Le norme sul diritto a pensione della legge n. 335/1995 si applicano dal 1° gennaio 1998
Polizia, non per tutti la riforma del 1995 PAGINA PRECEDENTE
(Corte dei conti Sicilia 6/99/C)
   
   
Nei confronti degli appartenenti alle Forze di polizia di Stato, la data di decorrenza dell’applicazione delle norme sul conseguimento del diritto alla pensione di anzianità contenute nei commi 25, 26, 27 e 29, dell’art. 1 della legge n. 335/1995, è stata fissata dal 1° gennaio 1998. Ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di anzianità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1997, al medesimo personale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’introduzione della nuova normativa ad opera della legge n. 335/1995. Ciò per effetto di quanto al riguardo ha disposto l’art. 8 del DLgs n. 165/1997, che è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 23, lettera a), della stessa legge n. 335/1995, conferita al Governo affinché stabilisse i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici per le categorie di lavoratori, tra cui il personale delle Forze di polizia, indicati nell’art. 5, commi 2 e 3, del DLgs n. 503/1992.
In tal senso si è pronunciata la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia nella sentenza 11 dicembre 1998-4 gennaio 1999, n. 6/99/c, accogliendo il ricorso proposto da un ex vice sovrintendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio per destituzione dall’impiego dall’11 maggio 1996.
Il ricorso era stato rivolto avverso la determinazione con la quale il Ministero dell’Interno aveva sospeso l’erogazione del trattamento provvisorio di pensione, già attribuito al ricorrente dal 1° gennaio 1997 ai sensi delle disposizioni preesistenti alla legge n. 335/1995, sulla base di 27 anni, 5 mesi e 15 giorni di anzianità contributiva maturata alla data della cessazione dal servizio. Infatti, il Ministero dell’Interno, a seguito di riesame della relativa pratica, aveva ritenuto che l’interessato, all’atto della cessazione dal servizio, non fosse in possesso del prescritto requisito contributivo dei 30 anni di anzianità contributiva previsto dalle summenzionate norme della legge n. 335/1995, senza però tenere conto che, come ha rilevato la Corte dei conti, le norme della legge n. 335/1995 dovevano essere applicate dal 1° gennaio 1998 e che invece fino a quella data continuava a dover essere applicata la preesistente normativa. (31 gennaio 2003)
 


Sentenza Corte dei conti per la Sicilia n. 6/99/c

 

 

Repubblica Italiana - In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana composta dai magistrati:

dott. Giuseppe Cozzo - Presidente f.f.

dott. Mariano Grillo – Consigliere

dott. Salvatore Cultera – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

Sentenza n.6/99/c

Sul ricorso in materia di pensione civile, iscritto al n. 10376/c del registro di segreteria, proposto dal signor Prontini Carmelo, elettivamente domiciliato in Avola, via Cavour, 50 presso lo studio dell’avv. Emanuele Tringali, avverso il provvedimento del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Servizio Trattamento Pensione Div.1ª Sez. 3ª n. 333-H/0159690 dell’11 novembre 1997 che ha disposto la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico provvisorio già in godimento dal 1 gennaio 1997.

Udito alla pubblica udienza dell’11 dicembre 1998 il relatore, cons. dott. Salvatore Cultera; non comparso il ricorrente e non rappresentata l’amministrazione dell’interno.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Fatto

Con ricorso depositato il 16 aprile 1998 il sig. Prontini Carmelo, ex vice sovrintendente della Polizia di Stato collocato a riposo anticipato, in seguito a destituzione, a decorrere dal giugno 1996, ha chiesto nei confronti del Ministero dell’interno il ripristino della erogazione del trattamento pensionistico sospesa dal 1 gennaio 1998, su disposizione dello stesso Ministero, in applicazione della legge 335/1995. A tal proposito ha precisato che il trattamento di pensione anticipato gli era stato regolarmente liquidato sulla base di una anzianità utile a pensione di 27 anni, mesi 5 e giorni 12 per cui l’amministrazione di appartenenza aveva disposto che si procedesse alla corresponsione del trattamento provvisorio di pensione a decorrere dal 1 gennaio 1997. Senonché con provvedimento in data 1 novembre 1997 il Ministero dell’interno ha dato specifico incarico alla Prefettura di Siracusa di procedere, d’intesa con la D.P.T. di Siracusa, alla sospensione dell’erogazione del suindicato trattamento provvisorio in quanto era risultato che l’interessato non avrebbe maturato, all’atto della cessazione del servizio, l’anzianità utile per conseguire il diritto a pensione nei termini previsti dalla legge 335/1994 facendo, altresì, presente che, in relazione a tale situazione, sarebbe stata conferita al Prontini indennità una tantum ordinaria con costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS.

