Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica.
Art. 59. Disposizioni
in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.
1. Con effetto sulle
anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a
tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie
sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si
applica la tabella di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere
dalla medesima data è abrogato il
comma 3 dell’articolo 12 del
citato decreto legislativo n. 503 del 1992 [1]. Per gli iscritti
alla forma pensionistica di cui al
decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, continua a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo
3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto
dalla medesima data:
a) gli aumenti di periodi
di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle
vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari
attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque
anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque
anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque
anni non sono ulteriormente aumentabili;
b) per la determinazione
dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura
della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad
arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande
presentate ai sensi dell’articolo
3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Sono
abrogati l’articolo
24, terzo comma, e gli
articoli 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Per i trattamenti da
liquidarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998 a carico delle forme
obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché di quelle
integrative degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70 [2],
e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad
esaurimento di cui all’articolo
75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761 [3], e di quelle previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 (concerne “Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421”, ndr), e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall’articolo
3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano
applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote
di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997,
limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età
e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30
anni di anzianità contributiva, ad eccezione di coloro che possono far
valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro
89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva,
nei confronti dei quali la quota di pensione liquidabile in forma
capitale viene erogata nella misura percentuale maturata alla data del
31 dicembre 1997; per gli enti di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 [4], trova
applicazione il limite di cui all’articolo
7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
[5], e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comunque
ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del
1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei
cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del
medesimo decreto.
3. (nel testo modificato
dall’art. 1 del DL 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, in legge 5 giugno 1998, n. 176, e dall’art. 2 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448) A decorrere dal 1° gennaio 1998, per
tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (concerne “Disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, ndr), ed al
decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357 [4], nonché le forme pensionistiche che assicurano
comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70 [2],
e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad
esaurimento di cui all’articolo
75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761 [3], nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto
alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende
private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle
ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al
trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il
trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con
la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale
obbligatoria di appartenenza (vedi, in particolare, i successivi commi
6, 7, 8 e 9, ndr).
Mediante accordi con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale
dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi
nazionali per il settore del credito ai sensi dell’articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [6], e comunque
non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali
integrativi di cui al citato
decreto legislativo n. 357 del 1990 [4], la contrattazione
collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale
che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche
in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In
presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e
concessionari della riscossione cui si applicano i contratti
collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la
medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a)
prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da
erogare, anche ratealmente, in conformità all’articolo
17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [7], come
modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in
conformità all’articolo 6,
comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997
[8]; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17
del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato
dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono
assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di
cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in
luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il
criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla
maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di
sostegno del reddito, comprensive della corrispondente
contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel
limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell’indennità di
mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle
forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all’INPS per
la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il
comma 3-bis dell’articolo 1 del
decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364 [9], convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la
costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la
gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall’applicazione di
accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi
stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste
dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente
l’importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti
pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione
del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del
decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 1997, n. 387, per il risanamento, la
ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi
richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi
sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo
fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della
prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino
alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e
di età previsti dalla legislazione previgente.
Le forme pensionistiche
di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33,
nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere
trasformate, entro sei mesi (il termine è stato prorogato di 12 mesi
dall’art. 58, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ndr) dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in forme a
contribuzione definita mediante accordi stipulati con le
rappresentanze dei lavoratori di cui all’articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [10], e successive
modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale dipendente.
Alla facoltà di riscatto,
ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma
esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge
trovano applicazione le disposizioni di cui al
capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia
di determinazione del relativo onere. Entro il 30 giugno 1998 (temine
prorogato al 31 maggio 1999 dall’art. 1, comma 2-bis, del DL n.
78/1998, e, successivamente, al 31 marzo 2000 dall’art. 2 della legge
n. 448/1998, ndr) il Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo per l’armonizzazione della disciplina previdenziale e del
trattamento di fine rapporto (le parole “e del trattamento di fine
rapporto” sono state aggiunte dall’art. 1, comma 2-bis, del DL n.
78/1998) del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle
imposte dirette con quella dell’assicurazione generale obbligatoria,
sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati nell’articolo
2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (il comma 22 è
stato aggiunto dall’art. 1, comma 2-bis, del DL n. 78/1998, ndr), e
con le modalità di cui all’articolo
3, comma 22, della medesima legge nel rispetto degli equilibri di
bilancio della relativa gestione (le parole “nel rispetto degli
equilibri di bilancio della relativa gestione” sono state aggiunte
dall’art. 1, comma 2-bis, del DL n. 78/1998, ndr). Fino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si
applicano le disposizioni di cui al presente comma.
4. A decorrere dal 1°
gennaio 1998, per l’adeguamento delle prestazioni pensionistiche a
carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova
applicazione esclusivamente l’articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con
esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche
collegate all’evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio.
Con effetto sui
trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime
forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo
tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o
autonomo previste dalla disciplina dell’assicurazione generale
obbligatoria.
5. Le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il
personale comunque dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i
quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.
