Le stesse norme stabiliscono la base retributiva sulla quale l’ente datore di lavoro deve fare i calcoli
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(Informativa INPDAP 53/2003)
   
   
Con la Informativa n. 53 del 5 novembre 2003, l’INPDAP ha fornito chiarimenti sui riflessi pensionistici derivanti dagli incrementi stipendiali del 2,50 per cento o dell’1,25 per cento attribuiti ai dipendenti riconosciuti invalidi o mutilati per infermità determinate da cause di servizio ed ascritte rispettivamente, alle prime sei categorie ovvero alle ultime due categorie di cui alla tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834. Al riguardo l’INPDAP, nel confermare il contenuto delle precedenti Informative n. 31 del 18 marzo 2002 e n. 73 del 4 ottobre 2002, ha, tra l’altro, precisato quanto segue. Gli incrementi stipendiali del 2,50 o dell’1,25 per cento sono attribuiti dall’ente datore di lavoro sulla base degli articoli 43 e 44 del RDL 30 settembre 1922, n. 1290, come integrato dalla legge n. 539/1950 o di norme contenute nei contratti collettivi. La loro valutazione ai fini del trattamento di quiescenza è la conseguenza della inclusione del beneficio nella retribuzione pensionabile. Relativamente ai casi in cui il beneficio viene attribuito ai sensi delle norme del CCNL, sono le stesse norme che stabiliscono la base retributiva sulla quale l’ente datore di lavoro lo deve calcolare e le altre modalità della relativa corresponsione, tra cui la decorrenza. Le Sedi provinciali e territoriali dell’INPDAP riconosceranno il beneficio come utile ai fini di pensione, a condizione che sia corrisposto dal datore di lavoro e che risulti computato nella retribuzione contributiva e pensionabile, senza procedere, per quanto concerne gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza, a porre a carico del datore di lavoro il relativo onere per la valutazione in pensione. Per gli stessi iscritti, l’onere dovrà invece gravare sul datore di lavoro nelle ipotesi in cui, a seguito di sentenza, l’attribuzione del beneficio avvenga “virtualmente” sull’ultima retribuzione all’atto della cessazione dal servizio. Dall’esame dei CCNL emergono generalmente le seguenti modalità: il beneficio è attribuito a domanda da presentare in costanza di rapporto di lavoro; compete anche nel caso in cui l’infermità da causa di servizio sia stata accertata durante un precedente rapporto di lavoro con ente diverso da quello presso cui il dipendente presta attualmente servizio e al quale è stata presentata la domanda; decorre dalla data di presentazione della domanda; le percentuali di incremento del 2,50 o dell’1,25 per cento sono applicate sulle voci retributive individuate dal CCNL e in godimento all’atto della presentazione della domanda. Relativamente alle ipotesi in cui la domanda del beneficio sia stata presentata prima della stipulazione dl CCNL o sia stata presentata da personale il cui CCNL non lo abbia previsto, per la relativa attribuzione si applicano le disposizioni di cui ai citati articoli 43 e 44 del RDL n. 1290/1922. In tali casi il beneficio è attribuito d’ufficio ed ha effetti sul trattamento di pensione se risulti compreso nella base contributiva e in quella pensionabile. Il beneficio in parola: è attribuito anche al personale cessato dal servizio purché il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sia avvenuto durante il rapporto di lavoro, decorre dalla data di emanazione del verbale di accertamento dell’infermità e si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il relativo diritto può essere fatto valere. Con riferimento al personale iscritto alla Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza, se l’attribuzione del beneficio coincide con il mese della cessazione dal servizio, l’onere derivante dalla relativa valutazione in pensione è posto a carico dell’ente datore di lavoro. L’Informativa chiarisce, inoltre, che il beneficio, quale che sia la fonte normativa della relativa attribuzione, può essere concesso una sola volta nel corso dell’intera vita lavorativa, non è riassorbibile, né può essere rivalutato. In caso di aggravamento dell’infermità dipendente da causa di servizio che ne ha dato titolo, il beneficio è rideterminato se, a seguito della più grave ascrivibilità dell’infermità, in luogo dell’1,25 per cento spetti l’incremento stipendiale del 2,50 per cento. Il beneficio, in quanto incremento stipendiale, qualora attribuito a dipendente statale, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, in base alle vigenti norme sul trattamento di quiescenza deve essere maggiorato del 18 per cento. (23 luglio 2004)  


INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Informativa n. 53 - Roma lì 5 novembre 2003. OGGETTO: Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio.

