Statali, ricongiunzione periodi pregressi automatica senza rinuncia |
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(Informativa INPDAP n. 75/2002) | ||||||||||||||||||||||||||
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L’INPDAP, facendo seguito alla Informativa n. 55 del 4 giugno 2002, ha emanato l’Informativa n. 72 del 17 settembre 2002 per fornire chiarimenti sugli effetti che si producono nel caso di mancata tempestiva rinuncia al provvedimento di ricongiunzione di pregressi periodi assicurativi, chiesta ai fini di pensione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e definita a costo zero per il richiedente. L’INPDAP, in proposito, ha precisato che, in base alle disposizioni del Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con la delibera n. 1182 del 16 marzo 2000, se entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, non intervenga la rinuncia alla ricongiunzione, questa, anche se determinata a costo zero, si intende accettata dal dipendente che l’ha chiesta e la competente struttura dell’INPDAP, di conseguenza, procederà ad acquisire dalla Gestione di provenienza la contribuzione inerente ai periodi ricongiunti con i previsti interessi dovuti. (21 ottobre 2002) | ||||||||||||||||||||||||||
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INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Informativa n. 72 - Roma, 17 settembre 2002 OGGETTO: Provvedimenti di ricongiunzione ex articolo 2 legge 7 febbraio 1979, n. 29, con onere zero per domande presentate a decorrere dal 6 dicembre 2000. Con informativa INPDAP n. 55 del 4 giugno 2002 sono state impartite istruzioni per le modalità di versamento del contributo di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici in applicazione di quanto disposto con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP n. 1182 del 16 marzo 2000 approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 2000. In conformità alle disposizioni impartite con la citata informativa, anche in caso di provvedimento di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 con onere zero, l’interessato ha facoltà di rinunciare, nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, alla ricongiunzione medesima. Decorso tale termine, il provvedimento si intende tacitamente accettato e, conseguentemente, la sede provinciale o territoriale può richiedere il trasferimento dei contributi all’INPS. Pertanto, per le domande di ricongiunzione presentate a decorrere dal 6 dicembre 2000 non trovano più applicazione le disposizioni impartite con la nota di servizio INPDAP n. 364 del 2 gennaio 1995 la quale, nell’elevare i termini per l’accettazione, presupponeva un’esplicita manifestazione di volontà da parte dell’interessato volta all’accettazione del provvedimento ad onere zero. La tacita accettazione di tali provvedimenti garantisce una maggiore trasparenza nei confronti degli iscritti e consente, altresì, all’Istituto di ridurre i tempi per la richiesta all’INPS del trasferimento dei contributi. A tal fine, fino a quando non sarà resa disponibile la nuova modulistica, si invitano le sedi provinciali e territoriali a sostituire nei provvedimenti di ricongiunzione la dizione apposta in calce al modello che prevede l’accettazione entro dodici mesi dalla notifica in caso di onere pari a zero con l’indicazione che un’eventuale rinuncia deve essere comunicata nel termine di novanta giorni dalla medesima data di notifica. Qualora gli interessati abbiano proposto ricorso alle Autorità competenti avverso il provvedimento di pensione che non contempla nell’anzianità contributiva i periodi di ricongiunzione di cui all’oggetto, il relativo procedimento giurisdizionale o amministrativo deve intendersi estinto per la cessazione della materia del contendere, previa espressa dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione del contenzioso da parte del ricorrente. In tali fattispecie le sedi territoriali e provinciali sono tenute ad emettere, senza effettuare ulteriori accertamenti, un nuovo provvedimento di pensione comprensivo dei periodi di ricongiunzione precedentemente esclusi. PER IL DIRIGENTE GENERALE - (Dr. Costanzo Gala) IL DIRIGENTE VICARIO - (Dr. Michele Verde) |
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