6. Con effetto sui
trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998,
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e
delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l’accesso
al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al
raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero
di sola anzianità contributiva indicati nella
tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa
sostitutive e nella
tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti
pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria; per i lavoratori autonomi l’accesso al trattamento si
consegue al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore
a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il
periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il
requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al
comma 8 sono differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito
l’accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di
anzianità contributiva di 40 anni.
Al fine di favorire la
riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato
Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del
sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a
gestione bilaterale con le finalità di cui all’articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [6]. Decorso un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli
effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con
riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il
perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al
reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base
di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o
anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette
misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di
decorrenza (i previgenti requisiti sono disciplinati dall’art.
1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge 8 marzo 1995, n. 335) dei
trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data
di entrata in vigore della presente legge. Sull’esito delle verifiche
il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
7. Le disposizioni in
materia di requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di cui
alla
tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano
applicazione nei confronti:
a) dei lavoratori
dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi
come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati
ai sensi del comma 10;
b) dei lavoratori
dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19
anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;
c) (nel testo modificata
dapprima dall’art. 1-ter del DL 8 aprile 1998, n. 78, introdotto dalla
legge 5 giugno 1998, n. 176, di conversione, e, successivamente,
dall’art. 45, comma 22, della legge 17 maggio 1999, n. 144) dei
lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa
integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori
dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell’art.
3 del DL 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare
in mobilità indicato nella domanda medesima, anche considerando
conformemente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese
appartenenti al medesimo gruppo, e per i quali l’accordo collettivo di
individuazione del numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo
1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla
prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso
alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995
conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della
fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di
integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari, durante il
periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31
dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a
disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a
trovare applicazione le disposizioni medesime.
8. I lavoratori, per i
quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza
dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1°
luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro
il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre
dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il
terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo. Per l’anno 1998 i
diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque
differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7,
lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i
termini di cui alle previgenti disposizioni.
I lavoratori che
conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in
possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre
dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del
medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell’anno
successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell’anno
successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell’anno
successivo.
Ai dipendenti che abbiano
maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico
previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l’accesso al
pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998. Le
disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano
applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al
comma 185 dell’art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 [11].
9. Per il personale del
comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento
pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di
inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa
data del relativo trattamento economico nel caso di prevista
maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno. Il personale
del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il
15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni
contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a
riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente
nell’anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con
priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso al
trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego
nel 1998 e per quelli con maggiore età anagrafica. Sono fatte salve
comunque le cessazioni dal servizio di cui all’articolo 1, comma 3,
del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonché quelle del personale
appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di
insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di
esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del
relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni
scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della
suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di
movimento del personale.
10. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali, da emanarsi entro sei mesi (il provvedimento non risulta
ancora emanato, ndr) dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di
bilancio definiti anche con l’applicazione della presente legge,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare
equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli
operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.
11. Ai fini
dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo
1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in
materia di lavoro usurante, i criteri per l’individuazione delle
mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la
funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere
di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti
componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti
delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
12. Al decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 164, al decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo
3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, le
parole: “dei requisiti di cui alla allegata tabella A” sono sostituite
dalle seguenti: “di requisiti anagrafici e contributivi ridotti,
rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni
interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un
massimo di cinque anni”;
b) la tabella B di cui
all'art.
6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 1997, è
sostituita dalla seguente: (il testo della tabella B è riportato in
calce al DLgs n. 165/1997);
c) all’articolo
3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, le
parole: “ogni 24 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ogni diciotto
mesi”;
d) la tabella C di cui
all’art.
4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, è
sostituita dalla seguente: (il testo della tabella C è riportato in
calce al DLgs n. 182/1997);
e) all’articolo
4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, le
parole: “ogni 30 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ogni diciotto
mesi”.
13. Sui trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS
dovuti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od
esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita
prevista per l’anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a
cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite
incrementato della quota di perequazione, l’aumento di perequazione
per l’anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di
tre anni l’indice di
perequazione delle pensioni:
a) è applicato nella
misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo
INPS;
b) non trova applicazione
per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento
minimo.
14. Le quote dei
trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l’ammontare del
trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei
redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1°
gennaio 1998 si applica la relativa
previgente disciplina se più favorevole.
15. Con effetto dal 1°
gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle
gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti
iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono elevate di 0,8 punti
percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali
ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento
dell’aliquota di 19 punti percentuali. Per l’anno 1998 l’aliquota
contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti
disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori
autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65
anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta
applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la
pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il
relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della
metà. Gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i
decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che
esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta
individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge
18 dicembre 1973, n. 877 (la legge n. 877/1993 concerne nuove norme
per il lavoro a domicilio, ndr), e successive modificazioni ed
integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota
contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione
pensionistica.
16. (nel testo modificato
dall’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Per i
soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con
effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di
cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5
punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla
stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al
raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali. La relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti
percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20
punti percentuali. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a
0,5 punti percentuali per il finanziamento dell’onere derivante
dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli
assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza
ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale
estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico
gettito contributivo (l’estensione della tutela della maternità e
dell’assegno al nucleo familiare è stata operata con il
DM 27 maggio 1998, ndr). Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della
sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela
per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse
derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al
reddito individuale.
