Statali, ricongiunzione periodi pregressi automatica senza rinuncia PAGINA PRECEDENTE
(Informativa INPDAP n. 75/2002)
   
   
L’INPDAP, facendo seguito alla Informativa n. 55 del 4 giugno 2002, ha emanato l’Informativa n. 72 del 17 settembre 2002 per fornire chiarimenti sugli effetti che si producono nel caso di mancata tempestiva rinuncia al provvedimento di ricongiunzione di pregressi periodi assicurativi, chiesta ai fini di pensione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e definita a costo zero per il richiedente. L’INPDAP, in proposito, ha precisato che, in base alle disposizioni del Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con la delibera n. 1182 del 16 marzo 2000, se entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, non intervenga la rinuncia alla ricongiunzione, questa, anche se determinata a costo zero, si intende accettata dal dipendente che l’ha chiesta e la competente struttura dell’INPDAP, di conseguenza, procederà ad acquisire dalla Gestione di provenienza la contribuzione inerente ai periodi ricongiunti con i previsti interessi dovuti. (21 ottobre 2002)  


Informativa INPDAP n. 75/2002

 

 
 

 

INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

 

Informativa n. 72 - Roma, 17 settembre 2002

OGGETTO: Provvedimenti di ricongiunzione ex articolo 2 legge 7 febbraio 1979, n. 29, con onere zero per domande presentate a decorrere dal 6 dicembre 2000.

Con informativa INPDAP n. 55 del 4 giugno 2002 sono state impartite istruzioni per le modalità di versamento del contributo di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici in applicazione di quanto disposto con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP n. 1182 del 16 marzo 2000 approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 2000.

In conformità alle disposizioni impartite con la citata informativa, anche in caso di provvedimento di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 con onere zero, l’interessato ha facoltà di rinunciare, nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, alla ricongiunzione medesima. Decorso tale termine, il provvedimento si intende tacitamente accettato e, conseguentemente, la sede provinciale o territoriale può richiedere il trasferimento dei contributi all’INPS.

Pertanto, per le domande di ricongiunzione presentate a decorrere dal 6 dicembre 2000 non trovano più applicazione le disposizioni impartite con la nota di servizio INPDAP n. 364 del 2 gennaio 1995 la quale, nell’elevare i termini per l’accettazione, presupponeva un’esplicita manifestazione di volontà da parte dell’interessato volta all’accettazione del provvedimento ad onere zero.

La tacita accettazione di tali provvedimenti garantisce una maggiore trasparenza nei confronti degli iscritti e consente, altresì, all’Istituto di ridurre i tempi per la richiesta all’INPS del trasferimento dei contributi.

A tal fine, fino a quando non sarà resa disponibile la nuova modulistica, si invitano le sedi provinciali e territoriali a sostituire nei provvedimenti di ricongiunzione la dizione apposta in calce al modello che prevede l’accettazione entro dodici mesi dalla notifica in caso di onere pari a zero con l’indicazione che un’eventuale rinuncia deve essere comunicata nel termine di novanta giorni dalla medesima data di notifica.

Qualora gli interessati abbiano proposto ricorso alle Autorità competenti avverso il provvedimento di pensione che non contempla nell’anzianità contributiva i periodi di ricongiunzione di cui all’oggetto, il relativo procedimento giurisdizionale o amministrativo deve intendersi estinto per la cessazione della materia del contendere, previa espressa dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione del contenzioso da parte del ricorrente.

In tali fattispecie le sedi territoriali e provinciali sono tenute ad emettere, senza effettuare ulteriori accertamenti, un nuovo provvedimento di pensione comprensivo dei periodi di ricongiunzione precedentemente esclusi.

PER IL DIRIGENTE GENERALE - (Dr. Costanzo Gala)

IL DIRIGENTE VICARIO - (Dr. Michele Verde)

 
 
Comunicazione dell'Istituto alle proprie strutture territoriali e provinciali
Riscatto periodi, se non si rinuncia scatta l'obbligo PAGINA PRECEDENTE
(Informativa Inpdap 55/2002)
   