 

 

Talune Amministrazioni ed Enti hanno chiesto chiarimenti in ordine all’applicazione dei benefici di cui all’oggetto ed, in particolare, alle modalità di attribuzione degli stessi, anche alla luce di quanto indicato nell’’ Informativa n. 31 del 18 marzo 2002 e nell’ Informativa n. 73 del 4 ottobre 2002.

In via preliminare è bene precisare che il beneficio in parola (consistente, si ricorda, in un incremento stipendiale del 2,50% o del 1,25%, rispettivamente, per le infermità ascritte alle prime sei categorie ovvero alle ultime due categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981 n. 834), esteso al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio dalla legge n. 539 del 15 luglio 1950, è attribuito dall’ente datore di lavoro, in quanto da computare come incremento economico sul trattamento retributivo dell’interessato.

È quindi l’ente datore di lavoro che, sulla base della normativa di volta in volta vigente (norma di legge o di contratto), attribuisce il predetto beneficio al personale destinatario: il riconoscimento sul trattamento di quiescenza è conseguenza dell’inclusione del citato beneficio nella retribuzione pensionabile.

Nel merito, si forniscono alcune puntualizzazioni, distinguendo l’ipotesi dell’attribuzione dei benefici in questione in base al contratto di appartenenza dell’interessato da quella dell’attribuzione dei benefici ai sensi della normativa di cui agli art. 43 e 44 del RDL 30 settembre 1922 n. 1290, come integrata dalla legge n. 539/1950.

A) - Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio in base al relativo contratto di comparto.

In tutti i casi in cui è il contratto nazionale di lavoro che regola il beneficio indicato in oggetto, lo stesso trova la sua disciplina esclusivamente nel contratto medesimo a decorrere dal giorno successivo alla sua stipulazione.

È, quindi, il contratto che individua (o conferma) la base retributiva su cui l’ente datore di lavoro calcola il beneficio in questione.

Ed è sempre la stessa fonte contrattuale a determinare eventuali diverse modalità di attribuzione del beneficio (decorrenza, decadenza o prescrizione ecc).

Il beneficio in parola, quindi, attiene esclusivamente al rapporto di lavoro, ed è valorizzato sul trattamento di quiescenza in quanto corrisposto durante il periodo di riferimento per determinare la retribuzione pensionabile del personale interessato.

In sostanza, le Sedi provinciali e territoriali INPDAP riconosceranno il beneficio in questione utile a pensione, se corrisposto dall’ente datore di lavoro e computato nella base contributiva e pensionabile, senza procedere, per gli iscritti alle Casse degli ex Istituti di Previdenza, a mettere a carico dell’ente datore di lavoro l’onere finanziario derivante dall’attribuzione dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione.

Qualora, invece, l’attribuzione del beneficio avvenga "virtualmente" sull’ultima retribuzione all’atto della cessazione dal servizio, a seguito di sentenza, le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere a calcolare, a carico dell’ente datore, il valore capitale derivante dalla predetta attribuzione del beneficio.

Si ritiene, inoltre, opportuno indicare gli aspetti comuni sulla materia relativi ai diversi CCNL che hanno proceduto alla "contrattualizzazione" dei predetti benefici.

Il beneficio è attribuito, a domanda, al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio, la cui infermità è classificata tra quelle della tabella A annessa al DPR n. 834/81 (riconoscimento che può essere avvenuto anche prima della data di sottoscrizione del CCNL di comparto cui appartiene il lavoratore).

Sul punto si rammenta che, attualmente, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità derivante da causa di servizio, per tutti i pubblici dipendenti, è regolato dal DPR 29 ottobre 2001, n. 461, che prevede, nel procedimento, l’intervento sia della Commissione medica ospedaliera (per l’accertamento dell’infermità e, quindi, dello stato invalidante) sia del Comitato di verifica per le cause di servizio (per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate dalla CMO).