L’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha
disposto che: “La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta
nel senso che l’estensione ivi prevista della tutela relativa alla
maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e
con le modalità previste per il lavoro dipendente”, ndr.
17. A decorrere dal 1°
gennaio 1998, l’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento
delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall’INPS è allineata,
ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta dei rispettivi comitati di
vigilanza ovvero di gestione delle predette forme pensionistiche,
possono essere modificati, previo conforme parere del consiglio di
amministrazione dell’INPS, i parametri di liquidazione dei trattamenti
pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere
permanente.
18. Con effetto dall’anno
1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi
agricoli all’INAIL è elevato di lire 200.000 su base annua.
19. L’articolo
67 [12] del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei
confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo comma dell’articolo
44 del citato testo unico approvato con DPR n. 1124 del 1965, è
inserito il seguente: “Il pagamento all’INAIL della rata di premio
può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro
rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31
maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio
si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del
20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un
tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico
dell’anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della
regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va
in ogni caso effettuato in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio”.
20. Agli enti
privatizzati di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di
cui ai commi da 6 ad 8 del presente articolo, concernenti i requisiti
di accesso al pensionamento di anzianità, da applicarsi in conformità
a quanto previsto dal
quarto periodo dell’articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335
del 1995, a seconda che l’ente gestisca o meno forme di previdenza
sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all’articolo
1, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo n. 509 del 1994
sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in
essere per l’anno 1994. Detti importi sono adeguati, secondo misure e
criteri da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in occasione dei risultati
che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all’articolo 2, comma 2,
del medesimo decreto legislativo.
21. Le domande per il
pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica
amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi
dalla data indicata per l’accesso al pensionamento; il mancato accesso
al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.
22. ……..omissis………
(modifica l’art. 1, comma 217
lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [13]).
23. ……..omissis………
(differisce al 31 marzo 1999 il termine per la emanazione del TU di
cui all’art.
3, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ndr).
24. All’articolo 1, comma
45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al terzo periodo, le
parole da: “le modalità” fino a: “di valutazione:” sono soppresse e
dopo la parola: “distacco” sono inserite le seguenti: “; il Nucleo di
valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e
di funzionamento”;
b) al quarto periodo,
dopo la parola: “componenti” sono inserite le seguenti: “nonché
l’effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c),
anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo
medesimo”.
25. ……..omissis………
(aggiunge il comma 5-bis all’art. 4 del DL 28 marzo 1997, n. 79, in
materia di condono previdenziale ndr).
26. Per le finalità di
cui al DLgs. 16 febbraio 1996, n. 104 (trattasi della “Attuazione
della delega conferita dall’art.
3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare”), nonché
per favorire il programma straordinario di cessione del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali pubblici, previsto dal DL 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, l’Osservatorio di cui all’articolo 10 del citato
DLgs. n. 104 del 1996 può avvalersi della collaborazione di esperti,
incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di società
specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini
professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo
funzionamento. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 104 del 1996 è abrogato. La lettera d)
del comma 1 dell’articolo 7 del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituita
dalla seguente: …………omissis…………
27. ……..omissis………
(sostituisce la lettera b) del primo comma dell’art. 37 - relativo al
prepensionamento - della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente
“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”, ndr)
28. ……..omissis………
(aggiunge quattro periodi al comma 4 dell’art. 2 - contenente
“Disposizioni previdenziali per i giornalisti” - del DL 14 giugno
1996, n. 318, concernente “Disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito”, ndr)
29. La normativa prevista
dal comma 2 dell’articolo 2 del DL 14 giugno 1996, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a
trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti
dipendenti da aziende individuate dall’articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge
accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di
intervento di cui all’articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.
30. L’INPGI è esonerato
dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall’articolo
25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [14].
31. Al fine di favorire
lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione e formazione
nonché attraverso l’individuazione e la costruzione di modelli di
riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei
portafogli dei fondi, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire
3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi
con il Mediocredito Centrale spa entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno
definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei
fondi, previste all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124
del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di
cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita
società di capitali.
32. Per gli iscritti ai
regimi aziendali integrativi di cui al
decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357 [4], di aziende di credito che presentino anomalie in
almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla
presente legge, desunti dai dati dell’ultimo bilancio, si applicano le
seguenti disposizioni:
a) per gli iscritti in
servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato,
sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente
con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in
vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano
successivamente, alla data di riferimento dell’ultimo bilancio; da
tale importo è detratto l’ammontare a carico della gestione speciale
dell’INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante
è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di
cui all’articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
b) per gli iscritti in
quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da
qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla
lettera a); per le pensioni erogate dai regimi integrativi
antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al
trattamento pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il
regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla
quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla
percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo
n. 357 del 1990.