   
Con l’Informativa in data 4 giugno 2002, n. 55, l’INPDAP ha comunicato alle proprie strutture territoriali e provinciali le istruzioni per l’applicazione del Regolamento, adottato con delibera n. 1182 del 16 marzo 2000 dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto e concernente la disciplina delle modalità per il versamento del contributo di riscatto di periodi o servizi ai fini della pensione, dell’indennità premio e della rinuncia al riscatto. La stessa Informativa contiene varie precisazioni, tra cui le seguenti. La delibera consigliare n. 1182/2000, con la quale è stato adottato il Regolamento, è stata approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 in data 20 novembre 2000. Le disposizioni del Regolamento di cui alla delibera n. 1182/2000 si applicano esclusivamente ai dipendenti iscritti alle ex Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro. In materia, ai dipendenti iscritti alla Gestione separata per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni del TU di cui al DPR n. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del Regolamento spiegano efficacia rispetto alle domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000, giorno successivo alla data di entrata in vigore del suindicato decreto ministeriale. Le norme del Regolamento, a modifica di quanto previsto in precedenza, stabiliscono il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto, affinché gli iscritti che lo hanno chiesto o i relativi superstiti possano provvedere al pagamento in unica soluzione del relativo onere oppure dichiarare di rinunciarvi. Se, entro il suddetto termine di 90 giorni non intervenga né il pagamento dell’intero onere né la rinuncia al riscatto, si forma il cosiddetto silenzio assenso, nel senso che il provvedimento di riscatto si intende accettato. A seguito del silenzio assenso, il dipendente che ha richiesto il riscatto, viene assoggettato al pagamento rateale dell’onere mediante ritenute mensili sullo stipendio, maggiorate degli interessi legali, per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato, comunque non superiore a 180, a decorrere dal secondo mese successivo al termine dei suddetti 90 giorni. Il Regolamento ha esplicitamente abrogato varie preesistenti disposizioni sul pagamento dell’onere per il riscatto, comprese quelle del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 274/1991, per cui tutte le altre norme previgenti non espressamente abrogate sono da considerare applicabili anche dopo l’emanazione del Regolamento. Le nuove disposizioni del Regolamento inerenti al pagamento dell’onere in unica soluzione o alla rinuncia al riscatto entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nonché le altre disposizioni dello stesso Regolamento concernenti il formarsi del silenzio assenso e le modalità per il pagamento rateale dell’onere mediante ritenute mensili sullo stipendio, valgono anche per la domanda di ricongiunzione, ai fini di pensione, dei pregressi periodi assicurativi in base all’art. 2 della legge n. 29/1979. Resta, comunque, confermato che, in caso di pagamento rateale, l’onere per la ricongiunzione continua ad essere determinato al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo di riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici anni. (16 settembre 2002)  


Informativa INPDAP n. 55/2002

 

 
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Informativa n. 55 - Roma, 04 giugno 2002

OGGETTO: Modalità di versamento del contributo di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici.

1. Premessa

In virtù del potere di autoregolamentazione attribuito dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479|, in materia di organizzazione e procedure relative all’accertamento, riscossione ed accreditamento della contribuzione e dei premi, il Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP con delibera n. 1182 del 16 marzo 2000 ha approvato un regolamento riguardante la disciplina delle modalità di versamento del contributo di riscatto ai fini pensionistici e ai fini dell’indennità di premio di servizio e di rinuncia al riscatto.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 2000 [1] con il quale è stato approvata la sopra citata delibera consiliare concernente la delegificazione delle norme in esame; dette disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000, giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.

Con la presente informativa questo Ufficio intende fornire istruzioni alle sedi territoriali o provinciali per una corretta applicazione, ai fini pensionistici, del regolamento in esame tenendo presente che questo disciplina esclusivamente gli iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di previdenza. Di conseguenza, per il personale iscritto alla gestione separata per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Riscatto

Nell’ottica di uno snellimento dell’attività amministrativa, il regolamento introduce nuovi termini per il pagamento del contributo di riscatto ovvero per la rinuncia allo stesso. In particolare, gli iscritti o i loro superstiti entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto possono effettuare il pagamento del relativo contributo in unica soluzione, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all’INPDAP, ovvero possono rinunciare al riscatto mediante lettera raccomandata indirizzata oltre che alla sede territoriale o provinciale INPDAP, anche all’ente datore di lavoro.

In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo, maggiorato degli interessi legali vigenti, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo al termine di novanta giorni dalla data della notifica.

Con tale regolamento, pertanto, sono stati ridotti i termini per il pagamento in unica soluzione ovvero per la rinuncia al riscatto ed è stato introdotto l’istituto del silenzio-assenso in luogo dell’accettazione del provvedimento al fine di usufruire della rateizzazione del contributo di riscatto. E’ stata inoltre prevista, in caso di pagamento rateale, l’applicazione degli interessi legali in luogo del saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione.

Si segnala, inoltre, che sono state abrogate esplicitamente tutte quelle disposizioni normative in contrasto con il disposto regolamentare; in particolare, per quanto riguarda la legge 8 agosto 1991, n. 274, è stato abrogato esclusivamente il secondo comma dell’articolo 10, limitatamente al contributo di riscatto, con la conseguenza che restano vigenti le altre disposizioni legislative.

3. Ricongiunzioni ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29

Come è noto, l’articolo 4, comma 3, della legge 7 luglio 1980, n. 299 [2], stabilisce che per quanto riguarda le modalità di pagamento del contributo di ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 si applicano le norme previste per i riscatti di periodi e servizi.

Di conseguenza, essendo state modificate dal regolamento in esame le norme riguardanti le modalità del versamento del contributo di riscatto, si evidenziano preliminarmente gli aspetti che trovano immediata applicazione anche per l’istituto della ricongiunzione. Al riguardo, si ribadisce che tali nuove disposizioni si applicano per le domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000 e solo nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di previdenza.

In particolare, il pagamento in unica soluzione ovvero la rinuncia alla ricongiunzione devono avvenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel silenzio dell’interessato, trascorso tale termine, l’ente datore di lavoro provvede ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio dal secondo mese successivo ai novanta giorni dalla data della notifica.

Al riguardo si evidenzia che il contributo dell’onere di ricongiunzione, nel caso di pagamento rateale, continua ad essere determinato al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici anni. Infatti, l’articolo 10, comma 2, della legge 274/1991, essendo stato abrogato limitatamente per quanto riguarda l’istituto del riscatto, continua ad esplicare i suoi effetti per le ricongiunzioni.

Tanto si rappresenta affinché le sedi provinciali e territoriali possano adottare i relativi provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE GENERALE - (Dr. Costanzo Gala)