Calcolo
Le aliquote per il calcolo della pensione PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
Salve, vorrei porre un quesito. Si tratta di un Vigile del Fuoco, dispensato dal servizio dalla CMO (Commissione Medica Ospedaliera) perché non più idoneo a svolgere le sue mansioni per motivi di salute; la inidoneità è stata dichiarata non dipendente da causa di servizio. L’interessato, alla data del 31 dicembre 92, può far valere una anzianità contributiva di 18 anni di servizio e al 31 dicembre 2001, data di cessazione dal servizio, ha maturato, complessivamente, 27 anni di servizio. Si chiede: quali aliquote vanno applicate alla base di calcolo per determinare l’importo della pensione? La domanda deriva dal fatto che la pensione è costituita da due quote: quale aliquota va utilizzata per la “quota a” di pensione e quale aliquota per la “quota b” di pensione? Ringrazio anticipatamente per la risposta. (13 maggio 2002)  


Lettera firmata

 

 
Le due quote di pensione sono stabilite dall’articolo 13 del DLgs n. 503/1992: la "quota a" è relativa all’anzianità contributiva che può essere fatta valere alla data del 31 dicembre 1992 e la "quota b" è relativa all’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione.

In base all’articolo 54, al quale rinvia l’articolo 61 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, con 15 anni (e non più di 20 anni) di anzianità contributiva, l’aliquota è del 44 per cento. Pertanto, per determinare l’importo della "quota a" di pensione, avendo maturato 18 anni di anzianità contributiva, va utilizzata l’aliquota del 44 per cento.

In base all’ultimo comma dello stesso articolo 61 del TU, per ogni anno di contribuzione oltre il 20° l’aliquota del 44 per cento va incrementata di 3,6 punti percentuali. Ai sensi dell’articolo 8 del DLgs n. 165/1997, dal 1° gennaio 1998 l’incremento dell’aliquota è di due punti percentuali per ogni anno di anzianità contributiva maturato dopo il 31 dicembre 1997. Pertanto:

- per i tre anni di anzianità contributiva oltre i primi 20 e fino al 31 dicembre 1997, l’aliquota del 44 per cento è incrementata di (3,6x3) 10,8 punti percentuali;

- per i quattro anni di anzianità contributiva maturati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001, l’aliquota del 54,8 per cento, acquisita fino al 31 dicembre 1997, va incrementata di ulteriori 8 punti percentuali (2x4) raggiungendo, così, l’aliquota complessiva del 62,8 per cento.

Poiché per la "quota a" è stata utilizzata l’aliquota del 44 per cento, per la "quota b" resta l’aliquota del 18,8 per cento (62,8-44).

 

Fonte SPI CGIL