33. Venute meno le
condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due
esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui
all’articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300 [10], e successive modificazioni, possono
prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato
nelle lettere a) e b) del predetto comma 32, anche mediante la
trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a
contribuzione definita, o l’istituzione di nuove forme di previdenza
complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi
integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto
legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di
cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione
del decreto di liquidazione.
34. (nel testo modificato
dall’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’art. 35
della legge 23 dicembre 1999, n. 488). L’importo dei trasferimenti
dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all’articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 [15], e
successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
a seguito dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1°
gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall’anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all’onere
pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate
anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è assegnata per lire
4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660
miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione
esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A
decorrere dall’anno 1998, in attuazione dell’articolo
3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento
di cui all’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 [16], e sulla base degli elementi
amministrativi relativi all’ultimo consuntivo approvato, sono definite
le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto
importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da
tale procedimento di ripartizione le quote dell’importo assegnato alla
gestione speciale minatori e all’Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresì
escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di
cui agli articoli 31 e 34
della legge 9 marzo 1989, n. 88 [17], per un importo pari al 50
per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta
in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono
autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all’Ente poste
italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest’ultimo Ente per conto dell’INPS e che le stesse sono da
intendersi senza oneri di interessi.
35. All'articolo
5, comma2, del DLgs. 30 dicembre 1992, n. 503, le parole:
“all’articolo 31” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli
articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31”.
36. ……..omissis………
(aggiunge un periodo al
comma 20 dell’art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335).
37. Al comma 1
dell’articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (relativo
all’orario straordinario, ndr), le parole: “sei mesi” sono sostituite
dalle seguenti: “dodici mesi”.
38. Il comma 5
dell’articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito
dal seguente:
“5. La commissione di
vigilanza di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, può
avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il
personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l’assenso
degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad
adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della
commissione, ai sensi del comma 14 dell’articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al
trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza
restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta
commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato,
assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in
numero non superiore a venti unità nei limiti della dotazione
finanziaria. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999,
l’ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati
da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio
per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù
di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente
non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica”.
39. La spesa autorizzata
dal
comma 2 dell’art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il
funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall’art. 16 del
DLgs 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo
articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, è incrementata, per
l’anno 1998, di lire un miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5
miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente
utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di
solidarietà previsto dall’articolo 12, comma 1, del citato DLgs. n.
124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono definite le modalità di trasferimento
delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti
interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto
contributo.
40. ………………..omissis…………..
(inserisce il comma 6-bis all’articolo 18 del DLgs n. 124/1993).
41. ………………..omissis………..
(sostituisce il primo periodo del comma 3 dell’art. 4 del DLgs n.
124/93).
Fino all’adozione da
parte della commissione del regolamento di cui al comma 3
dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come
modificato dal presente comma, le modalità di presentazione
dell’istanza e gli elementi documentali ed informativi a corredo della
stessa restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n.
211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 1997,
in quanto applicabili.
………………..omissis………..
(modifica il comma 3 dell’art. 9 del DLgs n. 124/93).
42. ………………..omissis………..
(aggiunge il comma 5-bis all’art. 16 del DLgs n. 124/93).
43. ………………..omissis………..
(modifica il comma 2 dell’art. 17 del DLgs n. 124/93).
44. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri è istituito il
Fondo per le politiche sociali
[18], con una dotazione di lire 28 miliardi per l’anno 1998, di
lire 115 miliardi per l’anno 1999 e di lire 143 miliardi per l’anno
2000.
45. In attesa
dell’entrata in vigore della legge generale di riforma
dell’assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 44 sono le
seguenti:
a) la promozione di
interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di
prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la condizione degli anziani,
l’integrazione e l’autonomia dei portatori di handicap, il sostegno
alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle
tossicodipendenze, l’inserimento e l’integrazione dei cittadini
stranieri;
b) il sostegno a progetti
sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;
c) la promozione di
azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la
realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;
d) la sperimentazione di
misure di contrasto delle povertà;
e) la promozione di
azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti,
associazioni ed organismi operanti nell’ambito del volontariato e del
terzo settore.
46. A decorrere dall’anno
1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla
legge 19 novembre 1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n. 216,
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28 agosto 1997,
n. 285, e dal testo unico approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309,
sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con le
amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell’anno 1998
le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo
degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la
solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto,
sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui al
decreto legislatÿÿÿivo 28 agosto 1997, n. 281 (le parole “e la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281” sono state inserite dall’art. 133 del DLgs n. 112/1998, ndr), le
complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di
tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio.
47. A decorrere dall’anno
1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che
prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui al comma
44, è introdotto l’istituto del reddito minimo di inserimento a favore
dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico
ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali
al mantenimento proprio e dei figli.
