L’art. 2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che "Le
pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio
di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora le pubbliche
amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di
trenta giorni".
In attuazione di tale disposizione, il Ministro della
pubblica istruzione ha emanato il DM 6 aprile 1995, n. 190, con il quale
ha, tra l’altro, stabilito che:
- per la pensione provvisoria il termine è di 60
giorni;
- per la pensione definitiva e per le riliquidazioni il
termine è di 365 giorni;
- per la pensione privilegiata e le riliquidazioni il
termine è di 210 giorni;
- per l’attribuzione dell’assegno al nucleo familiare
il termine è di 90 giorni.
Con l’art. 3, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge
28 maggio 1997, n. 140, è stato stabilito che "Il trattamento
pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5
dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via
definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni
caso l’ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in
via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello
previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli."