30 giugno 1997 (data pubblicazione del decreto ministeriale), di accedere alla pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995, previa presentazione della relativa domanda ed espletamento degli accertamenti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In caso di esito favorevole, il trattamento pensionistico di inabilità decorrerà dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Se l’iscritto è cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, accertata dalle commissioni mediche istituite presso le USL, con il requisito contributivo minimo richiesto dalla previgente normativa (quattordici anni, sei mesi ed un giorno), l’ente datore di lavoro può predisporre il trattamento provvisorio di pensione senza operare alcuna maggiorazione, ferma restando la possibilità di liquidazione, da parte di questo Istituto, del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995 qualora venga riconosciuta l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

MODALITÀ DI CALCOLO

Il riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995 comporta l’attribuzione di un "bonus" così determinato:

dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni (sistema di calcolo retributivo).

L’anzianità contributiva posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro verrà incrementata di un periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo l’ordinamento di appartenenza. Agli effetti di tale maggiorazione è opportuno sottolineare che i limiti di età a cui fare riferimento saranno quelli indicati nei regolamenti organici dei singoli enti, elevati ai sensi dall’art. 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992 così come modificati dall’art. 11 della legge n. 724 del 1994, in vigore al momento della decorrenza della pensione di inabilità.

Esempio dipendente uomo: limite di età previsto dal regolamento organico, 60 anni; data di decorrenza della pensione di inabilità, 1° settembre 1997; nuovi limiti di età previsti per l’anno 1997, 63 anni. L’anzianità contributiva posseduta dall’iscritto alla data del 1° settembre 1997 andrà incrementata degli anni mancanti ai 63. In ogni caso non potrà essere computata un’anzianità contributiva superiore a quaranta anni.

Tale maggiorazione inciderà sul periodo temporale utilizzato per il calcolo della seconda quota di pensione, di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503 del 1992 e la relativa aliquota di rendimento è fissata al 2% annuo costante ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994 [2], così come integrato dall’art. 2, comma 19, della legge n. 335 del 1995. Si ricorda che in base a quest’ultima disposizione, l’applicazione dell’aliquota costante del 2%, a decorrere dal 1° gennaio 1995, non può comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa; in tal caso, si dovrà utilizzare, per il calcolo della pensione l’aliquota più bassa prevista dalla tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965.

Dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni (sistema di calcolo pro-rata).

L’ammontare del trattamento pensionistico sarà determinato dalla sommatoria di tre distinte quote.

Le prime due calcolate con il sistema retributivo e quindi con l’applicazione di quanto disposto dall’art. 13, decreto legislativo n. 503 del 1992. In particolare, la prima quota sarà calcolata in base all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 per la retribuzione annua pensionabile percepita l’ultimo giorno di servizio, con esclusione del salario accessorio; la seconda, moltiplicando la differenza delle aliquote di rendimento rilevate in corrispondenza dell’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1992 per la retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni percepite tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.

La terza quota, calcolata con il sistema contributivo, corrisponderà al prodotto ottenuto fra il montante contributivo individuale (33% della retribuzione annua contributiva rivalutata sulla variazione media del PIL fino all’atto dell’ammissione al trattamento) maggiorato di una ulteriore quota di contribuzione, per il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di età, qualora l’iscritto sia di età inferiore.

Tale ulteriore quota di contribuzione corrisponderà al 33% della retribuzione media pensionabile (riferita all’ultimo quinquennio, rivalutata ai sensi dell’art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 503 del 1992) e verrà moltiplicata per il numero degli anni intercorrenti tra l’età anagrafica posseduta dall’interessato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del sessantesimo anno di età.

In ogni caso, l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a quaranta anni.

L’importo di pensione di inabilità così determinato, non può superare l’80% della base pensionabile, intesa come media delle retribuzioni, prese a base per il calcolo delle prime due quote di pensione.

La pensione di inabilità non può essere, altresì, superiore all’ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Ndr. Per la determinazione dell’importo della pensione privilegiata vigono norme diverse per gli iscritti alla ex CPDEL, per i dipendenti civili dello Stato, per i dipendenti militari dello Stato, per i dipendenti della FS Spa, ecc.

Al fine di effettuare tale raffronto, va precisato che per il calcolo del trattamento pensionistico privilegiato in un sistema pro-rata, i benefici previsti dall’art. 3, comma 4, della legge 26 luglio 1965, n. 965 incideranno proporzionalmente sia sulla parte determinata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995, sia sulla quota di pensione determinata con il sistema contributivo.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi pensionistici in virtù di quanto disposto dal comma 4, dell’art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

INCOMPATIBILITÀ

Il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilità, ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995, è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all’estero svolti successivamente alla concessione della pensione. È altresì incompatibile con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.

Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione a questo Istituto, che revoca la pensione di inabilità.

Il trattamento pensionistico di inabilità viene altresì revocato qualora l’interessato recuperi la capacità fisica per lo svolgimento di attività lavorativa.

Si ritiene opportuno precisare che l’art. 1, comma 189, della legge n. 662 del 1996 indicava come deroga al regime di incumulabilità tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro di qualsiasi natura, il conferimento di una pensione di inabilità; a tale proposito, con la nota di servizio INDPAP n. 539 del 24 febbraio 1997, si precisava che per tale trattamento pensionistico continuava ad applicarsi il regime previgente in materia di cumulo.

Le novità in materia di incumulabilità introdotte dal decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 si limitano ai soli trattamenti pensionistici erogati ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995 e pertanto, rimangono confermate le disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 662 del 1996 nei casi di conferimento di trattamenti pensionistici per inabilità concessi in base alla previgente normativa.

Si sottolinea, infine, che l’art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante.

Per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO un’eventuale rendita INAIL riconosciuta per un qualsiasi evento invalidante è cumulabile con trattamento pensionistico di inabilità conferito ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995, dal momento che la cessazione non dipendente da causa di servizio costituisce requisito fondamentale per la concessione della stessa pensione di inabilità.

L’art. 11 del decreto ministeriale n. 187 del 1997 rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per taluni aspetti, quali ad esempio:

- il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale il richiedente ha usufruito della pensione di inabilità, revocata in seguito a recupero della capacità lavorativa;

- il conferimento di un assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa;

- la revisione della pensione di inabilità,

si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena terminata la fase di concertazione già avviata con la Ragioneria generale dello Stato-IGOP, i Ministeri del tesoro, per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale, al fine di una completa armonizzazione della materia trattata, tenendo conto delle peculiarietà dei singoli ordinamenti.

IL PRESIDENTE