48. Ai fini
dell’attuazione del comma 47, il Governo è delegato ad emanare,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
(la delega è stata attuata con il DLgs 18 giugno 1998, n. 237, ndr)
volto a disciplinare:
a) la durata della
sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;
b) i destinatari
dell’istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle
loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di
povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento
con gli interventi previsti nell’ambito delle politiche attive per il
lavoro;
c) i criteri di
accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari
sulla base di scale di equivalenza;
d) i criteri per la
revisione e la revoca della prestazione;
e) le modalità di
individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la
sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
f) l’ammontare pro capite
del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere
superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio
pro capite nazionale;
g) la previsione di
concedere una volta soltanto la somma per l’intero anno a coloro che
si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attività
autonoma, anche in associazione con altri;
h) l’integrazione del
reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti
dall’accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del
suo nucleo familiare;
i) la titolarità ai
comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di
presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere
al reddito minimo di inserimento;
l) i criteri e le
modalità di valutazione dell’efficacia della sperimentazione;
m) le funzioni consultive
della Commissione di indagine sulla povertà e sull’emarginazione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini
dell’attuazione della sperimentazione.
49. Le somme stanziate
per le finalità di cui ai commi da 44 a 48 possono essere utilizzate
quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi
cofinanziati dall’Unione europea.
50. Al fine di assicurare
una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa
sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare
l’utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle
prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei
dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con
decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle
esenzioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (la
delega è stata attuata con il DLgs. 29 aprile 1998, n. 124, ndr):
a) il Servizio sanitario
nazionale garantisce la tutela della salute e l’accesso ai servizi
alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;
b) nell’ambito dei
livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi,
posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche
in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le
prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da
parte dell’utente, di una quota limitata di spesa;
c) sono escluse dalla
partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi,
anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di
medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti
erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui
alla lettera f);
d) l’esenzione dei
cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione
alla sostenibilità della stessa da parte dell’utente, tenuto conto
delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell’età
dell’assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a
particolari patologie;
e) la condizione
economica che dà diritto all’esenzione è definita con riferimento al
nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio
determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi
previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla
composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo
dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la
discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e
disoccupati; è prevista l’adozione di fattori correttivi volti a
favorire l’autonomia dell’anziano convivente e a rafforzare la tutela
dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati
bisogni di assistenza;
f) l’esenzione per
patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto
all’esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria,
farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta
specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni
croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite
alle patologie rare e ai farmaci orfani. All’attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del
Ministro della sanità ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) la partecipazione alla
spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è
definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di
remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la revisione della
partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata
senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo
comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;
i) è promossa la
responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e
delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione
alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l’impiego
generalizzato, nell’ambito di progetti concordati con le regioni e le
province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull’intero
territorio nazionale e utilizzabile nell’ambito della Rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio
1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati
personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e alla legge 31
dicembre 1996, n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e
delle relative norme di attuazione;
l) è assicurata, anche
con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della
partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni,
anche attraverso l’utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla
lettera i).
51. Il Governo è delegato
ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il
Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti
legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di
amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l’acquisizione delle
informazioni e l’effettuazione dei controlli, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi (la delega è stata attuata con
il DLgs. 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal DLgs 3 maggio 2000, n.
130, ndr):
a) determinazione, anche
mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che
richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e
patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e
di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di
differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione
della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675 e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676;
b) correlazione dei dati
reddituali e patrimoniali con la composizione dell’unità familiare
mediante scale di equivalenza;
c) obbligo per il
richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni
necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è
subordinata l’erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri
dati e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilità per le
amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i
comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di
rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le
specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle
finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata,
attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini
dell’accesso a tutte le prestazioni agevolate;
e) obbligo per le
amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli,
singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità
della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali
e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni
agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero
delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse
pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei
programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei
soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base
di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l’effettuazione di
indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
52. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per
l’accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali
agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base
alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove
non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto
dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora
annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti
derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a
trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche
richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate
annualmente, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui
le modifiche hanno effetto.
53. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma
51, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono
essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni
integrative e correttive.
54. Resta confermata,
relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in
vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di
legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto,
con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici
di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età
prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli
ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera
c), secondo periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una
anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente
disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente
al 3 novembre 1997, è intervenuta l’estinzione del rapporto di lavoro.
I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla
presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente
alla stessa data, accettate dall’amministrazione, possono revocarle e,
se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in
servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso
alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in
possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti
per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1° gennaio
1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di
preavviso, ove inferiori, ai fini dell’accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che
potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il
cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre
1997 e anteriormente al 1° gennaio 1998 e che risultino privi di
attività lavorativa, è consentito l’accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 1998. Resta comunque ferma per tutti i
lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, per l’accesso al trattamento pensionistico di
anzianità, la possibilità di revocare il preavviso stesso.
55. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro
il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di
bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di
accesso al trattamento pensionistico di anzianità (i termini sono
stati fissati con due DM datati 30 marzo 1998 e pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998: uno per i pubblici
dipendenti l’altro per i militari, ndr) diversi da quelli di cui al
comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3
novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall’amministrazione di
appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi
compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di
riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3
novembre 1997, n. 375 (il DL 3 novembre 1997, n. 375 è stato abrogato
dall’art. 63 della presente legge, ndr), salvo diversa volontà da
manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a
criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonché
di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta
estinzione del rapporto di lavoro. Al personale che abbia esercitato
la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui all’articolo
13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 [19].
