Quesito
Vecchiaia o anzianità più ricche con più anni di servizio PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Sono una insegnante statale e compirò 59 anni il prossimo mese di agosto. Ho maturato 32 anni di anzianità contributiva, compresi gli anni del corso legale della laurea che ho già riscattati. Per maturare il diritto alla pensione di anzianità, secondo la legge Dini, dovrei prestare servizio ancora per altri tre anni. Se al compimento del 60esimo anno di età dovessi scegliere la pensione di vecchiaia, quale è la differenza di trattamento economico?  


(Lettera firmata)

 

 

Se ora ha 32 anni di anzianità contributiva, a dicembre 1995 ne aveva certamente più di 18 per cui l’importo della Sua pensione sarà determinato interamente con il sistema di "calcolo retributivo", come stabilisce l’ articolo 1, comma 13, della legge n. 335/1995, indipendentemente dalla categoria di pensione (vecchiaia o anzianità) che deciderà di chiedere.

L’intero importo della Sua pensione sarà costituito da due quote la "quota a", relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992, e la "quota b", relativa all’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993. Per calcolare l’importo di ciascuna delle due quote occorre determinare le rispettive "basi pensionabili" alle quali va applicata la corrispondente aliquota di calcolo.

Per coloro che, come Lei, a dicembre 1994 potevano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva, l’aliquota di calcolo aumenta di 1,8 punti percentuali per ogni anno di maggiore anzianità contributiva [1] (oltre i primi 15) fino al massimo dell’80 per cento in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva. Pertanto, se accede al pensionamento con 33 anni di anzianità contributiva l’aliquota complessiva è del 67,40 per cento (da ripartire tra le due quote della pensione); se accede al pensionamento con 35 anni di anzianità contributiva l’aliquota complessiva è del 71 per cento (da ripartire tra le due quote della pensione).

Naturalmente, oltre all’aumento dell’aliquota di calcolo, dopo due anni avrà anche un incremento della retribuzione pensionabile per cui la maggiore aliquota di calcolo verrà applicata ad una maggiore "base di calcolo" con il conseguente ulteriore incremento dell’importo complessivo della pensione.

Come risulterà evidente da quanto illustrato il maggiore importo della pensione non dipende dalla "categoria" della pensione (vecchiaia o anzianità) bensì dalla maggiore anzianità contributiva e dal prevedibile aumento della retribuzione pensionabile.