Il ricorrente afferma l’inapplicabilità nel suo caso delle disposizioni della legge 335/1995 ed insiste sul riconoscimento del suo diritto al mantenimento del trattamento di pensione evidenziando che la sua domanda ha il suo fondamento giuridico nell’ art. 42, secondo comma, del DPR 1092/1973 secondo il quale nei casi di destituzione dal servizio il dipendente dello Stato (fra cui rientrano gli appartenenti alla Polizia di Stato), che ha compiuto venti anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione per cui il provvedimento di sospensione assunto dall’amministrazione nei suoi confronti deve considerarsi illegittimo per violazione della norma anzidetta nonché degli artt. 202, 203, 204, 205 e 206 dello stesso DPR 1092/1973.

Con nota n. 5080/98/1.1.2/Set III del 5 novembre 1998, acquisita agli atti in data 17 nov.1998, la Prefettura di Siracusa ha rimesso relazione, con allegati documenti, nella quale viene precisato che la sospensione del trattamento provvisorio di pensione del ricorrente è stata disposta in applicazione dell’art. 1, comma 25, della legge 335/1995; in relazione a quanto previsto da detta disposizione il Prontini alla data della destituzione (11 maggio 1996) non aveva maturato l’anzianità contributiva richiesta per l’ottenimento della pensione di anzianità (nella specie 30 di servizio).

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

L’art. 2, comma 23, lett. a della l. n. 335 del 1995 infatti, ha rinviato la legge di delega il compito di stabilire per i lavoratori di cui all’art. 5, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 503 del 1992 – tra i quali è compreso, tra gli altri soggetti destinatari, il personale delle Forze di polizia – le norme di armonizzazione al regime previdenziale generale introdotto dalla stessa legge in attuazione di tale delega, il d.lgs. n. 165 del 1997, al titolo I, art. 6 ha, tra l’altro, previsto che il diritto alla pensione di anzianità del personale delle Forze di polizia si consegue secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi, 25, 26, 27 e 29 della l. n. 335 del 1995, mentre all’ articolo 8 ha stabilito che le disposizioni di cui al titolo I, e quindi anche quella di cui all’art. 6, entrano in vigore dal 1 gennaio 1988, che fino a quella data “continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e, se più favorevole, quella dell’art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994 [1]”.

Deriva dal combinato disposto degli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 165 del 1997 che le disposizioni di cui all’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 335 del 1995, delle quali il Ministero dell’interno ha fatto applicazione nel provvedimento impugnato, non trovano applicazione nei confronti del ricorrente in quanto cessato dal servizio nel mese di giugno 1996, e quindi prima del 1 gennaio 1998, data dalla quale le disposizioni predette si attuano nei confronti del personale delle Forze di polizia. Deve essere pertanto, riconosciuto al ricorrente, il diritto al trattamento di quiescenza nonché al ripristino dell’erogazione del trattamento di pensione ordinario siccome già liquidato dalla Prefettura di Siracusa, in applicazione delle previgenti norme in materia, e messo in pagamento dalla DPT di Siracusa a decorrere dal 1 gennaio 1997.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana accoglie il ricorso del signor Prontini Carmelo e, per l’effetto, dichiara il suo diritto al trattamento di quiescenza ed al conseguente ripristino dell’erogazione del trattamento di pensione ordinario siccome già liquidato dalla Prefettura di Siracusa, in applicazione delle previgenti norme in materia dell’ordinamento della Polizia di Stato, e messo in pagamento dalla DPT di Siracusa a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Compensa le spese.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell’11 dicembre 1998. – Depositata il 4 gennaio 1999.