56. Fermo restando quanto
previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative
al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i
predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare
viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione
dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per
coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota
contributiva relativa all’indennità di fine servizio prevista dalle
gestioni previdenziali di appartenenza, pari all’1,5 per cento, verrà
destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da
definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori (l’accordo sindacale è stato sottoscritto il
29 luglio 1999 ed è stato recepito con il DPCM 20 dicembre 1999
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, ndr).
57. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
58. A decorrere dal 1°
gennaio 1998 la disciplina di cui al DLgs. 28 marzo 1996, n. 207
(concerne “Attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un
indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale”, ndr), è
estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (concerne
“Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio”,
ndr), e successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287
(concerne “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi”, ndr), che facciano valere, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998, i
requisiti di cui all’art. 2 del citato DLgs. n. 207 del 1996. Le
prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilità garantite dal
relativo gettito contributivo.
59. (nel testo modificato
dall’art. 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) Le disposizioni di
cui all’articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(concerne l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale e di mobilità a favore di determinate imprese, ndr),
continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1999; i relativi
trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurative, possono
essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla
applicazione delle predette disposizioni.
Tabella C
art. 59, comma 6, legge n. 449/97 |
ANNO |
ETÀ E ANZIANITÀ |
ANZIANITÀ
CONTRIB. |
1998 |
54 e 35 |
36 |
1999 |
55 e 35 |
37 |
2000 |
55 e 35 |
37 |
2001 |
56 e 35 |
37 |
2002 |
57 e 35 |
37 |
2003 |
57 e 35 |
37 |
2004 |
57 e 35 |
38 |
2005 |
57 e 35 |
38 |
2006 |
57 3 35 |
39 |
2007 |
57 e 35 |
39 |
2008 |
57 e 35 |
40 |
Tabella D
art. 59, comma 6, legge n. 449/97 |
ANNO |
ETÀ E
ANZIANITÀ |
ANZIANITÀ
CONTRIB. |
1998 |
53 e 35 |
36 |
1999 |
53 e 35 |
37 |
2000 |
54 e 35 |
37 |
2001 |
55 e 35 |
37 |
2002 |
55 e 35 |
37 |
2003 |
56 e 35 |
37 |
2004 |
57 e 35 |
38 |
2005 |
57 e 35 |
38 |
2006 |
57 e 35 |
39 |
2007 |
57 e 35 |
39 |
2008 |
57 e 35 |
40 |
%3
La eriforma varata con il
decreto del 1997 |
Le norme per militari, polizia e
vigili del fuoco |
 |
(Dlgs.165/97) |
 |
|
|
 |
 |
|
|
Con il DLgs 30 aprile 1997, n.
165, sono state emanate le disposizioni, per armonizzare alla
riforma generale del sistema pensionistico attuata con la legge 8
agosto 1995, n. 335, le normative sui trattamenti pensionistici
del personale militare, delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del personale non
contrattualizzato del pubblico impiego. Le stesse normative, per
taluni aspetti, sono state successivamente modificate dalle
ulteriori misure di riforma apprestate dall’art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Ciò posto, relativamente al personale delle
Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le norme del DLgs n.
165/1997, con effetto dal 1° gennaio 1998 hanno, tra l’altro,
previsto che: - i limiti di età per la cessazione dal servizio, se
inferiori, sono gradualmente elevati fino al sessantesimo anno di
età; - il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a
seguito della cessazione dal servizio per il raggiungimento del
limite di età; il periodo di permanenza in ausiliaria è
gradualmente ridotto in modo che si concluda al compimento dei 65
o dei 67 anni di età, a seconda che il limite di età per la
cessazione dal servizio sia fissato prima o dopo il raggiungimento
dei 62 anni di età; per la pensione da liquidare, in tutto o in
parte, con le regole del sistema di calcolo contributivo, il
relativo ammontare si determina all’atto del collocamento in
ausiliaria e si ridetermina all’atto della cessazione
dall’ausiliaria, applicando i coefficienti di trasformazione
corrispondenti all’età raggiunta rispettivamente al verificarsi
del collocamento in ausiliaria e all’atto della relativa
cessazione; - in favore del personale escluso dall’ausiliaria che
cessi dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età e di
quello non in possesso dei requisiti per accedere o permanere
nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento sia liquidato,
in tutto o in parte, con le regole del sistema di calcolo
contributivo, il montante individuale dei contributi è determinato
con l’incremento di importo pari a 5 volte la base imponibile
dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di
computo. Per il personale delle Forze di polizia tale trattamento
è attribuito a seguito di opzione in alternativa al collocamento
in ausiliaria; - i sei aumenti periodici di stipendio, previsti
dalle norme richiamate nell’art. 4 dello stesso DLgs n. 165/1997,
siano assoggettati a ritenuta e attribuiti, in aggiunta alla base
pensionabile definita dall’art.
