E' una conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale
L'automatismo applicabile anche alla ricongiunzione PAGINA PRECEDENTE
(Circolare Imps 50/2003)
   
   
L’INPS, con la Circolare 10 marzo 2003, n. 50, ha emanato le istruzioni affinché nel caso in cui, per la contribuzione dovuta all’Istituto e non ancora prescritta, venga chiesta la ricongiunzione presso altri Enti previdenziali ai sensi dell’art. 2, comma 2, o ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 29/1979, le Sedi si facciano carico dell’onere di tali contributi, attivandosi per il recupero del credito contributivo nei confronti dell’azienda inadempiente e provvedendo in ogni caso ad interrompere i termini di prescrizione del relativo versamento. Ciò in applicazione del principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali che, come ha affermato la Corte Costituzionale nella Sentenza n. 374 del 26 novembre-5 dicembre 1997, opera anche nel caso della ricongiunzione. Inoltre, in ossequio di quanto è stato poi stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza n. 5767 del 20 aprile 2002, l’onere dei contributi non versati spetta all’INPS cui, per effetto dell’automatismo delle prestazioni, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro nei limiti della prescrizione. (9 maggio 2003)  


INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare n. 50 - Roma, 10 marzo 2003. OGGETTO: Trasferimento ad altro Ente di contribuzione dovuta ma non versata, applicazione del principio dell’automatismo delle prestazioni. SOMMARIO: Ricongiunzione verso altri Enti anche per periodi per i quali i contributi risultino dovuti ma non versati, purché non ancora prescritti.

 

 

Con sentenza n. 374 del 26.11/5.12.1997 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 6, comma 2, della legge n. 29, nella parte in cui non prevede il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali nei casi di contributi non effettivamente versati, ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale, affermando che tale principio opera anche nel caso di ricongiunzione e rinviando al giudice ordinario il problema relativo a quale gestione deve far carico l’onere dei contributi dovuti e non riscossi.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 5767 del 20 aprile 2002 [1] ha stabilito che per la contribuzione dovuta all’INPS l’onere dei contributi non versati spetti all’INPS cui per effetto dell’automatismo delle prestazioni fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro nei limiti della prescrizione, dal momento che il lavoratore ha diritto all’integrità della sua posizione assicurativa correlata alla durata del rapporto e all’adempimento dell’obbligo contributivo non ancora prescritto.

In considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza è possibile operare la ricongiunzione verso altri Enti anche per i periodi per i quali i contributi risultino dovuti ma non versati, purché non ancora prescritti.

Considerato che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale, l’ente previdenziale, a cui per effetto del principio dell’automatismo deve far carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire la integrità della posizione assicurativa, il trasferimento della posizione assicurativa richiesta dal lavoratore per la ricongiunzione in un’unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dal datore di lavoro tenuto a versarla.

Resta inteso che nelle situazioni in argomento, le Sedi dovranno attivarsi per il recupero del credito contributivo nei confronti dell’azienda inadempiente, provvedendo in ogni caso all’interruzione dei termini prescrizionali.

IL DIRETTORE GENERALE f.f. - PRAUSCELLO

 

1] Corte di Cassazione, sez. lav. - Sentenza 20 aprile 2002, n. 5767

In difetto di normative speciali derogatorie, il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 c.c., comportando l’effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all’altro, di tipo prestazionale, tra l’ente e l’assicurato, opera non soltanto alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del rapporto previdenziale, dovendosi quindi configurare l’esistenza di un diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l’assicurato, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall’art. 2 della legge n. 29 del 1979, intenda trasferire la propria posizione assicurativa presso altra gestione; ne consegue che, essendo l’ente previdenziale, al quale, per effetto di quel principio, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire l’integrità della posizione assicurativa, il trasferimento di quest’ultima, richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un’unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall’ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro tenuto a versarla (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto - sul presupposto della applicabilità dell’art. 39 l. n. 153 del 1969 soltanto alle omissioni contributive correlate al fallimento e non anche a quelle verificatesi per le imprese sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria - la domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere la condanna dell’INPS ad accreditare nelle singole posizioni contributive di ciascuno di essi i contributi previdenziali non versati da una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e a trasferire i contributi medesimi presso le gestioni assicurative nelle quali essi risultavano iscritti alla data della domanda di ricongiunzione).