Risposta a cura di

Muzio - Capanna

 

 

Si forniscono elementi di risposta in ordine alla richiesta avanzata dal Sig. I.S. appartenente all'Amministrazione della polizia di Stato .

L'art. 10 del D.P.R. 24.4.1982 N. 339 recita :

Il trasferimento in altri ruoli della polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione .

Il personale trasferito č inquadrato in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento , conservando l'anzianitą nella qualifica ricoperta , l'anzianitą complessivamente maturata e la posizione economica acquisita .

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo , sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale , sino al riassorbimento del soprannumero .

Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio , la eccedenza č attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio .

Di conseguenza essendo transitato in altri ruoli della polizia di Stato ( tecnici ) , č applicabile la normativa sopra indicata e pertanto non competono trattamenti pensionistici di privilegio