13 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, all’atto della
cessazione dal servizio, esclusa l’ipotesi di collocamento in
congedo a domanda; - gli aumenti di servizio, previsti dalle norme
richiamate nel comma 1 dell’art. 5 dello stesso DLgs n. 165/1997 e
computabili ai fini pensionistici, non possano eccedere
complessivamente i cinque anni, e nei confronti dei soggetti, la
cui pensione sia liquidata in tutto o in parte secondo le regole
del sistema di calcolo contributivo, sono validi, nel limite
massimo di cinque anni, per la maturazione anticipata dei quaranta
anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla
pensione di vecchiaia, con l’applicazione in tal caso del
coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di 57 anni;
- il diritto alla pensione di anzianità si consegue o in base alle
disposizioni di cui all’art.1,
commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
oppure, senza le riduzioni previste dalla stessa legge n.
335/1995, al maturare sia della massima anzianità contributiva
prevista dall’ordinamento di rispettiva appartenenza, come
modificata nel tempo per effetto dell’applicazione generalizzata
dell’aliquota di pensionabilità annua del due per cento di cui
all’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, sia dell’età
anagrafica fissata nella tabella B allegata al DLgs n. 165/1997,
come sostituita dall’art.
59, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Relativamente all’armonizzazione delle norme sul trattamento
pensionistico del personale non contrattualizzato del pubblico
impiego, come i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire,
rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di
vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali, nonché i
professori e ricercatori universitari, le norme del DLgs n.
165/1997 hanno, tra l’altro, previsto quanto segue. Nei confronti
del personale, il cui limite di età per il collocamento a riposo
d’ufficio sia superiore ai 65 anni e che accede alla pensione dopo
il compimento del 65° anno d’età o, se si tratta di donne, dopo il
raggiungimento del 60° anno d’età, si applicano le disposizioni in
materia di pensionamento di vecchiaia e, con decreto da emanarsi
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di
trasformazione, integrativi di quelli già indicati nella
tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
relativi all’età superiore ai 67 anni al momento del
pensionamento. Per tutto quanto non previsto dal DLgs n. 165/1997,
l’art. 11 dello stesso DLgs rinvia alle disposizioni della legge 8
agosto 1995, n. 335. (24 luglio 2000) |
|
DLgs. 30 aprile 1997, n. 165
|
|
Attuazione delle deleghe
conferite dall’articolo
2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo
1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 [1], in materia di armonizzazione al regime previdenziale
generale dei trattamenti pensionistici del personale militare,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
TITOLO I
Personale delle Forze
armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni di cui al presente
titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto
1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare
delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Art. 2. Limiti di età per la
cessazione dal servizio.
1. I limiti di età per la cessazione
dal servizio per il personale di cui all’articolo 1 sono elevati,
qualora inferiori, al sessantesimo anno di età.
2. Fermi restando il limite di 60 anni
per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei
ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell’Esercito, del
Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale
dell’Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di età,
sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del
grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto,
rimanendo a disposizione dell’Amministrazione della difesa per
l’impiego in incarichi prevalentemente di natura
tecnico-amministrativa.
Art. 3. Ausiliaria.
1. Il collocamento in ausiliaria del
personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione
dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il
grado rivestito.
2. Il personale militare permane in
ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di
età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma
inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di
età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e,
comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
3. All’atto della cessazione dal
servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli
dell’ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della
categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito.
Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente
alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale
richiesta al competente Ministero per l’utilizzo del suddetto
personale, nell’ambito della provincia di residenza ed in
incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di
attuazione della delega di cui all’articolo
1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [1]
statuiranno l’accesso, la permanenza e le cause di esclusione
dall’ausiliaria.
4. Ai fini della corresponsione
dell’indennità di ausiliaria, il personale, all’atto della
cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione
scritta, la propria disponibilità all’impiego presso
l’amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche
amministrazioni.
5. Per il personale la cui pensione è
liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico da
attribuire all’atto del collocamento in ausiliaria viene
determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato
nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. Al
termine del periodo di permanenza in tale posizione, il
trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il
coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di
cessazione dall’ausiliaria.
6. Sull’indennità di ausiliaria non si
applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni previsti dall’articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in
ausiliaria, la misura dell’80 per cento, fissata per la
determinazione della corrispondente indennità
è ridotta ogni anno [2]
a partire dal 1° gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla
concorrenza del 70 per cento.
7. Per il personale di cui
all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto
dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei
limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il
personale militare che non sia in possesso dei requisiti
psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di
ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o
in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato
con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile
dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di
computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa
al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.
8. Il Governo provvede a verificare
dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la
congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla
determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui
all’articolo 1, ai fini dell’eventuale adozione di interventi
modificativi.
Art. 4. Maggiorazione della base
pensionabile.
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici
di stipendio di cui all’articolo
13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 [3], all’articolo
32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 [3],
inserito dall’articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990,
n. 404, all’articolo 1,
comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 [3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.