Il beneficio compete, altresì, nel caso in cui l’infermità dipendente da causa di servizio sia stata accertata durante un precedente rapporto di lavoro con un ente datore di lavoro diverso da quello in cui il dipendente presta attualmente servizio e al quale ha presentato domanda di attribuzione del beneficio.

La domanda di attribuzione del beneficio deve essere presentata in costanza di rapporto di lavoro.

Relativamente alla presentazione della domanda del beneficio rispetto alla data del riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio, non sussistono al riguardo problemi di prescrizione, purché la domanda stessa sia presentata, come accennato prima, in costanza di rapporto di lavoro (va da se che, ai fini che qui interessano, anche il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio debba avvenire in costanza di rapporto di lavoro).

Il beneficio decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.

Le percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25%) sono applicate ai diversi trattamenti retributivi, indicati dai relativi contratti, in godimento al momento della presentazione della relativa domanda.

B) - Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio in base alle previsioni di legge.

Per le domande del beneficio in questione presentate prima della stipulazione del relativo CCNL di comparto ovvero per quelle presentate dal personale il cui contratto non ha ancora proceduto a "contrattualizzare" il beneficio in parola, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 del RDL 30 settembre 1922 n. 1290, come integrate dalla legge n. 539/1950, e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione speciale pubblico impiego – sez. III – del Consiglio di Stato con parere n. 452 del 13/12/1999.

Nel confermare pertanto le istruzioni impartite con le citate informative n. 31 del 18/3/2002 e n. 73 del 4/10/2002, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.

Anche nella fattispecie in esame, il beneficio in parola esplica i suoi effetti sul trattamento pensionistico nella misura in cui risulti presente nella base contributiva e pensionabile dell’interessato.

In particolare, si specifica quanto segue, anche al fine di individuare le differenze rispetto a quanto indicato al paragrafo A).

Il beneficio è attribuito d’ufficio all’avente diritto da parte dell’Amministrazione d’appartenenza: la richiesta del beneficio da parte dell’interessato ha solamente la funzione di mettere in mora l’ente datore di lavoro, nonché quella di segnalare allo stesso la propria posizione.

La domanda di attribuzione del beneficio può essere presentata anche dal personale cessato dal servizio, purché il riconoscimento dell’infermità derivante da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza del rapporto di lavoro (per il procedimento relativo al riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio si rinvia al DPR n. 461/2001 ed a quanto sopra riportato).

Rimane fermo l’istituto della prescrizione quinquennale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Il beneficio decorre dalla data di emanazione del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La base di computo del beneficio in parola, sul quale si calcolano le percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25% a seconda la classificazione dell’infermità), è composta dallo stipendio, dagli incrementi stipendiali e dalla r.i.a., in godimento alla data di emanazione del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per il personale iscritto alle Casse degli ex Istituti di Previdenza, l’onere finanziario derivante dall’attribuzione del predetto beneficio sul trattamento di pensione è posto a carico dell’ente datore di lavoro, qualora l’attribuzione dei benefici in questione, fatti salvi i termini prescrizionali sopra indicati, dovesse coincidere con il mese di cessazione dal servizio.

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Per entrambe le ipotesi di cui ai paragrafi A) e B) sopra considerate, il più volte richiamato beneficio può essere concesso una solo volta nel corso dell’intera vita lavorativa e non è riassorbibile nel tempo, né rivalutabile.

Lo stesso beneficio non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici.

Nel caso di accertato aggravamento dell’infermità (ascrivibile ad una delle prime sei categorie di cui alla tabella A annessa al DPR 834/1981), già riconosciuta dipendente da causa di servizio, che comporti un incremento stipendiale del 2.50% in luogo del 1,25% già concesso, dovrà essere attribuito l’ulteriore importo differenziale del 1,25%.

Inoltre, il beneficio considerato, configurandosi come mero incremento stipendiale, è soggetto alla maggiorazione del 18% per il personale statale cui si applica la normativa pensionistica di cui al DPR n. 1092/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo Gala