468, come sostituito dall’articolo 11 della legge 8 agosto 1990,
n. 231, all’articolo 32 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 [3], e
all’articolo 21 della legge
7 agosto 1990, n. 232 [3], sono attribuiti, in aggiunta alla
base pensionabile definita ai sensi dell’articolo
13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all’atto
della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con
esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono
assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al
comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal
servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione
previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti
di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli
aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale
comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali
“a disposizione” dei ruoli normali e speciali, l’importo della
ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del
personale il cui trattamento pensionistico è computato con il
sistema retributivo, operata sulla base contributiva e
pensionabile come definita dall’articolo
2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate
nella
tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per
il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto
o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n.
335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria
sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.
4. La contribuzione sulla
maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si
applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che
esercita la facoltà di opzione prevista dall’articolo
1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.
Art. 5. Computo dei servizi
operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo.
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo
17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187 [4], agli
articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo
8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838 [4], e
all’articolo 3, quinto
comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 [4], e successive
modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici,
non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento
pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema
contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti
del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di
cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione
anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari
per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica
il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di
età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del
1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio
nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a
titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque
prestato.
4. Il servizio militare comunque
prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento
previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva
prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa
vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio
militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini
previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini
dell’indennità di fine servizio.
Art. 6. Accesso alla pensione di
anzianità.
1. Il diritto alla pensione di
anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all’articolo
1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. In considerazione della specificità
del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze
dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di
anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima
anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
così come modificata in ragione dell’aliquota annua di rendimento
di cui all’articolo 17,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 [5], senza le
riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995,
ed in corrispondenza dell’età anagrafica fissata nella
tabella B allegata al presente decreto.
Art. 7. Norme transitorie.
1. In fase di prima applicazione, i
limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti
dall’articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per
gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al
2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a
decorrere dal 2008.
2. Il periodo di otto anni di
permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da
collocare in tale posizione, è gradualmente ridotto di un anno
ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante
dall’applicazione del comma 2 dell’articolo 3.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio
anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con percezione delle relative
indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se
eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in
aderenza a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1.
4. Le facoltà rispettivamente previste
dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della
legge 19 maggio 1986, n.
224 [6], possono essere esercitate dal personale entro un
periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5. Agli ufficiali collocati nella
posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
applicazione del combinato disposto degli
articoli 29, 41 e 42 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137 [7], che cessano dal servizio
permanente ai sensi dell’articolo
20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113 [8],
compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto
nei casi di cessazione dal servizio permanente per il
raggiungimento dei limiti di età purché in possesso dei requisiti
contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
6. Per un periodo di 10 anni
dall’entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in
ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell’interessato che
abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il
periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni.
7. Il personale in possesso
dell’anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato
collocato nella riserva per diretto effetto dell’articolo 1 del
decreto-legge 28 settembre
1996, n. 505 [9], dell’articolo 1 del
decreto-legge 29 novembre
1996, n. 606 [9], nonché dell’articolo
1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [9], può
chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in
tale posizione è limitata al periodo residuale dei 5 anni
decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha
termine al compimento del 65° anno di età.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui al presente
titolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1998. Fino a quella data
continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 [5].
TITOLO II
Altre categorie
Art. 9. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni di cui al presente
titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto
1995, n. 335, il trattamento pensionistico dei magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori
dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, a partire, rispettivamente, dalle qualifiche
di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura,
dei dirigenti generali, nonché dei professori e ricercatori
universitari.
Art. 10. Disposizioni diverse.
1. Nei confronti del personale
appartenente alle categorie di cui all’articolo 9 il cui limite di
età per il collocamento a riposo d’ufficio sia superiore al 65°
anno di età, che acceda al trattamento pensionistico
successivamente al 65° anno di età, ovvero al 60° anno di età se
donna, al relativo trattamento trovano applicazione le
disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.
2.In considerazione del più elevato
limite di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al
comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti
coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati
nella
tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, in
relazione all’età dell’assicurato, superiore a 67 anni, al momento
del pensionamento.
TITOLO III
Disposizioni comuni
Art. 11. Disposizioni finali.
1. Ai trattamenti pensionistici del
personale di cui al presente decreto, per quanto non diversamente
da esso disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla
legge 8 agosto 1995, n. 335.
|
|
Tabella A
(art.
4, comma 3) |
|
|
Anno |
Percentuale di incremento |
|
|
1998 |
0,20 |
|
|
1999 |
0,22 |
|
|
2000 |
0,24 |
|
|
2001 |
0,26 |
|
|
2002 |
0,28 |
|
|
2003 |
0,30 |
|
|
2004 |
0,32 |
|
|
2005 |
0,34 |
|
|
2006 |
0,36 |
|
|
2007 |
0,38 |
|
|
2008 |
0,40 |
|
|
|
|
|
|
Anno |
Età anagrafica |
dal 1° gennaio 1998
al 30 giugno 1999 |
50 |
dal 1° luglio 1999
al 31 dicembre 2000 |
51 |
dal 1° gennaio 2001
al 30 giugno 2002 |
52 |
dal 1° luglio 2002 |
53 |
|
|
|
 |
|